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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1997

ECLI:EU:C:1997:115
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61996O0303 - IT Avis juridique important | 61996O0303 Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 6 marzo 1997. - [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] europeo. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Mediatore europeo - Candidatura - Procedura di nomina - Ricorso di annullamento - Ricorso dinanzi alla Corte manifestamente irricevibile e infondato. - [OSCURATO:PERSONA]303/96 P. raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-01239 [OSCURATO:PERSONA] chiave 1 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Mera ripetizione dei motivi e degli argomenti presentati dinanzi al Tribunale - Irricevibilità - Rigetto [Statuto CE della Corte di giustizia, artt. 49 e 51; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)] 2 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivo diretto contro la pronuncia del Tribunale sulle spese - Irricevibilità in caso di rigetto di tutti gli altri motivi (Statuto CE della Corte, art. 51, secondo comma)

[OSCURATO:PERSONA]

3 Dall'art. 51 dello Statuto della Corte di giustizia in combinato disposto con l'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura emerge che un ricorso deve indicare in modo preciso gli elementi criticati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti giuridici specificamente addotti a sostegno di detta domanda.

Non risponde a detto precetto il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già addotti dinanzi al Tribunale. 4 Qualora siano stati respinti tutti gli altri motivi invocati in un'impugnazione contro una pronuncia del Tribunale, il motivo attinente all'illegittimità della pronuncia del Tribunale sulle spese deve essere dichiarato irricevibile, a norma dell'art. 51, secondo comma, dello Statuto della Corte.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61996O0303 - IT Avis juridique important | 61996O0303 Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 6 marzo 1997. - [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] europeo. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Mediatore europeo - Candidatura - Procedura di nomina - Ricorso di annullamento - Ricorso dinanzi alla Corte manifestamente irricevibile e infondato. - [OSCURATO:PERSONA]303/96 P. raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-01239 [OSCURATO:PERSONA] chiave 1 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Mera ripetizione dei motivi e degli argomenti presentati dinanzi al Tribunale - Irricevibilità - Rigetto [Statuto CE della Corte di giustizia, artt. 49 e 51; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)] 2 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivo diretto contro la pronuncia del Tribunale sulle spese - Irricevibilità in caso di rigetto di tutti gli altri motivi (Statuto CE della Corte, art. 51, secondo comma) [OSCURATO:PERSONA] 3 Dall'art. 51 dello Statuto della Corte di giustizia in combinato disposto con l'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura emerge che un ricorso deve indicare in modo preciso gli elementi criticati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti giuridici specificamente addotti a sostegno di detta domanda. Non risponde a detto precetto il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già addotti dinanzi al Tribunale. 4 Qualora siano stati respinti tutti gli altri motivi invocati in un'impugnazione contro una pronuncia del Tribunale, il motivo attinente all'illegittimità della pronuncia del Tribunale sulle spese deve essere dichiarato irricevibile, a norma dell'art. 51, secondo comma, dello Statuto della Corte.
Sentenza Corte di giustizia UE/1997 — Fons Iuris — Fons Iuris