CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2024
Cassazione n. 36024/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo prospetto, diretto a contestare l'assenza di motivazione in ordine alla censura prospettata in appello quanto alla misura della pena irrogata, è manifestamente infondato atteso che il rilievo sulla pena prospettato con il gravame (la prima delle censure proposte) lamentava unicamente un difetto di motivazione sulla determinazione del trattamento irrogato ( vizio che non inficiava integralmente la decisione appellata potendo la Corte di appello colmare la relativa lacuna argomentativa), ma non conteneva argomentazioni specifiche sulle ragioni giustificative di un diverso e minore portato della pena da applicare, ricavabili, a tutto concedere, a meno di non voler ritenere inammissibile la doglianza in quella sede prospettata, dal portato delle doglianze espresse nel contestare le generiche, ( doglianze) argomentate con indicazioni (dirette a rivendicare la modesta gravità del fatto) sinteticamente ma altrettanto puntualmente affrontate e disattese dalla Corte del merito senza incorrere in vizi logici nel confermare integralmente la decisione appellata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 12 luglio 2024.