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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:C:2009:703
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 novembre 2009 – SLG Carbon / Commissione (causa C‑564/08 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Concorrenza – Intese – Artt. 81 CE e 53 dell’accordo SEE – Mercato dei prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche – Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 – Orientamenti per il calcolo delle ammende – Fatturato e quota di mercato pertinenti – Valore del consumo “vincolato” – Principio della parità di trattamento – Principio di proporzionalità»

1. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità – [OSCURATO:PERSONA] di una sentenza del Tribunale in materia di concorrenza) (v. punti 22-23, 25, 31)

2. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fatturato preso in considerazione – Valore delle forniture interne all'impresa – Inclusione (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2) (v. punto 30)

3. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Ripartizione delle imprese interessate in categorie aventi un punto di partenza specifico – Ammissibilità [Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A)] (v. punti 43, 45, 49, 56)

4. [OSCURATO:PERSONA] – Competenza della Corte – Riesame, per motivi di equità, della valutazione compiuta dal Tribunale in ordine all’importo di un’ammenda inflitta a un’impresa – Esclusione – Controllo limitato alla verifica della presa in considerazione da parte del Tribunale dei fattori essenziali di valutazione della gravità dell’infrazione e del complesso degli argomenti dedotti contro l’ammenda inflitta (v. punti 58-59) [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 8 ottobre 2008, causa T‑68/04, SGL Carbon/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente diretto all’annullamento della decisione della Commissione 3 dicembre 2003, 2004/420/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE concernente un’intesa sul mercato dei prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche, o, in subordine, alla riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente – Mancata presa in considerazione dell’argomento della ricorrente, qualificato come motivo nuovo irricevibile, relativo all’inclusione del valore del consumo vincolato nel calcolo del fatturato e della quota di mercato delle imprese interessate – Violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento.

Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) La SGL Carbon AG è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 novembre 2009 – SLG Carbon / Commissione (causa C‑564/08 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Concorrenza – Intese – Artt. 81 CE e 53 dell’accordo SEE – Mercato dei prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche – Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 – Orientamenti per il calcolo delle ammende – Fatturato e quota di mercato pertinenti – Valore del consumo “vincolato” – Principio della parità di trattamento – Principio di proporzionalità» 1. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità – [OSCURATO:PERSONA] di una sentenza del Tribunale in materia di concorrenza) (v. punti 22-23, 25, 31) 2. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fatturato preso in considerazione – Valore delle forniture interne all'impresa – Inclusione (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2) (v. punto 30) 3. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Ripartizione delle imprese interessate in categorie aventi un punto di partenza specifico – Ammissibilità [Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A)] (v. punti 43, 45, 49, 56) 4. [OSCURATO:PERSONA] – Competenza della Corte – Riesame, per motivi di equità, della valutazione compiuta dal Tribunale in ordine all’importo di un’ammenda inflitta a un’impresa – Esclusione – Controllo limitato alla verifica della presa in considerazione da parte del Tribunale dei fattori essenziali di valutazione della gravità dell’infrazione e del complesso degli argomenti dedotti contro l’ammenda inflitta (v. punti 58-59) [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 8 ottobre 2008, causa T‑68/04, SGL Carbon/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente diretto all’annullamento della decisione della Commissione 3 dicembre 2003, 2004/420/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE concernente un’intesa sul mercato dei prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche, o, in subordine, alla riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente – Mancata presa in considerazione dell’argomento della ricorrente, qualificato come motivo nuovo irricevibile, relativo all’inclusione del valore del consumo vincolato nel calcolo del fatturato e della quota di mercato delle imprese interessate – Violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento. Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) La SGL Carbon AG è condannata alle spese.
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