CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 37224/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Procuratore Generale, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 310 cod. proc. pen. in data 24 febbraio 2022, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale la Corte di appello di Napoli aveva rigettato l'istanza di revoca della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in atto nei suoi confronti in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen, 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 624, 61 n. 7, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. per avere allestito una coltivazione di marijuana all'interno della propria impresa agricola, alimentata con energia elettrica con allaccio abusivo. Zampano era stato arrestato in flagranza in ordine ai reati su indicati e sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere; con sentenza del 18 febbraio 2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in esito al rito abbreviato, era stato condannato alla pena di anni 2 mesi 4 di reclusione, oltre alla pena pecuniaria, e nella stessa data la misura della custodia in carcere era stata sostituita con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; con sentenza del 3 novembre 2021 la Corte di appello di Napoli aveva confermato la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'ordinanza l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto violazione e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta permanenza delle esigenze cautelari. La Corte di Appello non avrebbe a tal fine adeguatamente considerato il tempo trascorso dall'applicazione della misura, la personalità del ricorrente ed il suo comportamento processuale e avrebbe apoditticamente ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie senza ancorare tale valutazione agli indici di cui all'art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione a quanto prescritto dall'art. 292 comma 2 lett. c). Il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata non conterrebbe l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari che giustificano in concreto la misura disposta con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi della loro rilevanza. Nella argomentazione a sostegno del motivo in esame, il ricorrente invoca la natura di extrema ratio della misura inframuraria. ‹ 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto entrambi i motivi sono manifestamente infondati. 5. Il Tribunale, nel respingere l'appello, ha ritenuto che le esigenze cautelari fossero ancora persistenti in ragione della gravità dei reati, per i quali il ricorrente aveva già riportato condanna anche in secondo grado, e dell'assenza di elementi di novità, tali da comportare una rivalutazione del quadro cautelare. Gli elementi addotti dalla difesa in sede di impugnazione non sarebbero a tale fini rilevanti, in quanto il rispetto da parte dell'imputato delle prescrizioni inerenti la misura in atto era finalizzato esclusivamente ad evitare aggravamenti e la immediata ammissione degli addebiti era stata imposta dalla univocità del quadro indiziario al momento dell'arresto. Il regime cautelare in atto, dunque, affatto afflittivo, era ancora proporzionato alla pena inflitta ed alla gravità del fatto e necessario al fine di evitare la reiterazione di reati della stessa specie. 6. Quanto al primo motivo si osserva che la motivazione del Tribunale è coerente con i dati di fatto menzionati ed esente da profili di illegittimità. I giudici hanno fatto buon governo dei principi consolidati della Corte di cassazione in materia, per i quali, ai fini della revoca della misura cautelare, il mero decorso del tempo non basta, tanto più a fronte dell'intervento di doppia sentenza conforme condanna. Si è, infatti, sostenuto che in tema di gravi indizi e di esigenze cautelari l'esaurimento del giudizio di merito con la condanna dell'imputato in primo e secondo grado e la conferma in entrambi dell'attualità della misura corrisponde al raggiungimento di un grado assai rilevante di certezza dei fatti, sui quali possono incidere solo elementi nuovi sopravvenuti, tali da modificarne il quadro complessivo. Il tempo decorso dall'applicazione della misura costituisce un dato di novità contestualmente valutabile ai fini della permanenza delle esigenze cautelari, purché sia accompagnato da altri elementi idonei a indurre il mutamento della situazione complessiva accertata con le decisioni adottate nei due gradi di giudizio e, quindi, a far ritenere la cessazione del pericolo di reiterazione di reati (Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832; Sez. 5, n. 2926 del 13/12/2013, dep. 2014, Vio, Rv. 257941). Nel caso all'esame il ricorrente si è limitato a censurare la decisione del Tribunale, senza indicare, tuttavia, quali altri elementi di novità, oltre al mero decorso del tempo, giustificassero la richiesta rivisitazione del giudizio in ordine all'attualità delle esigenze cautelari. 7. Quanto al secondo motivo, si ricorda che l' ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 1 n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280603). Nel caso in esame, in ogni caso, il Tribunale ha dato conto, come sopra evidenziato, delle ragioni per le quali l'ordinanza di rigetto della richeista di revoca della misura doveva essere confermata con un percorso argonnentativo congruo e logico. 8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Roma 14 io 2022. [OSCURATO:PERSONA]