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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 03199/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 30623/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , P.zza G. Mazzini n. 27, pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti; -ricorrente- contro D’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 95, presso lo studio dell’avvocatoDaniela Compagno, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; -controricorrente - avverso ordinanza n. cronol. 7811/2019n. della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dalla cons. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma, con ordinanza n. cronol.7811/2019, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato il riconoscimento in Italia della sentenza, passata in giudicato, del Tribunale di Mosca emessa, in data 2/10/2015, in grado di appello (avendo, invece, il giudice di primo grado respinto la domanda), con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA]Agapito della somma di € 281.630,00, oltre accessori, a titolo di restituzione di somma percepita in forza di contratto di mutuo.

In particolare, la Corte territoriale, per quanto qui interessa, ha ritenuto inammissibile l’eccezione, ai sensi dell’art.64 lett.a) l.218/1995, di incompetenza giurisdizionale del Tribunale moscovita (per essere stato il contratto di mutuo stipulato in Italia, ove sia l’attore sia il convenuto erano stabilmente residenti ed ove sarebbe avvenuta la consegna della somma di denaro), non risultando dalla sentenza oggetto di delibazione (né essendo stato ciò allegato dal resistente) che il Petrenko, costituitosi regolarmente in quel giudizio con avvocati, avesse mai contestato la giurisdizione del giudice russo, cosicché la stessa doveva intendersi tacitamente accettata; la stessa Corte ha poi ritenuto che la dazione in contanti della somma di € 225.000,00 non implicava nullità del contratto di mutuo, con conseguente insussistenza di violazione di norme attinenti all’ordine pubblico, ex art.64 lett.g) l.218/1995, come lamentato dal resistente, e che, ai fini della prova della dazione del denaro, non vi era stata, nel giudizio dinanzi al giudice straniero, alcuna violazione delle regole probatorie (peraltro, neppure attinenti al limite generale dell’ordine pubblico di cui all’art.64 l.218/1995), poiché il giudice russo aveva semplicemente valorizzato una quietanza sottoscritta dal Petrenko in cui lo stesso dava atto di avere ricevuto il denaro in prestito dal D’Agapito; infine, il contraddittorio era stato pienamente rispettato e la violazione delle restanti condizioni dell’art.64 citato non era stata nemmeno allegata.

Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 7-9/10/2019, affidato a due motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Agapito (che resiste con controricorso, notificato il 23-25/10/2019).

Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.19,24 e 25 della convenzione Italia – Urss del 25/1979, applicabile anche al la [OSCURATO:PERSONA] , come ratificata con l.n. 766/1985, per non avere la Corte di merito respinto la chiesta delibazione malgrado eccezione di carenza di giurisdizione/competenza del Tribunale di Mosca; con il secondo motivo, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione , ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.13 della convenzione Italia-Russia del 25/1/1979 e dell’art.64 l.218/1995, per avere la Corte d’appello deciso che «la dazione in contanti dell’indicata somma di denaro (pari ad euro 225.000,00, che, secondo la ricostruzione della sentenza russa di appello, il D’Agapito avrebbe consegnato al sig.Petrenko) “non costituisce violazione di norme attinenti all’ordine pubblico”», nella specie la normativa c.d. anti –riciclaggio in tema di divieto di utilizzo del denaro contante oltre € 10.000,00 per le transazioni commerciali infraed extra UE.

2. La prima censura è infondata.

La Corte d’appello sulla questione, sollevata dal Petrenko, in sede di contestato riconoscimento dell’efficacia della sentenza del giudice russo, ai sensi dell’art. 64 lett.a) l.218/1995, di incompetenza giurisdizionale del Tribunale moscovita (per essere stato il contratto di mutuo stipulato in Italia, ove sia l’attore sia il convenuto erano stabilmente residenti e ove sarebbe avvenuta la consegna della somma di denaro), l’ha respinta rilevando che non risultava, dalla sentenza oggetto di delibazione (né essendo stato ciò allegato dal resistente), che il Petrenko, costituitosi regolarmente in quel giudizio con avvocati, avesse mai contestato la giurisdizione del giudice russo, cosicché la stessa doveva intendersi tacitamente accettata.

Ora, questa Corte (Cass. 8588/2003; Cass.21946/2015) ha ripetutamente affermato che «in tema di riconoscimento di sentenze straniere, ai sensi della legge n. 218 del 1995, i vizi che, se tempestivamente dedotti avanti al giudice straniero, avrebbero inficiato il giudizio non possono essere fatti valere, per la prima volta, davanti al giudice italiano.

Ciò vale, a maggior ragione, anche in ordine al preteso difetto di "competenza giurisdizionale", secondo i principi propri dell'ordinamento italiano, ai sensi dell'art. 64, primo comma, lett. a), della legge n. 218, atteso che si tratta di materia derogabile, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 218» Assumeil ricorrente che, nella specie, non era applicabile la normativa generale di riforma del sistema di diritto internazionale privata di cui alla l.218/1995, ma la legge speciale dettata dalla Convenzione bilaterale Italia-Russia sull'assistenza giudiziaria in materia civile del 25 gennaio 1979, resa esecutiva con l.n. 766/1985, cosicché, ai sensi dell’art.25 della suddetta Convenzione, si sarebbe dovuto rifiutare il riconoscimento della decisione giudiziaria resa dal Tribunale moscovita per incompetenza di tale giudice, dovendo ritenersi competente « in via esclusiva il giudice italiano».

Né alcuna preclusione o decadenza al rilevo dell’incompetenza (per non essere stata la relativa eccezione sollevata dinanzi al giudice straniero) sarebbe prevista dalla suddetta Convenzione bilaterale.

Ora, se è vero -come afferma il ricorrente - che le disposizioni interne del diritto internazionale privato, quali sono quelle della legge n. 218 del 1995, «non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia» (art. 2, comma 1), le quali, in un certo senso, prevalgono su di esse, si tratta, tuttavia, di questione che nel caso in esame risulta meramente teorica, dal momento che la Convenzione italo-russa non contiene disposizioni interferenti o, comunque, derogatorie o incompatibili con quelle contenute nella legge n. 218/1995 e nella Convenzione di Bruxelles richiamata dall'art. 3, comma 2, della stessa legge del 1995 (non essendo pacificamente applicabili i successivi Regolamenti UE, che hanno sostituito la Convenzione di Bruxelles, posto che la Federazione russa non è uno Stato membro dell'Unione).

La suddetta Convenzione, nel Titolo II dedicato al Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile, agli artt. 19 («[OSCURATO:PERSONA] contraente riconosce le decisioni giudiziarie definitive in materia civile (ivi comprese le questioni di famiglia), nonché le sentenze penali per la parte relativa al risarcimento dei danni conseguenti ad un reato pronunciate sul territorio dell'altra Parte contraente da tribunali competenti ai sensi dell'art. 24 della presente Convenzione») e 24 («Competenza dei Tribunali. 1 Il Tribunale della Parte contraente sul cui territorio è stata pronunciata la decisione é considerato competente qualora ricorra una delle condizioni seguenti: a) alla data della presentazione dell'istanza il convenuto aveva il domicilio o la residenza nel territorio della Parte contraente richiedente; … e) l'obbligazione contrattuale oggetto della controversia é stata o deve essere eseguita nel territorio della Parte contraente richiedente;…»), stabilisce che una sentenza può essere riconosciuta e resa efficace soltanto se sia stata emessa da un giudice competente alla stregua dei criteri di collegamento indicati dalla Convenzione stessa.

L’art.23 (Procedura di riconoscimento e di esecuzione) prevede che «la procedura per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie é regolata dalla legislazione della Parte contraente richiesta, ove la presente Convenzione non disponga diversamente».

L’art.25 (Rifiuto di riconoscimento della decisione) stabilisce inoltre che «

1. Il riconoscimento della decisione giudiziaria é rifiutato, oltre i casi previsti dall'art. 13 della presente Convenzione - riguardanti il possibile «pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza» oppure il «contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento della Parte contraente richiesta» - anche se: a) il convenuto non ha partecipato al processo in conseguenza del fatto che a lui o al suo rappresentante non é stato notificato a tempo debito e nella forma dovuta l'atto di citazione e di convocazione in Tribunale; b) il Tribunale della Parte contraente richiesta ha già precedentemente adottato una decisione definitiva riguardo alla causa fra le stesse Parti, sullo stesso oggetto e sugli stessi motivi; c) all'esame del Tribunale della Parte contraente richiesta si trova la causa tra le stesse parti, sullo stesso oggetto e sugli stessi motivi proposta prima della presentazione dell'istanza presso il Tribunale della Parte contraente richiedente; d) la decisione della controversia - in confo rmità con gli Accordi internazionali di cui ambo le Porti contraenti sono partecipi - rientri nella competenza esclusiva dei Tribunali della Parte contraente richiesta…».L’art.23 quindi non esclude l’applicazione, in Italia, nella procedura per il riconoscimento delle decisioni giudiziarie rese da giudici russi, della legislazione vigente nel Paese richiesto, in difetto di contrarie disposizioni della Convenzione. [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles del 1968, l’art.18 stabilisce che «Al di fuori dei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni della presente convenzione, il giudice di uno Stato contraente davanti al quale il convenuto è comparso è competente.

Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene solo per eccepire l'incompetenza o se esiste un'altra giurisdizione esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 16».

L’articolo 27, sul riconoscimento delle decisioni, prevedeche «Le decisioni non sono riconosciute:1) se il riconoscimento è contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto; 2) se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese ;3) se la decisione è in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto;4) se il giudice dello Stato d'origine per rendere la decisione ha, nel pronunciarsi su una questione relativa allo stato o alla capacità delle persone fisiche, al regime patrimoniale fra coniugi, ai testamenti ed alle successioni, violato una norma di diritto internazionale privato dello Stato richiesto, salvo che la decisione in questione non conduca allo stesso risultato che si sarebbe avuto se le norme di diritto internazionale privato dello Stato richiesto fossero state, invece, applicate;5) se la decisione è in contrasto con una decisione resa precedentemente tra le medesime parti in uno Stato non contraente, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione riunisce le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato richiesto».

Infine, l’art. 28 stabilisce che le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4 e 5 del titolo II (competenze speciali) sono state violate (oltreché nel caso contemplato dall'articolo 59) e che «Nell'accertamento delle competenze di cui al comma precedente, l'autorità richiesta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato d'origine ha fondato la propria competenza.

Salva l'applicazione delle disposizioni del primo comma, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato d'origine; le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dall'articolo 27, punto 1».

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la Convenzione italo- russa del 1979 «non [̀ ] assimilabile per struttura e funzionamento alla Convenzione di Bruxelles 27.9.1968, atteso che, al pari di numerose altre Convenzioni bilaterali, si limita a stabilire le condizioni di riconoscibilit̀ delle sentenze emesse dall'uno e dall'altro giudice, attraverso regole di giurisdizione cd. indiretta [...] destinate ad assumere rilievo proprio in sede di riconoscimento [delle decisioni prese]», con la conseguenza che «consentendo ai cittadini di ciascuna parte contraente di ad̀re i tribunali dell'altra parte "nella cui giurisdizione, in conformit̀ con la legislazione di quest'ultima, rientrino cause civili [..]" ribadisce implicitamente la persistente operativit̀ delle regole di di ritto internazionale privato proprie della legislazione di ciascuna delle parti contraenti, che fissano le condizioni che consentono di evocare in giudizio in uno Stato cittadini ivi non domiciliati ń residenti » (Cass. Sez.Un. n. 4494/ 2019 e Sez.Un. n. 9365/2003; cfr. da ultimo, Cass. 21351/21).

In ordine alla c.d. proroga tacita della giurisdizione/competenza dettata dalla Convenzione di Bruxelles, all’art.18 sopra riportato, questa Corte (Cass. Sez.

Un 14605/2005) ha poi chiarito che essa si realizza «solo quando il convenuto, costituendosi in giudizio, non contesti la giurisdizione del giudice adito, ovvero sollevi, in proposito, contestazioni meramente aggiuntive rispetto alle altre deduzioni difensive, svolte in merito o in rito, delle quali chieda l'esame e la risoluzione non in via subordinata rispetto alla questione della giurisdizione, ma in via prioritaria» (nella fattispecie, si è dichiarata la giurisdizione del giudice italiano, rilevandosi che il convenuto straniero, nel costituirsi in giudizio, aveva svolto difese di merito, contestando la proponibilità della domanda per effetto di una clausola compromissoria che prevedeva il ricorso ad un arbitrato estero, e solo in subordine aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, invirtù di un patto di deroga in favore del giudice straniero, non riproponendo tale eccezione neppure con l'istanza di regolamento di giurisdizione, e sollevandola nuovamente soltanto con la memoria depositata ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ.).

Da rilevare che, successivamente,in merito all’art.24 del Regolamento di Bruxelles I, n. 44/2001, (di contenuto analogo all’art.1 della Convenzione di Bruxelles del 1968, così come l'art. 26 del Regolamento U.E. del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio n. 1215/2012, del 12 dicembre 2012), è intervenuta la Corte di Giustizia Europea con sentenza del 13 luglio 2017 (caso [OSCURATO:PERSONA] AG), in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, affermando che debba escludersi che la parte convenuta, proponendo la questione di giurisdizione in via subordinata rispetto a quella di nullit̀ / inesistenza della notifica della citazione, abbia accettato la competenza giurisdizionale del giudice italiano («l'art. 24 del regolamento CE n. 44/01, concernente la competenza giurisdizionale, deve essere interpretato nel senso che un'eccezione fondata sull'incompetenza del giudice adito, sollevata nel primo atto difensivo in via subordinata rispetto ad altre eccezioni di rito, non pù essere considerata accettazione di compet enza del giudice adito e non conduce quindi ad una proroga di competenza in forza di tale articolo»).Nella sostanza, la cosiddetta proroga tacita della giurisdizione del giudice adito si realizza, ai sensi dell'art. 18 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 in tema di competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, solo quando il convenuto, costituendosi in un giudizio instaurato dinanzi all'autorità giudiziaria adita, non ne contesti la giurisdizione, neppure in via subordinata.

Nella specie, è pacifico che il convenuto Petrenko nel giudizio russo non si sia mai doluto del difetto di giurisdizione del giudice russo.

3. La seconda censura è del pari infondata.

Assume il ricorrente che la sentenza emessa dal giudice russo «in tema di uso di denaro contante nelle transazioni commerciali» si porrebbe in contrasto con principi fondamentali, a livello nazionale e comunitario, il che rappresenterebbe causa ostativa al riconoscimento della decisione straniera, ai sensi sia dell’art.64 l. 218/1995 (limite dell’ordine pubblico), sia dell’a r t.13 (sopra riprodotto) della Convenzione bilaterale del 1979.

Ma correttamente la Corte d’appello ha rilevato che la doglianza implicava necessariamente l’inclusionenella nozione di ordine pubblico di cui all’art.64 l.218/1995 della violazione delle regole probatorie non attinenti, invece, al suddetto limite generale dell’ordine pubblico, poiché il giudice russo aveva semplicemente valorizzato il contenuto di una quietanza sottoscritta dal Petrenko in cui lo stesso dava atto di avere ricevuto il denaro in prestito dal D’Agapito.

Orbene , come chiarito da questa Corte «il concetto di ordine pubblico italiano, di cui all'ora abrogato art. 797 n. 7 cod. proc. civ. (identico a quello richiamato nell'abrogato art. 31 delle preleggi) comprende il complesso dei principi - ivi compresi quelli desumibili dalla [OSCURATO:PERSONA] - che formano il cardine della struttura economico - sociale della comunità nazionale in un determinato momento storico, conferendole una ben individuata e inconfondibile fisionomia, nonché quelle regole inderogabili, le quali abbiano carattere di fondamentalità (che le distingue dal più ampio genere delle norme imperative) e siano immanenti ai più importanti istituti giuridici, e considerato che con riferimento alle norme processuali, detto concetto, così precisato, è riferibile ai principi inviolabili, posti nell'ordinamento, a garanzia del diritto di difesa, per tali intendendosi gli istituti del processo civile, i quali, per la loro portata sostanziale, assicurino alle parti una sufficiente e adeguata tutela giurisdizionale e si identificano negli elementi essenziali del diritto di agire e di resistere in giudizio e non anche nelle modalità di regolamentazione del diritto di difesa stesso in relazione ai singoli atti istruttori» (Cass. 13928/1999; cfr. Cass.3365/2000).

In sostanza, la mera difformità rispetto all'ordinamento interno delle norme che nel sistema straniero disciplinano l'onere della prova e il libero convincimento del giudice non comporta alcuna violazione dell'ordine pubblico italiano, che anche nell’accezione processuale è riferibile solo ai principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio.

Inoltre,come da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite (Cass. 9006/21), «in sede di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale estero ex art. 67 della l. n. 218 del 1995, la verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico internazionale deve riguardare esclusivamente gli effetti che l'atto è destinato a produrre nel nostro ordinamento e non anche la conformità alla legge interna di quella straniera posta a base della decisione, né è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento» (cfr. anche Cass.39391/2021).4.

Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 12.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 30623/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , P.zza G. Mazzini n. 27, pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti; -ricorrente- contro D’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 95, presso lo studio dell’avvocatoDaniela Compagno, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; -controricorrente - avverso ordinanza n. cronol. 7811/2019n. della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dalla cons. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma, con ordinanza n. cronol.7811/2019, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato il riconoscimento in Italia della sentenza, passata in giudicato, del Tribunale di Mosca emessa, in data 2/10/2015, in grado di appello (avendo, invece, il giudice di primo grado respinto la domanda), con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA]Agapito della somma di € 281.630,00, oltre accessori, a titolo di restituzione di somma percepita in forza di contratto di mutuo. In particolare, la Corte territoriale, per quanto qui interessa, ha ritenuto inammissibile l’eccezione, ai sensi dell’art.64 lett.a) l.218/1995, di incompetenza giurisdizionale del Tribunale moscovita (per essere stato il contratto di mutuo stipulato in Italia, ove sia l’attore sia il convenuto erano stabilmente residenti ed ove sarebbe avvenuta la consegna della somma di denaro), non risultando dalla sentenza oggetto di delibazione (né essendo stato ciò allegato dal resistente) che il Petrenko, costituitosi regolarmente in quel giudizio con avvocati, avesse mai contestato la giurisdizione del giudice russo, cosicché la stessa doveva intendersi tacitamente accettata; la stessa Corte ha poi ritenuto che la dazione in contanti della somma di € 225.000,00 non implicava nullità del contratto di mutuo, con conseguente insussistenza di violazione di norme attinenti all’ordine pubblico, ex art.64 lett.g) l.218/1995, come lamentato dal resistente, e che, ai fini della prova della dazione del denaro, non vi era stata, nel giudizio dinanzi al giudice straniero, alcuna violazione delle regole probatorie (peraltro, neppure attinenti al limite generale dell’ordine pubblico di cui all’art.64 l.218/1995), poiché il giudice russo aveva semplicemente valorizzato una quietanza sottoscritta dal Petrenko in cui lo stesso dava atto di avere ricevuto il denaro in prestito dal D’Agapito; infine, il contraddittorio era stato pienamente rispettato e la violazione delle restanti condizioni dell’art.64 citato non era stata nemmeno allegata. Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 7-9/10/2019, affidato a due motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Agapito (che resiste con controricorso, notificato il 23-25/10/2019). Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.19,24 e 25 della convenzione Italia – Urss del 25/1979, applicabile anche al la [OSCURATO:PERSONA] , come ratificata con l.n. 766/1985, per non avere la Corte di merito respinto la chiesta delibazione malgrado eccezione di carenza di giurisdizione/competenza del Tribunale di Mosca; con il secondo motivo, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione , ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.13 della convenzione Italia-Russia del 25/1/1979 e dell’art.64 l.218/1995, per avere la Corte d’appello deciso che «la dazione in contanti dell’indicata somma di denaro (pari ad euro 225.000,00, che, secondo la ricostruzione della sentenza russa di appello, il D’Agapito avrebbe consegnato al sig.Petrenko) “non costituisce violazione di norme attinenti all’ordine pubblico”», nella specie la normativa c.d. anti –riciclaggio in tema di divieto di utilizzo del denaro contante oltre € 10.000,00 per le transazioni commerciali infraed extra UE. 2. La prima censura è infondata. La Corte d’appello sulla questione, sollevata dal Petrenko, in sede di contestato riconoscimento dell’efficacia della sentenza del giudice russo, ai sensi dell’art. 64 lett.a) l.218/1995, di incompetenza giurisdizionale del Tribunale moscovita (per essere stato il contratto di mutuo stipulato in Italia, ove sia l’attore sia il convenuto erano stabilmente residenti e ove sarebbe avvenuta la consegna della somma di denaro), l’ha respinta rilevando che non risultava, dalla sentenza oggetto di delibazione (né essendo stato ciò allegato dal resistente), che il Petrenko, costituitosi regolarmente in quel giudizio con avvocati, avesse mai contestato la giurisdizione del giudice russo, cosicché la stessa doveva intendersi tacitamente accettata. Ora, questa Corte (Cass. 8588/2003; Cass.21946/2015) ha ripetutamente affermato che «in tema di riconoscimento di sentenze straniere, ai sensi della legge n. 218 del 1995, i vizi che, se tempestivamente dedotti avanti al giudice straniero, avrebbero inficiato il giudizio non possono essere fatti valere, per la prima volta, davanti al giudice italiano. Ciò vale, a maggior ragione, anche in ordine al preteso difetto di "competenza giurisdizionale", secondo i principi propri dell'ordinamento italiano, ai sensi dell'art. 64, primo comma, lett. a), della legge n. 218, atteso che si tratta di materia derogabile, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 218» Assumeil ricorrente che, nella specie, non era applicabile la normativa generale di riforma del sistema di diritto internazionale privata di cui alla l.218/1995, ma la legge speciale dettata dalla Convenzione bilaterale Italia-Russia sull'assistenza giudiziaria in materia civile del 25 gennaio 1979, resa esecutiva con l.n. 766/1985, cosicché, ai sensi dell’art.25 della suddetta Convenzione, si sarebbe dovuto rifiutare il riconoscimento della decisione giudiziaria resa dal Tribunale moscovita per incompetenza di tale giudice, dovendo ritenersi competente « in via esclusiva il giudice italiano». Né alcuna preclusione o decadenza al rilevo dell’incompetenza (per non essere stata la relativa eccezione sollevata dinanzi al giudice straniero) sarebbe prevista dalla suddetta Convenzione bilaterale. Ora, se è vero -come afferma il ricorrente - che le disposizioni interne del diritto internazionale privato, quali sono quelle della legge n. 218 del 1995, «non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia» (art. 2, comma 1), le quali, in un certo senso, prevalgono su di esse, si tratta, tuttavia, di questione che nel caso in esame risulta meramente teorica, dal momento che la Convenzione italo-russa non contiene disposizioni interferenti o, comunque, derogatorie o incompatibili con quelle contenute nella legge n. 218/1995 e nella Convenzione di Bruxelles richiamata dall'art. 3, comma 2, della stessa legge del 1995 (non essendo pacificamente applicabili i successivi Regolamenti UE, che hanno sostituito la Convenzione di Bruxelles, posto che la Federazione russa non è uno Stato membro dell'Unione). La suddetta Convenzione, nel Titolo II dedicato al Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile, agli artt. 19 («[OSCURATO:PERSONA] contraente riconosce le decisioni giudiziarie definitive in materia civile (ivi comprese le questioni di famiglia), nonché le sentenze penali per la parte relativa al risarcimento dei danni conseguenti ad un reato pronunciate sul territorio dell'altra Parte contraente da tribunali competenti ai sensi dell'art. 24 della presente Convenzione») e 24 («Competenza dei Tribunali. 1 Il Tribunale della Parte contraente sul cui territorio è stata pronunciata la decisione é considerato competente qualora ricorra una delle condizioni seguenti: a) alla data della presentazione dell'istanza il convenuto aveva il domicilio o la residenza nel territorio della Parte contraente richiedente; … e) l'obbligazione contrattuale oggetto della controversia é stata o deve essere eseguita nel territorio della Parte contraente richiedente;…»), stabilisce che una sentenza può essere riconosciuta e resa efficace soltanto se sia stata emessa da un giudice competente alla stregua dei criteri di collegamento indicati dalla Convenzione stessa. L’art.23 (Procedura di riconoscimento e di esecuzione) prevede che «la procedura per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie é regolata dalla legislazione della Parte contraente richiesta, ove la presente Convenzione non disponga diversamente». L’art.25 (Rifiuto di riconoscimento della decisione) stabilisce inoltre che « 1. Il riconoscimento della decisione giudiziaria é rifiutato, oltre i casi previsti dall'art. 13 della presente Convenzione - riguardanti il possibile «pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza» oppure il «contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento della Parte contraente richiesta» - anche se: a) il convenuto non ha partecipato al processo in conseguenza del fatto che a lui o al suo rappresentante non é stato notificato a tempo debito e nella forma dovuta l'atto di citazione e di convocazione in Tribunale; b) il Tribunale della Parte contraente richiesta ha già precedentemente adottato una decisione definitiva riguardo alla causa fra le stesse Parti, sullo stesso oggetto e sugli stessi motivi; c) all'esame del Tribunale della Parte contraente richiesta si trova la causa tra le stesse parti, sullo stesso oggetto e sugli stessi motivi proposta prima della presentazione dell'istanza presso il Tribunale della Parte contraente richiedente; d) la decisione della controversia - in confo rmità con gli Accordi internazionali di cui ambo le Porti contraenti sono partecipi - rientri nella competenza esclusiva dei Tribunali della Parte contraente richiesta…».L’art.23 quindi non esclude l’applicazione, in Italia, nella procedura per il riconoscimento delle decisioni giudiziarie rese da giudici russi, della legislazione vigente nel Paese richiesto, in difetto di contrarie disposizioni della Convenzione. [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles del 1968, l’art.18 stabilisce che «Al di fuori dei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni della presente convenzione, il giudice di uno Stato contraente davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene solo per eccepire l'incompetenza o se esiste un'altra giurisdizione esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 16». L’articolo 27, sul riconoscimento delle decisioni, prevedeche «Le decisioni non sono riconosciute:1) se il riconoscimento è contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto; 2) se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese ;3) se la decisione è in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto;4) se il giudice dello Stato d'origine per rendere la decisione ha, nel pronunciarsi su una questione relativa allo stato o alla capacità delle persone fisiche, al regime patrimoniale fra coniugi, ai testamenti ed alle successioni, violato una norma di diritto internazionale privato dello Stato richiesto, salvo che la decisione in questione non conduca allo stesso risultato che si sarebbe avuto se le norme di diritto internazionale privato dello Stato richiesto fossero state, invece, applicate;5) se la decisione è in contrasto con una decisione resa precedentemente tra le medesime parti in uno Stato non contraente, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione riunisce le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato richiesto». Infine, l’art. 28 stabilisce che le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4 e 5 del titolo II (competenze speciali) sono state violate (oltreché nel caso contemplato dall'articolo 59) e che «Nell'accertamento delle competenze di cui al comma precedente, l'autorità richiesta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato d'origine ha fondato la propria competenza. Salva l'applicazione delle disposizioni del primo comma, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato d'origine; le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dall'articolo 27, punto 1». Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la Convenzione italo- russa del 1979 «non [̀ ] assimilabile per struttura e funzionamento alla Convenzione di Bruxelles 27.9.1968, atteso che, al pari di numerose altre Convenzioni bilaterali, si limita a stabilire le condizioni di riconoscibilit̀ delle sentenze emesse dall'uno e dall'altro giudice, attraverso regole di giurisdizione cd. indiretta [...] destinate ad assumere rilievo proprio in sede di riconoscimento [delle decisioni prese]», con la conseguenza che «consentendo ai cittadini di ciascuna parte contraente di ad̀re i tribunali dell'altra parte "nella cui giurisdizione, in conformit̀ con la legislazione di quest'ultima, rientrino cause civili [..]" ribadisce implicitamente la persistente operativit̀ delle regole di di ritto internazionale privato proprie della legislazione di ciascuna delle parti contraenti, che fissano le condizioni che consentono di evocare in giudizio in uno Stato cittadini ivi non domiciliati ń residenti » (Cass. Sez.Un. n. 4494/ 2019 e Sez.Un. n. 9365/2003; cfr. da ultimo, Cass. 21351/21). In ordine alla c.d. proroga tacita della giurisdizione/competenza dettata dalla Convenzione di Bruxelles, all’art.18 sopra riportato, questa Corte (Cass. Sez. Un 14605/2005) ha poi chiarito che essa si realizza «solo quando il convenuto, costituendosi in giudizio, non contesti la giurisdizione del giudice adito, ovvero sollevi, in proposito, contestazioni meramente aggiuntive rispetto alle altre deduzioni difensive, svolte in merito o in rito, delle quali chieda l'esame e la risoluzione non in via subordinata rispetto alla questione della giurisdizione, ma in via prioritaria» (nella fattispecie, si è dichiarata la giurisdizione del giudice italiano, rilevandosi che il convenuto straniero, nel costituirsi in giudizio, aveva svolto difese di merito, contestando la proponibilità della domanda per effetto di una clausola compromissoria che prevedeva il ricorso ad un arbitrato estero, e solo in subordine aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, invirtù di un patto di deroga in favore del giudice straniero, non riproponendo tale eccezione neppure con l'istanza di regolamento di giurisdizione, e sollevandola nuovamente soltanto con la memoria depositata ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ.). Da rilevare che, successivamente,in merito all’art.24 del Regolamento di Bruxelles I, n. 44/2001, (di contenuto analogo all’art.1 della Convenzione di Bruxelles del 1968, così come l'art. 26 del Regolamento U.E. del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio n. 1215/2012, del 12 dicembre 2012), è intervenuta la Corte di Giustizia Europea con sentenza del 13 luglio 2017 (caso [OSCURATO:PERSONA] AG), in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, affermando che debba escludersi che la parte convenuta, proponendo la questione di giurisdizione in via subordinata rispetto a quella di nullit̀ / inesistenza della notifica della citazione, abbia accettato la competenza giurisdizionale del giudice italiano («l'art. 24 del regolamento CE n. 44/01, concernente la competenza giurisdizionale, deve essere interpretato nel senso che un'eccezione fondata sull'incompetenza del giudice adito, sollevata nel primo atto difensivo in via subordinata rispetto ad altre eccezioni di rito, non pù essere considerata accettazione di compet enza del giudice adito e non conduce quindi ad una proroga di competenza in forza di tale articolo»).Nella sostanza, la cosiddetta proroga tacita della giurisdizione del giudice adito si realizza, ai sensi dell'art. 18 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 in tema di competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, solo quando il convenuto, costituendosi in un giudizio instaurato dinanzi all'autorità giudiziaria adita, non ne contesti la giurisdizione, neppure in via subordinata. Nella specie, è pacifico che il convenuto Petrenko nel giudizio russo non si sia mai doluto del difetto di giurisdizione del giudice russo. 3. La seconda censura è del pari infondata. Assume il ricorrente che la sentenza emessa dal giudice russo «in tema di uso di denaro contante nelle transazioni commerciali» si porrebbe in contrasto con principi fondamentali, a livello nazionale e comunitario, il che rappresenterebbe causa ostativa al riconoscimento della decisione straniera, ai sensi sia dell’art.64 l. 218/1995 (limite dell’ordine pubblico), sia dell’a r t.13 (sopra riprodotto) della Convenzione bilaterale del 1979. Ma correttamente la Corte d’appello ha rilevato che la doglianza implicava necessariamente l’inclusionenella nozione di ordine pubblico di cui all’art.64 l.218/1995 della violazione delle regole probatorie non attinenti, invece, al suddetto limite generale dell’ordine pubblico, poiché il giudice russo aveva semplicemente valorizzato il contenuto di una quietanza sottoscritta dal Petrenko in cui lo stesso dava atto di avere ricevuto il denaro in prestito dal D’Agapito. Orbene , come chiarito da questa Corte «il concetto di ordine pubblico italiano, di cui all'ora abrogato art. 797 n. 7 cod. proc. civ. (identico a quello richiamato nell'abrogato art. 31 delle preleggi) comprende il complesso dei principi - ivi compresi quelli desumibili dalla [OSCURATO:PERSONA] - che formano il cardine della struttura economico - sociale della comunità nazionale in un determinato momento storico, conferendole una ben individuata e inconfondibile fisionomia, nonché quelle regole inderogabili, le quali abbiano carattere di fondamentalità (che le distingue dal più ampio genere delle norme imperative) e siano immanenti ai più importanti istituti giuridici, e considerato che con riferimento alle norme processuali, detto concetto, così precisato, è riferibile ai principi inviolabili, posti nell'ordinamento, a garanzia del diritto di difesa, per tali intendendosi gli istituti del processo civile, i quali, per la loro portata sostanziale, assicurino alle parti una sufficiente e adeguata tutela giurisdizionale e si identificano negli elementi essenziali del diritto di agire e di resistere in giudizio e non anche nelle modalità di regolamentazione del diritto di difesa stesso in relazione ai singoli atti istruttori» (Cass. 13928/1999; cfr. Cass.3365/2000). In sostanza, la mera difformità rispetto all'ordinamento interno delle norme che nel sistema straniero disciplinano l'onere della prova e il libero convincimento del giudice non comporta alcuna violazione dell'ordine pubblico italiano, che anche nell’accezione processuale è riferibile solo ai principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio. Inoltre,come da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite (Cass. 9006/21), «in sede di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale estero ex art. 67 della l. n. 218 del 1995, la verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico internazionale deve riguardare esclusivamente gli effetti che l'atto è destinato a produrre nel nostro ordinamento e non anche la conformità alla legge interna di quella straniera posta a base della decisione, né è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento» (cfr. anche Cass.39391/2021).4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. PQM La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 12.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del
Sentenza Cassazione n. 03199/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris