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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 settembre 1971

Cassazione n. 31235/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/09/1971 avverso l'ordinanza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto PG [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 12/1/2023, ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierna ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], subita dal 14/10/2014 al 28/3/2019, per complessivi 1626 giorni, in regime di custodia cau- telare in carcere per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso nonché per una serie di reati fine (trasferimento fraudolento di valori e detenzione di tabacco lavorato estero) contestati con l'aggravante dell'art. 416 bis co. 1 cod. pen.

La misura veniva applicata prima dal GIP territoriale e poi da quello distret- tuale competente e confermata dal tribunale del riesame.

La ricorrente, condannata in primo grado dal GUP distrettuale con rito abbre- viato alla pena complessiva di anni 12 e mesi 8 di reclusione, veniva assolta con sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del 28/3/2019 divenuta irrevo- cabile il 15/11/2019.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, la Prodanova che propone, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio motivazionale.

Ci si duole che l'impugnata ordinanza avrebbe, con motivazione meramente apparente, ritenuto di sovvertire il giudizio di merito assolutorio offrendo una di- versa ricostruzione dei fatti.

In particolare, si lamenta che, in relazione al reato di intestazione fittizia, per il quale l'indagata è stata assolta perché il fatto non costituisce reato, la corte di appello abbia ritenuto che la mera condotta materiale, anche in mancanza dell'ele- mento volitivo, rappresentasse elemento sufficiente per ravvisare la colpa grave idonea ad escludere il diritto alla riparazione.

Ma, obietta la ricorrente, l'eventuale esistenza di un concorso nell'adozione di un provvedimento di carcerazione pre- ventiva è determinato proprio dall'esistenza dell'elemento volitivo.

Si sostiene chel"avvenuta esclusione nel giudizio di merito di qualsiasi finalità elusiva, escluderebbe la presenza di una colpa cosciente rilevante ai fini dell'esclu- sione dell'indennizzo.

Si lamenta che il giudice della riparazione abbia individuai:o un profilo di con- corso soggettivo, senza nemmeno specificare se si tratti di c:olpa grave o dolo, quest'ultimo espressamente escluso dal giudice merito.In relazione all'elemento della connivenza con l'altro imputato, [OSCURATO:PERSONA]- gorio, si contesta l'errata applicazione della norma, in quanto il giudizio sulla giu- stezza della detenzione non deve attenere esclusivamente alle ipotesi investiga- tive, rilevatesi peraltro infondate.

Si riporta la motivazione dell'impugnato provvedimento per evidenziare l'er- rata applicazione dei principi sulla connivenza.

La ricorrente evidenzia che i giudici di merito hanno escluso che la Prodanova potesse impedire la prosecuzione delle altrui azioni delittuose e che le presunte intestazioni fittizie riguardassero le dinamiche di reinvestimento dei capitali illeciti della consorteria criminale.

E anche le ulteriori condotte contestate all'indagata, di essere ambasciatrice tra gli accoliti e custode incaricata della movimentazione delle armi e munizioni, sono risultate infondate e fantasiose come evidenziato nelle riportate motivazioni della sentenza di assoluzione.

Si riportano i principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte sull'art. 314 cod. proc. pen. sottolineando che il giudice della riparazione deve fondare il proprio giudizio su fatti accertati e non negati escludendo dati meramente congetturali.

Si evidenzia che la finalità elusiva costituisce il presupposto necessario della fattispecie contestata alla Prodanova e la sua esclusione determina il venir meno del presupposto per ritenerla soggetto in posizione garanzia tale da riuscire ad impedire la prosecuzione delle eventuali azioni delittuose di terzi, consistite nelle intestazioni fittizie.

Si lamenta l'inconferenza della motivazione dell'impugnato provvedimento re- lativamente alla condotta in materia di armi per la quale nessuna fattispecie di reato è stata mai contestata alla ricorrente.

La ricorrente si duole che l'impugnato provvedimento abbia omesso di valu- tare quanto emerso nella sentenza di assoluzione cercando di rinvenire negli esiti, definiti raffazzonati, delle attività di indagine la sussistenza di un nesso di causalità tra le condotte della ricorrente e i provvedimenti di adozione e mantenimento della misura cautelare.

Si riporta la motivazione della sentenza assolutoria sulla carenza di prova della partecipazione al sodalizio criminale evidenziando che l'ordinanza reiettiva valo- rizza unicamente il materiale captativo, valutato ed escluso dai giudici di merito.

Si contesta la mancata individuazione della condotta incidente sulla deten- zione al di là di illogiche affermazioni congetturali.

La Corte reggina -è la tesi proposta in ricorso-avrebbe fondato il proprio con- vincimento su condotte già escluse o ritenute non provate dai giudici di merito, sovvertendo in tal modo il giudizio di merito.

Si precisa, infine, che la Prodanova era una dipendente del Malvaso e veniva vessata senza alcuna possibilità di sottrarsi alle imposizioni Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con ogni conse- guenza di legge.

3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati.

Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice della riparazione per negare il chiesto indennizzo e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo la Corte territo- riale valutato il comportamento colposo dell'odierno ricorrente ed essendo perve- nuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

La ricorrente piuttosto che proporre una critica alle motivazioni dell'impugnato provvedimento propone una nuova rivalutazione dei fatti preclusa in questa sede.

2. Non sussistono i vizi di legittimità lamentati, in quanto il giudice della ripa- razione offre una congrua motivazione, priva di aporie logiche, in ordine ai motivi del rigetto, facendo buon governo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione costi- tuisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'inte- ressato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, co. 1, ultima parte, cod. proc. pen.) e che l'as- senza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'e- qua riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004).

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. peri. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento volluto e rappresenI:ato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637).

Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art.43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negli- genza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme di- sciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedi- mento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. (vedasi anche Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv 242034).

E ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cau- telare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che suc- cessivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664).

Sempre il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'in- dennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", ve- nendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assolu- zione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez.

Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta col- pevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di so- stanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni).

3. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti.

Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice.

E' pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valuta- zione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- denza o violazione di leggi o regolamenti.

A tale fine è necessario che venga esa- minata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez.

Un. n. 32383/2010), onde veri- ficare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'e- sito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deten- zione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez.

Un.26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA]).

A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010).

La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710 del 27.11.2013; SCI. 4, n. 1422 del 16 ottobre 2013: ... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consape- vole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comu- nemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo.

Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella man- cata revoca di uno già emesso ...".

4. Nel provvedimento impugnato la Corte territoriale ha ritenuto ostative al riconoscimento della riparazione chiesta dall'odierna ricorrente le condotte, emerse anche dalle conversazioni telefoniche intercettate, di intestazione fittizia del bar e del chiosco di [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco della cosca Bellocco operante in [OSCURATO:PERSONA], e amante della figlia, nonché di custodia e detenzione, sia pur temporanea, di armi, munizioni, e sigarette di contrabbando.

In proposito va evidenziato che l'intervenuta assoluzione per carenza di prova sull'organica compenetrazione nell'organigramma criminale capeggiato da Mal- vaso Gregorio non ha smentito l'acclarata intestazione fittizia di almeno due locali appartenenti al Gregorio.

E provata è la circostanza della caratura criminale del Malvaso, che, come ricordato, peraltro, era l'amante della figlia dell'odierna asso- luzione.

Non smentita dall'intervenuta assoluzione è stata anche la circostanza del maneggio di armi e munizioni sia come consegnataria sia per la partecipazione all'esplosioni di colpi in occasione del Capodanno.

In quest'ultima circostanza - come si evince ex actis - la Prodanova era consapevole che si trattava di armi illegalmente detenute e della necessità di ripulire il locale e la strada dai bossoli.

Il provvedimento impugnato opera un buon governo del consolidato principio secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate (cfr. ex multis Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475), e che integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole oell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547).

Pertanto, poiché la valutazione del giudice della riparazione deve essere for- mulata ex ante, sulla base degli elementi in possesso al momento dell'adozione della cautela, la ragionevole apparenza del coinvolgimento nell'attività illecita del clan mafioso è stata desunta dalle conversazioni intercettate e dalla frequenta- zione di soggetti coinvolti nelle attività e condannati.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Dichiara inammissibile il ricorso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/09/1971 avverso l'ordinanza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto PG [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 12/1/2023, ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierna ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], subita dal 14/10/2014 al 28/3/2019, per complessivi 1626 giorni, in regime di custodia cau- telare in carcere per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso nonché per una serie di reati fine (trasferimento fraudolento di valori e detenzione di tabacco lavorato estero) contestati con l'aggravante dell'art. 416 bis co. 1 cod. pen. La misura veniva applicata prima dal GIP territoriale e poi da quello distret- tuale competente e confermata dal tribunale del riesame. La ricorrente, condannata in primo grado dal GUP distrettuale con rito abbre- viato alla pena complessiva di anni 12 e mesi 8 di reclusione, veniva assolta con sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del 28/3/2019 divenuta irrevo- cabile il 15/11/2019. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, la Prodanova che propone, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio motivazionale. Ci si duole che l'impugnata ordinanza avrebbe, con motivazione meramente apparente, ritenuto di sovvertire il giudizio di merito assolutorio offrendo una di- versa ricostruzione dei fatti. In particolare, si lamenta che, in relazione al reato di intestazione fittizia, per il quale l'indagata è stata assolta perché il fatto non costituisce reato, la corte di appello abbia ritenuto che la mera condotta materiale, anche in mancanza dell'ele- mento volitivo, rappresentasse elemento sufficiente per ravvisare la colpa grave idonea ad escludere il diritto alla riparazione. Ma, obietta la ricorrente, l'eventuale esistenza di un concorso nell'adozione di un provvedimento di carcerazione pre- ventiva è determinato proprio dall'esistenza dell'elemento volitivo. Si sostiene chel"avvenuta esclusione nel giudizio di merito di qualsiasi finalità elusiva, escluderebbe la presenza di una colpa cosciente rilevante ai fini dell'esclu- sione dell'indennizzo. Si lamenta che il giudice della riparazione abbia individuai:o un profilo di con- corso soggettivo, senza nemmeno specificare se si tratti di c:olpa grave o dolo, quest'ultimo espressamente escluso dal giudice merito.In relazione all'elemento della connivenza con l'altro imputato, [OSCURATO:PERSONA]- gorio, si contesta l'errata applicazione della norma, in quanto il giudizio sulla giu- stezza della detenzione non deve attenere esclusivamente alle ipotesi investiga- tive, rilevatesi peraltro infondate. Si riporta la motivazione dell'impugnato provvedimento per evidenziare l'er- rata applicazione dei principi sulla connivenza. La ricorrente evidenzia che i giudici di merito hanno escluso che la Prodanova potesse impedire la prosecuzione delle altrui azioni delittuose e che le presunte intestazioni fittizie riguardassero le dinamiche di reinvestimento dei capitali illeciti della consorteria criminale. E anche le ulteriori condotte contestate all'indagata, di essere ambasciatrice tra gli accoliti e custode incaricata della movimentazione delle armi e munizioni, sono risultate infondate e fantasiose come evidenziato nelle riportate motivazioni della sentenza di assoluzione. Si riportano i principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte sull'art. 314 cod. proc. pen. sottolineando che il giudice della riparazione deve fondare il proprio giudizio su fatti accertati e non negati escludendo dati meramente congetturali. Si evidenzia che la finalità elusiva costituisce il presupposto necessario della fattispecie contestata alla Prodanova e la sua esclusione determina il venir meno del presupposto per ritenerla soggetto in posizione garanzia tale da riuscire ad impedire la prosecuzione delle eventuali azioni delittuose di terzi, consistite nelle intestazioni fittizie. Si lamenta l'inconferenza della motivazione dell'impugnato provvedimento re- lativamente alla condotta in materia di armi per la quale nessuna fattispecie di reato è stata mai contestata alla ricorrente. La ricorrente si duole che l'impugnato provvedimento abbia omesso di valu- tare quanto emerso nella sentenza di assoluzione cercando di rinvenire negli esiti, definiti raffazzonati, delle attività di indagine la sussistenza di un nesso di causalità tra le condotte della ricorrente e i provvedimenti di adozione e mantenimento della misura cautelare. Si riporta la motivazione della sentenza assolutoria sulla carenza di prova della partecipazione al sodalizio criminale evidenziando che l'ordinanza reiettiva valo- rizza unicamente il materiale captativo, valutato ed escluso dai giudici di merito. Si contesta la mancata individuazione della condotta incidente sulla deten- zione al di là di illogiche affermazioni congetturali. La Corte reggina -è la tesi proposta in ricorso-avrebbe fondato il proprio con- vincimento su condotte già escluse o ritenute non provate dai giudici di merito, sovvertendo in tal modo il giudizio di merito. Si precisa, infine, che la Prodanova era una dipendente del Malvaso e veniva vessata senza alcuna possibilità di sottrarsi alle imposizioni Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con ogni conse- guenza di legge. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice della riparazione per negare il chiesto indennizzo e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo la Corte territo- riale valutato il comportamento colposo dell'odierno ricorrente ed essendo perve- nuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. La ricorrente piuttosto che proporre una critica alle motivazioni dell'impugnato provvedimento propone una nuova rivalutazione dei fatti preclusa in questa sede. 2. Non sussistono i vizi di legittimità lamentati, in quanto il giudice della ripa- razione offre una congrua motivazione, priva di aporie logiche, in ordine ai motivi del rigetto, facendo buon governo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione costi- tuisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'inte- ressato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, co. 1, ultima parte, cod. proc. pen.) e che l'as- senza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'e- qua riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. peri. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento volluto e rappresenI:ato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637). Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art.43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negli- genza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme di- sciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedi- mento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. (vedasi anche Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv 242034). E ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cau- telare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che suc- cessivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). Sempre il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'in- dennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", ve- nendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assolu- zione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta col- pevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di so- stanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni). 3. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. E' pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valuta- zione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- denza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esa- minata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. Un. n. 32383/2010), onde veri- ficare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'e- sito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deten- zione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez. Un.26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA]). A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010). La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710 del 27.11.2013; SCI. 4, n. 1422 del 16 ottobre 2013: ... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consape- vole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comu- nemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella man- cata revoca di uno già emesso ...". 4. Nel provvedimento impugnato la Corte territoriale ha ritenuto ostative al riconoscimento della riparazione chiesta dall'odierna ricorrente le condotte, emerse anche dalle conversazioni telefoniche intercettate, di intestazione fittizia del bar e del chiosco di [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco della cosca Bellocco operante in [OSCURATO:PERSONA], e amante della figlia, nonché di custodia e detenzione, sia pur temporanea, di armi, munizioni, e sigarette di contrabbando. In proposito va evidenziato che l'intervenuta assoluzione per carenza di prova sull'organica compenetrazione nell'organigramma criminale capeggiato da Mal- vaso Gregorio non ha smentito l'acclarata intestazione fittizia di almeno due locali appartenenti al Gregorio. E provata è la circostanza della caratura criminale del Malvaso, che, come ricordato, peraltro, era l'amante della figlia dell'odierna asso- luzione. Non smentita dall'intervenuta assoluzione è stata anche la circostanza del maneggio di armi e munizioni sia come consegnataria sia per la partecipazione all'esplosioni di colpi in occasione del Capodanno. In quest'ultima circostanza - come si evince ex actis - la Prodanova era consapevole che si trattava di armi illegalmente detenute e della necessità di ripulire il locale e la strada dai bossoli. Il provvedimento impugnato opera un buon governo del consolidato principio secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate (cfr. ex multis Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475), e che integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole oell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547). Pertanto, poiché la valutazione del giudice della riparazione deve essere for- mulata ex ante, sulla base degli elementi in possesso al momento dell'adozione della cautela, la ragionevole apparenza del coinvolgimento nell'attività illecita del clan mafioso è stata desunta dalle conversazioni intercettate e dalla frequenta- zione di soggetti coinvolti nelle attività e condannati. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e
Sentenza Cassazione n. 31235/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris