CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31439/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - RG 5171/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] di Taranto - ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto di condanna per i delitti di cui agli artt. 624 e 625, n. 7 e 61 n. 2 e 624 bis cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento della versione alternativa, fornita dall'imputato nella denuncia di furto del proprio marsupio - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen. - è manifestamente infondato poiché la Corte di Appello ha correttamente fatto leva su un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, "ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti la normale dotazione del veicolo" (Sez. 5 , n. 47791 del 27/10/2022, Rv. 283903; Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari, Rv. 277119); Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2 cod. pen.- è indeducibile perché del tutto generico circa le ragioni per cui sarebbe da escludere l'evidente finalità, insita nella sottrazione delle chiavi di casa dal veicolo della persona offesa, di commettere il furto in abitazione, il che costituisce l'in se della circostanza aggravante; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 magg