Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 32559/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale quanto alle proprie generalità, commesso in Peschiera del Garda il 3 febbraio 2016; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, con un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, che denuncia l'erronea applicazione della legge penale, perché il fatto per come accertato avrebbe dovuto essere sussunto entro la fattispecie di cui all'art. 494 cod. pen., è inammissibile, perché meramente reiterativo di ragioni di doglianza articolate con i motivi di appello, quivi riproposte senza alcun elemento di novità: in particolare, perché privo di effettivo confronto critico con il tenore della corretta motivazione in diritto secondo cui, in tema di reati contro la pubblica fede, poiché il delitto di sostituzione di persona ex art. 494 cod. pen. ha carattere sussidiario, allorquando l'induzione in errore, al fine di vantaggio o di danno, è commessa mediante l'attribuzione di un falso nome in una dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico, ovvero all'autorità giudiziaria, è configurabile soltanto il più grave reato previsto dall'art. 495 cod. pen. (falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), restando assorbito quello sussidiario di sostituzione di persona (Sez. 5, n. 45527 del 15/06/2016, Rv. 268468; Sez. 6, n. 8152 del 19/05/1987, Rv. 176368); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale quanto alle proprie generalità, commesso in Peschiera del Garda il 3 febbraio 2016; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, con un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, che denuncia l'erronea applicazione della legge penale, perché il fatto per come accertato avrebbe dovuto essere sussunto entro la fattispecie di cui all'art. 494 cod. pen., è inammissibile, perché meramente reiterativo di ragioni di doglianza articolate con i motivi di appello, quivi riproposte senza alcun elemento di novità: in particolare, perché privo di effettivo confronto critico con il tenore della corretta motivazione in diritto secondo cui, in tema di reati contro la pubblica fede, poiché il delitto di sostituzione di persona ex art. 494 cod. pen. ha carattere sussidiario, allorquando l'induzione in errore, al fine di vantaggio o di danno, è commessa mediante l'attribuzione di un falso nome in una dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico, ovvero all'autorità giudiziaria, è configurabile soltanto il più grave reato previsto dall'art. 495 cod. pen. (falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), restando assorbito quello sussidiario di sostituzione di persona (Sez. 5, n. 45527 del 15/06/2016, Rv. 268468; Sez. 6, n. 8152 del 19/05/1987, Rv. 176368); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32559/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris