CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 13526/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione al e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento del fatto di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, sono privi di specificità perché riproduttivi di profilo di censure già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici dal giudice del merito. La corte territoriale ha escluso che il fatto contestato all'imputato fosse qualificabile in termini di minima offensività sul rilievo che il predetto aveva rifornito più clienti in contemporanea e per un considerevole lasso di tempo, senza interruzione, situazione dimostrativa dei contatti regolari con i fornitori di eroina e che originava un considerevole giro di affari, motivazione immune da rilievi di illogicità sindacabili in questa sede e conforme a diritto. E' ben vero che in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativa, come si desume dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, che, con il riferimento ad un'associazione costituita per commettere fatti descritti dal quinto comma dell'art. 73, rende evidente che è ammissibile configurare come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo (Sez. 3, n. 14017 del 20/02/2018, Caltabiano, Rv. 272706 - 01) tuttavia la sentenza impugnata ha valorizzato altresì la quantità di stupefacente ceduta (centinaia di dosi a ciascun acquirente), i collegamenti con i fornitori e la circostanza che il predetto trae sostentamento dall'illecita attività, elementi che sono stati valutati al fini del diniego e rispetto ai quali il ricorrente non prende posizione. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ' estensore Il P