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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 24895/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; per la parte civile, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni e nota spese; per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata in data 24/06/2015, il Tribunale di Bergamo, per quanto è ancora qui di interesse, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di lesioni gravissime ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo la versione dei fatti prospettata dalla persona offesa del tutto non credibile.

Investita dell'appello del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bergamo, che, in particolare, deduceva che la verità fattuale era immortalata sulla videoregistrazione ove Volta era ripreso mentre partecipava all'aggressione, la Corte di appello di Brescia, con sentenza del 19/02/2020, dichiarava l'imputato responsabile del reato di lesioni gravissime (in concorso con [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente) e lo condannava, con i doppi benefici, alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della prova della responsabilità dell'imputato.

La Corte di appello ritiene riscontrata la testimonianza della parte civile sulla base della videoregistrazione, ma non argomenta circa la ritenuta attendibilità dela persona offesa, postulandone, di fatto, la piena affidabilità in netta antitesi con la valutazione del Tribunale di Bergamo, laddove illogicamente lo stesso giudice di appello mette in luce la "debolezza" del presunto riscontro esterno, evidenziando che le videoriprese riguardano solo una parte della dinamica del fatto.

2.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen.

L'appello del Pubblico Ministero contestava l'erronea valutazione del contributo dichiarativo, decisivo, della persona parte civile, ma la sentenza di primo grado aveva ampiamente dato conto delle ragioni che avevano condotto alla valutazione di inidonea valenza dichiarativa di tale contributo della prova dichiarativa decisiva.

A fronte della motivazione della sentenza di primo grado, erroneamente la Corte di appello non ha proceduto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, né ha illustrato le lacune del percorso argomentativo del Tribunale di Bergamo, così sottraendosi all'obbligo di motivazione rafforzata.

2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione all'omessa valutazione della memoria difensiva che, in replica alle deduzioni svolte nell'appello del Pubblico Ministero, aveva dedotto che, in occasione dei fatti, Volta indossava un giubbotto in pelle marrone e non una maglietta bianca e che l'opposta affermazione dell'appellante era frutto di un erroneo esame delle risultanze di causa.

2.4. Il quarto motivo denuncia vizi di motivazione.

La sentenza impugnata richiama le dichiarazioni dell'imputato alla polizia giudiziaria nelle quali avrebbe riferito che le macchie di sangue sulla maglia riteneva derivassero da un successivo occasionale contatto con [OSCURATO:PERSONA] successivamente ai fatti, ma tale affermazione è frutto di un doppio travisamento in quanto nessun elemento di prova attesta il rinvenimento di una maglia bianca sporca di sangue, laddove l'imputato riferiva non alla p.g., ma nel corso dell'esame dibattimentale che i jeans - e non la maglia - erano sporchi di sangue, di cui non sapeva riferire la provenienza.

La Corte di appello incorre in un ulteriore travisamento, avendo omesso di valutare le dichiarazioni rese il 06/11/2014 e acquisite all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA], che ha escluso l'intervento nella lite del ragazzo italiano. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto.

2. Muovendo in ordine di priorità logico-giuridica, dall'esame del secondo motivo, esso è fondato.

A fondamento del ribaltamento in peius della decisione assolutoria di primo grado, il giudice di appello ha valorizzato i dati probatori tratti dalla videoripresa, ma non ha attribuito ad essi valenza, per così dire, "autosufficiente", rilevando espressamente che la versione dei fatti della persona offesa (ritenuta non credibile dal giudice di primo grado) risultava riscontrata dalla prova documentale offerta appunto dalla videoripresa.

Sussiste, dunque, la denunciata violazione dell'art. 603-bis cod. proc. pen., che, ponendosi in linea di continuità con gli approdi cui era già giunta la giurisprudenza di legittimità, ha stabilito ex lege il principio secondo cui il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487 - 88 - 89 - 90 - 91 92).

Il giudice di appello era dunque tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per procedere a un nuovo esame della persona offesa, restando così assorbito il primo motivo relativo all'obbligo di motivazione rafforzata.

3. Anche il terzo e il quarto motivo sono fondati.

La memoria depositata dalla difesa dell'imputato aveva espressamente dedotto che erroneamente la sentenza di primo grado e l'appello del pubblico ministero avevano sostenuto che l'imputato indossava una maglietta bianca, in quanto, in realtà, indossava un giubbotto marrone.

La sentenza impugnata non si confronta espressamente con la memoria, ma si limita a ribadire che Volta indossava una maglietta bianca.

Affermazione, questa, rimarcata dal giudice di appello in forza del rilievo che su tale maglia di colore bianco, la polizia giudiziaria, dopo i fatti in questione, aveva trovato macchie di sangue che l'imputato aveva spiegato riferendole a un successivo contatto occasionale con Khazri; l'affermazione del giudice di appello, tuttavia, non è accompagnata da alcuna puntuale indicazione in ordine alla fonte della prova indicata, laddove il ricorso ha richiamato le dichiarazioni di diverso tenore rese dall'imputato nel corso del suo esame dibattimentale (appunto, il successivo contatto occasionale con Khazri che aveva prodotto le macchie - non sulla maglia, ma - sui pantaloni).

D'altra parte, la sentenza impugnata non ha esaminato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e acquisite al fascicolo del dibattimento, cocì incorrendo nel vizio denunciato.

4. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia, che conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuotto, Rv. 210016), potendo procedere a un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; per la parte civile, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni e nota spese; per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata in data 24/06/2015, il Tribunale di Bergamo, per quanto è ancora qui di interesse, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di lesioni gravissime ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo la versione dei fatti prospettata dalla persona offesa del tutto non credibile. Investita dell'appello del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bergamo, che, in particolare, deduceva che la verità fattuale era immortalata sulla videoregistrazione ove Volta era ripreso mentre partecipava all'aggressione, la Corte di appello di Brescia, con sentenza del 19/02/2020, dichiarava l'imputato responsabile del reato di lesioni gravissime (in concorso con [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente) e lo condannava, con i doppi benefici, alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della prova della responsabilità dell'imputato. La Corte di appello ritiene riscontrata la testimonianza della parte civile sulla base della videoregistrazione, ma non argomenta circa la ritenuta attendibilità dela persona offesa, postulandone, di fatto, la piena affidabilità in netta antitesi con la valutazione del Tribunale di Bergamo, laddove illogicamente lo stesso giudice di appello mette in luce la "debolezza" del presunto riscontro esterno, evidenziando che le videoriprese riguardano solo una parte della dinamica del fatto. 2.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen. L'appello del Pubblico Ministero contestava l'erronea valutazione del contributo dichiarativo, decisivo, della persona parte civile, ma la sentenza di primo grado aveva ampiamente dato conto delle ragioni che avevano condotto alla valutazione di inidonea valenza dichiarativa di tale contributo della prova dichiarativa decisiva. A fronte della motivazione della sentenza di primo grado, erroneamente la Corte di appello non ha proceduto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, né ha illustrato le lacune del percorso argomentativo del Tribunale di Bergamo, così sottraendosi all'obbligo di motivazione rafforzata. 2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione all'omessa valutazione della memoria difensiva che, in replica alle deduzioni svolte nell'appello del Pubblico Ministero, aveva dedotto che, in occasione dei fatti, Volta indossava un giubbotto in pelle marrone e non una maglietta bianca e che l'opposta affermazione dell'appellante era frutto di un erroneo esame delle risultanze di causa. 2.4. Il quarto motivo denuncia vizi di motivazione. La sentenza impugnata richiama le dichiarazioni dell'imputato alla polizia giudiziaria nelle quali avrebbe riferito che le macchie di sangue sulla maglia riteneva derivassero da un successivo occasionale contatto con [OSCURATO:PERSONA] successivamente ai fatti, ma tale affermazione è frutto di un doppio travisamento in quanto nessun elemento di prova attesta il rinvenimento di una maglia bianca sporca di sangue, laddove l'imputato riferiva non alla p.g., ma nel corso dell'esame dibattimentale che i jeans - e non la maglia - erano sporchi di sangue, di cui non sapeva riferire la provenienza. La Corte di appello incorre in un ulteriore travisamento, avendo omesso di valutare le dichiarazioni rese il 06/11/2014 e acquisite all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA], che ha escluso l'intervento nella lite del ragazzo italiano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. Muovendo in ordine di priorità logico-giuridica, dall'esame del secondo motivo, esso è fondato. A fondamento del ribaltamento in peius della decisione assolutoria di primo grado, il giudice di appello ha valorizzato i dati probatori tratti dalla videoripresa, ma non ha attribuito ad essi valenza, per così dire, "autosufficiente", rilevando espressamente che la versione dei fatti della persona offesa (ritenuta non credibile dal giudice di primo grado) risultava riscontrata dalla prova documentale offerta appunto dalla videoripresa. Sussiste, dunque, la denunciata violazione dell'art. 603-bis cod. proc. pen., che, ponendosi in linea di continuità con gli approdi cui era già giunta la giurisprudenza di legittimità, ha stabilito ex lege il principio secondo cui il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487 - 88 - 89 - 90 - 91 92). Il giudice di appello era dunque tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per procedere a un nuovo esame della persona offesa, restando così assorbito il primo motivo relativo all'obbligo di motivazione rafforzata. 3. Anche il terzo e il quarto motivo sono fondati. La memoria depositata dalla difesa dell'imputato aveva espressamente dedotto che erroneamente la sentenza di primo grado e l'appello del pubblico ministero avevano sostenuto che l'imputato indossava una maglietta bianca, in quanto, in realtà, indossava un giubbotto marrone. La sentenza impugnata non si confronta espressamente con la memoria, ma si limita a ribadire che Volta indossava una maglietta bianca. Affermazione, questa, rimarcata dal giudice di appello in forza del rilievo che su tale maglia di colore bianco, la polizia giudiziaria, dopo i fatti in questione, aveva trovato macchie di sangue che l'imputato aveva spiegato riferendole a un successivo contatto occasionale con Khazri; l'affermazione del giudice di appello, tuttavia, non è accompagnata da alcuna puntuale indicazione in ordine alla fonte della prova indicata, laddove il ricorso ha richiamato le dichiarazioni di diverso tenore rese dall'imputato nel corso del suo esame dibattimentale (appunto, il successivo contatto occasionale con Khazri che aveva prodotto le macchie - non sulla maglia, ma - sui pantaloni). D'altra parte, la sentenza impugnata non ha esaminato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e acquisite al fascicolo del dibattimento, cocì incorrendo nel vizio denunciato. 4. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia, che conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuotto, Rv. 210016), potendo procedere a un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio
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