CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12995/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, per avere falsamente attestato, in tre diverse istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentate il 5 luglio 2013 in relazione a tre distinti procedimenti, che i redditi del nucleo familiare per l'anno 2012 era pari ad euro 13258,00, anziché pari ad euro 17.389,00 come effettivamente risultato. Formula un unico motivo di impugnazione, con cui fa valere la falsa applicazione dell'art. 95 d.P.R. 115/2002 ed il vizio di motivazione per non avere il giudice di seconda cura indicato gli elementi dai quali è ricavabile la condotta cosciente e volontaria del ricorrente, così omettendo di giustificare la sussistenza del dolo, avuto riguardo al fatto che dalle risultanze istruttorie è emerso che l'imputato non percepì i redditi non dichiarati. Invero, dalle dichiarazioni del teste Micheli, confortate da quelle rese in altro procedimento dalla teste Pitzalis, ex convivente di Batzella e madre dei suoi figli, è risultato che solo i primi due pagamenti relativi all'indennità di disoccupazione furono incassati allo sportello, ma che fu la Pitzalis a ritirarli, fatto ulteriormente confermato dalla attuale convivente di Batzella. Non è, dunque, vero, come afferma la Corte, che solo in un secondo momento la Pitzalis si sostituì a Batzella, che era detenuto, nella riscossione del credito relativo. Ciò, tuttavia, comporta l'erroneità del ragionamento del giudice di seconda cura che fonda la sussistenza del dolo sulla base della piena consapevolezza del falso, avendo l'imputato provveduto a riscuotere personalmente il beneficio. D'altro canto, mai è emerso in dibattimento che l'indennità fosse stata dirottata, dopo i primi mesi del 2012, su un conto di Batzella. In ogni caso, ciò non supera il ragionevole dubbio sulla consapevolezza di Batzella ristretto in carcere da oltre un anno, tanto che egli formulò le istanze depositandole presso l'ufficio matricola, sulla base dei redditi che gli venivano comunicati dall'esterno, in una situazione di conflittualità fra la vecchia e la nuova convivente. Né il medesimo poteva essere a conoscenza che le somme fosse state accreditate sul suo conto e non ritirate dalla Pitzalis. Manca, dunque, la sussistenza dell'elemento soggettivo, essendo la dichiarazione inesatta dei redditi -comunque non influenti sul diritto al patrocinio a spese dello Stato, in quanto al di sotto del reddito soglia- frutto di mera negligenza. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che "Le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico rigorosamente provato che esclude la responsabilità per un difetto di controllo da considerarsi condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale. (Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192; Sez. 3, n. 30862 del 14/05/2015, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 264328; Sez. 5, n. 29764 del 03/06/2010 , Zago, Rv. 248264). E' stato altresì affermato che il dolo generico - anche eventuale- non può essere considerato in re ipsa ma deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277129; Sez. 4, n. 4623 del 15/12/2017 - dep. 31/01/2018, Avagliano, Rv. 271949) Tuttavia, non può ritenersi l'assoluta irrilevanza della inidoneità della falsa dichiarazione a determinare effetti favorevoli al dichiarante, perché essa può rappresentare, in via astratta, segno di una condotta colposa, come tale estranea al dolo. La necessità del dolo generico esclude che si possa rispondere per un difetto di controllo, che in termini giuridici assume necessariamente le fattezze della condotta colposa, salva l'emersione di un dolo eventuale. Dolo eventuale che tuttavia non può essere evocato alla stregua di una formula 'di chiusura', per sottrarsi al puntuale accertamento giudiziario. Al contrario, esso deve essere compiutamenl:e dimostrato, non ignorando le prescrizioni metodologiche impartite dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105), per le quali, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento (che in casi come quello in esame assume la connotazione di evento in senso giuridico) che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa" (così ancora Sez. 4, Sentenza n. 4623 del 15/12/201, dep. 31/01/2018, Avagliano, Rv. 271949, in motivazione ). Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale, ricostruendo il fatto assume che per i primi quattro mesi del 2012 l'indennità di disoccupazione e gli assegni familiari, furono percepite direttamente da Batzella, mentre successivamente la Pitzalis percepì direttamente gli assegni familiari, ma non l'indennità che venne accreditata su un conto corrente dell'imputato, cui la medesima non aveva accesso. Non si tratta, dunque, di un difetto di diligenza nel controllo della situazione reddituale, ma di una vera e propria volontaria falsa attestazione del reddito percepito, che, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, comporta il superamento della soglia di ammissione.La motivazione è del tutto scevra dai vizi che le vengono addebitati, mentre il ricorrente, che fa sostanzialmente valere il travisamento delle dichiarazioni testimoniali, non allega alcunché ai fini dell'autosufficienza del ricorso. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il"?' ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigliere e