CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2024
Cassazione n. 35248/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 8 febbraio 2024 il Tribunale di Catanzaro rigettava l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 30 settembre 2023 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso la detta ordinanza del Tribunale di Catanzaro proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando due motivi di doglianza. 3. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione. 4. Assumeva, con riferimento al contestato delitto di estorsione, che il giudice del merito aveva omesso di valutare le doglianze difensive relative ala configurabilità del tentativo non punibile o della desistenza attiva ex art. 56 comma 3 cod. pen., osservando che la persona offesa aveva dichiarato che in una sola occasione l'imputato si era presentato al suo cospetto, nei locali della propria attività commerciale, chiedendogli un "regalo" senza proferire alcuna frase minacciosa, e che in relazione a tale evenienza il giudice della cautela aveva reso una motivazione meramente apparente. 5. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., assumendo che ai fini del superamento della presunzione relativa di permanenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. dovevano essere valutati positivamente per l'imputato il lungo periodo di tempo (circa quattro anni) intercorso tra i fatti e l'applicazione della misura in atto il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non doveva rispondere del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e la circostanza che lo stesso non risultava inserito in alcun contesto associativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile. 2. Ed invero, deve osservarsi che, in tema di giudicato cautelare, la preclusione processuale conseguente alle pronunce emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di cassazione o dal Tribunale in sede di riesame o di appello è di portata più ridotta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché limitata allo stato degli atti, sia perché non copre le questioni deducibili, ma solo le questioni dedotte e decise, ancorché implicitamente, nel procedimento di impugnazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali (cfr. Sez. 5, n. 12745 del 06/12/2023, Scala, Rv. 286199 - 01). 3. Orbene, nel caso di specie, come già osservato dal Giudice della cautela, la difesa ha dedotto "l'asserito, minimo contributo del [OSCURATO:PERSONA] nella complessiva vicenda estorsiva", con particolare riferimento a un'ipotesi di desistenza volontaria o comunque di tentativo incompiuto, questione già esaminata dal Giudice per le indagini preliminari e già oggetto di riesame e di ricorso per cassazione e decisa dalla Suprema Corte con sentenza del 20 dicembre 2023. 4. Con il presente ricorso la difesa non fa che riproporre la medesima questione, che si risolve in una pretesa rivalutazione del quadro indiziario che, in quanto già dedotta e decisa, e nel contempo non confortata da ulteriori emergenze, è inammissibile. 5. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, avendo il Tribunale adeguatamente motivato in punto di mancato superamento della presunzione relativa di permanenza delle esigenze cautelari di cui all'art.275 comma 3 cod. proc. pen., osservando che "a fronte della estrema gravità della condotta, peraltro, come detto, aggravata dal cd. metodo mafioso e, di per sé, sintomatica di spiccata spregiudicatezza e pervicacia criminale, nonché alla luce della personalità negativa del ricorrente, quale tratteggiata negli atti del procedimento, il mero decorso del tempo - fra l'altro, per inciso, già oggetto di valutazione in sede di riesame - è dato senz'altro neutro, in quanto non atto a superare la duplice presunzione - sia pure relativa - di sussistenza delle esigenze caute/ari e di adeguatezza della sola custodia in carcere". 6. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha dunque dato conto in maniera logica degli elementi ostativi al superamento della detta presunzione. 7. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] SECONDA SEZIONE PENALE Il Consigliere