CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32404/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 14 ottobre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Nola il 10 novembre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000; fatto accertato in Casalnuovo il 9 settembre 2019. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e la violazione dell'art. 133 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto generico e privo di critiche concrete al percorso argomentativo della sentenza impugnata, nella quale, in modo pertinente, è stata tra l'altro rimarcata (pag. 4) la natura permanente della condotta di occultamento delle scritture contabili, che ha reso impossibile la ricostruzione del reddito e del volume di affari dell'impresa, mentre, quanto al trattamento sanzionatorio, è stato evidenziato (pag. 5) che non erano stati allegati elementi suscettibili di positivo apprezzamento ai fini di una mitigazione della pena, che peraltro è stata irrogata in misura inferiore a quella minima applicabile ratione temporis, essendo stata cioè applicata la più favorevole cornice edittale antecedente a quella di cui al d. Igs. n. 158/2015. Rilevato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 giugno 20