CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 17274/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 emessa dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'assunzione della teste Cella!, in relazione alla quale nessuna motivazione era stata fornita dalla Corte distrettuale, manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, infatti, aveva già puntualmente rigettato l'istanza ex art. 507 cod. proc. peri., ritenendo superflua la testimonianza della predetta. Inoltre, occorre osservare che, in tema di rinnovazione, in appello ex art. 603, comma 1, cod. proc. peri., mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale, derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell'acquisizione probatoria, nella ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può essere sorretta, come nel caso di specie, anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Cass. Sez. 6, n. 5782 del 18/12/2006, Rv. 236064). Considerato che il secondo motivo che lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena è anch'esso, manifestamente infondato, risultando dagli atti che l'imputato ne. ha già beneficiato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] I. r estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Maria . aVina [OSCURATO:PERSONA]