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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 24126/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2017 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Vincenzo SENATORE, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Marco AMATI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Bologna, in data 19 dicembre 2017, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 8 marzo 2011, dal Tribunale di Bologna, lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 628, comma secondo cod. pen., previa declaratoria della sopravvenuta prescrizione del reato di lesioni aggravate.

2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'inosservanza `,\ dell'art. 178, lettera c), cod proc. pen.

Il ricorrente eccepisce la nullità delle sentenze di merito in quanto le notifiche successive al decreto di fissazione dell'udienza preliminare sarebbero state erroneamente effettuate presso il difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen.

La difesa evidenzia che il difensore di fiducia dell'imputato ha rinunciato al mandato difensivo in data anteriore allo svolgimento dell'udienza preliminare senza avvertire il proprio assistito e senza rinunciare all'elezione di domicilio in precedenza effettuata dall'AMATI.

La notifica dell'estratto contumaciale e del decreto di fissazione del giudizio di appello sarebbero, pertanto, erroneamente effettuate ai sensi dell'art. 161 comma quarto cod. proc. pen. nonostante l'imputato fosse agevolmente rintracciabile in quanto affidato in prova con collocazione in Imola, via Ponente n. 4 con conseguente violazione del diritto di partecipare al giudizio.

A giudizio della difesa, la mancata conoscenza del processo da parte dell'AMATI non sarebbe imputabile ad alcuna colpevole sottrazione alla celebrazione del giudizio né ad una volontaria inerzia comunicativa.

3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, l'inosservanza dell'art. 157, cod. pem conseguente alla sopravvenuta prescrizione del reato di rapina. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.

L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova: • che in data 15 agosto 2008 il ricorrente ha eletto domicilio presso il difensore di fiducia (Avv. [OSCURATO:PERSONA]); • che il successivo 3 marzo 2011 detto legale ha rinunciato al mandato difensivo con conseguente nomina di un difensore di ufficio da parte del Tribunale; • che l'AMATI non ha mai revocato l'elezione di dornicilio presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; • che l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado ed il decreto di fissazione del giudizio di appello sono stati erroneamente notificati, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., presso il difensore di ufficio nominato a seguito della rinuncia all'incarico da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] invece che presso il domicilio eletto dall'AMATI; • che la nullità di tali notifiche non è stata eccepita né nell'atto di appello né nel corso del giudizio di appello.2.

Ciò premesso deve essere ribadito il principio di diritto affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui l'elezione di domicilio dell'imputato conserva il suo valore finché non venga espressamente revocata nelle forme prescritte e che, di conseguenza, qualora il domicilio sia stato eletto presso il difensore, la revoca del mandato difensivo o la rinuncia ad esso o la sostituzione del difensore non comporta revoca dell'elezione ab origine effettuata (vedi Sez. 2, n. 31969 del 02/07/2015, Vignozzi, Rv. 264234 - 01; Sez. 3, n. 4370 del 06/12/2022, Rodrigues, non nnassimata).

Tale condivisibile principio risulta certamente applicabile al caso di specie con conseguente vizio della notifica della sentenza di primo grado e del decreto di fissazione del giudizio di appello.

In proposito deve essere ribadito che le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello (nella specie violazione dell'art. 161 cod. proc. pen. nella notifica dell'estratto contumaciale della sentenza impugnata e del decreto di citazione in appello), essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. peri, e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non per la prima volta, in sede di legittimità, come accaduto nel caso di specie (vedi Sez. 2, n. 46638 del 13/9/2019, D'Ano; Sez. 5, 13803, del 17/2/2020, Tabuncic, Rv. 279100 - 01; Sez. 2, n. 5888 del 11/02/2022, Vacchiano, Rv. 282526 - 01).

3. Anche l'ulteriore doglianza con la quale la difesa ha lamentato che il ricorrente non avrebbe avuto effettiva conoscenza del processo a causa della nullità delle predette notifiche è infondata. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al più recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui « la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale» (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019 - 01), allegazione del tutto assente nel caso oggetto di scrutinio.

4. La questione di diritto inerente alla presunzione di conoscenza conseguente all'elezione di domicilio presso un difensore di fiducia non si è rivelata manifestamente infondata in quanto non appare caratterizzata da evidenti errori di diritto nell'interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso né propone ancora una volta una questione già costantemente decisa dal Supremo collegio in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, in difetto di fatti nuovi che possano indurre a modificare la precedente decisione.

Ex adverso deve essere sottolineato che analoga questione è stata decisa in modo difforme da altra sezione di questa Corte (vedi Sez. 1, n. 58511 del 05/11/2018, Ipsaro, Rv. 275665 - 01).

In applicazione dei principi affermati in tema di definizione del concetto di manifesta infondatezza, il ricorso oggetto di scrutinio non è inammissibile, sicché non è preclusa la rilevazione della prescrizione del reato maturata nelle more della sua discussione (vedi Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 226332; Sez. 2, n. 25514 del 30/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimata).

5. Tenuto conto della data di commissione del reato di cui all'ad. 628 cod. pen. ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e dell'assenza di cause di sospensione dei termini di prescrizione, il termine massimo di prescrizione ex artt. 157 e 161 cod. pen. è spirato in data 15 febbraio 2021 e, quindi, successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado ma in data antecedente all'odierna decisione.

Tanto premesso si impone l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione, non vedendosi in una ipotesi di manifesta infondatezza del motivo di ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è esti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2017 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Vincenzo SENATORE, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Marco AMATI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Bologna, in data 19 dicembre 2017, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 8 marzo 2011, dal Tribunale di Bologna, lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 628, comma secondo cod. pen., previa declaratoria della sopravvenuta prescrizione del reato di lesioni aggravate. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'inosservanza `,\ dell'art. 178, lettera c), cod proc. pen. Il ricorrente eccepisce la nullità delle sentenze di merito in quanto le notifiche successive al decreto di fissazione dell'udienza preliminare sarebbero state erroneamente effettuate presso il difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. La difesa evidenzia che il difensore di fiducia dell'imputato ha rinunciato al mandato difensivo in data anteriore allo svolgimento dell'udienza preliminare senza avvertire il proprio assistito e senza rinunciare all'elezione di domicilio in precedenza effettuata dall'AMATI. La notifica dell'estratto contumaciale e del decreto di fissazione del giudizio di appello sarebbero, pertanto, erroneamente effettuate ai sensi dell'art. 161 comma quarto cod. proc. pen. nonostante l'imputato fosse agevolmente rintracciabile in quanto affidato in prova con collocazione in Imola, via Ponente n. 4 con conseguente violazione del diritto di partecipare al giudizio. A giudizio della difesa, la mancata conoscenza del processo da parte dell'AMATI non sarebbe imputabile ad alcuna colpevole sottrazione alla celebrazione del giudizio né ad una volontaria inerzia comunicativa. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, l'inosservanza dell'art. 157, cod. pem conseguente alla sopravvenuta prescrizione del reato di rapina. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso deve essere rigettato. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova: • che in data 15 agosto 2008 il ricorrente ha eletto domicilio presso il difensore di fiducia (Avv. [OSCURATO:PERSONA]); • che il successivo 3 marzo 2011 detto legale ha rinunciato al mandato difensivo con conseguente nomina di un difensore di ufficio da parte del Tribunale; • che l'AMATI non ha mai revocato l'elezione di dornicilio presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; • che l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado ed il decreto di fissazione del giudizio di appello sono stati erroneamente notificati, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., presso il difensore di ufficio nominato a seguito della rinuncia all'incarico da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] invece che presso il domicilio eletto dall'AMATI; • che la nullità di tali notifiche non è stata eccepita né nell'atto di appello né nel corso del giudizio di appello.2. Ciò premesso deve essere ribadito il principio di diritto affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui l'elezione di domicilio dell'imputato conserva il suo valore finché non venga espressamente revocata nelle forme prescritte e che, di conseguenza, qualora il domicilio sia stato eletto presso il difensore, la revoca del mandato difensivo o la rinuncia ad esso o la sostituzione del difensore non comporta revoca dell'elezione ab origine effettuata (vedi Sez. 2, n. 31969 del 02/07/2015, Vignozzi, Rv. 264234 - 01; Sez. 3, n. 4370 del 06/12/2022, Rodrigues, non nnassimata). Tale condivisibile principio risulta certamente applicabile al caso di specie con conseguente vizio della notifica della sentenza di primo grado e del decreto di fissazione del giudizio di appello. In proposito deve essere ribadito che le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello (nella specie violazione dell'art. 161 cod. proc. pen. nella notifica dell'estratto contumaciale della sentenza impugnata e del decreto di citazione in appello), essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. peri, e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non per la prima volta, in sede di legittimità, come accaduto nel caso di specie (vedi Sez. 2, n. 46638 del 13/9/2019, D'Ano; Sez. 5, 13803, del 17/2/2020, Tabuncic, Rv. 279100 - 01; Sez. 2, n. 5888 del 11/02/2022, Vacchiano, Rv. 282526 - 01). 3. Anche l'ulteriore doglianza con la quale la difesa ha lamentato che il ricorrente non avrebbe avuto effettiva conoscenza del processo a causa della nullità delle predette notifiche è infondata. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al più recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui « la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale» (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019 - 01), allegazione del tutto assente nel caso oggetto di scrutinio. 4. La questione di diritto inerente alla presunzione di conoscenza conseguente all'elezione di domicilio presso un difensore di fiducia non si è rivelata manifestamente infondata in quanto non appare caratterizzata da evidenti errori di diritto nell'interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso né propone ancora una volta una questione già costantemente decisa dal Supremo collegio in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, in difetto di fatti nuovi che possano indurre a modificare la precedente decisione. Ex adverso deve essere sottolineato che analoga questione è stata decisa in modo difforme da altra sezione di questa Corte (vedi Sez. 1, n. 58511 del 05/11/2018, Ipsaro, Rv. 275665 - 01). In applicazione dei principi affermati in tema di definizione del concetto di manifesta infondatezza, il ricorso oggetto di scrutinio non è inammissibile, sicché non è preclusa la rilevazione della prescrizione del reato maturata nelle more della sua discussione (vedi Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 226332; Sez. 2, n. 25514 del 30/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimata). 5. Tenuto conto della data di commissione del reato di cui all'ad. 628 cod. pen. ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e dell'assenza di cause di sospensione dei termini di prescrizione, il termine massimo di prescrizione ex artt. 157 e 161 cod. pen. è spirato in data 15 febbraio 2021 e, quindi, successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado ma in data antecedente all'odierna decisione. Tanto premesso si impone l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione, non vedendosi in una ipotesi di manifesta infondatezza del motivo di ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è esti