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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 30763/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Ucraina avverso la sentenza del 10 gennaio 2023 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accogliento del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituito dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello ha parzialmente confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Ancona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di evasione.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo un unico motivo.

Violazione di norme processuali per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello all'imputata, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., eseguita anziché al domicilio del difensore di fiducia ad un suo omonimo.

A fronte di specifica eccezione, sollevata con memoria ex art. 121 cod. proc. pen. di cui la sentenza dà atto nell'intestazione, volta ad ottenere la rinnovazione della notifica, la Corte di appello ha omesso qualsiasi motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2.La notifica del decreto di citazione a giudizio in appello all'imputata è stata eseguita ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., anziché presso il domicilio dichiarato (non eletto come scritto nel ricorso), dove i Carabinieri non l'avevano trovata, all'indirizzo PEC massímornonaldi67@ordineavvocatifermopec.it , appartenente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Fermo, con studio a Grottazzolina, [OSCURATO:PERSONA] II numero 39, omonimo dell'avvocato di fiducia dell'appellante, [OSCURATO:PERSONA] con studio a Fermo, [OSCURATO:PERSONA] numero 43, il cui corretto indirizzo era stucholegaleavvocatornassimomonaldiePpec.it.

In tema di notificazione al difensore, nell'ipotesi di omonimia fra più avvocati dello stesso foro, aventi nome e cognome identici, come nella specie, è ovviamente compito della cancelleria (e dell'ufficiale giudiziario) provvedere alla giusta individuazione per eseguire gli avvisi di legge.

Invece, nonostante la memoria ex art. 121 cod. proc. pen., di cui la sentenza fa espressa menzione nelle conclusioni delle parti, avesse sollevato l'eccezione per ottenere la rinnovazione della notifica al difensore di fiducia, la Corte di appello ha omesso qualsiasi motivazione sul punto.

Ne consegue che, versandosi in ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen., peraltro anche tempestivamente proposta, l'impugnata sentenza va annullata senza rinvio in quanto il processo di appello è stato celebrato in assenza del difensore di fiducia, con notifiche ad un suo omonimo, e trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Ancona per la celebrazione di un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Ucraina avverso la sentenza del 10 gennaio 2023 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accogliento del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituito dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello ha parzialmente confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Ancona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di evasione. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo un unico motivo. Violazione di norme processuali per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello all'imputata, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., eseguita anziché al domicilio del difensore di fiducia ad un suo omonimo. A fronte di specifica eccezione, sollevata con memoria ex art. 121 cod. proc. pen. di cui la sentenza dà atto nell'intestazione, volta ad ottenere la rinnovazione della notifica, la Corte di appello ha omesso qualsiasi motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2.La notifica del decreto di citazione a giudizio in appello all'imputata è stata eseguita ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., anziché presso il domicilio dichiarato (non eletto come scritto nel ricorso), dove i Carabinieri non l'avevano trovata, all'indirizzo PEC massímornonaldi67@ordineavvocatifermopec.it , appartenente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Fermo, con studio a Grottazzolina, [OSCURATO:PERSONA] II numero 39, omonimo dell'avvocato di fiducia dell'appellante, [OSCURATO:PERSONA] con studio a Fermo, [OSCURATO:PERSONA] numero 43, il cui corretto indirizzo era stucholegaleavvocatornassimomonaldiePpec.it. In tema di notificazione al difensore, nell'ipotesi di omonimia fra più avvocati dello stesso foro, aventi nome e cognome identici, come nella specie, è ovviamente compito della cancelleria (e dell'ufficiale giudiziario) provvedere alla giusta individuazione per eseguire gli avvisi di legge. Invece, nonostante la memoria ex art. 121 cod. proc. pen., di cui la sentenza fa espressa menzione nelle conclusioni delle parti, avesse sollevato l'eccezione per ottenere la rinnovazione della notifica al difensore di fiducia, la Corte di appello ha omesso qualsiasi motivazione sul punto. Ne consegue che, versandosi in ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen., peraltro anche tempestivamente proposta, l'impugnata sentenza va annullata senza rinvio in quanto il processo di appello è stato celebrato in assenza del difensore di fiducia, con notifiche ad un suo omonimo, e trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Ancona per la celebrazione di un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla
Decreto Cassazione n. 30763/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris