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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15020/2026

Testo disponibile della fonte

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ntato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaCalabria n. 2834/2024 depositata il 25/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha ricevuto, in data 28 aprile 2022, l’avviso dipagamento – acconto TARI 2022 n. 0068031, con il quale il Comune diReggio Calabria ha richiesto il versamento dell’imposta per l’annualità 2022,Numero registro generale 4795/2025Numero sezionale 4202/2026Numero di raccolta generale 15020/2026Data pubblicazione 19/05/2026calcolata sulla superficie tassabile di mq 8.232,96, determinata dall’Ente inoccasione del sopralluogo del 13 aprile 2018.2.

La società ha contestato tale determinazione sostenendo che lasuperficie effettivamente soggetta a TARI avrebbe dovuto essere limitata amq 1.401,75, corrispondenti agli uffici, ai servizi e alle aree non produttive,mentre la restante parte dello stabilimento sarebbe stata utilizzata perautonomamente tramite ditte autorizzate.3.

Con ricorso del 26 settembre 2022, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato l’avvisodi pagamento davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado diReggio Calabria, sostenendo l’erroneità del calcolo della superficieimponibile e richiamando la perizia tecnica dell’ing.

Fonte.

Il Comune si ècostituito, deducendo l’infondatezza del ricorso e ribadendo la piena validitàdel sopralluogo del 2018, nonché l’assenza, da parte della contribuente,della dichiarazione prescritta per ottenere riduzioni o esclusioni.4.

Con sentenza n. 4425/3/2023, depositata il 31 luglio 2023, il giudicedi primo grado ha rigettato il ricorso, ritenendo decisive le risultanze delverbale del 2018, giudicate puntuali e non efficacemente confutate, ed hadisposto la compensazione delle spese.5.

La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello in data 7 febbraio 2024, contestandoper un unico motivo la carenza di motivazione della sentenza e ribadendoche la superficie imponibile dovesse essere ridotta sulla base della periziagiurata dell’ing.

Fonte.

Il Comune si è costituito chiedendo la conferma delladecisione ed insistendo sul fatto che la società non avesse mai presentatola dichiarazione necessaria per ottenere riduzioni correlate alla produzionedi rifiuti speciali.6.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria hapronunciato la sentenza n. 2834/2024, depositata il 25 ottobre 2024, conla quale ha accolto l’appello della contribuente e ha annullato l’avviso dipagamento.

In particolare, il collegio d’appello ha ritenuto che la sentenzaNumero registro generale 4795/2025Numero sezionale 4202/2026Numero di raccolta generale 15020/2026Data pubblicazione 19/05/2026di primo grado non avesse adeguatamente considerato la disciplinanormativa in tema di rifiuti speciali; che la perizia dell’ing.

Fonte fosseidonea a dimostrare che solo 1.401,75 mq fossero suscettibili di produrrerifiuti solidi urbani; che l’art. 8 del regolamento comunale imponessel’esclusione, già in sede di calcolo, delle aree in cui si producono rifiutispeciali non assimilabili.

La Corte ha quindi riformato integralmente lasentenza di primo grado, compensando le spese del doppio grado.6.

Avverso la suddetta sentenza di gravame il comune ha propostoricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorsola società contribuente.7.

Successivamente ambedue le parti hanno ha depositato memoriaillustrativa ai sensi dell’art. 380.bis.1 c.p.c.8.

Con atto datato 13 maggio 2026 e ritualmente depositato dalle parti,le stesse hanno dichiarato rispettivamente di rinunciare al giudizio e diaccettare la rinuncia al giudizio, con compensazione delle spese di lite.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 360,comma 1 n. 3, c.p.c., sotto il profilo della violazione degli artt. 8, 26, comma4, 30 e 32 comma 5, del regolamento comunale TARI e dell’art. 1, commi641 e 649 della Legge 147/2013.Il Comune lamenta che la Corte di giustizia tributaria di secondo gradoabbia erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 8 delregolamento TARI, relativo alle ipotesi di aree non soggette a imposizioneper produzione di rifiuti speciali non assimilabili, invece della disciplinadell’art. 26, comma 4, che regola le riduzioni tariffarie e richiede unapreventiva dichiarazione del contribuente.

Secondo il ricorrente, la CTRavrebbe accolto l’appello sulla base dell’assunto - ritenuto indimostrato -che la società UOP producesse rifiuti speciali e avesse diritto alla riduzioneautomatica della superficie tassabile, recependo in modo acritico la periziadell’ing.

Fonte.

Inoltre evidenzia come la contribuente non avesse maiNumero registro generale 4795/2025Numero sezionale 4202/2026Numero di raccolta generale 15020/2026Data pubblicazione 19/05/2026presentato la dichiarazione prevista dal regolamento, né nei termini di leggené in epoca successiva, ritenendo che tale omissione impedisse diriconoscere qualunque agevolazione.

Ne deriva, secondo l’ente ricorrente,che la CTR avrebbe violato tanto la disciplina regolamentare quanto lanormativa statale (art. 1, commi 641 ss.

L. 147/2013), oltre a porsi incontrasto con i principi generali in tema di agevolazioni tributarie.La società controricorrente ha resistito, evidenziando tra l’altro comei rifiuti prodotti, in ragione della natura, rientrino nell’ipotesi di esclusione.2.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.360, comma 1 n. 4 c.p.c., sotto il profilo della violazione degli artt. 17 bis e36, comma II e IV, D.L.vo n. 546/92, dell’art. 112 c.p.c. e art. 14, commi3 e 4, art. 1, commi 641 e 642, L. 147/2013, artt. 8 e 10 del regolamentoTari del Comune di [OSCURATO:PERSONA], nonché la violazione dell’art 115 c.p.c.Con tale motivo il Comune deduce un errore in procedendo imputato allaCTR, censurando un duplice profilo: da un lato, la Corte avrebbeerroneamente attribuito valore probatorio decisivo alla perizia di partedell’ing.

Fonte; dall’altro, avrebbe svalutato il verbale di sopralluogo del 13aprile 2018, qualificabile quale atto pubblico assistito da fede privilegiata.L’ente sostiene che la CTR avrebbe omesso di esaminare il contenutoeffettivo del verbale, redatto in contraddittorio con la contribuente, e cheavrebbe riconosciuto» ai rilievi tecnici di parte un peso maggiore rispettoalle misurazioni ufficiali.Secondo il Comune, la CTR sarebbe incorsa in violazione dell’art. 115c.p.c. per avere considerato come provati fatti mai allegati o documentatidalla UOP, tra cui la pretesa sussistenza di un’istanza di riduzione,inesistente negli atti.

Il ricorrente evidenzia inoltre che la perizia di partenon poteva costituire contestazione idonea delle misurazioni contenute nelverbale pubblico, in quanto l’unico rimedio utilizzabile sarebbe stata laquerela di falso.Numero registro generale 4795/2025Numero sezionale 4202/2026Numero di raccolta generale 15020/2026Data pubblicazione 19/05/2026Il Comune sottolinea anche un’ulteriore incongruenza: il relatore dellasentenza impugnata sarebbe lo stesso che, nella precedente sentenza n.3945/2022, aveva affermato la piena attendibilità del verbale del 2018 el’inconsistenza delle perizie dell’ing.

Fonte, ponendosi dunque incontraddizione con se stesso.3.

Con atto datato 13 maggio 2026 e ritualmente depositato dalle parti,le stesse hanno dichiarato rispettivamente di rinunciare al giudizio e diaccettare la rinuncia al giudizio, con compensazione delle spese di lite.4.

Il collegio dispone in conformità, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.5.

Il tenore della pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigetto odi inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude l'applicabilitàdell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inseritodall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosidi norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, distretta interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quellaprevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogniulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485;Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021,n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez.

T., 4maggio 2023, n. 11672).

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio.Spese compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaCalabria n. 2834/2024 depositata il 25/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha ricevuto, in data 28 aprile 2022, l’avviso dipagamento – acconto TARI 2022 n. 0068031, con il quale il Comune diReggio Calabria ha richiesto il versamento dell’imposta per l’annualità 2022,Numero registro generale 4795/2025Numero sezionale 4202/2026Numero di raccolta generale 15020/2026Data pubblicazione 19/05/2026calcolata sulla superficie tassabile di mq 8.232,96, determinata dall’Ente inoccasione del sopralluogo del 13 aprile 2018.2. La società ha contestato tale determinazione sostenendo che lasuperficie effettivamente soggetta a TARI avrebbe dovuto essere limitata amq 1.401,75, corrispondenti agli uffici, ai servizi e alle aree non produttive,mentre la restante parte dello stabilimento sarebbe stata utilizzata perautonomamente tramite ditte autorizzate.3. Con ricorso del 26 settembre 2022, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato l’avvisodi pagamento davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado diReggio Calabria, sostenendo l’erroneità del calcolo della superficieimponibile e richiamando la perizia tecnica dell’ing. Fonte. Il Comune si ècostituito, deducendo l’infondatezza del ricorso e ribadendo la piena validitàdel sopralluogo del 2018, nonché l’assenza, da parte della contribuente,della dichiarazione prescritta per ottenere riduzioni o esclusioni.4. Con sentenza n. 4425/3/2023, depositata il 31 luglio 2023, il giudicedi primo grado ha rigettato il ricorso, ritenendo decisive le risultanze delverbale del 2018, giudicate puntuali e non efficacemente confutate, ed hadisposto la compensazione delle spese.5. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello in data 7 febbraio 2024, contestandoper un unico motivo la carenza di motivazione della sentenza e ribadendoche la superficie imponibile dovesse essere ridotta sulla base della periziagiurata dell’ing. Fonte. Il Comune si è costituito chiedendo la conferma delladecisione ed insistendo sul fatto che la società non avesse mai presentatola dichiarazione necessaria per ottenere riduzioni correlate alla produzionedi rifiuti speciali.6. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria hapronunciato la sentenza n. 2834/2024, depositata il 25 ottobre 2024, conla quale ha accolto l’appello della contribuente e ha annullato l’avviso dipagamento. In particolare, il collegio d’appello ha ritenuto che la sentenzaNumero registro generale 4795/2025Numero sezionale 4202/2026Numero di raccolta generale 15020/2026Data pubblicazione 19/05/2026di primo grado non avesse adeguatamente considerato la disciplinanormativa in tema di rifiuti speciali; che la perizia dell’ing. Fonte fosseidonea a dimostrare che solo 1.401,75 mq fossero suscettibili di produrrerifiuti solidi urbani; che l’art. 8 del regolamento comunale imponessel’esclusione, già in sede di calcolo, delle aree in cui si producono rifiutispeciali non assimilabili. La Corte ha quindi riformato integralmente lasentenza di primo grado, compensando le spese del doppio grado.6. Avverso la suddetta sentenza di gravame il comune ha propostoricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorsola società contribuente.7. Successivamente ambedue le parti hanno ha depositato memoriaillustrativa ai sensi dell’art. 380.bis.1 c.p.c.8. Con atto datato 13 maggio 2026 e ritualmente depositato dalle parti,le stesse hanno dichiarato rispettivamente di rinunciare al giudizio e diaccettare la rinuncia al giudizio, con compensazione delle spese di lite.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 360,comma 1 n. 3, c.p.c., sotto il profilo della violazione degli artt. 8, 26, comma4, 30 e 32 comma 5, del regolamento comunale TARI e dell’art. 1, commi641 e 649 della Legge 147/2013.Il Comune lamenta che la Corte di giustizia tributaria di secondo gradoabbia erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 8 delregolamento TARI, relativo alle ipotesi di aree non soggette a imposizioneper produzione di rifiuti speciali non assimilabili, invece della disciplinadell’art. 26, comma 4, che regola le riduzioni tariffarie e richiede unapreventiva dichiarazione del contribuente. Secondo il ricorrente, la CTRavrebbe accolto l’appello sulla base dell’assunto - ritenuto indimostrato -che la società UOP producesse rifiuti speciali e avesse diritto alla riduzioneautomatica della superficie tassabile, recependo in modo acritico la periziadell’ing. Fonte. Inoltre evidenzia come la contribuente non avesse maiNumero registro generale 4795/2025Numero sezionale 4202/2026Numero di raccolta generale 15020/2026Data pubblicazione 19/05/2026presentato la dichiarazione prevista dal regolamento, né nei termini di leggené in epoca successiva, ritenendo che tale omissione impedisse diriconoscere qualunque agevolazione. Ne deriva, secondo l’ente ricorrente,che la CTR avrebbe violato tanto la disciplina regolamentare quanto lanormativa statale (art. 1, commi 641 ss. L. 147/2013), oltre a porsi incontrasto con i principi generali in tema di agevolazioni tributarie.La società controricorrente ha resistito, evidenziando tra l’altro comei rifiuti prodotti, in ragione della natura, rientrino nell’ipotesi di esclusione.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.360, comma 1 n. 4 c.p.c., sotto il profilo della violazione degli artt. 17 bis e36, comma II e IV, D.L.vo n. 546/92, dell’art. 112 c.p.c. e art. 14, commi3 e 4, art. 1, commi 641 e 642, L. 147/2013, artt. 8 e 10 del regolamentoTari del Comune di [OSCURATO:PERSONA], nonché la violazione dell’art 115 c.p.c.Con tale motivo il Comune deduce un errore in procedendo imputato allaCTR, censurando un duplice profilo: da un lato, la Corte avrebbeerroneamente attribuito valore probatorio decisivo alla perizia di partedell’ing. Fonte; dall’altro, avrebbe svalutato il verbale di sopralluogo del 13aprile 2018, qualificabile quale atto pubblico assistito da fede privilegiata.L’ente sostiene che la CTR avrebbe omesso di esaminare il contenutoeffettivo del verbale, redatto in contraddittorio con la contribuente, e cheavrebbe riconosciuto» ai rilievi tecnici di parte un peso maggiore rispettoalle misurazioni ufficiali.Secondo il Comune, la CTR sarebbe incorsa in violazione dell’art. 115c.p.c. per avere considerato come provati fatti mai allegati o documentatidalla UOP, tra cui la pretesa sussistenza di un’istanza di riduzione,inesistente negli atti. Il ricorrente evidenzia inoltre che la perizia di partenon poteva costituire contestazione idonea delle misurazioni contenute nelverbale pubblico, in quanto l’unico rimedio utilizzabile sarebbe stata laquerela di falso.Numero registro generale 4795/2025Numero sezionale 4202/2026Numero di raccolta generale 15020/2026Data pubblicazione 19/05/2026Il Comune sottolinea anche un’ulteriore incongruenza: il relatore dellasentenza impugnata sarebbe lo stesso che, nella precedente sentenza n.3945/2022, aveva affermato la piena attendibilità del verbale del 2018 el’inconsistenza delle perizie dell’ing. Fonte, ponendosi dunque incontraddizione con se stesso.3. Con atto datato 13 maggio 2026 e ritualmente depositato dalle parti,le stesse hanno dichiarato rispettivamente di rinunciare al giudizio e diaccettare la rinuncia al giudizio, con compensazione delle spese di lite.4. Il collegio dispone in conformità, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.5. Il tenore della pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigetto odi inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude l'applicabilitàdell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inseritodall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosidi norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, distretta interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quellaprevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogniulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485;Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021,n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. T., 4maggio 2023, n. 11672). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio.Spese compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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