CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10235/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16908-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 49, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], CARBONE ERNESTAe [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 397 / 202 2 del la CORTE DI APPELLO di L’AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazioneritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per sentir accertare il suo diritto di proprietà, pro quota, su un immobile sito in territorio del comune di Cepagatti, o in subordine per la condanna dei convenuti al pagamento della somma versata per l’acquisto di detti beni ed al risarcimento del danno. Nella resistenza dei convenuti, e con l’intervento di [OSCURATO:PERSONA], che aveva a sua volta eccepito l’infondatezza della pretesa dell’attrice, il Tribunale, con sentenza n. 1176/2018, rigettava le domande. Con la sentenza impugnata, n. 397/2022, la Corte di Appello di L’Aquila rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prima istanza. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., tutte le parti costituite ha nno depositato memoria [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa. Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi la parte ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe trascurato di considerare che le somme versate dalla Brunoin favore del Brescia erano state in parte erogate dopo la quietanza del settembre 2005 rilasciata dalla prima.Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe mancato di pronunciare sulla domanda di restituzione della somma di € 60.000 asseritamente corrisposta dalla Bruno in favore del Brescia per l’acquisto di alcuni immobili interritorio del Comune di Cepagatti. Con il terzo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 c.p.c. e 4 del D.M. n. 55 del 2014, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale la avrebbe erroneamente condannata al pagamento dele spese di lite, determinate in misura eccessiva, in favore di entrambi gli odierni controricorrenti. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. è del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque [OSCURATO:PERSONA], del ricorso, avverso statuizione di rigetto della domanda di accertamento della proprietà, pro quota, di un immobile, o in subordine di condanna di parte convenuta alla restituzione della somma versata per l’acquisto ed al risarcimento del danno (doppia conforme). Primo motivo: inammissibile o comunque manifestamente infondato, perché il ricorrente contesta la ricostruzione della Corte di merito, proponendo una lettura alternativa delle risultanze istruttorie e censurando l’omesso esame da parte della Corte territoriale di un fatto decisivo dal quale risulterebbe, secondo parte ricorrente, la mancata restituzione delle somme corrisposte per l’acquisto degli immobili di cui è causa. Il motivo non si confronta con il consolidato principio secondo cui la valutazione della prova, l’apprezzamento dell’attendibilità dei singoli testimoni, la scelta degli elementi ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione e il giudizio sull’ammissibilità e rilevanza delle varie istanze delle parti “… involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata“ (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812). Secondo motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché censura l’omessa pronuncia della Corte territoriale sulla domanda di accertamento della corresponsione, da parte dell’odierna ricorrente, delle somme utilizzate per l’acquisto degli immobili per cui è causa. La Corte d’appello ha esaminato il quadro probatorio, statuendo, in particolare, che la dichiarazione del 20.9.2005, con la quale la Bruno dichiarava di nulla più avere a pretendere dal Brescia, provava sia l’avvenuta corresponsione delle somme, da parte della ricorrente, sia la loro restituzione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Non si configura quindi alcun profilo di omesso esame della domanda di accertamento di cui alla censura, posto che la Corte distrettuale ha ritenuto provato il versamento, ma anche la restituzione delle somme di cui si discute, e dunque ha rigettato la domanda di restituzione proposta dalla Bruno.Terzo motivo: inammissibile per difetto di specificità, o comunque manifestamente infondato, perché censura una presunta duplicazione delle spese, avendo la Corte distrettuale condannato la Bruno alla refusione delle spese del grado nei confronti di tutte le parti appellate, in presunta violazione dell’art. 4 D.M. 55/2014, che prevede l’aumento percentuale del compenso unico, in ipotesi di assistenza a più soggetti aventi la medesima posizione processuale. Il motivo difetta di specificità in quanto il ricorrente si limita a dedurre genericamente l’identità della posizione processuale e della difesa dei convenuti, senza specificare alcunché sul punto“. [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c., osservando, in aggiunta, che la parte ricorrente, che pure ne avrebbe avuto facoltà, non ha esercitato né domanda di restituzione dell’indebito, né domanda di arricchimento senza causa, preferendo, invece, qualificare le erogazioni da lei fatte in favore del Brescia, nella costanza della relazione sentimentale con lo stesso intrapresa, in termini di mutuo. Sotto questo profilo, è indicativa la descrizione in fatto contenuta a pag. 2 del ricorso, nella quale la ricorrente dà atto che “Con atto di citazione ritualmente notificato la odierna ricorrente, dopo aver premesso di aver intrapreso dall’anno 1999 una relazione sentimentale con l’arch. [OSCURATO:PERSONA], evidenziava come questi, approfittando dei suoi sentimenti, ha cominciato fin da subito a chiedere somme di denari sia per esigenze personali e per ripianare i suoi debiti che per l’acquisto di alcuni terreni … su cui, a suo dire, avrebbero dovuto compiere delle speculazioni edilizie che avrebbero garantito un congruo guadagno alla coppia”. Sul punto, va data continuità al principio secondo cui“La datio di una somma di danaro non vale –di per sé–a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa direstituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore inrestituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende allaprova di un titolo giuridico implicante l'obbligodella restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere dellaprova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date amutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligodella vantata restituzione ” (Cass. Sez.2, Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018 , R v. 651538 ; conf. Cass. Sez.3, Sentenza n. 9541 del 22/04/2010 , Rv. 612425 e Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 9209 del 06/07/2001 , Rv. 547985; sulla spettanza della prova del titolo dell’erogazione a carico della parte che chiede la restituzione della somma, cfr. anche Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 8829 del29/03/2023, Rv. 667508 ). Lememorie de positate dalle parti non offr ono argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorsoe nei controricorsi. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore di ciascuna parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come perlegge. Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo d