CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 21172/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale in sede, che ha affermato la penale responsabilità del medesimo per Il reato di bancarotta semplice documentale; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta - nella duplice declinazione del vizio di motivazione e della violazione di legge - il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è, ad un tempo, assertivo, rivalutativo dei fatti e manifestamente infondato, non ravviandosi la preterizione, nella sentenza impugnata, di elementi decisivi nella prospettiva invocata ed avendo il giudice del merito fatto corretta applicazione dei principi di diritto declinati da questa Corte riguardo la valutazione della particolare tenuità attraverso un percorso giustificativo che non s'appalesa censurabile in questa sede (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presidente