Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15400/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 07/10/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] AnnunziataVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore dr.

LUIGIBIRRITTERI, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnataRITENUTO IN FATTO1.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato non doversiprocedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 624, 625, n. 2 e7, e 81, secondo comma, cod. pen., a lui contestato per essersi impossessato di energiaelettrica sottraendola alla società erogatrice [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. mediante manomissione delcontatore in modo tale da incidere sulla misurazione dell’energia elettrica consumata, poichéesclusa la circostanza aggravante della destinazione delle cose a pubblico servizio, dovendosiritenere che nel caso di specie il furto sia stato realizzato mediante l’impiego di un meccanismofraudolento idoneo a modificare la registrazione dei consumi in relazione ad un’energia giàentrata nella sfera di disponibilità dell’agente, l’azione penale non doveva essere esercitata perdifetto di querela.2.

Ricorre per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],con ricorso affidato ad un singolo motivo, che deduce violazione di legge poiché ai fini dellaconfigurabilità dell’aggravante della destinazione ad un pubblico servizio nell’ipotesi di furto dienergia elettrica non rileverebbe l’oggetto della manomissione, quale il contatore nel caso dispecie, quanto piuttosto l’oggetto dell’impossessamento, vale a dire l’energia elettrica.

Talebene, secondo la giurisprudenza di legittimità, sarebbe oggettivamente destinato al pubblicoservizio, e non perderebbe tale caratteristica per il solo fatto che la sottrazione della stessa atale destinazione abbia luogo a valle del contatore posto all’interno della proprietà privatadell’autore del furto.3.Il difensore dell’imputato ha trasmesso memoria difensiva, con cui ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato. 21.Non può essere condiviso quanto osservato dalla motivazione della decisione impugnata, chepare fondare il discrimen di sussistenza, o meno, dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod.pen. – nella declinazione della commissione del fatto su cose “destinate a pubblico servizio o apubblica utilità” - in base al “sito” nel quale l’asportazione dell’energia elettrica sia statarealizzata dal soggetto attivo, al punto da escluderne la destinazione a servizio pubblico inquanto “ormai” convogliata, alla fine del flusso, nell’ambito “domestico” della proprietà privata.Il congegno misuratore è certamente funzionale alla regolare esecuzione del contratto disomministrazione tra l’[OSCURATO:PERSONA] e il privato cittadino e la sua decettiva manipolazione, strumentaleall’apparente decurtazione dei consumi, genera inadempimento e responsabilità contrattuale(es.

Cass. civ. sez.3, 5219 del 27/02/2025, Rv. 674044), ma altro è la connotazione oggettivadel bene procurato ed oggetto di illecito impossessamento, che è quello inerente alla fornituradi un pubblico servizio e che consente di delineare la configurabilità dell’aggravante in parola.La collocazione del luogo e del momento di consumazione dell’asportazione può rilevare sottoil diverso profilo della ricorrenza della circostanza aggravante dell’esposizione della cosa allapubblica fede, nel senso che – in aggiunta all’elemento accidentale della consumazione delfatto su bene destinato a pubblico servizio o a pubblica utilità – può essere integrato anchel’altro, parimenti previsto dall’art. 625 co. 1 n. 7 cod. pen. (con l’effetto di un possibileconcorso di aggravanti ex art. 66 cod. pen., sez. 4, n. 16894 del 22/01/2004, Tassone, Rv.228570; v. anche sez. 5, n. 8002 del 13/01/2021, Livera, Rv. 280744) ove la condottaconsumativa del furto sia perpetrata nei luoghi di consueto affidamento nel rispetto da partedella massa dei consociati, come ad esempio la c.d. rete esterna, perché l’endemicoallentamento della custodia del bene, giustificato dal contesto, ne agevola il perfezionamento.Proprio in quest’ultima precisa direzione si è posta da tempo la più accreditata giurisprudenzadi legittimità, che ha affermato il principio secondo il quale è configurabile l'aggravante di cuiall'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione di energia elettrica medianteallacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non giàl'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazionefinale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunquepermane anche nella ipotesi di una tale condotta (sez.5, n. 1094 del 03/11/2021, Mondino, Rv.282543; sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 257773; più recentemente, a confermadell’indirizzo di netta prevalenza, ex pluribus, Sez.4, n. 39735 del 04/12/2025, PG c/Russo,n.m.; Sez.7, ord. n.38140 del 11/11/2025, Leonardo, n.m.; Sez. 5, n. 29678 del 17/06/2025,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 288533-01, in motivazione; Sez.5, n. 27646 del 21/05/2025, Cilia e altro, n.m.);mentre, nel caso di manomissione del circuito di misurazione dell’energia elettrica all’internodella proprietà privata o delle sue pertinenze, deve essere soltanto esclusa la circostanzaaggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede (sez.5, n. 32804 del 13/05/2022,Ucciero, Rv.283592).1.1.

In altre parole, la “cosa” che adempie (ed è destinata) al “servizio pubblico” e all’utilità 3pubblica, oggetto del furto, non è il contatore del condominio o dell’alloggio della proprietàprivata (che pure è di proprietà dell’ente di distribuzione dell’energia), sul quale sia stataeffettuata la manomissione strumentale ad alterare il conteggio del consumo, ma è l’energiaelettrica in quanto tale, che dalla fonte di gestione generale del pubblico servizio vienerecapitata ai singoli cittadini.1.2.

Peraltro, le destinazioni a “pubblico servizio” o a “pubblica utilità”, nel caso diasportazione di bene mobile procurato dall’[OSCURATO:PERSONA] esercente un servizio obbiettivamentedestinato ad utilità generale e dunque a favore della collettività, come nel nostro caso,coincidono, perché non è tanto il soggetto ente pubblico-autoritativo, quanto piuttostol’oggetto e la destinazione della fornitura a connotare ed integrare, coevemente, entrambi glielementi normativi di fattispecie.1.3.

Del resto, nel capo di imputazione si fa esplicita menzione di una condotta di furto dienergia, realizzato in pregiudizio del servizio generale di distribuzione dell’energia elettrica (idest: “attraverso la rottura della calotta anteriore ed apponendo all’interno del misuratore dellesaldature, nei punti di ingresso/uscita delle fasi R-S-T, rifatte e shuntate da filo metallico, erimosso lo spinotto del circuito antropometrico, in modo tale da incidere sulla misurazionedell’energia elettrica consumata” in danno della “società erogatrice [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.”),senza che possieda decisiva influenza il fatto che l'allaccio abusivo insista su terminalicollocati in una proprietà privata, poiché ciò che conta è la destinazione finale della ressottratta ad un pubblico servizio da cui viene distolta (in motivazione, sez.5, n. 37142 del12/06/2024, Puglisi); in altri termini, la “cosa” che adempie (ed è destinata) al “serviziopubblico” e all’utilità pubblica è l’energia elettrica in quanto tale, che dalla fonte di gestionecollettiva del pubblico servizio viene recapitata ai singoli cittadini attraverso i singoli contatori;ed ancora, non rimane senza significato che il rimprovero esplicitamente mosso all’imputatoconsista nell’impossessamento, mediante sottrazione, di energia elettrica in danno dell’[OSCURATO:PERSONA] –acronimo di [OSCURATO:PERSONA] per l’energia elettrica – che notoriamente gestisce, sia pure nelcontesto di un mercato che non gli assicura il monopolio assoluto del soddisfacimento deirelativi bisogni, un servizio pubblico essenziale nell’interesse della collettività dei cittadini; lanatura pubblicistica del servizio reso da tale [OSCURATO:PERSONA] promana da variegate fonti normative, tra lequali, in rapida rassegna, possono elencarsi l’art.1 della legge 12 giugno 1990 n. 146, ladirettiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 sui principi relativiall'erogazione dei pubblici servizi, individuati come quelli che erogano energia elettrica, acquae gas; le leggi sulle privatizzazioni e sulle istituzioni delle autorità amministrative indipendenti,che hanno chiarito che sono da ricomprendere tra i servizi pubblici le imprese erogatrici diservizi relativi, tra l'altro, ai trasporti, alle telecomunicazioni, alle fonti di energia e agli altriservizi pubblici (art. 2 L. 30 luglio 1994 n. 474); la normativa istitutiva dell'Autoritàamministrativa per l'energia e il gas di cui alla L.14 novembre 1995 n. 481 (recante "Normeper la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.

Istituzione delle autorità diregolazione dei servizi di pubblica utilità"); con l'art. 13, comma 13, del decreto-legge 23 4dicembre 2013, n. 145, conv. con legge 21 febbraio 2014, n. 9, le sue competenze sono stateestese al settore idrico e, correlativamente, la sua denominazione è stata modificata in"Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico”.2.

La sentenza del primo giudice è dunque affetta da violazione di legge perché, sussistente lacircostanza aggravante erroneamente elisa, il reato in scrutinio è perseguibile di ufficio.

Lasentenza, inappellabile dal pubblico ministero a norma dell’art. 593 comma 2 cod. proc. pen.,deve essere dunque annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],in diversa persona fisica (art. 623 lett. d) cod. proc. pen.).

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] diversa persona fisica.Così deciso in Roma, 26/02/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 07/10/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] AnnunziataVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore dr. LUIGIBIRRITTERI, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato non doversiprocedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 624, 625, n. 2 e7, e 81, secondo comma, cod. pen., a lui contestato per essersi impossessato di energiaelettrica sottraendola alla società erogatrice [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. mediante manomissione delcontatore in modo tale da incidere sulla misurazione dell’energia elettrica consumata, poichéesclusa la circostanza aggravante della destinazione delle cose a pubblico servizio, dovendosiritenere che nel caso di specie il furto sia stato realizzato mediante l’impiego di un meccanismofraudolento idoneo a modificare la registrazione dei consumi in relazione ad un’energia giàentrata nella sfera di disponibilità dell’agente, l’azione penale non doveva essere esercitata perdifetto di querela.2. Ricorre per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],con ricorso affidato ad un singolo motivo, che deduce violazione di legge poiché ai fini dellaconfigurabilità dell’aggravante della destinazione ad un pubblico servizio nell’ipotesi di furto dienergia elettrica non rileverebbe l’oggetto della manomissione, quale il contatore nel caso dispecie, quanto piuttosto l’oggetto dell’impossessamento, vale a dire l’energia elettrica. Talebene, secondo la giurisprudenza di legittimità, sarebbe oggettivamente destinato al pubblicoservizio, e non perderebbe tale caratteristica per il solo fatto che la sottrazione della stessa atale destinazione abbia luogo a valle del contatore posto all’interno della proprietà privatadell’autore del furto.3.Il difensore dell’imputato ha trasmesso memoria difensiva, con cui ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato. 21.Non può essere condiviso quanto osservato dalla motivazione della decisione impugnata, chepare fondare il discrimen di sussistenza, o meno, dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod.pen. – nella declinazione della commissione del fatto su cose “destinate a pubblico servizio o apubblica utilità” - in base al “sito” nel quale l’asportazione dell’energia elettrica sia statarealizzata dal soggetto attivo, al punto da escluderne la destinazione a servizio pubblico inquanto “ormai” convogliata, alla fine del flusso, nell’ambito “domestico” della proprietà privata.Il congegno misuratore è certamente funzionale alla regolare esecuzione del contratto disomministrazione tra l’[OSCURATO:PERSONA] e il privato cittadino e la sua decettiva manipolazione, strumentaleall’apparente decurtazione dei consumi, genera inadempimento e responsabilità contrattuale(es. Cass. civ. sez.3, 5219 del 27/02/2025, Rv. 674044), ma altro è la connotazione oggettivadel bene procurato ed oggetto di illecito impossessamento, che è quello inerente alla fornituradi un pubblico servizio e che consente di delineare la configurabilità dell’aggravante in parola.La collocazione del luogo e del momento di consumazione dell’asportazione può rilevare sottoil diverso profilo della ricorrenza della circostanza aggravante dell’esposizione della cosa allapubblica fede, nel senso che – in aggiunta all’elemento accidentale della consumazione delfatto su bene destinato a pubblico servizio o a pubblica utilità – può essere integrato anchel’altro, parimenti previsto dall’art. 625 co. 1 n. 7 cod. pen. (con l’effetto di un possibileconcorso di aggravanti ex art. 66 cod. pen., sez. 4, n. 16894 del 22/01/2004, Tassone, Rv.228570; v. anche sez. 5, n. 8002 del 13/01/2021, Livera, Rv. 280744) ove la condottaconsumativa del furto sia perpetrata nei luoghi di consueto affidamento nel rispetto da partedella massa dei consociati, come ad esempio la c.d. rete esterna, perché l’endemicoallentamento della custodia del bene, giustificato dal contesto, ne agevola il perfezionamento.Proprio in quest’ultima precisa direzione si è posta da tempo la più accreditata giurisprudenzadi legittimità, che ha affermato il principio secondo il quale è configurabile l'aggravante di cuiall'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione di energia elettrica medianteallacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non giàl'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazionefinale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunquepermane anche nella ipotesi di una tale condotta (sez.5, n. 1094 del 03/11/2021, Mondino, Rv.282543; sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 257773; più recentemente, a confermadell’indirizzo di netta prevalenza, ex pluribus, Sez.4, n. 39735 del 04/12/2025, PG c/Russo,n.m.; Sez.7, ord. n.38140 del 11/11/2025, Leonardo, n.m.; Sez. 5, n. 29678 del 17/06/2025,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 288533-01, in motivazione; Sez.5, n. 27646 del 21/05/2025, Cilia e altro, n.m.);mentre, nel caso di manomissione del circuito di misurazione dell’energia elettrica all’internodella proprietà privata o delle sue pertinenze, deve essere soltanto esclusa la circostanzaaggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede (sez.5, n. 32804 del 13/05/2022,Ucciero, Rv.283592).1.1. In altre parole, la “cosa” che adempie (ed è destinata) al “servizio pubblico” e all’utilità 3pubblica, oggetto del furto, non è il contatore del condominio o dell’alloggio della proprietàprivata (che pure è di proprietà dell’ente di distribuzione dell’energia), sul quale sia stataeffettuata la manomissione strumentale ad alterare il conteggio del consumo, ma è l’energiaelettrica in quanto tale, che dalla fonte di gestione generale del pubblico servizio vienerecapitata ai singoli cittadini.1.2. Peraltro, le destinazioni a “pubblico servizio” o a “pubblica utilità”, nel caso diasportazione di bene mobile procurato dall’[OSCURATO:PERSONA] esercente un servizio obbiettivamentedestinato ad utilità generale e dunque a favore della collettività, come nel nostro caso,coincidono, perché non è tanto il soggetto ente pubblico-autoritativo, quanto piuttostol’oggetto e la destinazione della fornitura a connotare ed integrare, coevemente, entrambi glielementi normativi di fattispecie.1.3. Del resto, nel capo di imputazione si fa esplicita menzione di una condotta di furto dienergia, realizzato in pregiudizio del servizio generale di distribuzione dell’energia elettrica (idest: “attraverso la rottura della calotta anteriore ed apponendo all’interno del misuratore dellesaldature, nei punti di ingresso/uscita delle fasi R-S-T, rifatte e shuntate da filo metallico, erimosso lo spinotto del circuito antropometrico, in modo tale da incidere sulla misurazionedell’energia elettrica consumata” in danno della “società erogatrice [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.”),senza che possieda decisiva influenza il fatto che l'allaccio abusivo insista su terminalicollocati in una proprietà privata, poiché ciò che conta è la destinazione finale della ressottratta ad un pubblico servizio da cui viene distolta (in motivazione, sez.5, n. 37142 del12/06/2024, Puglisi); in altri termini, la “cosa” che adempie (ed è destinata) al “serviziopubblico” e all’utilità pubblica è l’energia elettrica in quanto tale, che dalla fonte di gestionecollettiva del pubblico servizio viene recapitata ai singoli cittadini attraverso i singoli contatori;ed ancora, non rimane senza significato che il rimprovero esplicitamente mosso all’imputatoconsista nell’impossessamento, mediante sottrazione, di energia elettrica in danno dell’[OSCURATO:PERSONA] –acronimo di [OSCURATO:PERSONA] per l’energia elettrica – che notoriamente gestisce, sia pure nelcontesto di un mercato che non gli assicura il monopolio assoluto del soddisfacimento deirelativi bisogni, un servizio pubblico essenziale nell’interesse della collettività dei cittadini; lanatura pubblicistica del servizio reso da tale [OSCURATO:PERSONA] promana da variegate fonti normative, tra lequali, in rapida rassegna, possono elencarsi l’art.1 della legge 12 giugno 1990 n. 146, ladirettiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 sui principi relativiall'erogazione dei pubblici servizi, individuati come quelli che erogano energia elettrica, acquae gas; le leggi sulle privatizzazioni e sulle istituzioni delle autorità amministrative indipendenti,che hanno chiarito che sono da ricomprendere tra i servizi pubblici le imprese erogatrici diservizi relativi, tra l'altro, ai trasporti, alle telecomunicazioni, alle fonti di energia e agli altriservizi pubblici (art. 2 L. 30 luglio 1994 n. 474); la normativa istitutiva dell'Autoritàamministrativa per l'energia e il gas di cui alla L.14 novembre 1995 n. 481 (recante "Normeper la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità diregolazione dei servizi di pubblica utilità"); con l'art. 13, comma 13, del decreto-legge 23 4dicembre 2013, n. 145, conv. con legge 21 febbraio 2014, n. 9, le sue competenze sono stateestese al settore idrico e, correlativamente, la sua denominazione è stata modificata in"Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico”.2. La sentenza del primo giudice è dunque affetta da violazione di legge perché, sussistente lacircostanza aggravante erroneamente elisa, il reato in scrutinio è perseguibile di ufficio. Lasentenza, inappellabile dal pubblico ministero a norma dell’art. 593 comma 2 cod. proc. pen.,deve essere dunque annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],in diversa persona fisica (art. 623 lett. d) cod. proc. pen.). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] diversa persona fisica.Così deciso in Roma, 26/02/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15400/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris