Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2024

Cassazione n. 38449/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 settembre 1938 avverso la sentenza del 24/11/2023 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore della parte civile Curatela fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] di Edizioni, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e il favore delle spese di lite del grado; lette le conclusioni del difensore dei condannati, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Avirro, che ha replicato al Pubblico ministero e ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di cassazione, Quinta sezione penale, dichiarava inammissibili, nella parte concernente l'affermazione di penale responsabilità, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 3 maggio 2022 della Corte di appello di Firenze, che ne aveva ribadito la colpevolezza quali concorrenti (nelle rispettive qualità di consigliere di amministrazione, poi amministratore delegato e poi liquidatore, il primo, e di presidente del consiglio di amministrazione, il secondo) nel reato di bancarotta fraudolenta distrattiva ai danni della [OSCURATO:PERSONA] di Edizioni, fallita il 5 febbraio 2014.

2. Nei giudizi di merito gli imputati avevano sostenuto, come linea difensiva comune, la tesi della c.d. bancarotta riparata, a seguito dell'intervenuto azzeramento delle fondamentali poste debitorie della società ad opera di altro concorrente nel reato, [OSCURATO:PERSONA] (amministratore di fatto, socio di maggioranza e dominus del gruppo).

I motivi degli originari ricorsi per cassazione, che ponevano nuovamente il tema, erano considerati privi di specificità, in quanto reiterativi di identiche doglianze già disattese dalla Corte di appello con motivazione giudicata corretta in diritto, congrua e completa in punto di fatto e non efficacemente avversata.

2.1. La Corte di cassazione ribadiva dunque che, perché la fattispecie invocata potesse operare, era necessario che l'atto riparatorio fosse stato compiuto in favore della società, cui sarebbe spettato poi di decidere autonomamente circa la destinazione da imprimere alle risorse reintegrate al patrimonio sociale, rappresentando esso la reale e principale garanzia per le ragioni creditorie.

Ogni diverso ragionamento determinerebbe, infatti, effetti distorsivi.

L'amministratore, che si fosse appropriato di risorse sociali prima del fallimento, e avesse poi estinto il suo obbligo fideiussorio per un importo corrispondente alle somme distratte, rimarrebbe punibile, per avere dirottato le risorse stesso verso uno o più creditori, a sua discrezione, infrangendo la par condicio e le eventuali regole di gradazione dei crediti.

2.2. Ferma la necessità che le risorse distratte fossero nuovamente e tempestivamente messe a disposizione della società, nella specie il ceto creditorio non risultava neppure risarcito per intero e in forma integrale.

In tali termini aveva ineccepibilmente concluso la sentenza di appello, dopo aver ritenuto non provato - alla stregua di apprezzamento ritenuto, in sede di legittimità, esaustivo ed incensurabile - il versamento di 1.800.000 euro nei confronti di fornitori, dipendenti ed erario.3.

Avverso la sentenza di cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., mediante unico atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia.

Nel motivo unico, in cui l'atto è strutturato, i ricorrenti - dopo avere tratteggiato le caratteristiche del mezzo straordinario di impugnazione da loro azionato, e dopo avere ripercorso le censure già sottomesse all'attenzione di questa Corte e i relativi esiti decisori - assumono che la sentenza di legittimità sia incorsa in un duplice, correlato, errore percettivo.

Sarebbe frutto di falsata rappresentazione della realtà l'affermazione che Verdini avrebbe soddisfatto un unico creditore sociale (la Banca di [OSCURATO:PERSONA]), perché contrastante con gli elementi di prova documentale indicati nei ricorsi straordinari.

Tale falsata rappresentazione dipenderebbe da una falsata lettura dei ricorsi originari (incluso quello proposto da [OSCURATO:PERSONA]), nella parte in cui essi tendevano ad evidenziare il travisamento omissivo della prova sul punto, operato dai giudici del merito.

4. La trattazione dei ricorsi è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n.Il Procuratore generale, la difesa dei ricorrenti e la difesa della Curatela fallimentare hanno ritualmente concluso come in epigrafe.

Sono altresì pervenute, ma solo in data 19 giugno 2024, le conclusioni del difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. E' stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686-01; n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01) che l'errore di fatto, verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista, o da un equivoco, in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso; errore ulteriormente connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso, mentre qualora la causa dell'errore verificatosi (o additato come tale) non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva, e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, si è al più di fronte ad un errore di giudizio, non deducibile mediante l'impugnazione straordinaria.

2. Alla stregua di tali principi, i proposti ricorsi straordinari non meritano accoglimento già per il fatto che essi ruotano intorno ad una tesi giuridica opposta a quella - non rivisitabile in questa sede, perché chiaramente frutto di attività interpretativa e di giudizio - recepita dalla sentenza impugnata, secondo la quale, ai fini della declaratoria di non punibilità da c.d. bancarotta riparata, i fondi distratti andavano restituiti alla società, e non partitamente ai singoli creditori sociali.

3. Al di là di tale, pur assorbente, rilievo, i ricorrenti ripropongono, sotto forma di impugnazione straordinaria, il medesimo vizio di travisamento della prova, già denunciato, senza esito favorevole, con i ricorsi ordinari.

Il vizio di travisamento della prova, tuttavia, non dedotto (o infruttuosamente dedotto) con il ricorso per cassazione, non può mai costituire motivo di successivo ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625-bis cod. proc. pen., non configurandosi in tal caso, nella decisione della Corte Suprema, alcuna errata rappresentazione percettiva degli atti (Sez. 3, n. 14509 del 31/01/2017, Romeo, Rv. 270394-01) e non essendo sindacabili, come si ribadisce, eventuali suoi errori valutativi e di giudizio (Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686-01: v. anche, sul punto, Sez. 1, n. 17446 del 30/01/2018, Arena).

4. Seguono la reiezione dei ricorsi odierni e la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

I ricorrenti debbono essere altresì condannati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla Curatela fallimentare, costituita parte civile; spese che, tenuto conto dell'impegno defensionale profuso, si liquidano come da dispositivo.

Non dà invece luogo a rifusione di spese l'attività defensionale svolta in favore delle parti civili ulteriori.

Le relative conclusioni appaiono infatti tardive, in quanto presentate oltre il termine dei cinque giorni antecedenti l'udienza odierna, stabilito dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, come conv.; termine le cui unità di tempo si computano, come in ogni caso in cui è stabilito solo il momento finale, intere e libere, a norma dell'art. 172, comma 5, dello stesso codice (v.

Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269673-01).

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Curatela del [OSCURATO:PERSONA] di Edizioni s.r.I.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 settembre 1938 avverso la sentenza del 24/11/2023 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore della parte civile Curatela fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] di Edizioni, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e il favore delle spese di lite del grado; lette le conclusioni del difensore dei condannati, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Avirro, che ha replicato al Pubblico ministero e ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di cassazione, Quinta sezione penale, dichiarava inammissibili, nella parte concernente l'affermazione di penale responsabilità, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 3 maggio 2022 della Corte di appello di Firenze, che ne aveva ribadito la colpevolezza quali concorrenti (nelle rispettive qualità di consigliere di amministrazione, poi amministratore delegato e poi liquidatore, il primo, e di presidente del consiglio di amministrazione, il secondo) nel reato di bancarotta fraudolenta distrattiva ai danni della [OSCURATO:PERSONA] di Edizioni, fallita il 5 febbraio 2014. 2. Nei giudizi di merito gli imputati avevano sostenuto, come linea difensiva comune, la tesi della c.d. bancarotta riparata, a seguito dell'intervenuto azzeramento delle fondamentali poste debitorie della società ad opera di altro concorrente nel reato, [OSCURATO:PERSONA] (amministratore di fatto, socio di maggioranza e dominus del gruppo). I motivi degli originari ricorsi per cassazione, che ponevano nuovamente il tema, erano considerati privi di specificità, in quanto reiterativi di identiche doglianze già disattese dalla Corte di appello con motivazione giudicata corretta in diritto, congrua e completa in punto di fatto e non efficacemente avversata. 2.1. La Corte di cassazione ribadiva dunque che, perché la fattispecie invocata potesse operare, era necessario che l'atto riparatorio fosse stato compiuto in favore della società, cui sarebbe spettato poi di decidere autonomamente circa la destinazione da imprimere alle risorse reintegrate al patrimonio sociale, rappresentando esso la reale e principale garanzia per le ragioni creditorie. Ogni diverso ragionamento determinerebbe, infatti, effetti distorsivi. L'amministratore, che si fosse appropriato di risorse sociali prima del fallimento, e avesse poi estinto il suo obbligo fideiussorio per un importo corrispondente alle somme distratte, rimarrebbe punibile, per avere dirottato le risorse stesso verso uno o più creditori, a sua discrezione, infrangendo la par condicio e le eventuali regole di gradazione dei crediti. 2.2. Ferma la necessità che le risorse distratte fossero nuovamente e tempestivamente messe a disposizione della società, nella specie il ceto creditorio non risultava neppure risarcito per intero e in forma integrale. In tali termini aveva ineccepibilmente concluso la sentenza di appello, dopo aver ritenuto non provato - alla stregua di apprezzamento ritenuto, in sede di legittimità, esaustivo ed incensurabile - il versamento di 1.800.000 euro nei confronti di fornitori, dipendenti ed erario.3. Avverso la sentenza di cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., mediante unico atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia. Nel motivo unico, in cui l'atto è strutturato, i ricorrenti - dopo avere tratteggiato le caratteristiche del mezzo straordinario di impugnazione da loro azionato, e dopo avere ripercorso le censure già sottomesse all'attenzione di questa Corte e i relativi esiti decisori - assumono che la sentenza di legittimità sia incorsa in un duplice, correlato, errore percettivo. Sarebbe frutto di falsata rappresentazione della realtà l'affermazione che Verdini avrebbe soddisfatto un unico creditore sociale (la Banca di [OSCURATO:PERSONA]), perché contrastante con gli elementi di prova documentale indicati nei ricorsi straordinari. Tale falsata rappresentazione dipenderebbe da una falsata lettura dei ricorsi originari (incluso quello proposto da [OSCURATO:PERSONA]), nella parte in cui essi tendevano ad evidenziare il travisamento omissivo della prova sul punto, operato dai giudici del merito. 4. La trattazione dei ricorsi è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n.Il Procuratore generale, la difesa dei ricorrenti e la difesa della Curatela fallimentare hanno ritualmente concluso come in epigrafe. Sono altresì pervenute, ma solo in data 19 giugno 2024, le conclusioni del difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686-01; n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01) che l'errore di fatto, verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista, o da un equivoco, in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso; errore ulteriormente connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso, mentre qualora la causa dell'errore verificatosi (o additato come tale) non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva, e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, si è al più di fronte ad un errore di giudizio, non deducibile mediante l'impugnazione straordinaria. 2. Alla stregua di tali principi, i proposti ricorsi straordinari non meritano accoglimento già per il fatto che essi ruotano intorno ad una tesi giuridica opposta a quella - non rivisitabile in questa sede, perché chiaramente frutto di attività interpretativa e di giudizio - recepita dalla sentenza impugnata, secondo la quale, ai fini della declaratoria di non punibilità da c.d. bancarotta riparata, i fondi distratti andavano restituiti alla società, e non partitamente ai singoli creditori sociali. 3. Al di là di tale, pur assorbente, rilievo, i ricorrenti ripropongono, sotto forma di impugnazione straordinaria, il medesimo vizio di travisamento della prova, già denunciato, senza esito favorevole, con i ricorsi ordinari. Il vizio di travisamento della prova, tuttavia, non dedotto (o infruttuosamente dedotto) con il ricorso per cassazione, non può mai costituire motivo di successivo ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625-bis cod. proc. pen., non configurandosi in tal caso, nella decisione della Corte Suprema, alcuna errata rappresentazione percettiva degli atti (Sez. 3, n. 14509 del 31/01/2017, Romeo, Rv. 270394-01) e non essendo sindacabili, come si ribadisce, eventuali suoi errori valutativi e di giudizio (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686-01: v. anche, sul punto, Sez. 1, n. 17446 del 30/01/2018, Arena). 4. Seguono la reiezione dei ricorsi odierni e la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. I ricorrenti debbono essere altresì condannati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla Curatela fallimentare, costituita parte civile; spese che, tenuto conto dell'impegno defensionale profuso, si liquidano come da dispositivo. Non dà invece luogo a rifusione di spese l'attività defensionale svolta in favore delle parti civili ulteriori. Le relative conclusioni appaiono infatti tardive, in quanto presentate oltre il termine dei cinque giorni antecedenti l'udienza odierna, stabilito dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, come conv.; termine le cui unità di tempo si computano, come in ogni caso in cui è stabilito solo il momento finale, intere e libere, a norma dell'art. 172, comma 5, dello stesso codice (v. Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269673-01). P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Curatela del [OSCURATO:PERSONA] di Edizioni s.r.I.
Sentenza Cassazione n. 38449/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris