CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2022
Cassazione n. 08578/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; I tre motivi, in ordine al mancato riconoscimento dei commi 5 e 7 del dpr 309/90 e in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, propongono censure aspecifiche e di puro fatto, non correlate alla trama motivazionale della sentenza impugnata che ha accertato in modo non censurabile: la non lievità del fatto, basandosi anche stavolta non soltanto sul dato ponderale (tra l'altro indicativo di una notevole scorta), ma valorizzando le circostanze e le modalità del fatto; la genericità delle dichiarazioni rese dall'imputato sul conto delle persone per le quali custodiva la droga; la non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione in considerazione della gravità del fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte