CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 ottobre 2024
Cassazione n. 30773/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 16757/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi disgiuntamente e/o congiuntamente dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro - tempore , rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - Cameradi consiglio del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 16757/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avversola sentenza n. 2136 /2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio del 17/10/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 11/12/2020, la Corte d’appello di Bari, inaccoglimento dell’appello proposto dal Comune di Bari e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la condanna del Comune di Bari al risarcimento dei danni asseritamente subiti dagli attori in conseguenza della lesione dell’affidamento dagli riposto nei contenutidella certificazione di destinazione urbanistica del 19/1/1993 rilasciata dal Comune convenuto in ordine alle caratteristiche di un terrenosito in Ceglie del Campo di Bari del quale gli attori si erano resi acquirenti; secondo la prospettazione degli attori, l’indicata certificazione rilasciata dal Comune di Bari li aveva indotti all’acquisto del ridetto terreno in considerazione delle relative potenzialità edificatorie, così come risultanti dalla certificazione comunale, e ad accettare conseguentementel’impegno alla corresponsione, per tale acquisto, di un prezzo adeguato al valore di un terreno avente quelle caratteristiche; ciòposto, una volta emersa l’inesattezza delle indicazioni contenute nellacertificazione contestata (avuto riguardo alla significativa minore entitàdelle potenzialità edificatorie di detto terreno, così come emersa anchedai contenuti di un successivo certificato rilasciato dal Comune diBari nell’aprile del 2002), gli attori avevano agito al fine di ottenere la condanna dell’amministrazione comunale al risarcimento dei danni subitiin conseguenza dell’illecito così dedotto;Cameradi consiglio del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 16757/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri a fondamento della decisione assunta, la C orte territoriale ha viceversa evidenziato come i contenuti della certificazione del 19/1/1993rilasciata dal Comune di Bari non alludessero in alcun modo ad eventuali inequivoche determinazioni delle porzioni del terreno dedottoin giudizio suscettibili di edificazione, con la conseguenza che, attraversotale certificazione, doveva ritenersi obiettivamente esclusa la generazione di alcun legittimo o giustificato affidamento in ordine all’esattapotenzialità edificatoria del terreno (neppure specificamente indicatanella successiva certificazione dell’aprile del 2002), tanto più che neanche in sede di acquisto gli attori (e il relativo dante causa) avevano provveduto all’individuazione delle specifiche caratteristiche delterreno e delle relative potenzialità edificatorie, sì da escludere che il prezzo di acquisto concretamente convenuto potesse intendersi riferito,in termini oggettivi, a tale specifica caratteristica del terreno; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quale erede di [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso percassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; ilComune di Bari resiste con controricorso; iricorrenti hanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione o falsa applicazione degli artt. 2043, 1362, 1363, 1325, 1538c.c., nonché dell'art. 116 c.p.c., dell'art. 18 della L. 47/1985 e degliartt. 2700, 2697 c.c. (in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.), peravere la corte territoriale illegittimamente escluso che l’erroneità del certificato di destinazione urbanistica, rilasciato il 19.1.1993 dal [OSCURATO:PERSONA], avesse indotto i ricorrenti nella falsa rappresentazione dellarealtà conducendoli all’acquisto del terreno oggetto di lite;Cameradi consiglio del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 16757/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., nonché dell'art.97, co. 2 Cost., dell'art. 1, co. 1 - bis della L. 241/1990 e degli artt.1173,1175, 1176, 1337, 1538 c.c. e art. 18 L. 47/1985 (in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamentenegato il riconoscimento della tutela dell'affidamento del privatosulla conformità dell'attività amministrativa ai principi di buon andamento,collaborazione, correttezza, diligenza e buona fede; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili; osservail Collegio come, attraverso la proposizione dei due motivi inesame, i ricorrent i – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norm e di legge richiamate – si siano limitati ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concretaa mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sededi legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione, neppure coinvolgendo, la prospettazione critica de i ricorrent i , l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendopropriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ricostruzionedei fatti di causa rispetto a quanto operato dal giudice a quo, con particolare riguardo, nel caso di specie, ai contenuti effettivi dellacertificazione di destinazione urbanistica, al l’eventuale legittimità dell’affidamentoriposto in tale certificazione da parte de gli attori o a l comportamento effettivamente colpevole dell’amministrazione pubblica;Cameradi consiglio del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 16757/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedei motiv i d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dagli odiern i ricorrent i deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti,dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti ; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, i motiv i d’impugnazione così formulat i dev ono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti ; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di Cameradi consiglio del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 16757/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. Dichiarainammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore del Comune controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.800,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore i