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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15497/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania del 10 aprile 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Catania il 14 giugno 2024, ha rideterminato, in accoglimento del concordato in appello, in anni 2, mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 16.000 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui di cui agli art. 110 cod. pen. e art. 73, comma 1, del d.P.R. 309 del 1990; fatto commesso in Catania il 12 ottobre 2023.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui è stato dedotto il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, è inammissibile, dovendosi richiamare in proposito l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 275234), secondo cui, in tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata, ipotesi questa non configurabile nel caso di specie.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania del 10 aprile 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Catania il 14 giugno 2024, ha rideterminato, in accoglimento del concordato in appello, in anni 2, mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 16.000 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui di cui agli art. 110 cod. pen. e art. 73, comma 1, del d.P.R. 309 del 1990; fatto commesso in Catania il 12 ottobre 2023. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui è stato dedotto il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, è inammissibile, dovendosi richiamare in proposito l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 275234), secondo cui, in tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata, ipotesi questa non configurabile nel caso di specie. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 15497/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris