CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04514/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176. lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputato che ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 11/10/2018 dal Tribunale di Trapani in relazione a fattispecie di riciclaggio. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Salvatore. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della disciplina dell'errore di fatto di cui all'art. 47 cod pen. Tale errore di fatto riguarderebbe la consapevolezza della provenienza delittuosa della somma. La fattispecie di riciclaggio, infatti, risulterebbe incompatibile con il dolo eventuale ipotizzato dalla Corte territoriale e la presenza di un mero sospetto non permetterebbe di affermare la sussistenza del delitto ipotizzato in sede di imputazione. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione alla configurazione dell'elemento soggettivo del reato dì riciclaggio riproponendo considerazioni sostanzialmente omologhe a quelle svolte nel primo motivo di ricorso. 2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Trapani posto che, secondo la prospettiva della difesa, la somma di denaro è stata prelevata da un conto corrente giacente presso un'agenzia bancaria di Trapani per essere poi depositata presso un'agenzia di Palermo. Infatti, le operazioni rilevanti corrisponderebbero al deposito contabile delle somme e in tale momento avrebbe dovuto determinarsi in luogo di commissione del reato. 2.4. Con il quarto motivo, si lamenta violazione di legge in conseguenza del fatto che l'udienza di discussione del giudizio di appello sarebbe avvenuta in udienza pubblica, con discussione orale senza previa avviso al difensore nonostante il 9 novembre 2020 - e quindi in un momento successivo alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale rinnovata in sede di appello - fosse entrato in vigore il regime emergenziale COVID e nonostante il difensore avesse depositato conclusioni scritte richiamandosi all'articolo 23 del decreto-legge 149 del 9 novembre 2020. Proprio per effetto dell'entrata in vigore del regime emergenziale, alla difesa sarebbe stata preclusa la presenza in udienza e il difensore d'ufficio avrebbe illegittimamente prestato il consenso alla rinnovazione degli atti nonostante fosse mutato il collegio.2y 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]- ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso 4. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria ulteriormente illustrando i motivi a sostegno del ricorso proposto e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il quarto motivo di ricorso è fondato e assorbente. E' indiscusso che i "casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale" (così testualmente la lettera dell'art. 23 bis, comma 1, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, e dell'articolo 23, comma 1, d.l. 9 novembre 2020 n. 149) facevano eccezione alla regola per cui, dalla data dì entrata in vigore dei provvedimenti indicati, sì dovesse procedere con rito a trattazione scritta. Tuttavia, nel caso di specie (come risulta dagli atti che la Corte può esaminare in quanto giudice del fatto processuale) alla data di entrata in vigore della legge regolatrice del processo in corso la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale risultava essere stata già svolta, con la conseguenza che non vi era alcuna attuale giustificazione che escludesse l'applicabilità del precetto che imponeva procedersi a trattazione scritta. Nemmeno vi era la possibilità per la difesa di rappresentarsi che la Corte, in assenza di richieste di trattazione orale e all'esito della intervenuta entrata in vigore della disciplina dettata per far fronte all'emergenza pandemica e dell'art. 23 -bis del d.l. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 176 del 2020, non disponesse procedersi con trattazione scritta. Consegue da tale accertamento la violazione del diritto del difensore del ricorrente a partecipare all'udienza in cui fu assunta la decisione sull'impugnazione proposta. 3. Alle suesposte considerazioni consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per il giudizio. Così deciso in Roma, il 16 nov