CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 22679/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 18/11/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, con motivazione contestuale, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa, in sede di giudizio abbreviato, in data 21 settembre 2018 dal Tribunale di Firenze, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 10 ottobre 1990 n. 309, in relazione a due distinti episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo marjuana per un peso di grammi 3,21 (fatti commessi in data prossima ed antecedente al 9/01/2017), alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 800,00 di multa, ritenuta la continuazione tra i reati e applicata la riduzione per il rito. 2. Avverso la sentenza, l'imputato propone ricorso, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione per manifesta illogicità ex art. 606, comma 1, lett. c). Censura, in particolare, il passaggio della motivazione della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello, sollecitata a valutare d'ufficio la non punibilità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., ne ha escluso l'applicabilità in relazione alle circostanze della condotta (l'aver ceduto lo stupefacente a due giovani in una piazza cittadina, notoriamente zona di spaccio) ed ai precedenti dattiloscopici a suo carico, dai quali risulta che lo stesso abbia fornito false generalità agli agenti intervenuti, desumendo dagli stessi l'abitualità della condotta (nella specie, "che l'imputato sia dedito al traffico di stupefacenti") sulla base di parametri difformi da quelli previsti dal comma 3 dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché l'unico motivo esprime doglianze generiche, senza che il ricorrente si sia fatto carico di -affrontarsi, con la necessaria specificità, con quanto puntualmente dedotto in sentenza in ordine alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., oggetto di esplicita sollecitazione alla Corte di appello. 1.1. La difesa, infatti, censura la sentenza impugnata rilevando che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto l'abitualità nel reato dell'Ayari, preclusiva alla applicazione della causa di non punibilità, sulla base di elementi non previsti dall'art. 131-bis cod. pen. 2. Giova premettere che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente o motivi genericamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (ex plurimis, Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Tudino, Rv. 275500-01; 2.1. Con particolare riferimento all'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., la richiesta di applicazione della causa di non punibilità deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argornentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097-01) 2.2. Ancora più nel dettaglio, per quanto specificatamente rileva nel presente giudizio, deve darsi seguito al principio per cui in tema di «particolare tenuità del fatto», la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia consideral:o gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (ex plurimis, Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635 - 01; Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283420 - 01, in riferimento ad una fattispecie di illecita cessione di stupefacenti, in cui la motivazione implicita circa l'assenza della particolare tenuità è stata desunta dalla diversa tipologia delle sostanze, suddivise in dosi, e dalla condizione dell'imputato quale soggetto munito di permesso di soggiorno per motivi umanitari allontanatosi dal luogo di residenza provvisoria per svolgere attività di spaccio). 3. Orbene, nel caso di specie, peraltro caratterizzato da c.d. «doppia conforme», nella struttura a rgomentativa della sentenza di appello sono esposti gli elementi ritenuti decisivi per l'esclusione dell'operatività dell'invocata causa di esclusione della punibilità, che hanno fondato la valutazione di abitualità nella condotta di reato (particolare gravità del fatto, succintamente descritto nella sentenza impugnata). La sentenza impugnata ha fatto riferimento, in particolare, alle "circostanze del fatto" e alla "personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti dattiloscopici, anche specifici", richiamando, da un lato, le descritte modalità della condotta, caratterizzata da più episodi di cessioni di stupefacente nella piazza cittadina (oltre che dalla disponibilità di una ulteriore quantità di stupefacente sulla persona, come contestato al capo A della imputazione), dall'altro i precedenti penali dell'imputato, emergenti dai "precedenti dattiloscopici". Deve, inoltre, ritenersi legittimo il riferimento alla rilevanza dei "precedenti dattiloscopici" dell'imputato, repertati sotto diverse generalità, ai fini della valutazione di abitualità del comportamento (cfr. Sez. 2, n. 22661 del 19/05/2010, Tushe, Rv. 247432 - 01, ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena). 4. Con tali elementi, che la Corte di appello valuta anche secondo i criteri direttivi ex art. 133 cod. pen., la difesa del ricorrente omette di confrontarsi, limitandosi a negare genericamente i presupposti della gravità della condotta e contestando la possibilità di riferire la valutazione della abitualità a delinquere dell'imputato sulla base dei "precedenti dattiloscopici", non contestandone l'emergenza. 5. Il ricorso è, pertanto, inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma, equitativamente determinata in Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.