CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31770/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma - rideterminata in melius la pena - ha confermato nel resto la sentenza del Tribunale di Roma del 29/01/2022 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso avverso la sentenza indicata è inammissibile, perché proposto dall'imputato personalmente e non da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione (artt. 610, comma 5-bis, 591, comma 1, lett. c), 581 cod. proc. pen.). Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso - che deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i