CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 14022/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FERRANTI2026 ANDREA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIAQUINTO1572 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARCHINIDANIELE,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MASINIBARBARA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PENNACCHINIMICHELA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PULCIANISILVIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 24646/2024STISCIA DANIELA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VINCISN umero sezionale 1572/2026Numero di raccolta generale 14022/2026GIANNI, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]ata pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]MAGGIO;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1782/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 10/05/2024 R.G.N. 3069/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d'Appello di Roma ha respinto l'appello dei ricorrentiindicati in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale dellastessa sede che aveva rigettato il ricorso, proposto nei confrontidell'AMA - [OSCURATO:PERSONA] - s.p.a., volto adottenere il pagamento, dalla data del conseguimento del livello4B (maggio 2010), degli emolumenti previsti dall'art. 10 delCCNL Federambiente del 1995, a loro dire dovuti sulla base degliimpegni assunti dall'Azienda con l'Accordo aziendale sottoscritto1'8 giugno 2004.Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso iricorrenti indicati in epigrafe sulla base di un unico motivo,articolato in due punti, al quale ha opposto difese contempestivo controricorso l'[OSCURATO:SOCIETA]..3. La Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritenendo la inammissibilità delricorso.Numero registro generale 24646/2024Parte ricorrente, ha depositato nei termini istanza per chiedereN umero sezionale 1572/2026Numero di raccolta generale 14022/2026la decisione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nonché la trattazioneData pubblicazione 13/05/2026della causa in pubblica udienza; è stato, quindi, instaurato ilprocedimento in camera di consiglio; all’esito della camera diconsiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Il ricorso denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazionee falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 cod. civ.nonché dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale eaddebita, in sintesi, alla Corte territoriale di avere interpretatol'accordo aziendale in termini che contrastano con il tenoreletterale delle espressioni utilizzate, chiare nel fare riferimentoad un diritto non ancora acquisito, perché condizionato dallaconclusione dell'iter di carriera.2. Il ricorso è inammissibile. Come già rilevato da questa Cortein casi fattispecie sovrapponibili a quella in esame (cfr., Cass.n. 19153 del 2022; Cass. n. 32361 del 2023) con orientamentoda cui il Collegio non intende discostarsi, è riservata al giudicedi merito l'interpretazione dell'accordo aziendale, in ragionedella sua efficacia limitata (diversa da quella propria degliaccordi e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi direttada parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3,cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006), edessa non è censurabile in cassazione se non per violazione dicanoni ermeneutici o per vizio di motivazione, nei limiticonsentiti dalla riformulazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (cfr. fra le tante Cass. n. 31176/2021 e Cass. n. 6076/2021).2.1. Con specifico riferimento agli accordi stipulati dalle particollettive, questa Corte ha evidenziato che l'interpretazione «vaNumero registro generale 24646/2024Numero sezionale 1572/2026condotta sulla scorta di due fondamentali elementi Nucmheero dis rai ccolta generale 14022/2026Data pubblicazione 13/05/2026integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioniusate e la ratio del precetto contrattuale, nell'ambito non già diuna priorità di uno dei due criteri ma in quello di un razionalegradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbonofondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'attonegoziale» ( Cass. n. 701/2021).Dai ai richiamati principi non si è discostata la Corte territorialela quale, dopo aver dato atto della formulazione ambigua dellaclausola ( che, da un lato, fa riferimento agli «emolumentierogati antecedentemente al 01.05.2003», dall'altro sembralegittimare anche la maturazione di un diritto in precedenza nonacquisito nella parte in cui afferma che l'emolumento, seppurenon previsto dal CCNL vigente, «sarà erogato a conclusionedell'iter di carriera»), ha valorizzato il contesto nel qualel'accordo si inseriva, ossia la successione fra sistemi diversi diclassificazione del personale previsti dalla contrattazionenazionale, ed ha ritenuto che l'interpretazione più convincentedella clausola fosse quella sostenuta dalla società appellata, adetta della quale l'accordo, che aveva previsto anche unpercorso professionale di acquisizione del livello superiore, erafinalizzato a garantire, all'esito della progressione, laconservazione dell'indennità solo a coloro che diquell'emolumento erano già destinatari.In altri termini il giudice del merito, a fronte di dueinterpretazioni contrapposte entrambe fondate su elementitestuali dell'accordo, ha risolto l'apparente antinomia fra leespressioni utilizzate dalle parti dando rilievo allo strettocollegamento fra l'indennità in discussione ed il sistema diclassificazione ormai superato e rilevando che l'ultrattivitàdell'emolumento poteva avere un senso solo se limitata a queiNumero registro generale 24646/2024Numero sezionale 1572/2026lavoratori che già lo percepivano e che, nell'intento delNleum eproa dri trai ccolta generale 14022/2026Data pubblicazione 13/05/2026contrattuali, avrebbero dovuto conservarlo anche una voltainquadrati nel livello superiore « a conclusione dell'iter dicarriera».Si tratta di un esito non implausibile dell'attività ermeneuticache non viola alcuno dei canoni interpretativi invocati dalricorrente e che, anzi, risulta pienamente rispettoso dei principidi diritto sopra richiamati perché dà rilievo alla ratio delladisposizione contrattuale ed alle finalità che le parti, portatricidi contrapposti interessi, hanno inteso perseguire.Posto che la decisione impugnata appare del tutto conformealla giurisprudenza di questa Corte in argomento, il ricorso deveessere dichiarato inammissibile, in sostanziale corrispondenzaal provvedimento di proposta di definizione anticipata ex art.380- bis c.p.c.Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stessevanno liquidate in dispositivo in favore del controricorrente.Riguardo alle sanzioni previste dall’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c., stante l’esito giudiziale conforme alla proposta didefinizione accelerata, nel senso ivi indicato, occorre applicareil terzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.Alla presente pronuncia di inammissibilità del ricorso fa quindiseguito la condanna di parte ricorrente al pagamento di unasomma equitativamente determinata ai sensi del terzo commadell’art. 96 cod. proc. civ., nonché della sanzione di cui alsuccessivo quarto comma, da versare alla Cassa delleAmmende, entrambe liquidate come in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del DPR n.115 del 2002, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titoloNumero registro generale 24646/2024Numero sezionale 1572/2026di contributo unificato pari a quello previsto per il ricNoumresroo d i ara ccolta generale 14022/2026Data pubblicazione 13/05/2026norma dell’art. 13 comma 1-bis del citato D.P.R., se dovuto. P.Q.MDichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alpagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 7000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.Condanna i ricorrenti al pagamento in favore della contropartedella somma di euro 3.500,00 ex art. 96, 3° comma c.p.c.,nonché a pagare in favore della cassa delle ammende la sommadi euro 3.500,00 ex art. 96, 4 comma c.p.c. .Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 24646/2024Numero sezionale 1572/2026Numero di raccolta generale 14022/2026Data pubblicazione 13/05/2026