CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18817/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità dientrambi i ricorsi.Udito il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento delproprio ricorso.Ritenuto in fatto1. Con una prima sentenza del 13 aprile 2022 la Corte di assise di appello di Bari haconfermato la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari del 1° aprile2020 con cui, all'esito di giudizio abbreviato, XXXXXXXXXXXXXXXX era stato condannato,con la diminuente del rito, alla pena di 30 anni di reclusione, in quanto riconosciuto colpevoledi concorso nei delitti di omicidio di XXXXXXXXXXXXXXXX e di tentato omicidio dellamoglie di costui, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, aggravati dalla premeditazione e dal metodomafioso (capo n. 1), della detenzione e del porto illegale dell'arma da guerra utilizzata percolpire le vittime, anch'essi compiuti con metodo mafioso (capo n. 2), nonché dellaricettazione dello scooter utilizzato dai sicari per commettere l'omicidio (capo n. 3), fatticommessi in Bisceglie in data 8 agosto 2017, e, infine, del porto e della detenzione diun'arma da sparo rinvenuta nei pressi della stazione ferroviaria di Bisceglie, in data 11giugno 2017, nel l 'occasione di una rissa in cui era stato ucciso i l fratel lo,XXXXXXXXXXXXXXXXX (capo n. 4). Questa prima sentenza di appello è stata annullatadalla pronuncia della Corte di Cassazione Sez. 1, n. 2287 del 07/04/2023, con rinvio pernuovo giudizio.Con una seconda sentenza del 25 settembre 2023 la Corte di assise di appello di Bari,quale giudice del rinvio, ha nuovamente confermato la decisione del g.u.p. del Tribunale diBari. Questa seconda sentenza è stata parzialmente annullata dalla pronuncia della Corte diCassazione Sez. 5, n. 1045 del 24/09/2024, dep. 2025, limitatamente all'aggravante di cuiall'art. 416-bis.1 cod. pen. e al reato di cui al capo n. 3 delle imputazioni, con rinvio pernuovo giudizio.Con la terza sentenza del 7 novembre 2025 la Corte di assise di appello di Bari,pronunciando nuovamente quale giudice del rinvio, ed in accoglimento dell’appellodell’imputato, lo ha prosciolto dall’aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e dal capo n. 3dell’imputazione.2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso il Procuratore generale diBari e l'imputato, quest’ultimo per il tramite del difensore, con i seguenti motivi.2.1. Ricorso del Procuratore generale di BariCon il primo motivo deduce vizio della motivazione perché il giudice del rinvio avrebbetravisato il materiale probatorio acquisito agli atti perché ha limitato la propria valutazioneall'aspetto dell'ostentazione evidente e provocatoria dell'azione di fuoco ed ha omesso diconsiderare in concreto che nel particolare contesto ambientale della città di Bisceglie quellemodalità eclatanti di esecuzione del brutale omicidio ne hanno agevolato la consumazione,in quanto si sono sostanziate nell'utilizzo di giubbotti antiproiettile per poter fronteggiarel'eventuale, ma prevedibile, reazione armata della vittima, di un agile motoveicolo, di un'armada guerra; anche il tentativo di eliminazione della conducente del veicolo deve essere letto inquesto senso atteso che la stessa era una possibile testimone dell'omicidio.Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione con riferimento alproscioglimento dal reato di ricettazione, perché, anche a voler considerare che l'imputatopossa aver affidato agli esecutori materiali anche la scelta del motoveicolo con cui effettuarel'agguato, però in base alla comune esperienza non si utilizzano veicoli puliti per commetterereati, e meno che mai omicidi, per cui è contraria a massime univoche di esperienzal'affermazione del giudice del rinvio secondo cui non vi è prova del concorso del ricorrentenel reato.2.2. Ricorso dell'imputatoCon un unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimentoalla mancata concessione delle attenuanti generiche, in quanto il ragionamento del giudicedel rinvio è apparente, perché cita l'aggravante della premeditazione - su cui però si era giàformato il giudicato interno e che comunque non esclude la possibilità di riconoscere lenulla dice sull’art. 133 cod. pen., e la mancanza di resipiscenza, che non si confronta con iprincipi ermeneutici in materia di applicabilità delle circostanze; inoltre, la circostanza che siastata assorbito il motivo sulle attenuanti nella precedente sentenza di legittimità, e che poi ilgiudizio di rinvio sia stato integralmente favorevole all'imputato avrebbe dovuto deporre nelsenso della concessione delle attenuanti.3. La difesa dell’imputato ha chiesto la discussione orale.Con requisitoria orale il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’inammissibilità di entrambi i ricorsi.Il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l’accoglimento delproprio ricorso.Considerato in dirittoI ricorsi sono infondati.1. Ricorso del Procuratore generale1.1. Il primo motivo aggredisce la motivazione della sentenza impugnata relativaall’aggravante mafiosa, che era contestata, e nella sentenza di primo grado ritenutaesistente, nella forma del metodo.La sentenza impugnata ha escluso l’aggravante, ritenendo non sufficiente che siatrattato di una azione criminosa ostentata, avvenuta tra la folla, con modalità eclatanti,perché esse non avrebbero inciso sulla realizzazione del delitto.Il ricorso deduce che non è stato considerato il contesto ambientale particolare dellacittà di Bisceglie, in cui le modalità eclatanti di esecuzione del brutale omicidio (commessocon giubbotti antiproiettile ed armi da guerra) ne avrebbero agevolato la consumazione.Il motivo è inammissibile, perché non evidenzia una manifesta illogicità dellamotivazione, trae argomenti da circostanze di fatto, e si risolve, in definitiva, in unarivalutazione delle evidenze probatorie circa l’incidenza causale delle modalità mafiosedell’azione sulla perpetrazione dei delitti, che è preclusa in sede di legittimità (Sez. 2, n.9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri,Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519). Nel giudizio dilegittimità, infatti, il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova è molto ristretto,perchè non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e dellaconcordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamentiriservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della strutturadella motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali edalle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori. Nel caso in esame, ilricorrente censura come profili di illogicità della motivazione quelle che sono in realtàconclusioni cui è pervenuto il giudice del merito sulla base della valutazione del materialeprobatorio a sua disposizione.1.2. Il secondo motivo censura la parte della motivazione della sentenza impugnatadedicata al proscioglimento dal reato di ricettazione del motorino con cui fu commesso ilreato.La sentenza impugnata ha prosciolto l’imputato, in quanto, posto che nell’azionecriminosa lo stesso aveva il ruolo di mandante, ma non di esecutore materiale, non potevaescludersi che agli esecutori materiali fosse stata data ampia autonomia organizzativa, e chequindi l’imputato fosse estraneo al reperimento del motociclo rubato usato dai killernell’azione.Il ricorso deduce che è contrario alle regole della logica ipotizzare che il mandante di unagguato omicidiario confidi che i killer che ha incaricato di eseguirlo, per commetterlo,utilizzino un veicolo pulito.L’argomento è infondato, perché nel ragionamento del ricorso la prova dellaresponsabilità dell’imputato per il reato di cui al capo n. 3 si fonda, in definitiva, soltanto suuna massima di esperienza, pur se ragionevolmente fondata sull’id quod plerumque accidit,e, quindi, in quanto tale idonea a costituire base razionale della motivazione di unprovvedimento giudiziario (Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019, P.M. in proc. Devona, Rv.277312).Però, la giurisprudenza di legittimità ritiene che «in tema di valutazione della prova, ilricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d’esperienza conferisce al dato preso inesame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa cheinvalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato comemero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066 - 01; si vedano, in senso sostanzialmenteconforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995 - 01; Sez. 6, n.36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813 - 01; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009,Cassarino, Rv. 245627 - 01).Ne consegue che il ricorso alla massima di esperienza può costituire una base delragionamento probatorio di tipo indiziario, ma non può assurgere da sola a fonte di provadella responsabilità dell’imputato. Sotto questo profilo, pertanto, la deduzione proposta inricorso non riesce a disarticolare l’apparato motivazionale della sentenza impugnata, ed ilsecondo motivo deve, pertanto, essere respinto.Il ricorso del Procuratore generale è, pertanto, nel complesso, infondato.2. Ricorso dell’imputatoL’unico motivo è infondato.La motivazione della sentenza impugnata sulla mancata concessione delle attenuantigeneriche si rinviene a pagina 5, in cui si legge che il delitto è stato meditato e pianificatoalmeno dal 14 giugno 2017, è stato realizzato con un'accurata predisposizione di mezziricorrendo a professionisti, è stato realizzato con indifferenza rispetto alla presenza dellamoglie della vittima ed all'incolumità di eventuali passanti; nella motivazione si aggiunge chenon c'è, inoltre, alcun comportamento processuale apprezzabile, o segnale di resipiscenza,e che l’impugnazione non prospetta alcun elemento positivamente valutabile, limitandosi allaquestione del giovane uomo padre di due figli che avrebbe agito per vendetta, nonutilizzabile per mitigare la pena, perché l'ordinamento giuridico non attribuisce rilievo socialee morale positivo alla vendetta privata.Il ricorso deduce che l'aggravante della premeditazione e la accurata pianificazione delreato non avrebbero dovuto entrare nel giudizio sulla concessione o meno delle attenuanti,ma l’argomento è infondato, perché nella motivazione sulla concessione delle attenuantigeneriche il giudice può prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.,quello che ritiene prevalente ai fini del riconoscimento o meno del beneficio (Sez. 2, n.23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899; Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01), e la pianificazione del delitto rientra tra le modalitàdell'azione citate dall’art. 133, comma 1, n. 1 cod. pen., e la premeditazione tra gli elementida cui si ricava la “intensità del dolo” citata nell’art. 133, comma 1, n. 3, cod. pen.Il ricorso deduce che il riferimento alla mancanza di resipiscenza non si confronta con iprincipi ermeneutici in materia di applicabilità delle circostanze, ma l’argomento èinammissibile per genericità, perché il ragionamento del ricorso non è sviluppato fino alpunto di consentire di comprenderlo, e perché il giudizio sulla resipiscenza, avendo adoggetto l'atteggiamento complessivo tenuto dall'imputato nel corso dell'intero procedimento(Sez. 1, n. 11302 del 14/10/1993, Contino, Rv. 195606 – 01; più di recente Sez. 7,n. 37919 del 19/09/2025, A., n.m.; Sez. 3, n. 29699 del 18/6/2025, I., n.m.; Sez. 3, n. 18807del 8/4/2025, L., n.m.) è, a sua volta, un legittimo parametro di valutazione al fine dellavalutazione sulla concessione delle attenuanti.Il ricorso deduce ancora che la circostanza che nella precedente sentenza di legittimitàsia stato assorbito il motivo sulle attenuanti, e che poi il giudizio di rinvio sia statointegralmente favorevole all'imputato avrebbe dovuto deporre nel senso della concessionedelle attenuanti, ma l’argomento è manifestamente infondato, in quanto l’assorbimento delmotivo sulle attenuanti generiche era conseguenza della pronuncia sull’annullamento conrinvio con riferimento all’aggravante mafiosa ed al reato di ricettazione del ciclomotore,annullamento che comportava sul piano logico l’assorbimento dele questioni relative altrattamento sanzionatorio, in quanto le stesse sono a valle rispetto al giudizio diresponsabilità e presuppongono che sia definito tale giudizio.Da tale statuizione non conseguiva, pertanto, alcuna necessità logica di riconoscimentodelle attenuanti nel caso in cui il giudizio di rinvio fosse stato, come è stato in concreto,favorevole all’imputato sui punti del giudizio di responsabilità che gli erano stati devoluti dallasentenza rescindente.Ne consegue che anche il ricorso dell’imputato è infondato.3. Statuizioni accessorie.Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadell’imputato ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna XXXXXXXXXXXXXXXXXal pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.