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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 agosto 2024

Cassazione n. 09826/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Visto il ricorso avverso l'ordinanza del Giudice monocratico di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui è stata rigettata l'istanza di revoca della misura degli arresti domiciliari emessa, in aggravamento, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di atti persecutori, secondo quanto prospettato dalla difesa del ricorrente.

2. Considerato che il ricorso deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in quanto deve ribadirsi che, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari, è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310 cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo "status libertatis" non altrimenti impugnabili (ex multis Sez. 6, ord. n. 15125 del 7/3/2023, T., Rv. 284581; Sez. 1, n. 9657 del 5/10/2016, dep. 2017, Mortarini, Rv. 269418).

3. Rilevato, pertanto, che, con procedura senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso per saltum proposto, afferente ad un'ipotesi in cui tale rimedio non è previsto dalla legge, deve essere qualificato in termini di appello cautelare e trasmesso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzioni di giudice dell'appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen.

P. Q. M. Qualificata l'impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso il 2 dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Visto il ricorso avverso l'ordinanza del Giudice monocratico di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui è stata rigettata l'istanza di revoca della misura degli arresti domiciliari emessa, in aggravamento, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di atti persecutori, secondo quanto prospettato dalla difesa del ricorrente. 2. Considerato che il ricorso deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in quanto deve ribadirsi che, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari, è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310 cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo "status libertatis" non altrimenti impugnabili (ex multis Sez. 6, ord. n. 15125 del 7/3/2023, T., Rv. 284581; Sez. 1, n. 9657 del 5/10/2016, dep. 2017, Mortarini, Rv. 269418). 3. Rilevato, pertanto, che, con procedura senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso per saltum proposto, afferente ad un'ipotesi in cui tale rimedio non è previsto dalla legge, deve essere qualificato in termini di appello cautelare e trasmesso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzioni di giudice dell'appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. P. Q. M. Qualificata l'impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il 2 dicembr
Sentenza Cassazione n. 09826/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris