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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36240/2022

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a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24092/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; –controricorrente – per la revocazione della sentenzan. 4919/2015, depositata in data 11 marzo 2015, della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE; Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 novembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Tributi altri uditol’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Sulla base di un solo motivo rescindente, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la revocazione della sentenzan. 4919/2015, depositata in data 11 marzo 2015, con la quale la Corte ha parzialmente accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio , n. 54/01/14, del 14 gennaio 2014, rinviando la causa, per il nuovo giudizio, alla stessa Commissione tributaria regionale, in diversa composizione.

Assume, in sintesi, la ricorrente che detta pronuncia è affetta da errore revocatorio siccome il ricorso per cassazione notificato (in data 12 marzo 2014) presso il difensore nominato dalla parte per il giudizio di merito, notifica che, peraltro, andava considerata inesistente perché quel difensore medio tempore sospeso dall’Albo (a decorrere dal 18 luglio 2003), con conseguente perdita dello jus postulandi. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Il ricorso è inammissibile.

2. – Occorre premettere che la diretta definizione del ricorso in pubblica udienza, con omissione della trattazione camerale prevista in relazione alla fase rescindente, costituisce una mera irregolarità del procedimento (art. 380 bis cod. proc. civ.), che non determina violazione dei diritti di difesa, tenuto conto della più ampia garanzia assicurata dal giudizio in pubblica udienza (Cass., 7 luglio 2022, n. 21485; Cass. Sez.

U., 7 marzo 2016, n. 4413; Cass., 14 maggio 2010, n. 11806; Cass., 8 aprile 2009, n. 8559).3. – Va, quindi, rilevato che, c ome ripetutamente statuito dalla Corte, l'errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c., n. 4 (oggetto di richiamo nell’art. 391-bis cod. proc. civ.), e idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; l'errore revocatorio, pertanto, deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio (v., ex plurimis, Cass., 29 marzo 2022, n. 10040; Cass. Sez.

U., 18 febbraio 2021, n. 4367; Cass., 11 gennaio 2018, n. 442; Cass., 29 ottobre 2010, n. 22171). 3.1 -Ai fini della revocazione per errore di fatto rilevano, pertanto, (anche) i vizi degli atti del procedimento allorchè non se ne sia tenuto conto in conseguenza di un errore percettivo nell'esame degli atti del giudizio di cassazione, dovendosi, per converso, escludere dall’àmbito dell’errore percettivo quello di valutazione, e di interpretazione, degli atti processuali nonché l’error iuris nell’applicazione delle corrispondenti disposizioni processuali, seppur oggetto di consolidati orientamenti interpretativi (Cass., 21 febbraio 2020, n. 4584; Cass. Sez.

U., 11 aprile 2018, n. 8984; Cass., 29 dicembre 2011, n. 29922).

In particolare, si è, così, escluso che possa integrare l’errore di fatto revocatorio l’omesso esame di un fatto sostanziale o processuale rilevante ai fini della ritualità della notifica del ricorso (Cass., 26 maggio 2021, n. 14610) così come, in genere, la deduzione della nullità di una notifica (piuttosto che della sua omissione oggetto di una falsa rappresentazione; v., ex plurimis, Cass., 26 maggio 2021, n. 14610, cit.; Cass., 12 gennaio 2018, n. 602; Cass., 20 dicembre 2016, n. 26278; Cass., 10 settembre 2013, n. 20734; Cass., 7 giugno 2006, n. 13303; Cass., 4 gennaio 2006, n. 24; Cass. Sez.

U., 30 dicembre 2004, n. 24170).

4. – Nella fattispecie, - ove neppure la ricorrente deduce che l’evento sospensivo del mandato difensivo fosse stato dedotto nel giudizio di Cassazione e, così, acquisito anche (solo) per il tramite degli atti di notifica del ricorso (che, difatti, nulla fanno emergere al riguardo), -viene, dunque, in rilievo una censura che ha ad oggetto la validità dell’atto di notifica (v.

Cass. Sez.

U., 13 febbraio 2017, n. 3702; Cass. Sez.

U., 20 luglio 2016, n. 14916), non anche un errore di fatto suscettibile di dar titolo alla revocazione della sentenza.

5. - Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater). 5.1 –La manifesta inammissibilità del proposto motivo di ricorso, così come sopra ripercorsa , fonda, da ultimo, la statuizio ne sanzionatoria prevista dall’art. 96, c. 3, cod. proc. civ., e per importo correlatoa quello oggetto di liquidazione a titolo di spese processuali.

Come statuito dalla Corte, difatti, la condanna exart. 96, c. 3, cit., applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata exart. 96, cc. 1 e 2, cod. proc. civ., e con queste cumulabile, volta, – co n finalità deflattive del contenzioso, –alla repressione dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di «abuso del processo», quale l’aver agito o resistito pretestuosamente (Cass., 4 agosto 2021, n. 22208; Cass., 15 febbraio 2021, n. 3830; Cass., 24 settembre 2020, n. 20018; Cass., 18 novembre2019, n. 29812; Cass., 21 novembre 2017, n. 27623; v., altresì, Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139; Corte Cost., 23 giugno 2016, n. 152).

E, come si è rimarcato in ordine alla quantificazione della misura, il terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., rinviando all’equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa, ovvero ad un loro multiplo, nei limiti segnati ad ogni modo da ragionevolezza (v. già Cass., 30 novembre 2012, n. 21570 cui adde Cass., 21 novembre 2017, n. 27623; v., altresì, Cass., 4 agosto 2021, n. 22208; Cass., 18 novembre 2019, n. 29812 nonché Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139).

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spesedel giudizio di legittimità, - liquidate in € 749,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, - nonché, ai sensi dell’art. 96, c. 3, cod. proc. civ.,della ulteriore somma di € 1.498,00; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il proposto ricorso per revocazione , a norma del comma 1-bis, dello stesso arti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24092/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; –controricorrente – per la revocazione della sentenzan. 4919/2015, depositata in data 11 marzo 2015, della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE; Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 novembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Tributi altri uditol’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Sulla base di un solo motivo rescindente, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la revocazione della sentenzan. 4919/2015, depositata in data 11 marzo 2015, con la quale la Corte ha parzialmente accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio , n. 54/01/14, del 14 gennaio 2014, rinviando la causa, per il nuovo giudizio, alla stessa Commissione tributaria regionale, in diversa composizione. Assume, in sintesi, la ricorrente che detta pronuncia è affetta da errore revocatorio siccome il ricorso per cassazione notificato (in data 12 marzo 2014) presso il difensore nominato dalla parte per il giudizio di merito, notifica che, peraltro, andava considerata inesistente perché quel difensore medio tempore sospeso dall’Albo (a decorrere dal 18 luglio 2003), con conseguente perdita dello jus postulandi. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Il ricorso è inammissibile. 2. – Occorre premettere che la diretta definizione del ricorso in pubblica udienza, con omissione della trattazione camerale prevista in relazione alla fase rescindente, costituisce una mera irregolarità del procedimento (art. 380 bis cod. proc. civ.), che non determina violazione dei diritti di difesa, tenuto conto della più ampia garanzia assicurata dal giudizio in pubblica udienza (Cass., 7 luglio 2022, n. 21485; Cass. Sez. U., 7 marzo 2016, n. 4413; Cass., 14 maggio 2010, n. 11806; Cass., 8 aprile 2009, n. 8559).3. – Va, quindi, rilevato che, c ome ripetutamente statuito dalla Corte, l'errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c., n. 4 (oggetto di richiamo nell’art. 391-bis cod. proc. civ.), e idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; l'errore revocatorio, pertanto, deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio (v., ex plurimis, Cass., 29 marzo 2022, n. 10040; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2021, n. 4367; Cass., 11 gennaio 2018, n. 442; Cass., 29 ottobre 2010, n. 22171). 3.1 -Ai fini della revocazione per errore di fatto rilevano, pertanto, (anche) i vizi degli atti del procedimento allorchè non se ne sia tenuto conto in conseguenza di un errore percettivo nell'esame degli atti del giudizio di cassazione, dovendosi, per converso, escludere dall’àmbito dell’errore percettivo quello di valutazione, e di interpretazione, degli atti processuali nonché l’error iuris nell’applicazione delle corrispondenti disposizioni processuali, seppur oggetto di consolidati orientamenti interpretativi (Cass., 21 febbraio 2020, n. 4584; Cass. Sez. U., 11 aprile 2018, n. 8984; Cass., 29 dicembre 2011, n. 29922). In particolare, si è, così, escluso che possa integrare l’errore di fatto revocatorio l’omesso esame di un fatto sostanziale o processuale rilevante ai fini della ritualità della notifica del ricorso (Cass., 26 maggio 2021, n. 14610) così come, in genere, la deduzione della nullità di una notifica (piuttosto che della sua omissione oggetto di una falsa rappresentazione; v., ex plurimis, Cass., 26 maggio 2021, n. 14610, cit.; Cass., 12 gennaio 2018, n. 602; Cass., 20 dicembre 2016, n. 26278; Cass., 10 settembre 2013, n. 20734; Cass., 7 giugno 2006, n. 13303; Cass., 4 gennaio 2006, n. 24; Cass. Sez. U., 30 dicembre 2004, n. 24170). 4. – Nella fattispecie, - ove neppure la ricorrente deduce che l’evento sospensivo del mandato difensivo fosse stato dedotto nel giudizio di Cassazione e, così, acquisito anche (solo) per il tramite degli atti di notifica del ricorso (che, difatti, nulla fanno emergere al riguardo), -viene, dunque, in rilievo una censura che ha ad oggetto la validità dell’atto di notifica (v. Cass. Sez. U., 13 febbraio 2017, n. 3702; Cass. Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916), non anche un errore di fatto suscettibile di dar titolo alla revocazione della sentenza. 5. - Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater). 5.1 –La manifesta inammissibilità del proposto motivo di ricorso, così come sopra ripercorsa , fonda, da ultimo, la statuizio ne sanzionatoria prevista dall’art. 96, c. 3, cod. proc. civ., e per importo correlatoa quello oggetto di liquidazione a titolo di spese processuali. Come statuito dalla Corte, difatti, la condanna exart. 96, c. 3, cit., applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata exart. 96, cc. 1 e 2, cod. proc. civ., e con queste cumulabile, volta, – co n finalità deflattive del contenzioso, –alla repressione dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di «abuso del processo», quale l’aver agito o resistito pretestuosamente (Cass., 4 agosto 2021, n. 22208; Cass., 15 febbraio 2021, n. 3830; Cass., 24 settembre 2020, n. 20018; Cass., 18 novembre2019, n. 29812; Cass., 21 novembre 2017, n. 27623; v., altresì, Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139; Corte Cost., 23 giugno 2016, n. 152). E, come si è rimarcato in ordine alla quantificazione della misura, il terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., rinviando all’equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa, ovvero ad un loro multiplo, nei limiti segnati ad ogni modo da ragionevolezza (v. già Cass., 30 novembre 2012, n. 21570 cui adde Cass., 21 novembre 2017, n. 27623; v., altresì, Cass., 4 agosto 2021, n. 22208; Cass., 18 novembre 2019, n. 29812 nonché Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139). P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spesedel giudizio di legittimità, - liquidate in € 749,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, - nonché, ai sensi dell’art. 96, c. 3, cod. proc. civ.,della ulteriore somma di € 1.498,00; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il proposto ricorso per revocazione , a norma del comma 1-bis, dello stesso arti
Sentenza Cassazione n. 36240/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris