Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 06873/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

guente 1/1 ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28577-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,VIA E.Q.

VISCONTI N.11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente — avverso la sentenza n. 3920/49/14 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2014 n. 28577 sez.V- ud. 10-01-2023 -2 RG 28577/14 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, n. 3920/2014 dep. 16.4.2014, che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento col quale, ex art. 41 bis dpr 600/73, si ac:certava maggior reddito ai fini IIDD in applicazione della quota di partecipazione alla società [OSCURATO:PERSONA] srl per la distribuzione di utili extracontabili, ha parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio, determinando il maggior reddito di capitale per il [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2005 in euro 10.983,68, con compensazione delle spese.

La CTR nella impugnata sentenza riporta i fatti a fondamento della decisione, individuati nella causa relativa ala società [OSCURATO:PERSONA] srl, a ristrettissima base partecipativa, di cui il contribuente è socio nella misura dell'80%.

La CTP aveva parzialmente accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] srl ritenendo priva di adeguata prova la rideterminazione del reddito e accogliendo il ricorso limitatamente alla ricostruzione dei maggiori ricavi per cessioni di unità immobiliari, annullando la rettifica ai fini [OSCURATO:PERSONA] e Iva e confermando, in quanto non contestata, la ripresa a tassazione dei costi sostenuti per canoni di leasing autovetture.

La CTR ha respinto l'appello dell'Ufficio sia sul valore di presunzione semplice dei valori OMI, non comprovata da ulteriori elementi significativi, esaminati e ritenuti ininfluenti.

Nella impugnata sentenza la CTR in considerazione della piena e completa motivazione adottata nei confronti della società ha considerato effettivamente provata l'inesistenza di maggiori ricavi occulti ottenuti dalla vendita degli immobili.

Ha conseguentemente ritenuto che il reddito della società da considerarsi distribuito ai soci (e per la quota dell'80% al [OSCURATO:PERSONA]), va limitato alla somma corrispondente alla ripresa a tassazione di costi non deducibili per canoni di leasing e che tale somma concorre alla formazione del reddito imponibile di ciascun socio quale reddito di capitale nella misura del 40%. [OSCURATO:PERSONA] deposita memoria di costituzione di difensore e successivamente, in data 4 gennaio 2023 deposita istanza di sospensione ex art. 1 comma 190

I. 197/2022 al fine di avvalersi della definizione agevolata.

Considerato che: [OSCURATO:PERSONA], preso atto della indicata istanza, visto l'art. 1 comma 190

I. 197/2022, sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte, sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Roma, 10 gennaio 2023 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente 1/1 ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28577-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,VIA E.Q. VISCONTI N.11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente — avverso la sentenza n. 3920/49/14 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2014 n. 28577 sez.V- ud. 10-01-2023 -2 RG 28577/14 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, n. 3920/2014 dep. 16.4.2014, che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento col quale, ex art. 41 bis dpr 600/73, si ac:certava maggior reddito ai fini IIDD in applicazione della quota di partecipazione alla società [OSCURATO:PERSONA] srl per la distribuzione di utili extracontabili, ha parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio, determinando il maggior reddito di capitale per il [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2005 in euro 10.983,68, con compensazione delle spese. La CTR nella impugnata sentenza riporta i fatti a fondamento della decisione, individuati nella causa relativa ala società [OSCURATO:PERSONA] srl, a ristrettissima base partecipativa, di cui il contribuente è socio nella misura dell'80%. La CTP aveva parzialmente accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] srl ritenendo priva di adeguata prova la rideterminazione del reddito e accogliendo il ricorso limitatamente alla ricostruzione dei maggiori ricavi per cessioni di unità immobiliari, annullando la rettifica ai fini [OSCURATO:PERSONA] e Iva e confermando, in quanto non contestata, la ripresa a tassazione dei costi sostenuti per canoni di leasing autovetture. La CTR ha respinto l'appello dell'Ufficio sia sul valore di presunzione semplice dei valori OMI, non comprovata da ulteriori elementi significativi, esaminati e ritenuti ininfluenti. Nella impugnata sentenza la CTR in considerazione della piena e completa motivazione adottata nei confronti della società ha considerato effettivamente provata l'inesistenza di maggiori ricavi occulti ottenuti dalla vendita degli immobili. Ha conseguentemente ritenuto che il reddito della società da considerarsi distribuito ai soci (e per la quota dell'80% al [OSCURATO:PERSONA]), va limitato alla somma corrispondente alla ripresa a tassazione di costi non deducibili per canoni di leasing e che tale somma concorre alla formazione del reddito imponibile di ciascun socio quale reddito di capitale nella misura del 40%. [OSCURATO:PERSONA] deposita memoria di costituzione di difensore e successivamente, in data 4 gennaio 2023 deposita istanza di sospensione ex art. 1 comma 190 I. 197/2022 al fine di avvalersi della definizione agevolata. Considerato che: [OSCURATO:PERSONA], preso atto della indicata istanza, visto l'art. 1 comma 190 I. 197/2022, sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte, sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Roma, 10 gennaio 2023 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06873/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris