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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08373/2026

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RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte d'appello di Roma; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]Amico; rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta il vizio della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità, non è deducibile, perché fondato su motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, in quanto la Corte D'appello ha chiarito come la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto, sia stata fondata su un quadro probatorio chiaro e incontrastato da risultanze processuali di segno posto (si veda, in particolare, pag.3); considerato che, il secondo motivo di ricorso, che lamenta la ritenuta sussistenza dell'aggravante della minorata difesa ex art. 61, primo comma, n. 5 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché l'imputato ha approfitato della minorata difesa della persona offesa, un'anziana signora nata nel 1941; che secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza in materia, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); che, infine, il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in merito alla richiesta di applicazione dell’art. 131 bis, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché ricorre la condotta ostativa della minorata difesa della persona offesa ; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 17/02/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte d'appello di Roma; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]Amico; rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta il vizio della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità, non è deducibile, perché fondato su motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, in quanto la Corte D'appello ha chiarito come la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto, sia stata fondata su un quadro probatorio chiaro e incontrastato da risultanze processuali di segno posto (si veda, in particolare, pag.3); considerato che, il secondo motivo di ricorso, che lamenta la ritenuta sussistenza dell'aggravante della minorata difesa ex art. 61, primo comma, n. 5 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché l'imputato ha approfitato della minorata difesa della persona offesa, un'anziana signora nata nel 1941; che secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza in materia, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); che, infine, il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in merito alla richiesta di applicazione dell’art. 131 bis, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché ricorre la condotta ostativa della minorata difesa della persona offesa ; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/20
Sentenza Cassazione n. 08373/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris