Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 26111/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 8435-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2 S.r.l., rappresentatae difesa d all’[OSCURATO:PERSONA] ; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent e – e contro MINISTERO DELLA CULTURA, rappresentat o e difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio presso gli Uffici dell’Avvocatura in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrent e – avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VII, n. 4460/2023, pubblicatail 2 maggio 2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrenteil 12 luglio 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida,in favore delle part e controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , in euro3.000 per compensi ed in euro 200 per esborsi , oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché, in favore della parte controricorrente Ministero della Cultura, in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Roma, lì

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 8435-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2 S.r.l., rappresentatae difesa d all’[OSCURATO:PERSONA] ; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent e – e contro MINISTERO DELLA CULTURA, rappresentat o e difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio presso gli Uffici dell’Avvocatura in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrent e – avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VII, n. 4460/2023, pubblicatail 2 maggio 2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrenteil 12 luglio 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida,in favore delle part e controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , in euro3.000 per compensi ed in euro 200 per esborsi , oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché, in favore della parte controricorrente Ministero della Cultura, in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Roma, lì
Sentenza Cassazione n. 26111/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris