CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 13102/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23938/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1591/2019 depositata il09/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] S .p.a. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante, opponevano avanti il Tribunale di Salerno l’ordinanza-ingiunzione n. 49/2018, con la quale la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva intimato il pagamento dell’importo di 60.000 euro, per la mancanza di autorizzazione allo scarico di acque reflue ed il superamento dei limiti tabellari di una serie di parametri. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva, sollecitando il rigetto dell’opposizione avversaria. In esito all’istruttoria documentale, il giudice adito respingeva l’opposizione. Su gravame dei soccombenti, con sentenza n. 1591/19, la Corte d’Appello di Salerno rigettava l’impugnazione. La Corte distrettuale rilevava come, sotto il profilo soggettivo, gli appellanti, al momento di prendere in carico la gestione del servizio idrico integrato, sarebbero stati perfettamente consapevoli delle carenze degli impianti dei depuratori deiComuni interessati e delle conseguenze legate al mancato funzionamento. Sotto il profilo oggettivo, la scelta del metodo del prelievo istantaneo sarebbe stata ampiamente giustificata dai tecnici ARPAC. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di sei motivi. Si è costituita la Regione [OSCURATO:PERSONA], per resistere al ricorso avversario. In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, costituito dalla radicale ed originaria deficienza tecnico-strutturale dell’impianto conferito. La Corte distrettuale avrebbe erroneamente trascurato di considerare che l’impianto di depurazione, già all’atto dell’insediamento della società, si sarebbe trovato in pessimo stato di manutenzione. 1.a) Mediante la seconda doglianza, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 689/1981, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. La società avrebbe posto in essere tutto quanto era in suo potere per conformare tempestivamente l’impianto, ripristinando le attrezzature non funzionanti ed apportando nuove ed incisive migliorie, sicché la violazione contestata non sarebbe stata imputabile alla condotta posta in essere dalla ricorrente, in carenza di colpa o negligenza. 1.b) Il terzo motivo lamenta la violazione dell’All. 5 parte III del D. Lgs. n. 152/2006, ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c. Con esso, l’Agrusta rileva che l’ente incaricato avrebbe dovuto effettuare i prelievi in mare, ossia nel punto recettore immediatamente a monte dell’immissione, e non direttamente dallo scarico. D’altronde, l’organo di controllo non avrebbe mai specificato l’assenza di un impianto di depurazione. 1.c) Il quarto motivo assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 689/1981, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. I giudici di appello avrebbero omesso di considerare non solo i provvedimenti amministrativi, che indicavano il Comune di Cetara quale unico titolare dell’impianto, ma anche gli adempimenti necessari prestati dalla società per il conseguimento dell’autorizzazione, che pure sarebbero stati onere dell’amministrazione comunale. 1.d) Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 11 della legge n. 689/1981, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA], al fine di determinare la sanzione, avrebbe dovuto tenere conto della gravità della violazione, della personalità del destinatario e delle relative condizioni economiche. La Corte d’appello, investita della mancata considerazione dei predetti criteri, non avrebbe sostanzialmente motivato in proposito. 1.e) Da ultimo, l’Agrusta censura la violazione dell’art. 6 comma 12° D. Lgs. n. 150/2011. La sentenza impugnata, nel respingere l’istanza subordinata di riduzione della sanzione, non avrebbe tenuto conto né dei provvedimenti amministrativi, che avrebbero escluso la titolarità dell’impianto, né della carenza di responsabilità della società. 2) La Corte deve previamente delibare l’eccezione preliminare di tardività del ricorso, per intervenuta decadenza dal termine di impugnazione, come sollevata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]. L’eccezione merita accoglimento. Nel corpo del controricorso, l’Amministrazione regionale ha riprodotto la sentenza di appello, ritualmente notificata a mezzo p.e.c. (con contestuale ricevuta di avvenuta consegna) sia all’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore domiciliatario degli appellanti, sia alla [OSCURATO:SOCIETA]., in data 14 febbraio 2020. Tali elementi oggettivi sono in grado di smentire le affermazioni del ricorrente, contenute nella memoria ex art. 378 c.p.c., secondo cui le relate di notifica non sarebbero idonee a far decorrere il termine breve d’impugnazione, perché identificherebbero quale destinatario dell’atto solo la parte, senza riferimento o menzione del procuratore costituito. In realtà, la relata contiene l’indirizzo del destinatario e domiciliatario “marcello fortunato” [OSCURATO:EMAIL] e ripor ta l’attestazione di consegna nella casella di destinazione dello stesso. E’ evidente che tale attestazione deve reputarsi sufficiente, ai fini della regolarità della notifica, perché è in linea con l’indirizzo di questa Corte, secondo cui, a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata (Sez. U, n. 20866 del 30 settembre 2020). Pertanto, tenuto conto della sospensione dei termini disposta dall’art. 83 D.L. n. 18/2020 e successivamente dall’art. 36 comma 1° D.L. n. 23/2020, il decorso del termine breve, ex art. 325 c.p.c., iniziato appunto il 14 febbraio 2020 – sospeso dopo 23 giorni, l’8 marzo successivo, e fino all’11 maggio - ha ripreso corso il 12 maggio, consumandosi definitivamente il 17 giugno 2020, sicché il ricorso notificato l’11 settembre 2020 è irrimediabilmente tardivo. Tutti i motivi, riguardando il merito, restano assorbiti. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agrusta al pagamento delle spese processuali a favore della parte controricorrente, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.500 (cinquemila/500) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov