Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:T:2022:233
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TO0695_INF
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 aprile 2022 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione
(causa T‑695/21)
«Ricorsi d’annullamento e per carenza – Salute – Medicinali per uso umano – Autorizzazione all’immissione in commercio condizionata di vaccini a tecnologia mRNA – Assenza di studi di cancerogenicità e di genotossicità – Termine di ricorso – Tardività – Assenza di invito ad agire – Presa di posizione – Carenza di interesse ad agire – Mancanza di incidenza diretta – Mancanza di incidenza individuale – Irricevibilità – Domanda di ingiunzione – Incompetenza»
1.
Ricorso per carenza – Diffida nei confronti dell’istituzione – Presupposti – Domanda espressa e precisa
(Art. 265, comma 2, TFUE)
(v. punto 25)
2.
Ricorso per carenza – Presa di posizione ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE prima della presentazione del ricorso – Nozione – Rifiuto di agire conformemente all’invito ad agire – Inclusione
(Art. 265, comma 2, TFUE)
(v. punti 28, 30)
3.
Ricorso per carenza – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Insussistenza – Irricevibilità
(Art. 265 TFUE)
(v. punti 34‑38)
4.
Ricorso per carenza – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Astensione della Commissione europea dall’includere prove di cancerogenicità e di genotossicità in fase preclinica nell’ambito della procedura di concessione dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per vaccini che utilizzano la tecnologia dell’acido ribonucleico messaggero – Ricorso proposto da singoli che lamentano una violazione dei loro diritti fondamentali – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità
(Art. 265, comma 3, TFUE)
(v. punti 40‑49)
5.
Procedimento giurisdizionale – Ricorso di annullamento o per carenza – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Inammissibilità
(Artt. 263 e 265 TFUE)
(v. punti 51, 54)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] SL.
3)
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
4)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese relative all’istanza di intervento.