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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 2201/2022

ECLI:EU:C:2022:138
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 24 febbraio 2022 ( 1 ) Causa C ‑ 501/20 M P A contro

[OSCURATO:PERSONA] D N M T

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona, Spagna)] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – [OSCURATO:PERSONA] (CE) no2201/2003 – Articoli 3, 7, 8 e 14 – Nozione di “residenza abituale”– Competenza, riconoscimento, esecuzione delle decisioni e cooperazione in materia di obbligazioni alimentari – [OSCURATO:PERSONA] (CE) no4/2009 – Articoli 3 e 7 – Cittadini di due Stati membri diversi, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] quanto agenti contrattuali dell’Unione – Determinazione della competenza – [OSCURATO:PERSONA] necessitatis – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»

I. Introduzione

1. «Il principio di prossimità (...) è più vicino alla vita e questo è il suo blasone.

Esso porta con sé una lezione di modestia insegnandoci che nessuna volontà politica, nessun giudice, quale che sia la purezza delle sue intenzioni, può pretendere a lungo di governare secondo le proprie leggi rapporti di vita che sono fuori dalla sua portata)» ( 2 ).

Pur essendo state scritte nel 1986, le parole di [OSCURATO:PERSONA] non hanno perduto nulla della loro pertinenza.

Infatti, il principio di prossimità si trova oggi al centro dei regolamenti dell’Unione in materia matrimoniale e di obbligazioni alimentari.

2. In maniera generale, la situazione di un cittadino di uno Stato membro assegnato in un altro Stato membro o in uno Stato terzo per ragioni professionali è oggi una situazione ordinaria.

Tale situazione si complica se il cittadino interessato decide di separarsi o di divorziare, e ancor più qualora il giudice di uno Stato membro adito debba determinare la sua competenza internazionale per quanto riguarda non soltanto lo scioglimento dell’unione e la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minorenni, ma anche l’assegno alimentare per questi ultimi nonché il godimento dell’alloggio familiare nello Stato terzo.

Questa è la situazione che ricorre della presente causa.

3. Con le sue questioni pregiudiziali, l’[OSCURATO:PERSONA] de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona, Spagna) pone alla Corte interrogativi sull’interpretazione degli articoli 3, 7, 8 e 14 del regolamento (CE) n. 2201/2003 ( 3 ) e degli articoli 3 e 7 del regolamento (CE) n. 4/2009 ( 4 ) nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

4. Tali questioni condurranno la Corte a soffermarsi, innanzitutto, sull’interpretazione degli articoli 3 e 8 del regolamento n. 2201/2003 nonché dell’articolo 3 del regolamento n. 4/2009 e, pertanto, sulla nozione di «residenza abituale», in particolare qualora i coniugi siano agenti contrattuali dell’Unione europea che svolgono le loro funzioni in uno Stato terzo in cui essi godono, secondo quanto asserito, dello status diplomatico.

La Corte dovrà poi determinare la competenza residuale in materia di divorzio e di responsabilità genitoriale nel caso in cui il convenuto sia cittadino di uno Stato membro e, pertanto, avrà la possibilità di esaminare il collegamento tra gli articoli 6, 7 e 14 del regolamento n. 2201/2003.

Infine, la Corte dovrà precisare la portata del forum necessitatis, considerato all’articolo 7 del regolamento n. 4/2009, ai fini della determinazione dell’assegno alimentare per minori, nonché quella dell’articolo 47 della Carta, ai fini dell’interpretazione di tali disposizioni.

II. Contesto normativo A. Diritto internazionale

5. L’articolo 31, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, conclusa a Vienna il 18 aprile 1961 (in prosieguo: la «Convenzione di Vienna») ( 5 ), dispone: «1.

L’agente diplomatico gode dell’immunità dalla giurisdizione penale dello Stato accreditatario.

Esso gode del pari dell’immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello stesso, salvo si tratti di:

a) azione reale circa un immobile privato situato sul territorio dello Stato accreditatario, purché l’agente diplomatico non lo possegga per conto dello Stato accreditante ai fini della missione;

b) azione circa una successione cui l’agente diplomatico partecipi privatamente, e non in nome dello Stato accreditante, come esecutore testamentario, amministratore, erede o legatario;

c) azione circa un’attività professionale o commerciale qualsiasi, esercitata dall’agente diplomatico fuori dalle sue funzioni ufficiali nello Stato accreditatario.

6. Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna: «Lo Stato accreditante può rinunciare all’immunità giurisdizionale degli agenti diplomatici e delle persone che ne godono in virtù dell’articolo 37».

B. Diritto dell’Unione 1.

[OSCURATO:PERSONA]

n.° 2201/2003

7. L’articolo 3 del regolamento n.°2201/2003, dal titolo «Competenza generale», così dispone: «1.

Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

a) nel cui territorio si trova: – la residenza abituale dei coniugi, o – l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o – la residenza abituale del convenuto, o – in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o – la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o – la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del [OSCURATO:PERSONA] e dell’Irlanda, ha ivi il proprio “domicile”;

b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del [OSCURATO:PERSONA] e dell’Irlanda, del “domicile” di entrambi i coniugi. (...)».

8. A termini dell’articolo 6 di tale regolamento, intitolato «Carattere esclusivo della competenza giurisdizionale di cui agli articoli 3, 4 e 5»: «Il coniuge che

a) risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro, o

b) ha la cittadinanza di uno Stato membro o, nel caso del [OSCURATO:PERSONA] e dell’Irlanda, ha il proprio “domicile” nel territorio di uno di questi Stati membri, può essere convenuto in giudizio davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro soltanto in forza degli articoli 3, 4 e 5».

9. L’articolo 7 del detto regolamento, dal titolo «Competenza residua», recita, al paragrafo 1: «Qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato».

10. L’articolo 8 dello stesso regolamento, intitolato «Competenza generale», prevede, al paragrafo 1: «Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi».

11. L’articolo 14 del regolamento n.°2201/2003, dal titolo «Competenza residua», è così formulato: «Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 8 a 13, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato».

2. [OSCURATO:PERSONA] n .° 4/2009

12. L’articolo 3 del regolamento n.°4/2009, intitolato «Disposizioni generali», è del seguente tenore: «Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri:

a) l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente, o

b) l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente, o

c) l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti, o

d) l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti»;

13. L’articolo 7 di tale regolamento, dal titolo «[OSCURATO:PERSONA] necessitatis», stabilisce quanto segue: «Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6, in casi eccezionali le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono conoscere della controversia se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento.

La controversia deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita»; C. Diritto spagnolo

14. [OSCURATO:PERSONA] 6/1985 del [OSCURATO:PERSONA] (legge organica 6/1985 sul potere giudiziario), del 1° luglio 1985 ( 6 ), così come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 7/2015 (legge organica 7/2015, che disciplina la competenza dei giudici spagnoli), del 21 luglio 2015 ( 7 ), dispone, all’articolo 22 quater, lettere c) e d): «In assenza dei criteri precedenti, i giudici spagnoli sono competenti: (...)

c) In materia di rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, nullità del matrimonio, separazione e divorzio e loro modifiche, purché nessun altro giudice straniero sia competente, quando entrambi i coniugi risiedano abitualmente in Spagna al momento della presentazione della domanda o quando la loro ultima residenza abituale sia stata in questo paese e uno di essi vi risieda, o quando la Spagna sia la residenza abituale del convenuto, o, in caso di domanda consensuale, quando in Spagna risieda uno dei coniugi, o quando il ricorrente sia residente abitualmente in detto paese da almeno un anno alla data di presentazione della domanda, o quando il ricorrente sia spagnolo e risieda abitualmente in Spagna da almeno sei mesi prima della presentazione della domanda, così come quando entrambi i coniugi siano cittadini spagnoli.

d) In materia di filiazione e di relazione fra genitori e figli, di tutela dei minori e di responsabilità genitoriale, quando il figlio minore risieda abitualmente in Spagna al momento della presentazione della domanda o il ricorrente sia spagnolo o risieda abitualmente in Spagna o, in ogni caso, da almeno sei mesi prima della presentazione della domanda».

15. L’articolo 22 octies della LOPJ prevede: «1.

I giudici spagnoli non sono competenti nei casi in cui i fori competenti individuati dalle leggi spagnole non prevedano tale competenza. (...)

3. (...) I giudici spagnoli non potranno astenersi o dichiararsi incompetenti se la fattispecie controversa presenta legami con la Spagna e i giudici dei diversi Stati collegati alla fattispecie si sono dichiarati incompetenti. (...)».

16. [OSCURATO:PERSONA] (codice civile) precisa, all’articolo 40, che il domicilio dei diplomatici residenti, per ragioni di servizio, all’estero, e che godono del diritto di extraterritorialità, è l’ultimo che essi hanno avuto in territorio spagnolo.

III. Fatti del procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

17. M P A, cittadina spagnola, e LC D N M T, cittadino portoghese, si sono sposati il 25 agosto 2010 presso l’ambasciata di Spagna in Guinea-Bissau.

Essi hanno due figli minorenni, nati il 10 ottobre 2007 e il 30 luglio 2012 a Manresa (provincia di Barcellona, Spagna), in possesso della doppia cittadinanza spagnola e portoghese.

18. Nel corso del periodo compreso tra il mese di agosto 2010 e il mese di febbraio 2015, i coniugi hanno risieduto in Guinea-Bissau per trasferirsi poi a Lomé (Togo).

In seguito alla loro separazione di fatto, nel mese di luglio 2018, la ricorrente nel procedimento principale ha continuato a risiedere nel domicilio coniugale in Togo con i figli mentre il marito risiedeva in un albergo in tale paese.

19. I coniugi lavorano per la Commissione europea in qualità di agenti contrattuali e sono in servizio presso la delegazione dell’Unione europea in Togo.

Il giudice del rinvio precisa che gli agenti contrattuali, dipendenti dell’Unione negli Stati membri dell’Unione, hanno lo status di agenti diplomatici dell’Unione unicamente nel loro paese della sede di servizio.

20. Il 6 marzo 2019, la ricorrente nel procedimento principale ha presentato, dinanzi al Juzgado de [OSCURATO:PERSONA] de Manresa (Tribunale di primo grado di Manresa, Spagna), un’istanza di divorzio con cui chiedeva altresì lo scioglimento del regime matrimoniale, la fissazione del regime e delle modalità di esercizio dell’affidamento e delle responsabilità genitoriali nei confronti dei figli minorenni, un assegno alimentare per questi ultimi, nonché il godimento dell’alloggio familiare a Lomé.

Ella ha, inoltre, chiesto l’adozione di provvedimenti provvisori.

21. Il convenuto nel procedimento principale ha sostenuto che il Juzgado de [OSCURATO:PERSONA] de Manresa (Tribunale di primo grado di Manresa) non aveva la competenza internazionale.

Con ordinanza del 9 settembre 2019, tale giudice ha dichiarato di non essere competente a conoscere del procedimento con la motivazione che le parti non avevano, a suo dire, la loro residenza abituale in Spagna.

22. La ricorrente nel procedimento principale ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio.

Ella fa valere di godere, come il marito, dello status diplomatico in quanto entrambi agenti dell’Unione accreditati nel paese della sede di servizio, status che si estende ai figli minorenni.

Ella asserisce che, in forza dei regolamenti nn. 2201/2003 e 4/2009, la competenza a conoscere delle questioni di divorzio, di responsabilità genitoriale e di assegno alimentare è determinata in base alla residenza abituale.

Orbene, conformemente all’articolo 40 del codice civile spagnolo, la sua residenza abituale è non, come sostiene il marito, il luogo della sua sede di servizio in quanto agente contrattuale, bensì il suo luogo di residenza precedente all’acquisizione di tale status, e cioè la Spagna.

Ella fa valere altresì di godere dell’immunità diplomatica in forza dell’articolo 31 della Convenzione di Vienna e che le sue domande relative al divorzio, alla responsabilità genitoriale e all’assegno alimentare non rientrano nelle eccezioni previste in suddetta disposizione.

23. La ricorrente nel procedimento principale fa altresì valere il forum necessitatis previsto dal regolamento n.°4/2009 e descrive la situazione in cui si trovano i giudici togolesi.

Ella produce a tal fine relazioni redatte dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite.

Ella sottolinea che una di suddette relazioni, in data 17 agosto 2016, constata la mancanza di formazione adeguata e continua dei magistrati e la persistenza di un clima di impunità riguardo alle violazioni dei diritti umani.

Un’altra delle relazioni in parola, datata 22 agosto 2016, dà atto della preoccupazione delle Nazioni Unite quanto all’indipendenza del potere giudiziario, all’accesso alla giustizia e all’impunità per le violazioni dei diritti umani.

Ella rileva che il [OSCURATO:PERSONA] per l’eliminazione delle discriminazioni contro le donne ha chiesto alla Repubblica togolese di garantire l’effettivo accesso delle donne agli organi giurisdizionali.

24. Il convenuto nel procedimento principale sostiene, dal canto suo, che né lui né la moglie esercitano funzioni diplomatiche per il rispettivo paese e che entrambi lavorano nella delegazione dell’Unione nel Togo in qualità di agenti contrattuali.

A tale riguardo, egli fa presente che il lasciapassare di cui essi dispongono non è un passaporto diplomatico, bensì un salvacondotto o un documento di viaggio sicuro, valido unicamente nel territorio di paesi terzi non membri dell’Unione.

Inoltre, egli ritiene che la normativa applicabile non sia la Convenzione di Vienna, ma il protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea ( 8 ).

Orbene, detto protocollo è applicabile unicamente agli atti compiuti dai funzionari e dagli agenti delle istituzioni dell’Unione in veste ufficiale di siffatti funzionari e agenti e non consente l’applicazione del forum necessitatis.

25. Il giudice del rinvio constata che, in considerazione delle circostanze del procedimento principale, non esiste alcuna giurisprudenza relativa alla nozione di «residenza abituale» dei coniugi, al fine di determinare il giudice competente in materia di divorzio.

Lo stesso vale, a suo parere, per la nozione di «residenza abituale» dei figli minorenni qualora si debba stabilire l’incidenza, ai fini della determinazione della residenza abituale, dello status diplomatico o di uno status analogo come quello delle persone che esercitano funzioni in qualità di agenti o soggetti che lavorano per l’Unione e che si trovano distaccate in Stati terzi ai fini dell’esercizio di siffatte funzioni.

A suo avviso, la presenza di tali persone in paesi del genere ha come causa e origine l’esercizio di funzioni o di attività lavorative per l’Unione.

26. In tale contesto, l’[OSCURATO:PERSONA] di Barcellona (Corte provinciale di Barcellona con sentenza del 15 settembre 2020, pervenuta alla cancelleria della Corte il 6 ottobre 2020, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Come debba essere interpretata la nozione di “residenza abituale”, di cui all’articolo 3 del regolamento [n.°2201/2003] e all’articolo 3 del regolamento [n.°4/2009], dei cittadini di uno Stato membro che soggiornino in uno Stato terzo a causa delle funzioni loro assegnate in qualità di agenti contrattuali dell’[Unione], e ai quali, nello Stato terzo, sia riconosciuto lo status di agenti diplomatici dell’[Unione], quando il loro soggiorno in tale Stato è vincolato all’esercizio delle funzioni da loro esercitate per l’Unione. 2) Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n.°2201/2003 e dell’articolo 3 del regolamento n.°4/2009, la determinazione della residenza abituale dei coniugi dipenda dal loro status di agenti contrattuali dell’[Unione] in uno Stato terzo, in che modo ciò possa incidere sulla determinazione della residenza abituale dei figli minorenni ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n.°2201/2003. 3) Se, nell’ipotesi in cui si ritenga che i minori non risiedano abitualmente nello Stato terzo, possa tenersi in considerazione il collegamento costituito dalla cittadinanza della madre, dalla sua residenza in Spagna precedente alla celebrazione del matrimonio, dalla cittadinanza spagnola dei figli minorenni e dalla loro nascita in Spagna ai fini della determinazione della residenza abituale ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n.°2201/2003. 4) Qualora si stabilisca che la residenza abituale dei genitori e dei minori non si trova in uno Stato membro, tenuto conto del fatto che, ai sensi del regolamento n.°2201/2003, non esiste alcun altro Stato membro competente a decidere sulle domande, se il fatto che il convenuto sia cittadino di uno Stato membro osti all’applicazione della clausola residuale di cui agli articoli 7 e 14 [di tale regolamento]. 5) Qualora si stabilisca che la residenza abituale dei genitori e dei minori non si trova in uno Stato membro, ai fini della determinazione degli assegni di mantenimento per i figli, come debba essere interpretato il forum necessitatis di cui all’articolo 7 del regolamento n.°4/2009 e, in particolare, quali requisiti siano necessari per ritenere che un procedimento non possa ragionevolmente essere intentato o svolto o si riveli impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento (nella fattispecie il Togo).

Se sia necessario che la parte dimostri di aver promosso o tentato di promuovere il procedimento in tale Stato con esito negativo, e se la cittadinanza di una delle parti in causa costituisca un collegamento sufficiente con lo Stato membro [dell’autorità giurisdizionale adita]. 6) Se, in un caso come quello in esame, nel quale i coniugi hanno forti legami con Stati membri (cittadinanza, residenza precedente), il fatto che, in applicazione delle disposizioni dei regolamenti, nessuno Stato membro risulti competente sia in contrasto con l’articolo 47 della [Carta]».

27. Il giudice del rinvio ha chiesto che la presente causa sia sottoposta alla procedura pregiudiziale d’urgenza prevista all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

28. Il 19 ottobre 2020, la Quarta Sezione della Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, ha deciso che non dovesse darsi seguito a tale domanda.

29. Hanno presentato osservazioni scritte i governi spagnolo e ceco, nonché il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione.

Le parti del procedimento principale e suddette stesse parti hanno partecipato all’udienza tenutasi il 16 settembre 2021.

IV. Analisi A. Sulla prima questione pregiudiziale

30. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, come debba essere interpretata la nozione di «residenza abituale», utilizzata all’articolo 3 del regolamento n. 2201/2003 e all’articolo 3 del regolamento n. 4/2009, qualora i coniugi siano agenti contrattuali dell’Unione che esercitano le loro funzioni in uno Stato terzo in cui godono, secondo quanto asserito, dello status diplomatico. 31.

Il giudice del rinvio fa presente che, a suo parere, l’articolo 40 del codice civile spagnolo, sul quale la ricorrente nel procedimento principale fonda la competenza dei giudici spagnoli, non è applicabile nella controversia del procedimento principale dato che la definizione della nozione – nazionale – di «domicilio» che vi è data opera una fictio juris del diritto spagnolo limitata alle persone che esercitano funzioni diplomatiche.

Tale giudice espone altresì che la valutazione della residenza abituale dei coniugi richiede che vengano determinati la durata, il carattere abituale e la stabilità del loro soggiorno nel Togo.

Per tale ragione, esso si chiede se lo status di agenti dell’Unione dei coniugi costituisca un elemento rilevante per determinare se essi risiedano abitualmente o meno nel Togo, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 2201/2003 e dell’articolo 3 del regolamento n. 4/2009.

32. Per rispondere alla prima questione, mi occuperò, in primo luogo, della nozione di «residenza abituale», ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 2201/2003 e dell’articolo 3 del regolamento n. 4/2009, prima di esaminare, in secondo luogo, la portata dello status di agenti diplomatici dell’Unione dei coniugi nello Stato in cui si trova la loro residenza abituale ai fini della determinazione di quest’ultima.

1. Sulla nozione di «residenza abituale» a) Sulla nozione di «residenza abituale» ai sensi dell ’ articolo 3 del regolamento n. 2201/2003

33. Risulta dal considerando 1 del regolamento n.°2201/2003 che quest’ultimo contribuisce a istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone.

A tale scopo, detto regolamento, ai capi II e III, stabilisce, in particolare, norme che regolano la competenza nonché il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni relative allo scioglimento del vincolo matrimoniale, regole queste che sono dirette a garantire la certezza del diritto ( 9 ).

34. L’articolo 3 del regolamento n.°2201/2003, che fa parte del capo II di quest’ultimo, costituisce la colonna portante delle norme sulla competenza internazionale previste da tale regolamento in materia di divorzio, di separazione personale e di annullamento di matrimonio.

L’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del detto regolamento prevede vari criteri di attribuzione della competenza tra i quali, come ha rilevato la Corte, «non è stabilita alcuna gerarchia» ( 10 ).

La nozione di «residenza abituale» figura nei primi sei criteri di attribuzione di competenza previsti all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), ( 11 ) dello stesso regolamento ( 12 ).

Un settimo criterio, quello dello Stato «di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del [OSCURATO:PERSONA] e dell’Irlanda, del “domicile” di entrambi i coniugi», figura all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n.°2201/2003.

La nozione di «residenza abituale» costituisce quindi la pietra angolare delle norme sulla competenza internazionale in materia matrimoniale.

La nozione in parola figura altresì agli articoli 6 e 7 ( 13 ), nonché all’articolo 8 di tale regolamento, che sono anch’essi rilevanti ai fini della presente causa ( 14 ).

35. Rilevo tuttavia che la nozione di «residenza abituale», pur essendo cruciale affinché i giudici competenti possano pronunciarsi sull’istanza di divorzio e sulle questioni relative alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli ( 15 ), non è definita all’articolo 2 del regolamento n.°2201/2003 ( 16 ).

Pertanto, poiché il legislatore dell’Unione non ha previsto di rinviare al diritto degli Stati membri per determinare il senso e la portata della nozione di «residenza abituale», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del summenzionato regolamento, occorre considerare che quest’ultima costituisce una nozione autonoma ed uniforme del diritto dell’Unione.

Siffatta impostazione è confortata dalla giurisprudenza della Corte relativa al detto regolamento sull’interpretazione della nozione di «residenza abituale» di un minore, ai sensi dell’articolo 8 dello stesso regolamento ( 17 ) e, più di recente, di quella di «residenza abituale» di un coniuge, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di quest’ultimo ( 18 ).

36. Per quanto riguarda l’interpretazione di tale nozione autonoma nel contesto specifico della presente causa, si deve tener conto, alla luce del silenzio del regolamento n.°2201/2003 sulla definizione della stessa, delle disposizioni che la menzionano e degli obiettivi di suddetto regolamento ( 19 ).

Ricorderò tuttavia, preliminarmente, qualche elemento di interpretazione della formulazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del detto regolamento facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia. 1) Le interpretazioni letterale, storica, contestuale e teleologica dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003

37. In primo luogo, rilevo che, nella sentenza IB, la Corte ha di recente dichiarato, nell’ambito della determinazione della residenza abituale dei coniugi, che varie disposizioni del regolamento n. 2201/2003, ed in particolare l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di quest’ultimo, menzionano i termini «residenza abituale» impiegando non il plurale ma il singolare.

Tale regolamento «fa infatti riferimento ai giudici dello Stato membro della “residenza abituale” di uno e/o dell’altro coniuge o del minore, a seconda dei casi, impiegando sistematicamente il singolare, senza prevedere che una stessa persona possa, contemporaneamente, avere più residenze abituali o una residenza abituale in diversi luoghi» ( 20 ).

38. Ne consegue, in linea di principio, che non è ammissibile che la residenza abituale dei coniugi possa contemporaneamente situarsi in due Stati membri o, come nel caso di specie, in uno Stato membro e in un paese terzo.

Tale elemento interpretativo, sul quale tornerò più tardi nella mia analisi ( 21 ), mi pare importante come punto di partenza per determinare la residenza abituale dei coniugi in una fattispecie come quella oggetto della controversia nel procedimento principale.

39. In secondo luogo, ricordo che la Corte ha già dichiarato, nel contesto dell’interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 2201/2003 relative alla responsabilità genitoriale, in particolare quella dell’articolo 8 di quest’ultimo ( 22 ), che, da un lato, l’impiego dell’aggettivo «abituale» consente di dedurre che la residenza deve presentare un certo carattere di stabilità o di regolarità e che, dall’altro, il trasferimento da parte di una persona della sua residenza abituale in uno Stato membro [o uno Stato terzo] rispecchia la volontà di detta persona di stabilirvi, con l’intenzione di conferirgli carattere stabile, il centro permanente o abituale dei suoi interessi ( 23 ).

Più precisamente, la Corte ha considerato che è importante, per determinare l’ubicazione della residenza abituale di un minore, il luogo in cui i suoi genitori sono presenti stabilmente e sono integrati in un ambiente sociale e familiare.

In siffatto contesto, anche l’intenzione di stabilirsi così in tale luogo, qualora sia manifestata attraverso misure concrete, può essere presa in considerazione ( 24 ).

40. In terzo luogo, tali considerazioni sono corroborate non soltanto dalla relazione [OSCURATO:PERSONA] ( 25 ), ma parimenti dall’obiettivo dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 ( 26 ).

Infatti, le regole di competenza fissate in tale disposizione consistono nell’assicurare un equilibrio tra la mobilità delle persone all’interno dell’Unione e la certezza del diritto ( 27 ).

41. Pertanto, perché la residenza in un determinato luogo sia considerata «abituale», essa deve presentare un elemento oggettivo (la «stabilità» o la «regolarità») e un elemento soggettivo, l’intenzionalità (la «volontà»).

Poiché la valutazione di tali elementi da parte del giudice del rinvio ha un carattere prevalentemente fattuale, detto giudice deve tener conto di tutte le circostanze particolari del caso di specie ( 28 ).

Nella sua giurisprudenza, la Corte ha fissato una serie di criteri che consentono di determinare la residenza abituale di una persona interessata.

Nelle considerazioni che seguono, farò riferimento esclusivamente a quelli che mi sembrano pertinenti ai fini della presente causa. 2) L’elemento oggettivo e l’elemento soggettivo i) La stabilità o la regolarità

42. Quanto all’elemento oggettivo, ricordo che, tra le circostanze determinanti per stabilire la residenza abituale di un coniuge o dei coniugi, l’ambiente della persona interessata presenta un’importanza particolare ( 29 ).

Certo, l’ambiente di un adulto è composto da attività e da interessi, segnatamente professionali, socioculturali, patrimoniali nonché di ordine privato e familiare diversificati e, secondo la Corte, non è richiesto che questi ultimi siano concentrati nel territorio di un solo Stato membro ( 30 ).

Benché il sistema di ripartizione delle competenze introdotto dal regolamento n.°2201/2003 in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale non miri ad escludere competenze multiple, mi sembra tuttavia importante sottolineare che, nella sentenza IB ( 31 ), la Corte ha recentemente dichiarato che «ammettere che un coniuge possa contemporaneamente risiedere abitualmente in più Stati membri potrebbe nuocere alla certezza del diritto, aumentando le difficoltà in relazione alla determinazione anticipata dei giudici che possono statuire sullo scioglimento del vincolo matrimoniale e rendendo più complessa la verifica, da parte del giudice adito, della propria competenza».

Infatti, secondo l’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona, la Corte ha precisato che «vi sarebbe allora il rischio che la competenza internazionale venga determinata, in ultima analisi, non dal criterio della “residenza abituale”, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, bensì da un criterio fondato sulla semplice residenza dell’uno o dell’altro coniuge, il che violerebbe tale regolamento» ( 32 ).

43. Ne consegue, a mio parere, che, sebbene non sia escluso che un coniuge possa contemporaneamente disporre di più residenze semplici , quest’ultimo può avere, in un determinato momento, una sola residenza abituale , ai sensi di tale disposizione ( 33 ).

44. Inoltre, ricordo che, secondo la Corte, la residenza abituale di una persona corrisponde al luogo in cui si situa il centro della sua vita ( 34 ).

Quindi, circostanze connesse all’impiego, come la durata del distacco o la possibilità di prolungarlo, possono essere prese in considerazione, e segnatamente il fatto che l’attività lavorativa svolta da tale persona in un determinato luogo si inserisca nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per contro, non potrebbero essere considerati come una circostanza determinante i soggiorni effettuati da detta persona nel territorio dello Stato membro di cui essa è originaria nell’ambito dei suoi congedi o di periodi festivi ( 35 ).

45. Nella fattispecie, risulta dalla decisione di rinvio che i coniugi e i loro figli sono stabiliti nel Togo dal mese di febbraio 2015 e, pertanto, che la loro residenza in suddetto Stato presenta un certo grado di durata, di continuità e di permanenza.

Infatti, la loro presenza fisica permanente nel Togo al di fuori dei loro congedi o delle loro vacanze è un fatto accertato dal giudice del rinvio.

Mi sembra importante precisare che risulta dalla decisione di rinvio che, in seguito alla loro separazione, nessuno dei coniugi si è trasferito nel proprio Stato membro.

46. A tale riguardo, è certamente vero che il soggiorno dei coniugi nel Togo è direttamente connesso con l’esercizio delle loro funzioni in qualità di agenti contrattuali dell’Unione e che siffatto soggiorno può variare a seconda delle funzioni in parola e delle esigenze della Commissione.

Tuttavia, risulta dalle osservazioni scritte della Commissione che, secondo le informazioni da essa ricevute dal Servizio europeo per l’azione esterna, le parti del procedimento principale hanno contratti a tempo indeterminato e non sono soggette a rotazione presso la sede di [OSCURATO:PERSONA] ( 36 ).

47. Pertanto, la circostanza segnalata dalla ricorrente nel procedimento principale all’udienza di discussione, secondo la quale ella risiederebbe in Spagna durante i congedi o periodi festivi o si sarebbe recata in tale Stato membro per dare alla luce i suoi due figli, non può indicare che i coniugi, o, quanto meno, la ricorrente nel procedimento principale, risiedano abitualmente in detto Stato membro in maniera stabile, continua e permanente. ii) La volontà o l’intenzionalità

48. Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, non risulta chiaramente dalla decisione di rinvio che i coniugi abbiano manifestato la loro intenzione di mantenere il centro permanente o abituale dei loro interessi in Spagna.

Ad eccezione della cittadinanza della ricorrente nel procedimento principale e della sua precedente residenza abituale in Spagna ( 37 ), tale decisione non fornisce alcun elemento che consenta di concludere per l’esistenza, nella controversia di cui al procedimento principale, di un altro criterio possibile di collegamento che consenta di ritenere che la residenza abituale dei coniugi, o quanto meno di uno di essi, si trovi in suddetto Stato membro.

49. Fermo restando ciò, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, ci si potrebbe eventualmente chiedere quale elemento prevalga quando esiste un conflitto tra l’elemento oggettivo (presenza fisica, centro permanente degli interessi in un determinato luogo) e l’elemento soggettivo (la volontà di ritornare nello Stato membro d’origine).

50. Al riguardo, in risposta ad un quesito posto dalla Corte all’udienza, la Commissione ha chiarito, con riguardo ai posti di una delegazione dell’Unione, come quella nel Togo, che la presenza fisica è richiesta e che tali posti sono richiesti volontariamente dalle persone che lo desiderano ( 38 ).

Inoltre, detta istituzione ha rilevato che, nel caso di specie, l’intenzione dei coniugi di stabilirsi in Spagna, una volta conclusa la loro missione nel Togo, era un elemento ipotetico che non poteva essere preso in considerazione ai fini della determinazione della loro residenza abituale.

51. Condivido la posizione in parola.

Infatti, in taluni casi eccezionali, si potrebbe ritenere, alla luce di elementi concreti o di segni esteriori ( 39 ), che l’intenzione dei coniugi o di uno di essi di stabilirsi in un altro Stato membro o di tornare a stabilirsi nello Stato membro di origine, acquisendo una nuova «residenza abituale» e abbandonando la residenza abituale precedente, possa integrare o sostituire elementi, quali la durata, la regolarità o la costanza di una presenza fisica, che caratterizzano normalmente la nozione di «residenza abituale» ( 40 ).

Tuttavia, la mera intenzione di tornare nello Stato di origine dopo aver compiuto un soggiorno professionale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo non rimette in nessun modo in discussione la residenza abituale attuale della persona interessata.

In ogni caso, in una situazione come quella in discussione nel procedimento principale, non esiste alcun conflitto tra l’elemento oggettivo e l’elemento soggettivo.

52. Di conseguenza, alla luce di tutti questi elementi, si deve ritenere, da un lato, che la residenza dei coniugi nel territorio del Togo presenti in linea di principio un carattere continuo e stabile ( 41 ) e, dall’altro, che i loro interessi professionali nonché di ordine privato e familiare si trovino in detto Stato.

Benché io sia propenso a ritenere che tali elementi consentano a priori di pensare che la residenza abituale non si trovi in Spagna e che il centro della vita dei coniugi possa trovarsi nel Togo, spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se il complesso delle circostanze di fatto peculiari del caso di specie consenta effettivamente di considerare che i coniugi non hanno la loro residenza abituale in Spagna ( 42 ). b) Sulla nozione di «residenza abituale» ai sensi dell ’ articolo 3 del regolamento n. 4/2009

53. Nell’ambito di controversie in materia di obbligazioni alimentari, la competenza internazionale dei giudici è determinata dalle norme sulla competenza contenute nel regolamento n.°4/2009 ( 43 ).

Al riguardo, occorre ricordare che tale regolamento istituisce un sistema completo di norme sulla competenza giudiziaria internazionale nell’ambito delle quali il legislatore dell’Unione ha previsto, all’articolo 3 del detto regolamento, una serie di criteri alternativi, in funzione, segnatamente, di ragioni procedurali di prossimità ( 44 ).

Così, l’articolo in parola prevede la competenza del giudice (o dei giudici) [lettera a)] del luogo in cui il convenuto (sia esso il creditore o il debitore) o [lettera b)] del luogo in cui il creditore risiede abitualmente.

54. In siffatto contesto, si pone la questione di stabilire se occorra dare la stessa definizione a tale nozione di «residenza abituale» nel regolamento n. 2201/2003 e nel regolamento n. 4/2009.

55. La risposta mi sembra evidentemente affermativa.

56. Infatti, ai fini di un’applicazione coerente ed uniforme del diritto dell’Unione, occorre prendere in considerazione una definizione e un’interpretazione della nozione di «residenza abituale» guidate dagli stessi principi nell’ambito dei due suddetti regolamenti ( 45 ).

Tuttavia, tale definizione può essere modulata per le esigenze della determinazione della residenza abituale in casi concreti.

Ricordo che, dato che la nozione di «residenza abituale» e la sua interpretazione nell’ambito del regolamento n. 4/2009 sono, come nel quadro del regolamento n. 2201/2003, autonome, il senso e la portata della nozione in parola devono essere determinati alla luce del contesto delle disposizioni e dell’obiettivo del summenzionato regolamento, in particolare quello del suo considerando

15. Ai sensi del considerando richiamato, i criteri di competenza specifici al contenzioso delle obbligazioni alimentari sono stati determinati al fine di soddisfare due obiettivi, e cioè salvaguardare gli interessi dei creditori ( 46 ) e favorire una buona amministrazione della giustizia ( 47 ).

57. Pertanto, l’applicazione della nozione di «residenza abituale» definita nel regolamento n. 2201/2003 nell’ambito del regolamento n. 4/2009 mi sembra rilevante, tenuto conto altresì degli stretti legami esistenti tra i due regolamenti in parola.

Infatti, pur tenendo conto delle particolarità, dell’obiettivo e del contesto del regolamento n.°4/2009, mi sembra che gli indizi o i fattori, tanto oggettivi (la stabilità, la regolarità della residenza e l’integrazione della persona interessata in un ambiente sociale e familiare) quanto soggettivi ( l’intenzione di tale persona di fissare la sua residenza abituale in un determinato luogo) che consentono di determinare, alla luce delle circostanze del caso di specie, la residenza abituale ai sensi del regolamento n. 2201/2003 ( 48 ) debbano guidare il giudice del rinvio parimenti per determinare la residenza abituale del debitore, del creditore o del richiedente alimenti nell’ambito del regolamento n.°4/2009 ( 49 ).

Si tratta, difatti, in pratica della stessa residenza abituale.

58. Siffatta interpretazione è corroborata dalla relazione esplicativa sul protocollo dell’Aia, redatta da [OSCURATO:PERSONA] ( 50 ), la quale precisa, al punto 37, che la ragion d’essere del collegamento alla legge dello Stato della residenza abituale del creditore è quella «di permettere di determinare l’esistenza e l’importo della prestazione alimentare tenendo conto delle condizioni giuridiche e fattuali dell’ambiente sociale del paese in cui il creditore vive ed esercita la maggior parte delle sue attività».

Al riguardo, tale relazione precisa altresì, al punto 42, che «il criterio prescelto è quello della residenza abituale , il che implica una certa stabilità.

La semplice residenza temporanea non basta per determinare la legge applicabile alle obbligazioni alimentari».

59. Alla luce della mia analisi della nozione di «residenza abituale», da cui risulta che la residenza abituale dei coniugi non sembra essere situata in uno Stato membro, occorre ancora verificare se lo status di agenti diplomatici dell’Unione di cui godono i coniugi nel Togo possa influire sulla residenza abituale dei coniugi in una situazione come quella controversa nel procedimento principale.

2. Sulla portata dello status di agenti diplomatici dell ’ Unione nello Stato in cui è situata la residenza abituale dei coniugi ai fini dell ’ applicazione dell ’ articolo 3 del regolamento n. 2201/2003

60. Il governo spagnolo ritiene che il giudice competente a pronunciarsi sul divorzio, in forza del regolamento n.°2201/2003, sia il giudice della residenza abituale dei coniugi.

Tuttavia, basandosi sul considerando 14 del menzionato regolamento, esso considera che, se detto giudice non può esercitare la propria competenza a causa del fatto che i coniugi hanno lo status di agenti diplomatici per la loro qualità di agenti contrattuali dell’Unione, tale competenza dovrebbe essere determinata dalle norme vigenti nello Stato membro in cui le persone interessate non beneficiano di tale status di agente diplomatico, in applicazione della lex fori, ossia l’articolo 40 del codice civile spagnolo.

Infatti, il governo in parola asserisce che, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna, applicabile al Togo, gli agenti diplomatici godono dell’immunità dinanzi ai giudici civili dello Stato accreditatario.

Di conseguenza, il riconoscimento di un siffatto status di agente diplomatico non consentirebbe di applicare il criterio della residenza abituale dei coniugi per determinare la competenza giurisdizionale internazionale per conoscere dell’istanza di divorzio.

61. Il governo ceco si limita ad affermare che una persona assegnata in qualità di agente diplomatico in uno Stato terzo mantiene la sua residenza abituale nello Stato membro nel quale essa risiedeva prima di tale assegnazione.

62. Per contro, la Commissione considera che il fatto che i coniugi abbiano lo status di agenti dell’Unione e, per tale motivo, siano comandati in uno Stato terzo non deve avere un’importanza particolare nell’ambito della valutazione della loro residenza abituale.

A suo parere, e contrariamente alla tesi sostenuta dal governo spagnolo, il considerando 14 del regolamento n. 2201/2003 non è rilevante ai fini della controversia nel procedimento principale.

Infatti, dato che i coniugi non godono dell’immunità diplomatica in alcuno Stato membro, il loro status diplomatico non è un elemento rilevante per determinare se, in quanto agenti dell’Unione, essi abbiano la loro residenza abituale nello Stato della sede di servizio.

63. In primo luogo, rilevo che non risulta né dall’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 né da quella dell’articolo 3 del regolamento n. 4/2009 che lo status professionale di agenti contrattuali dell’Unione dei coniugi possa essere rilevante ai fini della determinazione della loro residenza abituale.

64. In secondo luogo, osservo che a termini del considerando 14 del regolamento n. 2201/2003 «gli effetti del presente regolamento non dovrebbero pregiudicare l’applicazione del diritto internazionale pubblico in materia di immunità diplomatiche.

Se il giudice competente in applicazione del presente regolamento non può esercitare la propria competenza a causa dell’esistenza di una immunità diplomatica conforme al diritto internazionale, la competenza dovrebbe essere determinata nello Stato membro nel quale la persona interessata non beneficia di immunità, conformemente alla legge di tale Stato».

65. Debbo sottolineare che il considerando summenzionato conferma che, in forza del diritto internazionale, i giudici di uno Stato membro non possono esercitare le rispettive competenze stante il fatto che la persona interessata gode dello status diplomatico in tale Stato membro.

Tuttavia, anche nel caso in cui la persona di cui trattasi disponesse dell’immunità diplomatica, si porrebbe comunque ancora la questione di stabilire in che misura l’esistenza di siffatta immunità diplomatica possa escludere la competenza dei giudici togolesi.

Tuttavia, una simile ipotesi non ricorre nella causa in esame.

66. Ciò precisato, condivido il parere della Commissione secondo il quale tale considerando non è rilevante ai fini della controversia nel procedimento principale.

Il giudice del rinvio specifica infatti che gli agenti contrattuali hanno lo status di agenti diplomatici dell’Unione nel loro paese di assegnazione ( 51 ).

Tuttavia, questi ultimi hanno lo status di agenti dell’Unione negli Stati membri dell’Unione.

Pertanto, i coniugi non beneficiano dell’immunità diplomatica, ai sensi dell’articolo 31 della Convenzione di Vienna, in alcuno Stato membro.

Inoltre, la Commissione ha precisato, in risposta ad un quesito rivolto dalla Corte all’udienza, che l’immunità diplomatica di cui godono i coniugi nel Togo mira a tutelare i funzionari o il personale della delegazione nell’esercizio delle loro funzioni.

3. Conclusione provvisoria

67. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, ritengo che lo status di agenti contrattuali dell’Unione dei coniugi in uno Stato terzo non costituisca un elemento importante per determinare la residenza abituale ( 52 ), ai sensi vuoi dell’articolo 3 del regolamento n. 2201/2003 vuoi dell’articolo 3 del regolamento n. 4/2009.

B. Sulla seconda questione pregiudiziale

68. Tenuto conto della mia proposta di risposta alla prima questione, non è necessario esaminare la seconda questione.

Pertanto, mi limiterò ad affermare che, con ogni evidenza, lo status di agenti contrattuali dell’Unione dei coniugi in uno Stato terzo non ha neppure influenza sulla determinazione della residenza abituale dei figli minori, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003.

C. Sulla terza questione pregiudiziale

69. Con la sua terza questione, il giudice del rinvio si chiede, sostanzialmente, se, ai fini della determinazione della residenza abituale dei minori, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003, sia possibile prendere in considerazione criteri quali la cittadinanza della madre, il fatto che quest’ultima risiedesse in uno Stato membro prima del matrimonio, la cittadinanza dei figli minorenni nonché la loro nascita in tale Stato membro.

70. In primo luogo, ricordo che, per quanto riguarda la residenza abituale dei minori nelle controversie relative alla responsabilità genitoriale, l’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003 non contiene alcun rinvio esplicito al diritto degli Stati membri per determinare il senso e la portata della nozione di «residenza abituale»; pertanto, «tale determinazione deve essere effettuata alla luce del contesto delle disposizioni e dell’obiettivo del regolamento [di cui trattasi], in particolare quello che emerge dal suo [considerando 12], secondo il quale le regole di competenza da esso accolte si informano all’interesse superiore del minore e, in particolare, al criterio di vicinanza» ( 53 ).

71. In secondo luogo, secondo la Corte, la residenza abituale del minore dev’essere stabilita sulla base delle peculiari circostanze di fatto che caratterizzano ogni caso di specie ( 54 ).

Al riguardo, la Corte ha enunciato una serie di fattori che consentono al giudice nazionale di operare tale determinazione.

72. Innanzitutto, la Corte considera, da un lato, che la determinazione della residenza abituale di un minore in un dato Stato membro richiede, quanto meno, che il minore sia stato fisicamente presente in detto Stato membro ( 55 ) e, dall’altro, che si deve tener conto di altri fattori idonei a dimostrare che tale presenza non è in alcun modo temporanea od occasionale e che essa denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare ( 56 ).

73. Successivamente, essa precisa che la residenza abituale del minore, ai sensi del regolamento n. 2201/2003, corrisponde al «luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita» al momento della proposizione della domanda riguardante la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, e la determinazione di tale centro corrisponde al giudice adito ( 57 ).

In siffatto contesto, fattori quali la durata, la regolarità, le condizioni e le ragioni del soggiorno del minore nel territorio dello Stato membro di cui trattasi (o, come nella fattispecie, di uno Stato terzo) ( 58 ), il luogo e le condizioni della frequenza scolastica di quest’ultimo nonché le relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato membro (o nel detto Stato terzo) possono essere presi in considerazione ( 59 ).

74. Infine, come ho ricordato al paragrafo 39 delle presenti conclusioni, la Corte precisa che, per determinare il luogo della residenza abituale di un minore, è importante ricercare il luogo in cui i suoi genitori sono presenti stabilmente e sono integrati in un ambiente sociale e familiare.

In siffatto contesto, anche l’intenzione di stabilirsi così in tale luogo, qualora sia manifestata attraverso misure concrete, può essere presa in considerazione ( 60 ).

75. Nella fattispecie, risulta dalla decisione di rinvio che i minori sono nati nel 2007 e nel 2012 in Spagna e che essi sono in possesso della doppia cittadinanza spagnola e portoghese.

Inoltre, i genitori hanno risieduto, nel periodo compreso tra il mese di agosto 2010 e il mese di febbraio 2015, nella Guinea-Bissau per poi trasferirsi nel Togo, paese in cui essi risiedono tuttora.

Infatti, come ho già sottolineato, il giudice del rinvio precisa chiaramente che, in seguito alla separazione di fatto dei genitori, i figli non si sono trasferiti .

Pertanto, il luogo in cui si trova, di fatto, il «centro della vita» di tali minori non sembra essere la Spagna.

76. Il giudice del rinvio non può prendere in considerazione unicamente criteri quali la cittadinanza spagnola della madre e dei due figli minorenni, nonché il fatto che essi sono nati in Spagna o che trascorrono le loro vacanze in detto Stato membro, al fine di considerare che i figli hanno la loro residenza abituale in tale Stato membro ( 61 ).

77. Pertanto, si deve ritenere che la residenza abituale dei minori, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, non si trovi in Spagna, elemento che spetta al giudice del rinvio valutare tenendo conto di tutte le circostanze di fatto proprie del caso di specie.

78. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo di rispondere alla terza questione pregiudiziale nel senso che non è possibile, al fine di determinare la residenza abituale dei minori, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003, prendere in considerazione unicamente criteri quali la cittadinanza della madre, il fatto che quest’ultima risiedesse in uno Stato membro prima del matrimonio, la cittadinanza dei figli minorenni nonché la loro nascita in tale Stato membro.

D. Sulla quarta questione pregiudiziale

79. Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se il fatto che il convenuto nel procedimento principale sia un cittadino di uno Stato membro impedisca l’applicazione della clausola relativa alla competenza residuale di cui agli articoli 7 e 14 del regolamento n. 2201/2003.

Tali dubbi derivano dal fatto che, secondo il giudice in parola, conformemente al parere di una parte della dottrina, l’articolo 6 di suddetto regolamento può impedire l’applicazione degli articoli 7 e 14 di quest’ultimo e, di conseguenza, quella delle leggi nazionali relative alla determinazione della competenza in materia di divorzio e di responsabilità genitoriale.

80. Per contro, il governo spagnolo sostiene nelle sue osservazioni scritte che il fatto che il padre dei minori sia cittadino di uno Stato membro non può ostare all’applicazione degli articoli 7 e 14 del regolamento n. 2201/2003.

1. La competenza residuale in materia di divorzio: il collegamento tra gli articoli 6 e 7 del regolamento n. 2201/2003, una duplice soluzione gerarchizzata

81. L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 dispone che «[q]ualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato».

Anche se la citata disposizione, presa isolatamente, sembra consentire ai coniugi aventi la loro residenza abituale fuori dall’Unione e aventi cittadinanze diverse di disporre di un foro sussidiario sulla base delle norme nazionali sulla competenza giurisdizionale ( 62 ), il suo ambito di applicazione è tuttavia limitato dall’articolo 6 dello stesso regolamento.

Da una lettura combinata degli articoli 6 e 7 del detto regolamento risulta infatti che quest’ultimo permette l’applicazione delle norme nazionali sulla competenza unicamente a talune condizioni dirette a tutelare il convenuto ( 63 ).

82. Innanzitutto, conformemente all’articolo 6 del regolamento n. 2201/2003, un coniuge che risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o ha la cittadinanza di uno Stato membro o, nel caso del [OSCURATO:PERSONA] e dell’Irlanda, ha il proprio «domicile» nel territorio di uno di questi Stati membri, può essere convenuto in giudizio davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro soltanto in forza degli articoli 3, 4 e 5 di suddetto regolamento ( 64 ).

83. Poi, per quanto riguarda in particolare l’articolo 6, lettera b), del regolamento n. 2201/2003, risulta da una lettura testuale di tale disposizione che la scelta operata dal legislatore dell’Unione di utilizzare i termini «un altro Stato membro» implica che si tratti di uno Stato membro distinto da quello di cui il coniuge è cittadino.

Pertanto, un’interpretazione restrittiva dell’articolo 6 di suddetto regolamento, secondo la quale, nel caso in cui essi siano cittadini di uno Stato membro ma non abbiano la loro residenza abituale in uno Stato membro, i coniugi non dispongano di alcun foro in forza del regolamento n. 2201/2003, deve a mio parere essere respinta.

84. Infatti, un’interpretazione del genere sarebbe contraria non soltanto a qualsiasi logica ma del pari alla chiara formulazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, la cui applicazione dipende dalla questione di stabilire se un giudice di uno Stato membro sia competente a norma degli articoli da 3 a 5 di detto regolamento ( 65 ).

Quale sarebbe, in tal caso, la ratio legis di una disposizione che non fornisse un foro in almeno uno degli Stati membri, comportando unicamente un effetto di esclusione?

85. Inoltre, una siffatta interpretazione sarebbe in contrasto con l’obiettivo del regolamento n. 2201/2003.

Al riguardo, ricordo che il considerando 1 del regolamento in parola fa riferimento all’istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia «nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone».

Quanto a tale obiettivo, la Corte ha già dichiarato che il detto regolamento è diretto ad istituire norme uniformi di conflitto in materia di divorzio per assicurare una libera circolazione delle persone quanto più ampia possibile ( 66 ).

Ricordo, infine, che lo stesso regolamento ha altresì lo scopo di favorire il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie ( 67 ).

86. L’interpretazione non restrittiva che propongo è altresì confortata dalla giurisprudenza della Corte.

Infatti, la Corte ha già dichiarato, nella sua sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 68 ), che un convenuto che ha la residenza abituale in uno Stato membro o che è cittadino di uno Stato membro può essere citato dinnanzi ai giudici di un altro Stato membro, tenuto conto del carattere esclusivo delle competenze definite agli articoli da 3 a 5 del regolamento n. 2201/2003, solo in base a tali disposizioni e, di conseguenza, ad esclusione delle norme di competenza fissate dal diritto nazionale ( 69 ).

87. Infine, secondo la dottrina, l’articolo 6 del regolamento n. 2201/2003 comporta che, qualora una persona sia cittadina di uno Stato membro ma non abbia la sua residenza abituale in uno Stato membro, essa possa essere convenuta in giudizio davanti alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadina unicamente se tale altro Stato membro può dichiararsi competente ai sensi dell’articolo 3 di tale regolamento ( 70 ).

Taluni autori ritengono infatti che gli articoli 6 e 7 del detto regolamento istituiscano in materia di divorzio una gerarchia di norme in materia di competenza da cui risulterebbe, in sostanza, una duplice soluzione.

Da un lato, se uno dei criteri di competenza del regolamento n. 2201/2003 consente di rendere competente il giudice di uno Stato membro, la disposizione del regolamento in parola relativa a tale criterio è allora applicabile ad esclusione di ogni norma nazionale, indipendentemente da quali siano gli altri elementi di collegamento.

Dall’altro, le norme nazionali sono applicabili in mancanza di competenza da parte di un giudice in forza di una disposizione del menzionato regolamento, anche se esse non sono opponibili ai cittadini degli Stati membri o alle persone domiciliate nel territorio degli Stati membri ( 71 ).

88. Orbene, nella fattispecie, i coniugi non condividono la cittadinanza di uno Stato membro e sembrano avere la loro residenza abituale in uno Stato terzo.

In ogni caso, risulta dalla decisione di rinvio che la ricorrente nel procedimento principale non ha la sua residenza abituale in Portogallo e non è cittadina portoghese.

In aggiunta, come ho già esposto al paragrafo 52 delle presenti conclusioni, tutto sembra indicare che ella non ha la sua residenza abituale in Spagna.

Pertanto, la ricorrente nel procedimento principale, avvalendosi della clausola residuale prevista all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, non potrebbe promuovere un procedimento di divorzio in Spagna nei confronti del marito, cittadino portoghese, giacché l’articolo 6 di tale regolamento impedisce che quest’ultimo sia convenuto dinanzi al giudice del rinvio in forza di norme in materia di competenza residuale previste dal diritto spagnolo.

89. Sarebbe tuttavia possibile per la ricorrente nel procedimento principale, come suggerisce la Commissione, promuovere un procedimento di divorzio in Portogallo.

90. In tal caso, ci si potrebbe chiedere quale sarebbe la situazione di un coniuge qualora le norme sulla competenza dello Stato membro di cui è cittadino non prevedessero competenze residuali riguardo al regolamento n. 2201/2003.

In caso del genere, infatti, nessun giudice di uno Stato membro sarebbe competente in forza del regolamento in parola.

Tornerò su detta questione nell’ambito del mio esame della sesta questione pregiudiziale ( 72 ).

91. Per tutte queste ragioni, propongo di rispondere a tale questione nel senso che, per quanto riguarda l’istanza di divorzio, se il giudice adito non può fondare la sua competenza sugli articoli da 3 a 5 del regolamento n. 2201/2003, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, l’articolo 6 dello stesso regolamento impedisce allora l’applicazione della clausola relativa alla competenza residuale di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento in parola e, di conseguenza, il convenuto, cittadino di uno Stato membro, può essere convenuto in giudizio solo dinanzi ai giudici di detto Stato membro ( 73 ).

2. La competenza residuale in materia di responsabilità genitoriale

92. L’articolo 14 del regolamento n. 2201/2003 dispone che «[q]ualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 8 a 13, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato».

93. Per quanto riguarda il collegamento tra l’articolo 8 e l’articolo 14 del regolamento n. 2201/2003, la Corte ha sottolineato che il fatto che una controversia portata dinanzi ad un giudice di uno Stato membro non sia, in via di principio, suscettibile di rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, di suddetto regolamento non costituisce necessariamente un ostacolo a che tale giudice sia competente a conoscere della controversia in parola ad altro titolo ( 74 ).

Secondo la Corte, il detto regolamento istituisce un meccanismo che autorizza gli Stati membri a proteggere gli interessi di un minore anche nel caso di controversie non ricadenti sotto tale ultima disposizione.

In siffatto caso, l’articolo 14 dello stesso regolamento precisa che gli Stati membri possono, in via residuale, attribuire la competenza ai propri giudici in virtù delle loro norme nazionali ( 75 ).

94. Nella fattispecie, l’articolo 14 del regolamento n. 2201/2003 autorizza il giudice adito ad applicare le norme di competenza ad esso proprie, ivi comprese quelle che gli attribuiscono la competenza in relazione alla cittadinanza del minore, per determinare la propria competenza, e ciò anche se il convenuto è cittadino di un altro Stato membro, poiché l’articolo 6 di tale regolamento si applica solo alle domande di divorzio, di separazione personale e di annullamento del matrimonio ( 76 ).

95. In sintesi, dall’esame degli articoli 6, 7 e 14 del regolamento n. 2201/2003 risulta che è possibile che la competenza internazionale in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale sia attribuita a giudici diversi.

Vero è che la pluralità di fori, che è conforme al favor divortii che ispira il diritto della maggior parte degli Stati membri, favorisce la frammentazione del contenzioso del divorzio.

Ci si potrebbe allora chiedere se l’interesse superiore del minore non sarebbe compromesso da una siffatta frammentazione.

96. Penso di no.

Per quanto riguarda i minori, i criteri previsti dal regolamento n. 2201/2003 per le misure che li concernono sono diversi dai criteri relativi al divorzio, con la conseguenza che le competenze possono coincidere solo in base a circostanze favorevoli o al consenso dei coniugi ( 77 ).

L’articolo 12, paragrafo 3, di tale regolamento consente quindi ai coniugi di evitare la frammentazione del contenzioso.

Ai sensi della summenzionata disposizione, i giudici di uno Stato membro sono competenti anche in materia di responsabilità genitoriale nei procedimenti diversi da quelli di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del detto regolamento, da un lato, se il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente o perché è egli stesso cittadino di quello Stato e, dall’altro, se la loro competenza è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite ed è conforme all’interesse superiore del minore ( 78 ).

La disposizione in parola consente dunque ai coniugi di accettare la competenza del giudice del divorzio, a condizione che tale scelta sia conforme all’interesse superiore del minore ( 79 ).

97. In considerazione di quanto precede, propongo di concludere che, per quanto concerne la responsabilità genitoriale, se il giudice adito non è competente in forza degli articoli da 8 a 13 del regolamento n. 2201/2003, circostanza spetta al giudice del rinvio verificare, l’articolo 14 di tale regolamento si applica indipendentemente dalla residenza abituale dei minori e dalla cittadinanza del convenuto.

E. Sulla quinta questione pregiudiziale

98. Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio si pone l’interrogativo della portata del forum necessitatis di cui all’articolo 7 del regolamento n. 4/2009 ai fini della determinazione dell’assegno alimentare per i minori.

Più precisamente, tale giudice si chiede quali criteri consentano di determinare che un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si riveli impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento.

In un caso del genere, il giudice del rinvio cerca altresì di stabilire se sia necessario dimostrare che è impossibile promuovere il procedimento in tale Stato terzo e se la cittadinanza di una delle parti sia sufficiente per ritenere che esista uno stretto collegamento con uno Stato membro.

99. Per rispondere a tale questione, occorre esaminare la portata del forum necessitatis di cui all’articolo 7 del regolamento n. 4/2009.

1. Sulla portata del forum necessitatis di cui all ’ articolo 7 del regolamento n. 4/2009

100. L’articolo 7, primo comma, del regolamento n. 4/2009 prevede da un lato che, qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6, in casi eccezionali le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono conoscere della controversia se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento e, dall’altro, che la controversia deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita.

101. Pertanto, perché il forum necessitatis in materia di obbligazioni alimentari possa essere ammesso, occorre che nessun giudice sia competente in un altro Sato membro.

In altri termini, dato il suo carattere residuale ( 80 ), tale foro viene ad applicarsi unicamente nei casi di conflitto negativo di competenza in seno all’Unione. a) Sulla mancanza di competenza in uno Stato membro in forza degli articoli da 3 a 6 del regolamento n. 4/2009

102. Al fine di determinare se l’articolo 7 del regolamento n. 4/2009 sia applicabile, il giudice deve verificare che nessuno dei criteri di competenza previsti agli articoli da 3 a 6 di tale regolamento si applichi nella controversia di cui è investito.

103. Per quanto riguarda, in primo luogo, i criteri di competenza alternativi e non gerarchizzati, di cui all’articolo 3 del regolamento n. 4/2009, il giudice adito deve accertare che né l’attore né il convenuto abbiano la loro residenza abituale in uno Stato membro.

Allorché siffatta ipotesi ricorre, il giudice deve ancora verificare che nessun giudice di uno Stato membro sia competente in forza dei criteri fissati all’articolo 3, lettere c) e d), del regolamento in parola.

Tali due disposizioni, che disciplinano la concentrazione del contenzioso, specificano infatti che sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’ azione principale relativa allo stato delle persone a cui la domanda alimentare sia accessoria [lettera [c])], o l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro qualora la domanda sia accessoria ad un’ azione relativa alla responsabilità genitoriale [lettera d)] (in questo caso a beneficio del minore), salvo che suddette competenze siano fondate unicamente sulla cittadinanza di una delle parti.

104. A tal proposito, tengo a ricordare che la Corte, nella sua sentenza A ( 81 ), ha interpretato l’articolo 3, lettere c) e d), del regolamento n.°4/2009, in particolare, chiarendo il rapporto tra i criteri di competenza che vi figurano.

Sottolineando la necessità di tener conto dell’interesse superiore del minore nell’interpretazione delle norme di competenza previste in suddetta disposizione, la Corte ha dichiarato che la disposizione in parola dev’essere interpretata nel senso che, quando due giudici sono investiti, rispettivamente, di un’azione relativa alla separazione o allo scioglimento del vincolo coniugale tra coniugi genitori di figli minori, e di un’azione vertente sulla responsabilità genitoriale su tali minori, una domanda di obbligazione alimentare in favore di questi ultimi «può essere considerata accessoria solamente all’azione in materia di responsabilità genitoriale» ( 82 ).

105. Orbene, il giudice del rinvio rileva che, qualora risulti che, nelle circostanze del procedimento principale, il giudice adito non è competente ai sensi degli articoli da 8 a 13 del regolamento n. 2201/2003 e che si applica l’articolo 14 di quest’ultimo, i giudici spagnoli saranno allora competenti a conoscere delle misure in materia di responsabilità genitoriale in forza dell’articolo 22 quater, lettera d), della LOPJ ( 83 ), in base alla cittadinanza spagnola della madre ( 84 ).

Tuttavia, osservo che, anche se l’azione alimentare è legata all’azione relativa alla responsabilità genitoriale, il criterio di competenza di cui all’articolo 3, lettera d), del regolamento n. 4/2009 non è applicabile qualora la competenza in forza della lex fori sia fondata sulla cittadinanza di una delle parti ( 85 ).

Di conseguenza, tenuto conto della chiara formulazione di tale disposizione ( 86 ), è probabile, in linea di principio, che i giudici spagnoli competenti in materia di responsabilità genitoriale in forza della competenza residuale dell’articolo 14 del regolamento in parola non siano invece competenti a statuire sull’assegno alimentare a favore dei minori.

106. Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli articoli da 4 a 6 del regolamento n. 4/2009, il giudice deve altresì verificare che nessun giudice di uno Stato terzo sia competente a conoscere della domanda di alimenti tenuto conto dei criteri di competenza sussidiaria previsti in suddetti articoli.

A tale riguardo, rilevo che non risulta dalla decisione di rinvio che siffatta ipotesi ricorra ( 87 ).É infatti pacifico che le parti nel procedimento principale non hanno la stessa cittadinanza ( 88 ).

107. Risulta in linea di principio dal complesso delle circostanze esposte che, in un procedimento come quello principale, nessun giudice di uno Stato membro è competente a conoscere della domanda di alimenti.

Si pone pertanto la questione di stabilire se, in una situazione del genere, siano soddisfatti i due requisiti stabiliti all’articolo 7 del regolamento n. 4/2009 perché il giudice del rinvio possa far ricorso al forum necessitatis in un caso come quello di specie. b) Sull ’ impossibilità o quasi impossibilità che un procedimento sia intentato o svolto in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento

108. Ricordo innanzitutto che, come enunciato al considerando 16 del regolamento n. 4/2009, il forum necessitatis previsto all’articolo 7 di quest’ultimo è diretto a rimediare a situazioni di diniego di giustizia nel caso in cui nessun giudice di uno Stato membro fosse normalmente competente.

109. Il forum necessitatis consente quindi ai giudici di uno Stato membro, in casi eccezionali, di conoscere della controversia se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si riveli impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento.

110. Per quanto riguarda, innanzitutto, lo stretto collegamento tra la controversia e lo Stato terzo, mi sembra, in maniera generale, che sia possibile ritenere esistente un siffatto collegamento ove il giudice adito accertasse che la residenza abituale delle parti si trovi nel territorio di uno Stato terzo, come, nella fattispecie, il Togo, e che i giudici di tale Stato si riconoscessero competenti in applicazione della loro legge nazionale.

111. Con riguardo, poi, al requisito relativo all’impossibilità che la controversia sia intentata o svolta dinanzi ai giudici dello Stato terzo, alla quale il giudice del rinvio fa riferimento diretto nella sua questione, occorre rilevare che l’articolo 7 del regolamento n. 4/2009 stabilisce due categorie di ostacoli che giustificano il ricorso al forum necessitatis da parte del giudice adito.

112. La prima categoria riguarda la situazione in cui un procedimento relativo ad assegni alimentari si riveli impossibile in uno Stato terzo ( 89 ).

Possono rientrare in tale categoria, in particolare, le situazioni nelle quali il giudice dello Stato terzo con il quale la controversia presenta uno stretto collegamento rifiuti di esercitare la sua competenza, e dove le condizioni procedurali siano inique ( 90 ).

113. La seconda categoria riguarda la situazione in cui un procedimento non possa ragionevolmente essere intentato o svolto in uno Stato terzo.

114. A tale riguardo, il considerando 16 del regolamento n. 4/2009 menziona talune situazioni considerate come eccezionali e che possono guidare l’interpretazione di tale condizione.

Così, lo stato di necessità può risultare da situazioni molto gravi, come una guerra civile, o qualora non ci si possa ragionevolmente attendere dall’attore che un procedimento sia intentato o svolto in uno Stato terzo ( 91 ).

Nello stesso ordine di idee, il giudice investito della controversia può applicare il forum necessitatis, come specifica la Commissione, in taluni casi nei quali l’accesso alla giustizia sia indebitamente ostacolato, segnatamente qualora la rappresentanza legale sia eccessivamente costosa, la durata dei procedimenti sia eccessiva, esistano gravi problemi di corruzione nel sistema giudiziario, oppure, ancora, qualora esistano carenze riguardo alle garanzie fondamentali dell’equo processo ( 92 ) o carenze sistemiche.

Sia essa di natura procedurale o congiunturale, l’esistenza di un’impossibilità dev’essere valutata dal giudice adito alla luce di tutte le circostanze del caso di specie.

115. È importante sottolineare che, per conciliare il carattere eccezionale dell’applicazione del forum necessitatis e l’ampio margine di valutazione di cui esso dispone, il giudice adito deve procedere con estrema prudenza.

Il forum necessitatis, infatti, può essere applicato solo in situazioni molto gravi o di urgenza nelle quali esista un rischio di diniego di giustizia.

Al riguardo, mi preme rilevare che l’aspettativa che la soluzione prospettata dal giudice adito sia più favorevole di quella attesa dal giudice competente in base al regolamento n. 4/2009 ( 93 ) o che l’idea di rimediare a situazioni di diniego di giustizia collegate ad un’interpretazione restrittiva di criteri di attribuzione della competenza di tale regolamento non possono in alcun caso giustificare l’applicazione del forum necessitatis ( 94 ), che non è un foro alternativo bensì un foro di urgenza. c) Sull ’ esistenza di un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito

116. Anche se il giudice investito di una controversia ritiene, come nel caso di specie, che ricorra il requisito relativo all’impossibilità o alla quasi impossibilità che un procedimento sia intentato o svolto in uno Stato terzo con il quale la controversia presenta uno stretto collegamento, la competenza fondata sul forum necessitatis può tuttavia essere esercitata solo se la controversia presenta un «collegamento sufficiente» con lo Stato membro di tale giudice.

Il considerando 16 del regolamento n. 4/2009 precisa che il collegamento sufficiente richiesto in base all’articolo 7 di suddetto regolamento può esistere qualora una delle parti abbia la cittadinanza dello Stato del giudice adito ( 95 ).

117. A tale riguardo, secondo la dottrina, l’esistenza di un siffatto «collegamento sufficiente» può essere accertata unicamente se risulta che i collegamenti tra la controversia e lo Stato membro i cui giudici sono stati aditi non sono «effimeri o illusori» ( 96 ).

Come ho già esposto nelle mie conclusioni nella causa KP ( 97 ), ritengo, in maniera generale, che le norme sulla competenza sancite nel regolamento n. 4/2009 si basino sul presupposto secondo cui tra le prestazioni alimentari, oggetto di una determinata controversia, e lo Stato le cui autorità giurisdizionali risultano competenti a statuire al riguardo, sussista un collegamento.

Siffatto collegamento dovrebbe essere sufficientemente stretto da consentire ad entrambe le parti di un rapporto alimentare di prevedere quali autorità giurisdizionali potranno essere adite con le controversie riguardanti le suddette prestazioni.

118. Occorre altresì rilevare che l’oggetto della domanda di alimenti è normalmente di natura pecuniaria e che, da un punto di vista pragmatico, il fatto che il debitore possieda beni nel territorio dello Stato membro del giudice adito può essere considerato come un elemento di collegamento di cui il giudice adito può tenere conto nell’ambito della sua valutazione della situazione, caso per caso.

Ciò precisato, è tuttavia utile sottolineare che il regolamento n. 4/2009 non mira ad istituire una copertura alimentare universale ( 98 ).

119. In ogni caso, ritengo che qualunque interpretazione dell’articolo 7 di tale regolamento debba essere operata alla luce degli articoli 24 e 47 della Carta.

120. In proposito, ricordo che, secondo la Corte, l’attuazione del regolamento n. 4/2009 deve avvenire conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, secondo cui, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente ( 99 ).

121. Per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 7 di tale regolamento alla luce dell’articolo 47 della Carta, rinvio all’analisi che effettuerò nell’ambito della sesta questione proposta dal giudice del rinvio.

2. Applicazione al caso di specie

122. Per quanto riguarda, in primo luogo, l’impossibilità o la quasi impossibilità che un procedimento sia intentato o svolto in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento, la ricorrente nel procedimento principale fa valere, fondandosi su varie relazioni redatte dal Consiglio dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite, in particolare, l’assenza di formazione adeguata e continua dei magistrati, la necessità di riformare e rafforzare il settore della giustizia, nonché preoccupazioni quanto all’indipendenza del potere giudiziario nel Togo, all’accesso alla giustizia e all’esistenza di pratiche discriminatorie nei confronti delle donne ( 100 ).

123. Si deve pertanto verificare se circostanze, quali quelle fatte valere dalla ricorrente nel procedimento principale, possano essere considerate rilevanti per consentire al giudice adito di valutare se i requisiti per far ricorso al forum necessitatis, previsti all’articolo 7, primo comma, del regolamento n. 4/2009 siano soddisfatti e, in particolare, di accertare se un procedimento non possa essere ragionevolmente intentato o svolto, o si riveli impossibile nello Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento, e cioè, nella fattispecie, il Togo.

124. A tale riguardo, mi sembra che l’esame dell’articolo 7, primo comma, del regolamento n. 4/2009, così come analizzato ai paragrafi da 100 a 118 delle presenti conclusioni, potrebbe guidare il giudice del rinvio.

125. In siffatto contesto, debbo rilevare che, anche se circostanze come quelle fatte valere dalla ricorrente nel procedimento principale possono essere considerate rilevanti e guidare il giudice adito per determinare se esse possano giustificare, ai sensi dell’articolo 7, primo comma, del regolamento n. 4/2009, il ricorso al forum necessitatis, la valutazione da parte di suddetto giudice dei requisiti richiesti dalla disposizione in parola, alla luce dei criteri menzionati al paragrafo 114 delle presenti conclusioni, dev’essere fondata non soltanto sulle circostanze fatte valere dalla ricorrente nella causa principale ma parimenti su accertamenti basati su informazioni e dati oggettivi.

In particolare, l’accertamento dell’esistenza di difficoltà relative ad un accesso effettivo delle donne ai giudici o di pratiche discriminatorie nei loro confronti nel Togo ( 101 ) consentirebbe al summenzionato giudice di ritenere che esista un rischio di diniego di giustizia e, di conseguenza, che ricorrano i requisiti fissati all’articolo 7 di tale regolamento per avvalersi del forum necessitatis.

126. Inoltre, tengo a precisare che la ricorrente nella causa principale non è tenuta a dimostrare di aver intentato o cercato di intentare invano un procedimento in tale Stato.

Al riguardo, condivido il parere della Commissione in quanto essa considera che esigere dalle parti che esse cerchino di intentare un procedimento dinanzi ai giudici dello Stato terzo unicamente al fine di dimostrare lo stato di necessità per applicare il forum necessitatis sarebbe in contrasto con l’obiettivo del regolamento n. 4/2009, che mira, essenzialmente, a tutelare il creditore di alimenti e a favorire una buona amministrazione della giustizia.

127. Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’esistenza di un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, del regolamento n. 4/2009, risulta dalla mia analisi, ai paragrafi da 116 a 118 delle presenti conclusioni, che la cittadinanza di una delle parti può essere sufficiente per accertare l’esistenza di un collegamento del genere.

128. Di conseguenza, tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, sono del parere che l’articolo 7 del regolamento n.°4/2009 debba essere interpretato nel senso che lo stato di necessità può risultare da situazioni eccezionali, molto gravi o di urgenza, che consentono di ritenere che un procedimento non possa essere ragionevolmente intentato o svolto, o si riveli impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento.

Siffatti requisiti ricorrono, segnatamente, quando il giudice di uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento rifiuti di esercitare la propria competenza oppure sussistano condizioni procedurali inique, quando, a causa di disordini civili o di catastrofi naturali, sia pericoloso recarsi in talune località e l’attività normale dello Stato terzo non possa essere esercitata, e, infine, quando l’accesso alla giustizia sia indebitamente ostacolato, in particolare allorché la rappresentanza legale è eccessivamente costosa, la durata dei procedimenti è eccessiva, o, ancora, esistono vuoi gravi problemi di corruzione nel sistema giudiziario, vuoi carenze riguardo alle garanzie fondamentali del processo equo o carenze sistemiche.

Le parti non sono tenute, in forza di suddetta disposizione, a comprovare documentalmente l’esistenza di tali circostanze.

F. Sulla sesta questione pregiudiziale

129. Con la sua sesta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio si chiede se una situazione nella quale i coniugi mantengono stretti collegamenti con Stati membri a causa, in particolare, delle rispettive cittadinanze e della loro residenza anteriore, e nella quale nessuno Stato membro appare competente, a norma dei regolamenti applicabili, sia in contrasto con l’articolo 47 della Carta.

130. Il Consiglio ritiene, in particolare, che il regolamento n. 2201/2003 non sia in contrasto con l’articolo 47 della Carta anche se, in una situazione come quella controversa nel procedimento principale, in applicazione del criterio della residenza abituale previsto da tale regolamento, nessun giudice di uno Stato membro sia competente a conoscere di un procedimento di divorzio e/o di responsabilità genitoriale intentato da coniugi cittadini ed ex residenti di Stati membri dell’Unione aventi la loro residenza abituale in uno Stato terzo alla data in cui il procedimento è avviato.

Il mero fatto che il giudice competente si trovi in uno Stato terzo non può condurre a ritenere che gli interessati siano privati del beneficio di una tutela giurisdizionale effettiva.

131. Non concordo con tale impostazione.

132. In realtà, devo far presente di non trovare, in tale questione, gli elementi che consentono di ritenere che essa riguardi la validità del regolamento n. 2201/2003 e/o quella del regolamento n. 4/2009.

In ogni caso, occorre interpretare le disposizioni pertinenti dei regolamenti in parola prima di valutare la loro validità alla luce dell’articolo 47 della Carta.

133. È certo che le disposizioni del regolamento n. 2201/2003 e del regolamento n.°4/2009 relative, da un lato, alle competenze residuali, previste agli articoli 7 e 14 del primo regolamento, e, dall’altro, al forum necessitatis, previsto all’articolo 7 del secondo regolamento, devono essere interpretate dal giudice adito alla luce dell’articolo 47 della Carta.

134. In primo luogo, l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta prevede che le disposizioni di quest’ultima si rivolgono agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione ( 102 ).

135. In secondo luogo, per quanto riguarda, in particolare, il regolamento n. 2201/2003, le norme nazionali sulla competenza sono applicabili unicamente se nessun giudice di uno Stato membro è competente in forza delle norme del suddetto regolamento sulla competenza.

Le norme nazionali sulla competenza di cui trattasi fanno parte dei criteri di competenza a cascata, che includono le norme sulla competenza dei regolamenti dell’Unione.

In tal caso, gli Stati membri sono tenuti a rispettare l’articolo 47 della Carta anche nelle situazioni nelle quali i loro giudici sono competenti in forza del diritto nazionale a conoscere delle controversie che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento in parola ( 103 ).

136. Nella fattispecie, per quanto riguarda in particolare le competenze residuali e/o il forum necessitatis, tenuto conto della formulazione dell’articolo 3, lettera d), del regolamento n. 4/2009, è probabile che i giudici spagnoli competenti in materia di responsabilità genitoriale in forza della competenza residuale dell’articolo 14 del regolamento in parola non siano competenti a statuire sull’assegno alimentare a favore dei minori.

In tal caso, è altresì possibile che, per quanto riguarda la domanda di alimenti, il giudice adito, a norma dell’articolo 7 del detto regolamento n. 4/2009, possa ricorrere al forum necessitatis per conoscere di siffatta domanda, ed è allora indubbio, non soltanto che gli articoli summenzionati debbono essere interpretati alla luce dell’articolo 47 della Carta, ma anche che, come ho già fatto presente, le norme spagnole sulla competenza che permetteranno al giudice adito di esercitare la propria competenza debbono essere applicate rispettando l’articolo succitato.

Pertanto, le norme nazionali sulla competenza di cui trattasi, come avviene, nel caso di specie, per l’articolo 22 quater, lettera d), della LOPJ, devono essere interpretate alla luce dell’articolo 47 della Carta al fine di evitare il diniego di giustizia.

137. In terzo luogo, il coordinamento dei regolamenti in discussione in materia di divorzio, di responsabilità genitoriale o di assegno alimentare è previsto, in maniera generale, da talune disposizioni, come ho già spiegato.

É quanto avviene, in particolare, nel caso dell’articolo 3, lettera d), del regolamento n. 4/2009.

Quindi, nel caso in cui un siffatto coordinamento venga meno a seguito di circostanze particolari, come quelle della controversia nel procedimento principale, il giudice adito potrebbe essere competente per quanto riguarda la responsabilità genitoriale, ma non per gli aspetti della controversia relativa ai minori, e la mancanza di competenza del giudice adito potrebbe essere risolta con l’applicazione del forum necessitatis «“per estensione” di un foro (in linea di principio) ragionevole» ( 104 ).

138. Propongo pertanto alla Corte di rispondere a tale questione nel senso che gli articoli 7 e 14 del regolamento n. 2201/2003, relativi alle competenze sussidiarie in materia, rispettivamente, di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio, nonché l’articolo 7 del regolamento n. 4/2009, relativo al forum necessitatis in materia di obbligazioni alimentari, devono essere interpretati dal giudice adito alla luce dell’articolo 47 della Carta.

Le norme nazionali relative alle competenze residuali, ivi comprese quelle relative al forum necessitatis, devono essere applicate alla luce dello stesso articolo.

V. Conclusione

139. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali poste dall’[OSCURATO:PERSONA] de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona, Spagna): 1) Lo status di agenti contrattuali dell’Unione europea dei coniugi in uno Stato terzo non costituisce un elemento importante per determinare la residenza abituale dei coniugi, ai sensi vuoi degli articoli 3 e 8 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, vuoi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. 2) Non è possibile, ai fini della determinazione della residenza abituale dei minori, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003, prendere in considerazione unicamente criteri quali la cittadinanza della madre, il fatto che quest’ultima risiedesse in uno Stato membro prima del matrimonio, la cittadinanza dei figli minori nonché la loro nascita in tale Stato membro. 3) Per quanto riguarda l’istanza di divorzio, se il giudice adito non può fondare la propria competenza sugli articoli da 3 a 5 del regolamento n. 2201/2003, l’articolo 6 dello stesso regolamento impedisce allora l’applicazione della clausola relativa alla competenza, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del detto regolamento e, di conseguenza, il convenuto, cittadino di uno Stato membro, può essere citato in giudizio unicamente dinanzi ai giudici di tale Stato membro.

Per quanto riguarda la responsabilità genitoriale, se il giudice adito non è competente a norma degli articoli da 8 a 13 del regolamento n. 2201/2003, l’articolo 14 di tale regolamento si applica indipendentemente dalla residenza abituale dei minori e dalla cittadinanza del convenuto. 4) L’articolo 7 del regolamento n. 4/2009 dev’essere interpretato nel senso che lo stato di necessità può risultare da situazioni eccezionali, molto gravi o di urgenza, che consentono di ritenere che un procedimento non possa ragionevolmente essere intentato o svolto, o si riveli impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento.

Siffatti requisiti ricorrono, segnatamente, quando il giudice dello Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento rifiuti di esercitare la propria competenza oppure sussistano condizioni procedurali inique, quando, a causa di disordini civili o di catastrofi naturali, sia pericoloso recarsi in talune località e l’attività normale di uno Stato terzo non possa essere esercitata e, infine, quando l’accesso alla giustizia sia indebitamente ostacolato, in particolare allorché la rappresentanza legale è eccessivamente costosa, la durata dei procedimenti sia eccessiva, o, ancora, esistono vuoi gravi problemi di corruzione nel sistema giudiziario, vuoi carenze riguardanti le garanzie fondamentali del processo equo o carenze sistemiche.

Le parti non sono tenute a dimostrare di aver intentato o cercato di intentare invano un procedimento in suddetto Stato. 5) Gli articoli 7 e 14 del regolamento n. 2201/2003, relativi alle competenze sussidiarie in materia, rispettivamente, di divorzio, di separazione personale, di annullamento del matrimonio e di responsabilità genitoriale, nonché l’articolo 7 del regolamento n. 4/2009, relativo al forum necessitatis in materia di obbligazioni alimentari, devono essere interpretati dal giudice adito alla luce dell’articolo 47 della Carta.

Le norme nazionali relative alle competenze residuali, comprese quelle relative al forum necessitatis, devono essere applicate alla luce dello stesso articolo. 1 Lingua originale: il francese. 2 [OSCURATO:PERSONA], P., «Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain», Cours général de droit international privé , vol. 196, Académie de droit international de [OSCURATO:PERSONA], 1986, pagg. da 21 a 194, in particolare pag. 194 (traduzione libera). 3 [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n.°1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1). 4 [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1). 5 Nazioni Unite, Raccolta dei Trattati, vol. 500, pag.

95. 6 BOE n. 157, del 2 luglio 1985, pag. 20632, 7 BOE n. 174, del 22 luglio 2015, pag. 61593; in prosieguo: la «LOPJ». 8 GU 2016, C 202, pag. 266; in prosieguo: il «protocollo sui privilegi e sulle immunità». 9 Sentenze del 13 ottobre 2016, Mikołajczyk (C‑294/15, EU:C:2016:772, punto 33 e giurisprudenza citata), e del 25 novembre 2021, IB (Residenza abituale di un coniuge –Divorzio) (C‑289/20; in prosieguo: la «sentenza IB», EU:C:2021:955, punto 31). 10 V., in particolare, sentenza del 16 luglio 2009, Hadadi (C‑168/08, EU:C:2009:474, punto 48).

L’assenza di gerarchia tra tali criteri attiene al fatto che la situazione può mutare rapidamente in seguito a crisi coniugali. 11 Risulta dalla giurisprudenza della Corte che tali criteri sono criteri oggettivi, alternativi ed esclusivi che rispondono alla necessità di una regolazione adeguata alle specifiche necessità dei conflitti in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale. (Sentenza IB, punto 32).

Sulla scelta dei criteri di competenza, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che «[i] criteri di giurisdizione adottati rispondono a necessità di carattere obiettivo, sono adeguati agli interessi delle parti, si improntano a principi di flessibilità, tengono conto della mobilità delle persone, cercando in definitiva di favorirle senza compromettere la certezza del diritto», relazione esplicativa relativa alla convenzione stabilita sulla base dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea concernente la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali elaborata dalla prof.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di diritto internazionale privato presso l’Università di Barcellona (GU 1998, C 221, pag. 27; in prosieguo: la «relazione [OSCURATO:PERSONA]»), pag. 36, punto

27. 12 L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo e quarto trattino, del regolamento n.°2201/2003 fa esplicito riferimento al criterio della residenza abituale dei coniugi e di quella del convenuto.

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quintoe sesto trattino, di tale regolamento autorizza l’applicazione della regola di competenza del forum actoris.

V., in particolare, sentenza del 13 ottobre 2016, Mikołajczyk (C‑294/15, EU:C:2016:772, punto 41). 13 L’ambito di applicazione della sezione I del regolamento n.°2201/2003, intitolata «Divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio», che figura nel capo II di quest’ultimo, è delimitato, in forza degli articoli 6 e 7 di tale regolamento, dalla «residenza abituale» nel territorio di uno Stato membro del coniuge interessato o dalla sua cittadinanza.

Tornerò in seguito sulle implicazioni di una simile delimitazione per la controversia nel procedimento principale.

V. paragrafi 98 e 129 delle presenti conclusioni. 14 La nozione di «residenza abituale» figura anche agli articoli da 9 a 13, 15, 18, 29, 33, 42, 51, 57, 61 e 66 del regolamento n.°2201/2003. 15 V., in questo senso, [OSCURATO:PERSONA], A., «Article 3», Magnus, U., e Mankowski, P. (a cura di), Brussels II bis [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2012, pag. 90, punto

8. 16 Occorre precisare, a detto proposito, che la mancanza di definizione di tale nozione è, in maniera generale, radicata nella tradizione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.

Una siffatta definizione «avrebbe infatti rischiato di interferire con l’interpretazione di tante altre convenzioni che utilizzano la medesima nozione».

V., al riguardo, [OSCURATO:PERSONA], P., relazione esplicativa sulla convenzione del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (testo adottato dalla diciottesima sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, consultabile in italiano all’indirizzo Internet https://assets.hcch.net/docs/2a33ae4b-c9c3-4948-a310-62288a590b29.pdf) (in prosieguo: la «relazione [OSCURATO:PERSONA]»).

Atti e documenti della Diciottesima sessione della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, 1996, tomo II, pag. 552, punto

40. Sulla rilevanza della relazione [OSCURATO:PERSONA] per l’interpretazione delle disposizioni del regolamento n.°2201/2003, v., in particolare, considerando 3 di tale regolamento.

Per quanto riguarda, in particolare, il regolamento n.°2201/2003, v. relazione [OSCURATO:PERSONA], pag. 38, punto

32. 17 Quanto alla nozione di «residenza abituale» di un minore, v. sentenze del 2 aprile 2009, A (C‑523/07, EU:C:2009:225, punto 31), e del 9 ottobre 2014, C (C‑376/14 PPU, EU:C:2014:2268, punto 50).

Per quanto riguarda la nozione di «residenza abituale» di un neonato, v. sentenze del 22 dicembre 2010, Mercredi (C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, punti da 44 a 46); dell’8 giugno 2017, OL (C‑111/17 PPU, EU:C:2017:436, punto 40), e del 28 giugno 2018, HR (C‑512/17; in prosieguo: la «sentenza HR», EU:C:2018:513, punto 40).

Tornerò su tale giurisprudenza nel contesto della mia analisi relativa alla terza questione pregiudiziale. 18 Sentenza IB (punto 38). 19 V., in particolare, sentenza IB (punto 39 e giurisprudenza citata). 20 Sentenza IB (punto 40).

V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa IB (Residenza abituale di un coniuge – Divorzio) (C‑289/20, EU:C:2021:561).

V., al riguardo, articolo 66, lettera a), del regolamento n.°2201/2003. 21

V. paragrafi 43 e 44 delle presenti conclusioni. 22

V. paragrafo 69 delle presenti conclusioni.

Tornerò su tale articolo più tardi. 23 V., in questo senso, sentenze del 22 dicembre 2010, Mercredi (C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, punti 44 e 51), e, più di recente, sentenza IB (punto 41). 24 V., in particolare, sentenza HR (punti 45 e 46 e giurisprudenza citata). 25 Risulta da tale relazione che «a prescindere dalla convenzione [del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (firmata il 27 settembre 1968) (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la “convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 1968”)], si è tenuto in particolare conto la definizione data in varie occasioni dalla Corte di giustizia secondo la quale si tratta del “luogo in cui l’interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi, fermo restando che, ai fini della determinazione del luogo di residenza abituale, occorre tener conto di tutti gli elementi di fatto che contribuiscono alla sua costituzione”» (relazione [OSCURATO:PERSONA], pag. 38, punto 32). 26

V. paragrafo 33 delle presenti conclusioni. 27 Sentenza IB (punto 44).

V., altresì, considerando 1 del regolamento n.°2201/2003 nonché relazione [OSCURATO:PERSONA], pag. 36, punto

27. 28 V., in questo senso, sentenza HR (punto 41 e giurisprudenza citata). 29 V., in questo senso, sentenza IB (punto 56). 30 Sentenza IB (punto 56), e del 13 ottobre 2016, Mikołajczyk (C‑294/15, EU:C:2016:772, punto 50 e giurisprudenza citata). 31 Sentenze IB (punto 4[6]), e del 13 ottobre 2016, Mikołajczyk (C‑294/15, EU:C:2016:772, punti 46 e 47 e giurisprudenza citata). 32 Sentenza IB (punto 46).

V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa IB (Residenza abituale di un coniuge – Divorzio) (C‑289/20, EU:C:2021:561, paragrafo 94): «(...) ogni volta che una parte presentasse due o più residenze come abituali, si dovrebbe stabilire se siano tutte effettivamente tali.

In ultima analisi, aumenterebbe il rischio che una residenza “semplice” (e non la residenza abituale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n.°2201/2003) possa in ultima analisi determinare la competenza giurisdizionale internazionale». 33 Sentenza IB (punto 51). 34 V., in questo senso, sentenza HR (punti da 44 a 46 e giurisprudenza citata). 35 Per quanto riguarda la residenza abituale di un neonato, v. sentenza HR (punto 66).

In particolare, la relazione [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la temporanea assenza del minore dal luogo della sua residenza abituale per ragioni di vacanza non modifica, in linea di principio, la sua residenza abituale. 36 A questo proposito, la Commissione chiarisce che i posti presso le delegazioni sono molto ambiti e che le decisioni riguardanti i comandi sono adottate tenendo conto dei desideri delle persone comandate. 37 Ricordo che risulta dalla decisione di rinvio che, nel corso del periodo compreso tra il mese di agosto 2010 e il mese di febbraio 2015, i coniugi hanno risieduto nella Guinea-Bissau. 38 V., a questo proposito, nota a piè di pagina 36 nonché paragrafo 48 delle presenti conclusioni. 39 V., in questo senso, sentenza HR (punto 46 e giurisprudenza citata). 40 V., per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento n.°2201/2003, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa IB (Residenza abituale di un coniuge – Divorzio) (C‑289/20, EU:C:2021:561, paragrafo 66). 41 Una simile ipotesi non ricorre nel caso di un soggiorno che riguardi una trasferta professionale, effettuata in uno Stato terzo da medici o infermieri nell’ambito di singole missioni delle organizzazioni umanitarie o da militari nell’ambito di taluni tipi di missioni. 42 Il regolamento n.°2201/2003 consente unicamente di determinare se la residenza abituale si trovi o meno nel territorio di uno Stato membro. 43 L’articolo 1 del regolamento n.°4/2009 dispone che quest’ultimo «si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità».

V., altresì, considerando 11 di tale regolamento. 44 Occorre precisare che il regolamento n.°4/2009 non subordina l’applicabilità dei regolamenti di competenza alla condizione secondo la quale il convenuto debba essere domiciliato in uno Stato membro.

V. considerando 15 del regolamento n.°4/2009: «(...) La circostanza che un convenuto abbia la residenza abituale in uno Stato terzo non dovrebbe escludere l’applicazione delle norme comunitarie in materia di competenza, e non dovrebbe essere più previsto alcun rinvio alle norme in materia di competenza contemplate dal diritto nazionale.

È pertanto necessario determinare nel presente regolamento i casi in cui un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro può esercitare una competenza sussidiaria». 45 Occorre sottolineare che, in materia di divorzio, si tratta di determinare la residenza abituale dei coniugi o di uno dei coniugi o del convenuto; in materia di responsabilità genitoriale, si tratta di determinare la residenza abituale dei genitori e/o dei minori e, in materia di obblighi alimentari, si tratta di determinare la residenza abituale del creditore o del convenuto. 46 Sentenza del 18 dicembre 2014, Sanders e Huber (C‑400/13 e C‑408/13, EU:C:2014:2461, punti da 26 a 29). 47 I considerando 22, 25, 31, 33, 35 o 45 del regolamento n.°4/2009 affermano l’obiettivo di garantire il recupero (rapido ed efficace) dei crediti alimentari in situazioni transfrontaliere e, pertanto, quello di facilitare la circolazione delle persone all’interno dell’Unione. 48

V. paragrafo 50 delle presenti conclusioni. 49 Per quanto riguarda la corrispondenza tra la nozione di «residenza abituale» contenuta nel regolamento n.°4/2009 e quella contenuta agli articoli 3 (riguardante gli adulti) e 7 (riguardante i minori) del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (GU 2019, L 178, pag. 1), v.

Hess, B., «Towards a [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]?»,

[OSCURATO:PERSONA]

, n.°4, 2021, pag. da 523 a 542, in particolare pag. 528. 50 Testo adottato dalla ventunesima sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato; in prosieguo: la «relazione [OSCURATO:PERSONA]». 51

V. Wouters, J., e Duquet, S., «The EU and [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]?», [OSCURATO:PERSONA] of Diplomacy , vol.°7, n.°1, 2012, pagg. da 31 a 49, in particolare pag.

44. Secondo tali autori, «la rete diplomatica dell’[Unione] è soggetta alla Convenzione di Vienna tramite accordi specifici con il paese ospitante.

La maggior parte degli Stati ha accettato che le delegazioni dell’[Unione], il loro personale e i loro beni godano in tal modo di privilegi e di immunità.

Tuttavia, le disposizioni specifiche e i contesti normativi possono differire a seconda della parte interessata». 52 Preciso che si tratta della residenza abituale di persone diverse, nella fattispecie, quella dei coniugi, quella del padre o della madre e quella del creditore di alimenti. 53 Per quanto riguarda la nozione di «residenza abituale» di un minore, v. sentenze del 2 aprile 2009, A (C‑523/07, EU:C:2009:225, punti 34 e 35), e del 9 ottobre 2014, C (C‑376/14 PPU, EU:C:2014:2268, punto 50).

Quanto alla nozione di «residenza abituale» di un neonato, v. sentenze del 22 dicembre 2010, Mercredi (C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, punti da 44 a 46); dell’8 giugno 2017, OL (C‑111/17 PPU, EU:C:2017:436, punto 40), e HR (punto 40). 54 V., in particolare, in questo senso, sentenza HR (punto 41). 55 V., in particolare, sentenza del 15 febbraio 2017, W e V (C‑499/15, EU:C:2017:118, punto 61). 56 V., in tal senso, sentenza HR (punto 41).

A mio parere, l’utilizzazione da parte della Corte dei termini «certa integrazione» indica che non è necessario che tale integrazione sia completa o totale.

V., altresì, in tal senso, sentenza IB. 57 V., in tal senso, sentenza HR (punto 42). 58 Se, come avviene nella fattispecie, i detti fattori si concentrano in uno Stato terzo, nell’ambito del regolamento n.°2201/2003, ciò consente al giudice del rinvio non di determinare che la residenza abituale dei minori si trova in detto Stato ma piuttosto che tale residenza abituale non si trova in uno Stato membro . 59 Sentenza HR (punto 43 e giurisprudenza citata). 60 V., in particolare, sentenza HR (punti 45 e 46 e giurisprudenza citata). 61 Al riguardo, v., in particolare, in questo senso, sentenza HR (punti da 52 a 54 e giurisprudenza citata). 62 L’interpretazione propugnata dal governo spagnolo nelle sue osservazioni scritte sembra andare in tal senso.

V. paragrafo 80 delle presenti conclusioni. 63 Eccetto alcune modifiche di natura essenzialmente formale, occorre rilevare che il regolamento 2019/1111 non ha modificato le norme sulla competenza giurisdizionale internazionale in materia matrimoniale.

Il legislatore dell’Unione ha quindi mantenuto il sistema di competenze residuali previsto agli articoli 6 e 7 del regolamento n.°2201/2003, che figura ormai all’articolo 6 del regolamento 2019/1111.

L’articolo 104 del regolamento 2019/1111 dispone infatti che, fatto salvo l’articolo 100, paragrafo 2, di quest’ultimo, il regolamento 2201/2003 è abrogato a decorrere dal 1° agosto 2022. 64 La complessità del collegamento tra gli articoli 6 e 7 del regolamento n.°2201/2003 ha formato oggetto di numerose critiche in dottrina.

V., in particolare, [OSCURATO:PERSONA], A., «Article 6», op. cit., pag. 98, punto

2. A tale riguardo, si deve rilevare che, nella proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.°2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale, de 17 luglio 2006 (COM(2006) 399 def, pag. 8), la Commissione aveva proposto di sopprimere l’articolo 6: «Dalla consultazione pubblica è emerso che può creare confusione.

La disposizione risulta inoltre superflua in quanto gli articoli 3, 4 e 5 specificano i casi in cui un’autorità giurisdizionale ha competenza esclusiva quando un coniuge risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro». 65 Secondo la Commissione, «l’articolo 7 [del regolamento n.°2201/2003] rinvia attualmente alle norme nazionali di competenza internazionale quando i coniugi non risiedono abitualmente nel territorio di uno Stato membro e non hanno la stessa cittadinanza», v.

COM(2006) 399 def, pag.

9. 66 Sentenza del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] (C‑68/07, EU:C:2007:740, punto 26).

Secondo la Corte, anche i considerando 4 e 8 del regolamento (CE) n.°1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (GU 2000, L 160, pag. 19), le cui disposizioni vertenti sulla competenza a statuire sulle questioni relative al divorzio sono state sostanzialmente riportate nel regolamento n.°2201/2003, devono essere presi in considerazione nell’ambito dell’interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 2201/2003.

V., a questo proposito, altresì, [OSCURATO:PERSONA], M., [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] II bis, [OSCURATO:PERSONA], 2010 , pag. 30, punto

1.43. 67 Il considerando 2 del regolamento n. 2201/2003 sottolinea così che tale reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie è il «il fondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziario».

V., altresì, considerando 23 di tale regolamento, conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, punto 34, consultabile sul seguente sito Internet: https://www.europarl.europa.eu, nonché documento di lavoro della Commissione «Riconoscimento reciproco delle decisioni relative alla potestà dei genitori», COM(2001) 166 def., pag.

3. 68 Sentenza del 29 novembre 2007 (C‑68/07, EU:C:2007:740). 69 Sentenza del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] (C‑68/07, EU:C:2007:740, punto 22). 70

V. [OSCURATO:PERSONA], M., op. cit., pag. 157, punto 4.33. V., altresì, Kruger, T., e Samyn, L., «Brussels II bis: successes and suggested improvements», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], ·2016, pagg. da 1 a 37, in particolare pag. 8, nonché Campiglio, C., «Conflitti positivi e negativi di giurisdizione in materia matrimoniale», Rivista di diritto internazionale privato e processuale , n. 3, 2021, pagg. da 497 a 532, in particolare pag.

522. 71 Pataut, É., «Codifier le divorce international: Quelques remarques sur le projet GEDIP»,

[OSCURATO:PERSONA]

, n o 66, 2020, pagg. da 95 a 115, in particolare pag. 103. 72

V. paragrafo 129 delle presenti conclusioni.

Al riguardo, occorre rilevare che la dottrina si interroga sull’opportunità di mantenere le competenze residuali previste dal regolamento n. 2201/2003 nonché sulla pertinenza della loro sostituzione con competenze «uniformi».

V., in particolare, [OSCURATO:PERSONA], A., «La compétence internationale en matière de divorce.

Quelques suggestions pour une (improbable) révision du règlement [OSCURATO:PERSONA] II bis», Revue critique de droit international privé , vol. 4, n. 4, 2017, pagg. da 511 a 534, in particolare pagg. 522 e segg., nonché Pataut, É., loc. cit., pagg. 104 e segg. 73 Nella causa decisa con la sentenza del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] (C‑68/07, EU:C:2007:740), la ricorrente risiedeva in uno Stato membro diverso da quello di cui era cittadina.

Per contro, come ha rilevato la dottrina, dato che taluni Stati membri non contemplano, nel loro ordinamento giuridico interno, una competenza qualificabile come «residua» in considerazione dell’articolo 3 del regolamento n. 2201/2003, il problema si pone qualora uno dei coniugi sia cittadino di uno Stato membro e i due coniugi risiedano in uno Stato terzo.

V. relazione [OSCURATO:PERSONA], punto 47. V., altresì, [OSCURATO:PERSONA], A., «Article 6», op. cit., pag. 102, punto

13. 74 Sentenza del 17 ottobre 2018, UD (C‑393/18 PPU, EU:C:2018:835, punto 57). 75 Sentenza del 17 ottobre 2018, UD (C‑393/18 PPU, EU:C:2018:835, punto 66). 76

V. Pataut, É., «Articles 10-15», Magnus, U., e Mankowski, P. (a cura di), Brussels II bis [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2012, articolo 14, pag. 162, punto 4. 77

V. [OSCURATO:PERSONA], A., op. cit., in particolare pag.

514. 78 Per quanto riguarda l’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003, taluni autori ritengono che un’interpretazione flessibile e ampia della summenzionata disposizione consenta del pari di rispettare il funzionamento dell’articolo 15 di tale regolamento, che prevede il rinvio al giudice più adatto a trattare il caso.

V. Pataut, É., «Articles 10-15», op. cit., pag. 157, punto

53. Invece, altri autori sono di parere contrario.

In particolare, Ancel, B., e [OSCURATO:PERSONA], H., ritengono che «la proroga che la detta disposizione prevede renderebbe inutile il meccanismo del trasferimento di competenza ad un giudice più adatto che il regolamento all’articolo 15 recepisce dalla Convenzione del 1996.

Di conseguenza, è più ragionevole attenersi ad un’interpretazione minimalista che riconosca nell’articolo 12, paragrafo 3, solo un adeguamento dell’articolo 3, paragrafo 2, del [OSCURATO:PERSONA] II al nuovo sistema di competenza e che di conseguenza ammetta l’estensione di competenza solo a beneficio dei giudici dello Stato membro in cui si svolga un procedimento di scioglimento sulla base di una competenza residuale (articolo 7 del regolamento: competenze derivanti dal diritto internazionale privato comune)» (traduzione libera).

Ancel, B. e [OSCURATO:PERSONA], H., «Aliments sans frontières.

Le règlement CE no 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires», Revue critique de droit international privé , n. 3, 2010, da pagg. 457 a 484, in particolare pag. 476, punto

18. 79 Sentenze del 12 novembre 2014, L (C‑656/13, EU:C:2014:2364, punto 39), e del 6 ottobre 2015, Matoušková (C‑404/14, EU:C:2015:653, punto 36).

Per contro, la scelta del foro non è ammessa in materia d divorzio. 80

V. Franzina, P., «[OSCURATO:PERSONA]», Viarengo, I., e Villata, F. C., (a cura di), Planning the Future of [OSCURATO:PERSONA]: A [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] , Viarengo, I., e Villata, F. C., (ed.), [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], 2020, pagg. da 325 a 330, in particolare pag.

326. 81 Sentenza del 16 luglio 2015 (C‑184/14, EU:C:2015:479). 82 Sentenza del 16 luglio 2015, A (C‑184/14, EU:C:2015:479, punti 47 e 48). 83 In materia di responsabilità genitoriale, i giudici spagnoli sono competenti, in particolare, «qualora l’attore sia spagnolo». 84 Secondo il giudice del rinvio, ai sensi dell’articolo 22 quater, lettera d), della LOPJ, i giudici spagnoli non sarebbero tuttavia competenti a conoscere del divorzio. 85 Anche se, come ho fatto presente nelle mie conclusioni nella causa R (Competenza, responsabilità genitoriale e obbligazione alimentare) (C‑468/18, EU:C:2019:649, paragrafo 72), il fatto che la domanda relativa all’obbligazione alimentare sia accessoria ad una domanda in materia di responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 3, lettera d), del regolamento n. 4/2009, non ha l’effetto di escludere la competenza della giurisdizione di uno Stato membro fondata sull’articolo 3, lettera a), del menzionato regolamento, o, in mancanza, sull’articolo 5 del medesimo regolamento. 86 «salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti». 87 Non risulta dalla decisione di rinvio che vi sia stata un’elezione del foro ad opera delle parti nel procedimento principale (articolo 4) né che vi sia stata una comparizione volontaria del convenuto per una ragione diversa da quella intesa a eccepire l’incompetenza del giudice adito (articolo 5).

Ricordo tuttavia che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 4/2009, l’articolo 4 di quest’ultimo non si applica in una controversia concernente un’obbligazione alimentare nei confronti di un minore di diciotto anni. 88 L’articolo 6 del regolamento n. 4/2009 prevede una competenza sussidiaria fondata sulla cittadinanza comune delle parti. 89 Una parte della dottrina rileva tuttavia che non è certo che la situazione in cui il procedimento «non [può] ragionevolmente essere intentato o svolto o si riveli impossibile in uno Stato terzo» (traduzione libera) ricomprenda ostacoli al riconoscimento di alimenti diversi da quelli di ordine strettamente procedurale.

V. Ancel, B., e [OSCURATO:PERSONA], H., «op. cit., in particolare, pag.

483. 90 In particolare qualora venga richiesto il versamento di una cauzione di ammontare elevato. 91 In particolare nel caso di inondazioni o altre catastrofi naturali. 92 Ad esempio in caso di rischio di diniego di giustizia a causa dell’orientamento sessuale, dell’appartenenza ad una religione o ad una razza, o qualora i giudici interessati chiedano prove inaccettabili e discriminatorie. 93 [OSCURATO:PERSONA], P., «Le for de nécessité dans les règlements européens», Europa als Rechts- und Lebensraum: [OSCURATO:PERSONA] für [OSCURATO:PERSONA] zum

75. Geburtstag am

18. Juni 2018 , [OSCURATO:PERSONA] C., Hess B., Jayme E., Mansel H.P., ed.

Bielefeld, 2018, pagg. da 255 a 267, in particolare pag.

262. 94 A questo proposito, in materia di successioni, v. mie conclusioni nella causa RK (Dichiarazione di incompetenza) (C‑422/20, EU:C:2021:565, paragrafo 60 e nota a piè di pagina 35). 95 Normalmente, uno dei genitori in rappresentanza del creditore ma anche un ente pubblico legalmente surrogato nel credito di alimenti.

V. sentenza del 17 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Surroga di un ente pubblico nei diritti del creditore di alimenti) (C‑540/19, EU:C:2020:732). 96 Franzina, P., «[OSCURATO:PERSONA]», op. cit., pag.

327. 97

V. mie conclusioni nella causa KP (C‑83/17, EU:C:2018:46, paragrafo 53). 98 Al riguardo, v., in particolare, Ancel, B., e [OSCURATO:PERSONA], H., op. cit., pag. 483. 99 Sentenza del 16 luglio 2015, A (C‑184/14, EU:C:2015:479, punto 46). 100

V. paragrafo 23 delle presenti conclusioni. 101 Anche se, formalmente, la domanda di alimenti è intentata dal creditore di alimenti, tale domanda è considerata come intentata dalla madre (in rappresentanza dei figli).

V. relazione del [OSCURATO:PERSONA] per l’eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne, Osservazioni finali riguardanti la sesta e la settima relazione periodica del Togo, adottate dal [OSCURATO:PERSONA] nella sua cinquantatreesima sessione (1-19 ottobre 2012), pag.

3. Consultabile all’indirizzo Internet:https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/TGO/CO/6-7&Lang=En: «[OSCURATO:PERSONA] è preoccupato per il fatto che le donne non hanno effettivo accesso alla giustizia e per i molteplici fattori all’origine di tale stato di cose, come (...) [in particolare] la stigmatizzazione delle donne che si rivolgono alla giustizia» (traduzione libera). 102 V., in particolare, sentenza del 7 novembre 2019, UNESA e a. (da C‑80/18 a C‑83/18, EU:C:2019:934, punto 37), nonché ordinanza del 15 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] (C‑647/18, non pubblicata, EU:C:2020:13, punto 38). 103

V. [OSCURATO:PERSONA], M., e Pacula, K., «[OSCURATO:PERSONA] of necessity in family matters within the framework of EU and international law»,

[OSCURATO:PERSONA]

, n. 4/2021, pagg. da 563 a 592, in particolare pag. 584, nonché autori citati alle note a piè di pagina

99. 104 V., a questo proposito, [OSCURATO:PERSONA], D. P., «Compétence exclusive e compétence exorbitante dans les relations privées internationales», Recueil des cours, vol. 323,Académie de droit international de [OSCURATO:PERSONA], 2009/323, pagg. da 11 a 259, in particolare pagg. 75 e 76: «[...

Il semble que la finalité essentielle du forum necessitatis n’est pas d’octroyer une justifications aux tribunaux pour intervenir dans des affaires où ils ne sont pas compétents, mais pour garantir la jouissance du droit fondamental d’accès à la justice (sembra che l’obiettivo essenziale del forum necessitatis non sia quello di fornire una giustificazione ai giudici per intervenire in cause in cui non sono competenti, ma per garantire il godimento del diritto fondamentale di accesso alla giustizia» (traduzione libera).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 24 febbraio 2022 ( 1 ) Causa C ‑ 501/20 M P A contro [OSCURATO:PERSONA] D N M T [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona, Spagna)] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – [OSCURATO:PERSONA] (CE) no2201/2003 – Articoli 3, 7, 8 e 14 – Nozione di “residenza abituale”– Competenza, riconoscimento, esecuzione delle decisioni e cooperazione in materia di obbligazioni alimentari – [OSCURATO:PERSONA] (CE) no4/2009 – Articoli 3 e 7 – Cittadini di due Stati membri diversi, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] quanto agenti contrattuali dell’Unione – Determinazione della competenza – [OSCURATO:PERSONA] necessitatis – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea» I. Introduzione 1. «Il principio di prossimità (...) è più vicino alla vita e questo è il suo blasone. Esso porta con sé una lezione di modestia insegnandoci che nessuna volontà politica, nessun giudice, quale che sia la purezza delle sue intenzioni, può pretendere a lungo di governare secondo le proprie leggi rapporti di vita che sono fuori dalla sua portata)» ( 2 ). Pur essendo state scritte nel 1986, le parole di [OSCURATO:PERSONA] non hanno perduto nulla della loro pertinenza. Infatti, il principio di prossimità si trova oggi al centro dei regolamenti dell’Unione in materia matrimoniale e di obbligazioni alimentari. 2. In maniera generale, la situazione di un cittadino di uno Stato membro assegnato in un altro Stato membro o in uno Stato terzo per ragioni professionali è oggi una situazione ordinaria. Tale situazione si complica se il cittadino interessato decide di separarsi o di divorziare, e ancor più qualora il giudice di uno Stato membro adito debba determinare la sua competenza internazionale per quanto riguarda non soltanto lo scioglimento dell’unione e la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minorenni, ma anche l’assegno alimentare per questi ultimi nonché il godimento dell’alloggio familiare nello Stato terzo. Questa è la situazione che ricorre della presente causa. 3. Con le sue questioni pregiudiziali, l’[OSCURATO:PERSONA] de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona, Spagna) pone alla Corte interrogativi sull’interpretazione degli articoli 3, 7, 8 e 14 del regolamento (CE) n. 2201/2003 ( 3 ) e degli articoli 3 e 7 del regolamento (CE) n. 4/2009 ( 4 ) nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). 4. Tali questioni condurranno la Corte a soffermarsi, innanzitutto, sull’interpretazione degli articoli 3 e 8 del regolamento n. 2201/2003 nonché dell’articolo 3 del regolamento n. 4/2009 e, pertanto, sulla nozione di «residenza abituale», in particolare qualora i coniugi siano agenti contrattuali dell’Unione europea che svolgono le loro funzioni in uno Stato terzo in cui essi godono, secondo quanto asserito, dello status diplomatico. La Corte dovrà poi determinare la competenza residuale in materia di divorzio e di responsabilità genitoriale nel caso in cui il convenuto sia cittadino di uno Stato membro e, pertanto, avrà la possibilità di esaminare il collegamento tra gli articoli 6, 7 e 14 del regolamento n. 2201/2003. Infine, la Corte dovrà precisare la portata del forum necessitatis, considerato all’articolo 7 del regolamento n. 4/2009, ai fini della determinazione dell’assegno alimentare per minori, nonché quella dell’articolo 47 della Carta, ai fini dell’interpretazione di tali disposizioni. II. Contesto normativo A. Diritto internazionale 5. L’articolo 31, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, conclusa a Vienna il 18 aprile 1961 (in prosieguo: la «Convenzione di Vienna») ( 5 ), dispone: «1.      L’agente diplomatico gode dell’immunità dalla giurisdizione penale dello Stato accreditatario. Esso gode del pari dell’immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello stesso, salvo si tratti di: a)      azione reale circa un immobile privato situato sul territorio dello Stato accreditatario, purché l’agente diplomatico non lo possegga per conto dello Stato accreditante ai fini della missione; b)      azione circa una successione cui l’agente diplomatico partecipi privatamente, e non in nome dello Stato accreditante, come esecutore testamentario, amministratore, erede o legatario; c)      azione circa un’attività professionale o commerciale qualsiasi, esercitata dall’agente diplomatico fuori dalle sue funzioni ufficiali nello Stato accreditatario. 6. Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna: «Lo Stato accreditante può rinunciare all’immunità giurisdizionale degli agenti diplomatici e delle persone che ne godono in virtù dell’articolo 37». B. Diritto dell’Unione 1. [OSCURATO:PERSONA] n.° 2201/2003 7. L’articolo 3 del regolamento n.°2201/2003, dal titolo «Competenza generale», così dispone: «1.      Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a)      nel cui territorio si trova: –        la residenza abituale dei coniugi, o –        l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o –        la residenza abituale del convenuto, o –        in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o –        la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o –        la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del [OSCURATO:PERSONA] e dell’Irlanda, ha ivi il proprio “domicile”; b)      di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del [OSCURATO:PERSONA] e dell’Irlanda, del “domicile” di entrambi i coniugi. (...)». 8. A termini dell’articolo 6 di tale regolamento, intitolato «Carattere esclusivo della competenza giurisdizionale di cui agli articoli 3, 4 e 5»: «Il coniuge che a)      risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro, o b)      ha la cittadinanza di uno Stato membro o, nel caso del [OSCURATO:PERSONA] e dell’Irlanda, ha il proprio “domicile” nel territorio di uno di questi Stati membri, può essere convenuto in giudizio davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro soltanto in forza degli articoli 3, 4 e 5». 9. L’articolo 7 del detto regolamento, dal titolo «Competenza residua», recita, al paragrafo 1: «Qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato». 10. L’articolo 8 dello stesso regolamento, intitolato «Competenza generale», prevede, al paragrafo 1: «Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi». 11. L’articolo 14 del regolamento n.°2201/2003, dal titolo «Competenza residua», è così formulato: «Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 8 a 13, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato». 2. [OSCURATO:PERSONA] n .° 4/2009 12. L’articolo 3 del regolamento n.°4/2009, intitolato «Disposizioni generali», è del seguente tenore: «Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri: a)      l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente, o b)      l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente, o c)      l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti, o d)      l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti»; 13. L’articolo 7 di tale regolamento, dal titolo «[OSCURATO:PERSONA] necessitatis», stabilisce quanto segue: «Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6, in casi eccezionali le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono conoscere della controversia se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento. La controversia deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita»; C. Diritto spagnolo 14. [OSCURATO:PERSONA] 6/1985 del [OSCURATO:PERSONA] (legge organica 6/1985 sul potere giudiziario), del 1° luglio 1985 ( 6 ), così come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 7/2015 (legge organica 7/2015, che disciplina la competenza dei giudici spagnoli), del 21 luglio 2015 ( 7 ), dispone, all’articolo 22 quater, lettere c) e d): «In assenza dei criteri precedenti, i giudici spagnoli sono competenti: (...) c)      In materia di rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, nullità del matrimonio, separazione e divorzio e loro modifiche, purché nessun altro giudice straniero sia competente, quando entrambi i coniugi risiedano abitualmente in Spagna al momento della presentazione della domanda o quando la loro ultima residenza abituale sia stata in questo paese e uno di essi vi risieda, o quando la Spagna sia la residenza abituale del convenuto, o, in caso di domanda consensuale, quando in Spagna risieda uno dei coniugi, o quando il ricorrente sia residente abitualmente in detto paese da almeno un anno alla data di presentazione della domanda, o quando il ricorrente sia spagnolo e risieda abitualmente in Spagna da almeno sei mesi prima della presentazione della domanda, così come quando entrambi i coniugi siano cittadini spagnoli. d)      In materia di filiazione e di relazione fra genitori e figli, di tutela dei minori e di responsabilità genitoriale, quando il figlio minore risieda abitualmente in Spagna al momento della presentazione della domanda o il ricorrente sia spagnolo o risieda abitualmente in Spagna o, in ogni caso, da almeno sei mesi prima della presentazione della domanda». 15. L’articolo 22 octies della LOPJ prevede: «1.      I giudici spagnoli non sono competenti nei casi in cui i fori competenti individuati dalle leggi spagnole non prevedano tale competenza. (...) 3.      (...) I giudici spagnoli non potranno astenersi o dichiararsi incompetenti se la fattispecie controversa presenta legami con la Spagna e i giudici dei diversi Stati collegati alla fattispecie si sono dichiarati incompetenti. (...)». 16. [OSCURATO:PERSONA] (codice civile) precisa, all’articolo 40, che il domicilio dei diplomatici residenti, per ragioni di servizio, all’estero, e che godono del diritto di extraterritorialità, è l’ultimo che essi hanno avuto in territorio spagnolo. III. Fatti del procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 17. M P A, cittadina spagnola, e LC D N M T, cittadino portoghese, si sono sposati il 25 agosto 2010 presso l’ambasciata di Spagna in Guinea-Bissau. Essi hanno due figli minorenni, nati il 10 ottobre 2007 e il 30 luglio 2012 a Manresa (provincia di Barcellona, Spagna), in possesso della doppia cittadinanza spagnola e portoghese. 18. Nel corso del periodo compreso tra il mese di agosto 2010 e il mese di febbraio 2015, i coniugi hanno risieduto in Guinea-Bissau per trasferirsi poi a Lomé (Togo). In seguito alla loro separazione di fatto, nel mese di luglio 2018, la ricorrente nel procedimento principale ha continuato a risiedere nel domicilio coniugale in Togo con i figli mentre il marito risiedeva in un albergo in tale paese. 19. I coniugi lavorano per la Commissione europea in qualità di agenti contrattuali e sono in servizio presso la delegazione dell’Unione europea in Togo. Il giudice del rinvio precisa che gli agenti contrattuali, dipendenti dell’Unione negli Stati membri dell’Unione, hanno lo status di agenti diplomatici dell’Unione unicamente nel loro paese della sede di servizio. 20. Il 6 marzo 2019, la ricorrente nel procedimento principale ha presentato, dinanzi al Juzgado de [OSCURATO:PERSONA] de Manresa (Tribunale di primo grado di Manresa, Spagna), un’istanza di divorzio con cui chiedeva altresì lo scioglimento del regime matrimoniale, la fissazione del regime e delle modalità di esercizio dell’affidamento e delle responsabilità genitoriali nei confronti dei figli minorenni, un assegno alimentare per questi ultimi, nonché il godimento dell’alloggio familiare a Lomé. Ella ha, inoltre, chiesto l’adozione di provvedimenti provvisori. 21. Il convenuto nel procedimento principale ha sostenuto che il Juzgado de [OSCURATO:PERSONA] de Manresa (Tribunale di primo grado di Manresa) non aveva la competenza internazionale. Con ordinanza del 9 settembre 2019, tale giudice ha dichiarato di non essere competente a conoscere del procedimento con la motivazione che le parti non avevano, a suo dire, la loro residenza abituale in Spagna. 22. La ricorrente nel procedimento principale ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio. Ella fa valere di godere, come il marito, dello status diplomatico in quanto entrambi agenti dell’Unione accreditati nel paese della sede di servizio, status che si estende ai figli minorenni. Ella asserisce che, in forza dei regolamenti nn. 2201/2003 e 4/2009, la competenza a conoscere delle questioni di divorzio, di responsabilità genitoriale e di assegno alimentare è determinata in base alla residenza abituale. Orbene, conformemente all’articolo 40 del codice civile spagnolo, la sua residenza abituale è non, come sostiene il marito, il luogo della sua sede di servizio in quanto agente contrattuale, bensì il suo luogo di residenza precedente all’acquisizione di tale status, e cioè la Spagna. Ella fa valere altresì di godere dell’immunità diplomatica in forza dell’articolo 31 della Convenzione di Vienna e che le sue domande relative al divorzio, alla responsabilità genitoriale e all’assegno alimentare non rientrano nelle eccezioni previste in suddetta disposizione. 23. La ricorrente nel procedimento principale fa altresì valere il forum necessitatis previsto dal regolamento n.°4/2009 e descrive la situazione in cui si trovano i giudici togolesi. Ella produce a tal fine relazioni redatte dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. Ella sottolinea che una di suddette relazioni, in data 17 agosto 2016, constata la mancanza di formazione adeguata e continua dei magistrati e la persistenza di un clima di impunità riguardo alle violazioni dei diritti umani. Un’altra delle relazioni in parola, datata 22 agosto 2016, dà atto della preoccupazione delle Nazioni Unite quanto all’indipendenza del potere giudiziario, all’accesso alla giustizia e all’impunità per le violazioni dei diritti umani. Ella rileva che il [OSCURATO:PERSONA] per l’eliminazione delle discriminazioni contro le donne ha chiesto alla Repubblica togolese di garantire l’effettivo accesso delle donne agli organi giurisdizionali. 24. Il convenuto nel procedimento principale sostiene, dal canto suo, che né lui né la moglie esercitano funzioni diplomatiche per il rispettivo paese e che entrambi lavorano nella delegazione dell’Unione nel Togo in qualità di agenti contrattuali. A tale riguardo, egli fa presente che il lasciapassare di cui essi dispongono non è un passaporto diplomatico, bensì un salvacondotto o un documento di viaggio sicuro, valido unicamente nel territorio di paesi terzi non membri dell’Unione. Inoltre, egli ritiene che la normativa applicabile non sia la Convenzione di Vienna, ma il protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea ( 8 ). Orbene, detto protocollo è applicabile unicamente agli atti compiuti dai funzionari e dagli agenti delle istituzioni dell’Unione in veste ufficiale di siffatti funzionari e agenti e non consente l’applicazione del forum necessitatis. 25. Il giudice del rinvio constata che, in considerazione delle circostanze del procedimento principale, non esiste alcuna giurisprudenza relativa alla nozione di «residenza abituale» dei coniugi, al fine di determinare il giudice competente in materia di divorzio. Lo stesso vale, a suo parere, per la nozione di «residenza abituale» dei figli minorenni qualora si debba stabilire l’incidenza, ai fini della determinazione della residenza abituale, dello status diplomatico o di uno status analogo come quello delle persone che esercitano funzioni in qualità di agenti o soggetti che lavorano per l’Unione e che si trovano distaccate in Stati terzi ai fini dell’esercizio di siffatte funzioni. A suo avviso, la presenza di tali persone in paesi del genere ha come causa e origine l’esercizio di funzioni o di attività lavorative per l’Unione. 26. In tale contesto, l’[OSCURATO:PERSONA] di Barcellona (Corte provinciale di Barcellona con sentenza del 15 settembre 2020, pervenuta alla cancelleria della Corte il 6 ottobre 2020, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Come debba essere interpretata la nozione di “residenza abituale”, di cui all’articolo 3 del regolamento [n.°2201/2003] e all’articolo 3 del regolamento [n.°4/2009], dei cittadini di uno Stato membro che soggiornino in uno Stato terzo a causa delle funzioni loro assegnate in qualità di agenti contrattuali dell’[Unione], e ai quali, nello Stato terzo, sia riconosciuto lo status di agenti diplomatici dell’[Unione], quando il loro soggiorno in tale Stato è vincolato all’esercizio delle funzioni da loro esercitate per l’Unione. 2)      Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n.°2201/2003 e dell’articolo 3 del regolamento n.°4/2009, la determinazione della residenza abituale dei coniugi dipenda dal loro status di agenti contrattuali dell’[Unione] in uno Stato terzo, in che modo ciò possa incidere sulla determinazione della residenza abituale dei figli minorenni ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n.°2201/2003. 3)      Se, nell’ipotesi in cui si ritenga che i minori non risiedano abitualmente nello Stato terzo, possa tenersi in considerazione il collegamento costituito dalla cittadinanza della madre, dalla sua residenza in Spagna precedente alla celebrazione del matrimonio, dalla cittadinanza spagnola dei figli minorenni e dalla loro nascita in Spagna ai fini della determinazione della residenza abituale ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n.°2201/2003. 4)      Qualora si stabilisca che la residenza abituale dei genitori e dei minori non si trova in uno Stato membro, tenuto conto del fatto che, ai sensi del regolamento n.°2201/2003, non esiste alcun altro Stato membro competente a decidere sulle domande, se il fatto che il convenuto sia cittadino di uno Stato membro osti all’applicazione della clausola residuale di cui agli articoli 7 e 14 [di tale regolamento]. 5)      Qualora si stabilisca che la residenza abituale dei genitori e dei minori non si trova in uno Stato membro, ai fini della determinazione degli assegni di mantenimento per i figli, come debba essere interpretato il forum necessitatis di cui all’articolo 7 del regolamento n.°4/2009 e, in particolare, quali requisiti siano necessari per ritenere che un procedimento non possa ragionevolmente essere intentato o svolto o si riveli impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento (nella fattispecie il Togo). Se sia necessario che la parte dimostri di aver promosso o tentato di promuovere il procedimento in tale Stato con esito negativo, e se la cittadinanza di una delle parti in causa costituisca un collegamento sufficiente con lo Stato membro [dell’autorità giurisdizionale adita]. 6)      Se, in un caso come quello in esame, nel quale i coniugi hanno forti legami con Stati membri (cittadinanza, residenza precedente), il fatto che, in applicazione delle disposizioni dei regolamenti, nessuno Stato membro risulti competente sia in contrasto con l’articolo 47 della [Carta]». 27. Il giudice del rinvio ha chiesto che la presente causa sia sottoposta alla procedura pregiudiziale d’urgenza prevista all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. 28. Il 19 ottobre 2020, la Quarta Sezione della Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, ha deciso che non dovesse darsi seguito a tale domanda. 29. Hanno presentato osservazioni scritte i governi spagnolo e ceco, nonché il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione. Le parti del procedimento principale e suddette stesse parti hanno partecipato all’udienza tenutasi il 16 settembre 2021. IV. Analisi A. Sulla prima questione pregiudiziale 30. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, come debba essere interpretata la nozione di «residenza abituale», utilizzata all’articolo 3 del regolamento n. 2201/2003 e all’articolo 3 del regolamento n. 4/2009, qualora i coniugi siano agenti contrattuali dell’Unione che esercitano le loro funzioni in uno Stato terzo in cui godono, secondo quanto asserito, dello status diplomatico. 31. Il giudice del rinvio fa presente che, a suo parere, l’articolo 40 del codice civile spagnolo, sul quale la ricorrente nel procedimento principale fonda la competenza dei giudici spagnoli, non è applicabile nella controversia del procedimento principale dato che la definizione della nozione – nazionale – di «domicilio» che vi è data opera una fictio juris del diritto spagnolo limitata alle persone che esercitano funzioni diplomatiche. Tale giudice espone altresì che la valutazione della residenza abituale dei coniugi richiede che vengano determinati la durata, il carattere abituale e la stabilità del loro soggiorno nel Togo. Per tale ragione, esso si chiede se lo status di agenti dell’Unione dei coniugi costituisca un elemento rilevante per determinare se essi risiedano abitualmente o meno nel Togo, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 2201/2003 e dell’articolo 3 del regolamento n. 4/2009. 32. Per rispondere alla prima questione, mi occuperò, in primo luogo, della nozione di «residenza abituale», ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 2201/2003 e dell’articolo 3 del regolamento n. 4/2009, prima di esaminare, in secondo luogo, la portata dello status di agenti diplomatici dell’Unione dei coniugi nello Stato in cui si trova la loro residenza abituale ai fini della determinazione di quest’ultima. 1. Sulla nozione di «residenza abituale» a) Sulla nozione di «residenza abituale» ai sensi dell ’ articolo 3 del regolamento n. 2201/2003 33. Risulta dal considerando 1 del regolamento n.°2201/2003 che quest’ultimo contribuisce a istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. A tale scopo, detto regolamento, ai capi II e III, stabilisce, in particolare, norme che regolano la competenza nonché il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni relative allo scioglimento del vincolo matrimoniale, regole queste che sono dirette a garantire la certezza del diritto ( 9 ). 34. L’articolo 3 del regolamento n.°2201/2003, che fa parte del capo II di quest’ultimo, costituisce la colonna portante delle norme sulla competenza internazionale previste da tale regolamento in materia di divorzio, di separazione personale e di annullamento di matrimonio. L’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del detto regolamento prevede vari criteri di attribuzione della competenza tra i quali, come ha rilevato la Corte, «non è stabilita alcuna gerarchia» ( 10 ). La nozione di «residenza abituale» figura nei primi sei criteri di attribuzione di competenza previsti all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), ( 11 ) dello stesso regolamento ( 12 ). Un settimo criterio, quello dello Stato «di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del [OSCURATO:PERSONA] e dell’Irlanda, del “domicile” di entrambi i coniugi», figura all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n.°2201/2003. La nozione di «residenza abituale» costituisce quindi la pietra angolare delle norme sulla competenza internazionale in materia matrimoniale. La nozione in parola figura altresì agli articoli 6 e 7 ( 13 ), nonché all’articolo 8 di tale regolamento, che sono anch’essi rilevanti ai fini della presente causa ( 14 ). 35. Rilevo tuttavia che la nozione di «residenza abituale», pur essendo cruciale affinché i giudici competenti possano pronunciarsi sull’istanza di divorzio e sulle questioni relative alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli ( 15 ), non è definita all’articolo 2 del regolamento n.°2201/2003 ( 16 ). Pertanto, poiché il legislatore dell’Unione non ha previsto di rinviare al diritto degli Stati membri per determinare il senso e la portata della nozione di «residenza abituale», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del summenzionato regolamento, occorre considerare che quest’ultima costituisce una nozione autonoma ed uniforme del diritto dell’Unione. Siffatta impostazione è confortata dalla giurisprudenza della Corte relativa al detto regolamento sull’interpretazione della nozione di «residenza abituale» di un minore, ai sensi dell’articolo 8 dello stesso regolamento ( 17 ) e, più di recente, di quella di «residenza abituale» di un coniuge, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di quest’ultimo ( 18 ). 36. Per quanto riguarda l’interpretazione di tale nozione autonoma nel contesto specifico della presente causa, si deve tener conto, alla luce del silenzio del regolamento n.°2201/2003 sulla definizione della stessa, delle disposizioni che la menzionano e degli obiettivi di suddetto regolamento ( 19 ). Ricorderò tuttavia, preliminarmente, qualche elemento di interpretazione della formulazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del detto regolamento facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia. 1) Le interpretazioni letterale, storica, contestuale e teleologica dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 37. In primo luogo, rilevo che, nella sentenza IB, la Corte ha di recente dichiarato, nell’ambito della determinazione della residenza abituale dei coniugi, che varie disposizioni del regolamento n. 2201/2003, ed in particolare l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di quest’ultimo, menzionano i termini «residenza abituale» impiegando non il plurale ma il singolare. Tale regolamento «fa infatti riferimento ai giudici dello Stato membro della “residenza abituale” di uno e/o dell’altro coniuge o del minore, a seconda dei casi, impiegando sistematicamente il singolare, senza prevedere che una stessa persona possa, contemporaneamente, avere più residenze abituali o una residenza abituale in diversi luoghi» ( 20 ). 38. Ne consegue, in linea di principio, che non è ammissibile che la residenza abituale dei coniugi possa contemporaneamente situarsi in due Stati membri o, come nel caso di specie, in uno Stato membro e in un paese terzo. Tale elemento interpretativo, sul quale tornerò più tardi nella mia analisi ( 21 ), mi pare importante come punto di partenza per determinare la residenza abituale dei coniugi in una fattispecie come quella oggetto della controversia nel procedimento principale. 39. In secondo luogo, ricordo che la Corte ha già dichiarato, nel contesto dell’interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 2201/2003 relative alla responsabilità genitoriale, in particolare quella dell’articolo 8 di quest’ultimo ( 22 ), che, da un lato, l’impiego dell’aggettivo «abituale» consente di dedurre che la residenza deve presentare un certo carattere di stabilità o di regolarità e che, dall’altro, il trasferimento da parte di una persona della sua residenza abituale in uno Stato membro [o uno Stato terzo] rispecchia la volontà di detta persona di stabilirvi, con l’intenzione di conferirgli carattere stabile, il centro permanente o abituale dei suoi interessi ( 23 ). Più precisamente, la Corte ha considerato che è importante, per determinare l’ubicazione della residenza abituale di un minore, il luogo in cui i suoi genitori sono presenti stabilmente e sono integrati in un ambiente sociale e familiare. In siffatto contesto, anche l’intenzione di stabilirsi così in tale luogo, qualora sia manifestata attraverso misure concrete, può essere presa in considerazione ( 24 ). 40. In terzo luogo, tali considerazioni sono corroborate non soltanto dalla relazione [OSCURATO:PERSONA] ( 25 ), ma parimenti dall’obiettivo dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 ( 26 ). Infatti, le regole di competenza fissate in tale disposizione consistono nell’assicurare un equilibrio tra la mobilità delle persone all’interno dell’Unione e la certezza del diritto ( 27 ). 41. Pertanto, perché la residenza in un determinato luogo sia considerata «abituale», essa deve presentare un elemento oggettivo (la «stabilità» o la «regolarità») e un elemento soggettivo, l’intenzionalità (la «volontà»). Poiché la valutazione di tali elementi da parte del giudice del rinvio ha un carattere prevalentemente fattuale, detto giudice deve tener conto di tutte le circostanze particolari del caso di specie ( 28 ). Nella sua giurisprudenza, la Corte ha fissato una serie di criteri che consentono di determinare la residenza abituale di una persona interessata. Nelle considerazioni che seguono, farò riferimento esclusivamente a quelli che mi sembrano pertinenti ai fini della presente causa. 2) L’elemento oggettivo e l’elemento soggettivo i) La stabilità o la regolarità 42. Quanto all’elemento oggettivo, ricordo che, tra le circostanze determinanti per stabilire la residenza abituale di un coniuge o dei coniugi, l’ambiente della persona interessata presenta un’importanza particolare ( 29 ). Certo, l’ambiente di un adulto è composto da attività e da interessi, segnatamente professionali, socioculturali, patrimoniali nonché di ordine privato e familiare diversificati e, secondo la Corte, non è richiesto che questi ultimi siano concentrati nel territorio di un solo Stato membro ( 30 ). Benché il sistema di ripartizione delle competenze introdotto dal regolamento n.°2201/2003 in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale non miri ad escludere competenze multiple, mi sembra tuttavia importante sottolineare che, nella sentenza IB ( 31 ), la Corte ha recentemente dichiarato che «ammettere che un coniuge possa contemporaneamente risiedere abitualmente in più Stati membri potrebbe nuocere alla certezza del diritto, aumentando le difficoltà in relazione alla determinazione anticipata dei giudici che possono statuire sullo scioglimento del vincolo matrimoniale e rendendo più complessa la verifica, da parte del giudice adito, della propria competenza». Infatti, secondo l’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona, la Corte ha precisato che «vi sarebbe allora il rischio che la competenza internazionale venga determinata, in ultima analisi, non dal criterio della “residenza abituale”, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, bensì da un criterio fondato sulla semplice residenza dell’uno o dell’altro coniuge, il che violerebbe tale regolamento» ( 32 ). 43. Ne consegue, a mio parere, che, sebbene non sia escluso che un coniuge possa contemporaneamente disporre di più residenze semplici , quest’ultimo può avere, in un determinato momento, una sola residenza abituale , ai sensi di tale disposizione ( 33 ). 44. Inoltre, ricordo che, secondo la Corte, la residenza abituale di una persona corrisponde al luogo in cui si situa il centro della sua vita ( 34 ). Quindi, circostanze connesse all’impiego, come la durata del distacco o la possibilità di prolungarlo, possono essere prese in considerazione, e segnatamente il fatto che l’attività lavorativa svolta da tale persona in un determinato luogo si inserisca nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per contro, non potrebbero essere considerati come una circostanza determinante i soggiorni effettuati da detta persona nel territorio dello Stato membro di cui essa è originaria nell’ambito dei suoi congedi o di periodi festivi ( 35 ). 45. Nella fattispecie, risulta dalla decisione di rinvio che i coniugi e i loro figli sono stabiliti nel Togo dal mese di febbraio 2015 e, pertanto, che la loro residenza in suddetto Stato presenta un certo grado di durata, di continuità e di permanenza. Infatti, la loro presenza fisica permanente nel Togo al di fuori dei loro congedi o delle loro vacanze è un fatto accertato dal giudice del rinvio. Mi sembra importante precisare che risulta dalla decisione di rinvio che, in seguito alla loro separazione, nessuno dei coniugi si è trasferito nel proprio Stato membro. 46. A tale riguardo, è certamente vero che il soggiorno dei coniugi nel Togo è direttamente connesso con l’esercizio delle loro funzioni in qualità di agenti contrattuali dell’Unione e che siffatto soggiorno può variare a seconda delle funzioni in parola e delle esigenze della Commissione. Tuttavia, risulta dalle osservazioni scritte della Commissione che, secondo le informazioni da essa ricevute dal Servizio europeo per l’azione esterna, le parti del procedimento principale hanno contratti a tempo indeterminato e non sono soggette a rotazione presso la sede di [OSCURATO:PERSONA] ( 36 ). 47. Pertanto, la circostanza segnalata dalla ricorrente nel procedimento principale all’udienza di discussione, secondo la quale ella risiederebbe in Spagna durante i congedi o periodi festivi o si sarebbe recata in tale Stato membro per dare alla luce i suoi due figli, non può indicare che i coniugi, o, quanto meno, la ricorrente nel procedimento principale, risiedano abitualmente in detto Stato membro in maniera stabile, continua e permanente. ii) La volontà o l’intenzionalità 48. Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, non risulta chiaramente dalla decisione di rinvio che i coniugi abbiano manifestato la loro intenzione di mantenere il centro permanente o abituale dei loro interessi in Spagna. Ad eccezione della cittadinanza della ricorrente nel procedimento principale e della sua precedente residenza abituale in Spagna ( 37 ), tale decisione non fornisce alcun elemento che consenta di concludere per l’esistenza, nella controversia di cui al procedimento principale, di un altro criterio possibile di collegamento che consenta di ritenere che la residenza abituale dei coniugi, o quanto meno di uno di essi, si trovi in suddetto Stato membro. 49. Fermo restando ciò, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, ci si potrebbe eventualmente chiedere quale elemento prevalga quando esiste un conflitto tra l’elemento oggettivo (presenza fisica, centro permanente degli interessi in un determinato luogo) e l’elemento soggettivo (la volontà di ritornare nello Stato membro d’origine). 50. Al riguardo, in risposta ad un quesito posto dalla Corte all’udienza, la Commissione ha chiarito, con riguardo ai posti di una delegazione dell’Unione, come quella nel Togo, che la presenza fisica è richiesta e che tali posti sono richiesti volontariamente dalle persone che lo desiderano ( 38 ). Inoltre, detta istituzione ha rilevato che, nel caso di specie, l’intenzione dei coniugi di stabilirsi in Spagna, una volta conclusa la loro missione nel Togo, era un elemento ipotetico che non poteva essere preso in considerazione ai fini della determinazione della loro residenza abituale. 51. Condivido la posizione in parola. Infatti, in taluni casi eccezionali, si potrebbe ritenere, alla luce di elementi concreti o di segni esteriori ( 39 ), che l’intenzione dei coniugi o di uno di essi di stabilirsi in un altro Stato membro o di tornare a stabilirsi nello Stato membro di origine, acquisendo una nuova «residenza abituale» e abbandonando la residenza abituale precedente, possa integrare o sostituire elementi, quali la durata, la regolarità o la costanza di una presenza fisica, che caratterizzano normalmente la nozione di «residenza abituale» ( 40 ). Tuttavia, la mera intenzione di tornare nello Stato di origine dopo aver compiuto un soggiorno professionale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo non rimette in nessun modo in discussione la residenza abituale attuale della persona interessata. In ogni caso, in una situazione come quella in discussione nel procedimento principale, non esiste alcun conflitto tra l’elemento oggettivo e l’elemento soggettivo. 52. Di conseguenza, alla luce di tutti questi elementi, si deve ritenere, da un lato, che la residenza dei coniugi nel territorio del Togo presenti in linea di principio un carattere continuo e stabile ( 41 ) e, dall’altro, che i loro interessi professionali nonché di ordine privato e familiare si trovino in detto Stato. Benché io sia propenso a ritenere che tali elementi consentano a priori di pensare che la residenza abituale non si trovi in Spagna e che il centro della vita dei coniugi possa trovarsi nel Togo, spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se il complesso delle circostanze di fatto peculiari del caso di specie consenta effettivamente di considerare che i coniugi non hanno la loro residenza abituale in Spagna ( 42 ). b) Sulla nozione di «residenza abituale» ai sensi dell ’ articolo 3 del regolamento n. 4/2009 53. Nell’ambito di controversie in materia di obbligazioni alimentari, la competenza internazionale dei giudici è determinata dalle norme sulla competenza contenute nel regolamento n.°4/2009 ( 43 ). Al riguardo, occorre ricordare che tale regolamento istituisce un sistema completo di norme sulla competenza giudiziaria internazionale nell’ambito delle quali il legislatore dell’Unione ha previsto, all’articolo 3 del detto regolamento, una serie di criteri alternativi, in funzione, segnatamente, di ragioni procedurali di prossimità ( 44 ). Così, l’articolo in parola prevede la competenza del giudice (o dei giudici) [lettera a)] del luogo in cui il convenuto (sia esso il creditore o il debitore) o [lettera b)] del luogo in cui il creditore risiede abitualmente. 54. In siffatto contesto, si pone la questione di stabilire se occorra dare la stessa definizione a tale nozione di «residenza abituale» nel regolamento n. 2201/2003 e nel regolamento n. 4/2009. 55. La risposta mi sembra evidentemente affermativa. 56. Infatti, ai fini di un’applicazione coerente ed uniforme del diritto dell’Unione, occorre prendere in considerazione una definizione e un’interpretazione della nozione di «residenza abituale» guidate dagli stessi principi nell’ambito dei due suddetti regolamenti ( 45 ). Tuttavia, tale definizione può essere modulata per le esigenze della determinazione della residenza abituale in casi concreti. Ricordo che, dato che la nozione di «residenza abituale» e la sua interpretazione nell’ambito del regolamento n. 4/2009 sono, come nel quadro del regolamento n. 2201/2003, autonome, il senso e la portata della nozione in parola devono essere determinati alla luce del contesto delle disposizioni e dell’obiettivo del summenzionato regolamento, in particolare quello del suo considerando 15. Ai sensi del considerando richiamato, i criteri di competenza specifici al contenzioso delle obbligazioni alimentari sono stati determinati al fine di soddisfare due obiettivi, e cioè salvaguardare gli interessi dei creditori ( 46 ) e favorire una buona amministrazione della giustizia ( 47 ). 57. Pertanto, l’applicazione della nozione di «residenza abituale» definita nel regolamento n. 2201/2003 nell’ambito del regolamento n. 4/2009 mi sembra rilevante, tenuto conto altresì degli stretti legami esistenti tra i due regolamenti in parola. Infatti, pur tenendo conto delle particolarità, dell’obiettivo e del contesto del regolamento n.°4/2009, mi sembra che gli indizi o i fattori, tanto oggettivi (la stabilità, la regolarità della residenza e l’integrazione della persona interessata in un ambiente sociale e familiare) quanto soggettivi ( l’intenzione di tale persona di fissare la sua residenza abituale in un determinato luogo) che consentono di determinare, alla luce delle circostanze del caso di specie, la residenza abituale ai sensi del regolamento n. 2201/2003 ( 48 ) debbano guidare il giudice del rinvio parimenti per determinare la residenza abituale del debitore, del creditore o del richiedente alimenti nell’ambito del regolamento n.°4/2009 ( 49 ). Si tratta, difatti, in pratica della stessa residenza abituale. 58. Siffatta interpretazione è corroborata dalla relazione esplicativa sul protocollo dell’Aia, redatta da [OSCURATO:PERSONA] ( 50 ), la quale precisa, al punto 37, che la ragion d’essere del collegamento alla legge dello Stato della residenza abituale del creditore è quella «di permettere di determinare l’esistenza e l’importo della prestazione alimentare tenendo conto delle condizioni giuridiche e fattuali dell’ambiente sociale del paese in cui il creditore vive ed esercita la maggior parte delle sue attività». Al riguardo, tale relazione precisa altresì, al punto 42, che «il criterio prescelto è quello della residenza abituale , il che implica una certa stabilità. La semplice residenza temporanea non basta per determinare la legge applicabile alle obbligazioni alimentari». 59. Alla luce della mia analisi della nozione di «residenza abituale», da cui risulta che la residenza abituale dei coniugi non sembra essere situata in uno Stato membro, occorre ancora verificare se lo status di agenti diplomatici dell’Unione di cui godono i coniugi nel Togo possa influire sulla residenza abituale dei coniugi in una situazione come quella controversa nel procedimento principale. 2. Sulla portata dello status di agenti diplomatici dell ’ Unione nello Stato in cui è situata la residenza abituale dei coniugi ai fini dell ’ applicazione dell ’ articolo 3 del regolamento n. 2201/2003 60. Il governo spagnolo ritiene che il giudice competente a pronunciarsi sul divorzio, in forza del regolamento n.°2201/2003, sia il giudice della residenza abituale dei coniugi. Tuttavia, basandosi sul considerando 14 del menzionato regolamento, esso considera che, se detto giudice non può esercitare la propria competenza a causa del fatto che i coniugi hanno lo status di agenti diplomatici per la loro qualità di agenti contrattuali dell’Unione, tale competenza dovrebbe essere determinata dalle norme vigenti nello Stato membro in cui le persone interessate non beneficiano di tale status di agente diplomatico, in applicazione della lex fori, ossia l’articolo 40 del codice civile spagnolo. Infatti, il governo in parola asserisce che, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna, applicabile al Togo, gli agenti diplomatici godono dell’immunità dinanzi ai giudici civili dello Stato accreditatario. Di conseguenza, il riconoscimento di un siffatto status di agente diplomatico non consentirebbe di applicare il criterio della residenza abituale dei coniugi per determinare la competenza giurisdizionale internazionale per conoscere dell’istanza di divorzio. 61. Il governo ceco si limita ad affermare che una persona assegnata in qualità di agente diplomatico in uno Stato terzo mantiene la sua residenza abituale nello Stato membro nel quale essa risiedeva prima di tale assegnazione. 62. Per contro, la Commissione considera che il fatto che i coniugi abbiano lo status di agenti dell’Unione e, per tale motivo, siano comandati in uno Stato terzo non deve avere un’importanza particolare nell’ambito della valutazione della loro residenza abituale. A suo parere, e contrariamente alla tesi sostenuta dal governo spagnolo, il considerando 14 del regolamento n. 2201/2003 non è rilevante ai fini della controversia nel procedimento principale. Infatti, dato che i coniugi non godono dell’immunità diplomatica in alcuno Stato membro, il loro status diplomatico non è un elemento rilevante per determinare se, in quanto agenti dell’Unione, essi abbiano la loro residenza abituale nello Stato della sede di servizio. 63. In primo luogo, rilevo che non risulta né dall’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 né da quella dell’articolo 3 del regolamento n. 4/2009 che lo status professionale di agenti contrattuali dell’Unione dei coniugi possa essere rilevante ai fini della determinazione della loro residenza abituale. 64. In secondo luogo, osservo che a termini del considerando 14 del regolamento n. 2201/2003 «gli effetti del presente regolamento non dovrebbero pregiudicare l’applicazione del diritto internazionale pubblico in materia di immunità diplomatiche. Se il giudice competente in applicazione del presente regolamento non può esercitare la propria competenza a causa dell’esistenza di una immunità diplomatica conforme al diritto internazionale, la competenza dovrebbe essere determinata nello Stato membro nel quale la persona interessata non beneficia di immunità, conformemente alla legge di tale Stato». 65. Debbo sottolineare che il considerando summenzionato conferma che, in forza del diritto internazionale, i giudici di uno Stato membro non possono esercitare le rispettive competenze stante il fatto che la persona interessata gode dello status diplomatico in tale Stato membro. Tuttavia, anche nel caso in cui la persona di cui trattasi disponesse dell’immunità diplomatica, si porrebbe comunque ancora la questione di stabilire in che misura l’esistenza di siffatta immunità diplomatica possa escludere la competenza dei giudici togolesi. Tuttavia, una simile ipotesi non ricorre nella causa in esame. 66. Ciò precisato, condivido il parere della Commissione secondo il quale tale considerando non è rilevante ai fini della controversia nel procedimento principale. Il giudice del rinvio specifica infatti che gli agenti contrattuali hanno lo status di agenti diplomatici dell’Unione nel loro paese di assegnazione ( 51 ). Tuttavia, questi ultimi hanno lo status di agenti dell’Unione negli Stati membri dell’Unione. Pertanto, i coniugi non beneficiano dell’immunità diplomatica, ai sensi dell’articolo 31 della Convenzione di Vienna, in alcuno Stato membro. Inoltre, la Commissione ha precisato, in risposta ad un quesito rivolto dalla Corte all’udienza, che l’immunità diplomatica di cui godono i coniugi nel Togo mira a tutelare i funzionari o il personale della delegazione nell’esercizio delle loro funzioni. 3. Conclusione provvisoria 67. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, ritengo che lo status di agenti contrattuali dell’Unione dei coniugi in uno Stato terzo non costituisca un elemento importante per determinare la residenza abituale ( 52 ), ai sensi vuoi dell’articolo 3 del regolamento n. 2201/2003 vuoi dell’articolo 3 del regolamento n. 4/2009. B. Sulla seconda questione pregiudiziale 68. Tenuto conto della mia proposta di risposta alla prima questione, non è necessario esaminare la seconda questione. Pertanto, mi limiterò ad affermare che, con ogni evidenza, lo status di agenti contrattuali dell’Unione dei coniugi in uno Stato terzo non ha neppure influenza sulla determinazione della residenza abituale dei figli minori, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003. C. Sulla terza questione pregiudiziale 69. Con la sua terza questione, il giudice del rinvio si chiede, sostanzialmente, se, ai fini della determinazione della residenza abituale dei minori, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003, sia possibile prendere in considerazione criteri quali la cittadinanza della madre, il fatto che quest’ultima risiedesse in uno Stato membro prima del matrimonio, la cittadinanza dei figli minorenni nonché la loro nascita in tale Stato membro. 70. In primo luogo, ricordo che, per quanto riguarda la residenza abituale dei minori nelle controversie relative alla responsabilità genitoriale, l’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003 non contiene alcun rinvio esplicito al diritto degli Stati membri per determinare il senso e la portata della nozione di «residenza abituale»; pertanto, «tale determinazione deve essere effettuata alla luce del contesto delle disposizioni e dell’obiettivo del regolamento [di cui trattasi], in particolare quello che emerge dal suo [considerando 12], secondo il quale le regole di competenza da esso accolte si informano all’interesse superiore del minore e, in particolare, al criterio di vicinanza» ( 53 ). 71. In secondo luogo, secondo la Corte, la residenza abituale del minore dev’essere stabilita sulla base delle peculiari circostanze di fatto che caratterizzano ogni caso di specie ( 54 ). Al riguardo, la Corte ha enunciato una serie di fattori che consentono al giudice nazionale di operare tale determinazione. 72. Innanzitutto, la Corte considera, da un lato, che la determinazione della residenza abituale di un minore in un dato Stato membro richiede, quanto meno, che il minore sia stato fisicamente presente in detto Stato membro ( 55 ) e, dall’altro, che si deve tener conto di altri fattori idonei a dimostrare che tale presenza non è in alcun modo temporanea od occasionale e che essa denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare ( 56 ). 73. Successivamente, essa precisa che la residenza abituale del minore, ai sensi del regolamento n. 2201/2003, corrisponde al «luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita» al momento della proposizione della domanda riguardante la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, e la determinazione di tale centro corrisponde al giudice adito ( 57 ). In siffatto contesto, fattori quali la durata, la regolarità, le condizioni e le ragioni del soggiorno del minore nel territorio dello Stato membro di cui trattasi (o, come nella fattispecie, di uno Stato terzo) ( 58 ), il luogo e le condizioni della frequenza scolastica di quest’ultimo nonché le relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato membro (o nel detto Stato terzo) possono essere presi in considerazione ( 59 ). 74. Infine, come ho ricordato al paragrafo 39 delle presenti conclusioni, la Corte precisa che, per determinare il luogo della residenza abituale di un minore, è importante ricercare il luogo in cui i suoi genitori sono presenti stabilmente e sono integrati in un ambiente sociale e familiare. In siffatto contesto, anche l’intenzione di stabilirsi così in tale luogo, qualora sia manifestata attraverso misure concrete, può essere presa in considerazione ( 60 ). 75. Nella fattispecie, risulta dalla decisione di rinvio che i minori sono nati nel 2007 e nel 2012 in Spagna e che essi sono in possesso della doppia cittadinanza spagnola e portoghese. Inoltre, i genitori hanno risieduto, nel periodo compreso tra il mese di agosto 2010 e il mese di febbraio 2015, nella Guinea-Bissau per poi trasferirsi nel Togo, paese in cui essi risiedono tuttora. Infatti, come ho già sottolineato, il giudice del rinvio precisa chiaramente che, in seguito alla separazione di fatto dei genitori, i figli non si sono trasferiti . Pertanto, il luogo in cui si trova, di fatto, il «centro della vita» di tali minori non sembra essere la Spagna. 76. Il giudice del rinvio non può prendere in considerazione unicamente criteri quali la cittadinanza spagnola della madre e dei due figli minorenni, nonché il fatto che essi sono nati in Spagna o che trascorrono le loro vacanze in detto Stato membro, al fine di considerare che i figli hanno la loro residenza abituale in tale Stato membro ( 61 ). 77. Pertanto, si deve ritenere che la residenza abituale dei minori, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, non si trovi in Spagna, elemento che spetta al giudice del rinvio valutare tenendo conto di tutte le circostanze di fatto proprie del caso di specie. 78. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo di rispondere alla terza questione pregiudiziale nel senso che non è possibile, al fine di determinare la residenza abituale dei minori, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003, prendere in considerazione unicamente criteri quali la cittadinanza della madre, il fatto che quest’ultima risiedesse in uno Stato membro prima del matrimonio, la cittadinanza dei figli minorenni nonché la loro nascita in tale Stato membro. D. Sulla quarta questione pregiudiziale 79. Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se il fatto che il convenuto nel procedimento principale sia un cittadino di uno Stato membro impedisca l’applicazione della clausola relativa alla competenza residuale di cui agli articoli 7 e 14 del regolamento n. 2201/2003. Tali dubbi derivano dal fatto che, secondo il giudice in parola, conformemente al parere di una parte della dottrina, l’articolo 6 di suddetto regolamento può impedire l’applicazione degli articoli 7 e 14 di quest’ultimo e, di conseguenza, quella delle leggi nazionali relative alla determinazione della competenza in materia di divorzio e di responsabilità genitoriale. 80. Per contro, il governo spagnolo sostiene nelle sue osservazioni scritte che il fatto che il padre dei minori sia cittadino di uno Stato membro non può ostare all’applicazione degli articoli 7 e 14 del regolamento n. 2201/2003. 1. La competenza residuale in materia di divorzio: il collegamento tra gli articoli 6 e 7 del regolamento n. 2201/2003, una duplice soluzione gerarchizzata 81. L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 dispone che «[q]ualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato». Anche se la citata disposizione, presa isolatamente, sembra consentire ai coniugi aventi la loro residenza abituale fuori dall’Unione e aventi cittadinanze diverse di disporre di un foro sussidiario sulla base delle norme nazionali sulla competenza giurisdizionale ( 62 ), il suo ambito di applicazione è tuttavia limitato dall’articolo 6 dello stesso regolamento. Da una lettura combinata degli articoli 6 e 7 del detto regolamento risulta infatti che quest’ultimo permette l’applicazione delle norme nazionali sulla competenza unicamente a talune condizioni dirette a tutelare il convenuto ( 63 ). 82. Innanzitutto, conformemente all’articolo 6 del regolamento n. 2201/2003, un coniuge che risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o ha la cittadinanza di uno Stato membro o, nel caso del [OSCURATO:PERSONA] e dell’Irlanda, ha il proprio «domicile» nel territorio di uno di questi Stati membri, può essere convenuto in giudizio davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro soltanto in forza degli articoli 3, 4 e 5 di suddetto regolamento ( 64 ). 83. Poi, per quanto riguarda in particolare l’articolo 6, lettera b), del regolamento n. 2201/2003, risulta da una lettura testuale di tale disposizione che la scelta operata dal legislatore dell’Unione di utilizzare i termini «un altro Stato membro» implica che si tratti di uno Stato membro distinto da quello di cui il coniuge è cittadino. Pertanto, un’interpretazione restrittiva dell’articolo 6 di suddetto regolamento, secondo la quale, nel caso in cui essi siano cittadini di uno Stato membro ma non abbiano la loro residenza abituale in uno Stato membro, i coniugi non dispongano di alcun foro in forza del regolamento n. 2201/2003, deve a mio parere essere respinta. 84. Infatti, un’interpretazione del genere sarebbe contraria non soltanto a qualsiasi logica ma del pari alla chiara formulazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, la cui applicazione dipende dalla questione di stabilire se un giudice di uno Stato membro sia competente a norma degli articoli da 3 a 5 di detto regolamento ( 65 ). Quale sarebbe, in tal caso, la ratio legis di una disposizione che non fornisse un foro in almeno uno degli Stati membri, comportando unicamente un effetto di esclusione? 85. Inoltre, una siffatta interpretazione sarebbe in contrasto con l’obiettivo del regolamento n. 2201/2003. Al riguardo, ricordo che il considerando 1 del regolamento in parola fa riferimento all’istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia «nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone». Quanto a tale obiettivo, la Corte ha già dichiarato che il detto regolamento è diretto ad istituire norme uniformi di conflitto in materia di divorzio per assicurare una libera circolazione delle persone quanto più ampia possibile ( 66 ). Ricordo, infine, che lo stesso regolamento ha altresì lo scopo di favorire il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie ( 67 ). 86. L’interpretazione non restrittiva che propongo è altresì confortata dalla giurisprudenza della Corte. Infatti, la Corte ha già dichiarato, nella sua sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 68 ), che un convenuto che ha la residenza abituale in uno Stato membro o che è cittadino di uno Stato membro può essere citato dinnanzi ai giudici di un altro Stato membro, tenuto conto del carattere esclusivo delle competenze definite agli articoli da 3 a 5 del regolamento n. 2201/2003, solo in base a tali disposizioni e, di conseguenza, ad esclusione delle norme di competenza fissate dal diritto nazionale ( 69 ). 87. Infine, secondo la dottrina, l’articolo 6 del regolamento n. 2201/2003 comporta che, qualora una persona sia cittadina di uno Stato membro ma non abbia la sua residenza abituale in uno Stato membro, essa possa essere convenuta in giudizio davanti alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadina unicamente se tale altro Stato membro può dichiararsi competente ai sensi dell’articolo 3 di tale regolamento ( 70 ). Taluni autori ritengono infatti che gli articoli 6 e 7 del detto regolamento istituiscano in materia di divorzio una gerarchia di norme in materia di competenza da cui risulterebbe, in sostanza, una duplice soluzione. Da un lato, se uno dei criteri di competenza del regolamento n. 2201/2003 consente di rendere competente il giudice di uno Stato membro, la disposizione del regolamento in parola relativa a tale criterio è allora applicabile ad esclusione di ogni norma nazionale, indipendentemente da quali siano gli altri elementi di collegamento. Dall’altro, le norme nazionali sono applicabili in mancanza di competenza da parte di un giudice in forza di una disposizione del menzionato regolamento, anche se esse non sono opponibili ai cittadini degli Stati membri o alle persone domiciliate nel territorio degli Stati membri ( 71 ). 88. Orbene, nella fattispecie, i coniugi non condividono la cittadinanza di uno Stato membro e sembrano avere la loro residenza abituale in uno Stato terzo. In ogni caso, risulta dalla decisione di rinvio che la ricorrente nel procedimento principale non ha la sua residenza abituale in Portogallo e non è cittadina portoghese. In aggiunta, come ho già esposto al paragrafo 52 delle presenti conclusioni, tutto sembra indicare che ella non ha la sua residenza abituale in Spagna. Pertanto, la ricorrente nel procedimento principale, avvalendosi della clausola residuale prevista all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, non potrebbe promuovere un procedimento di divorzio in Spagna nei confronti del marito, cittadino portoghese, giacché l’articolo 6 di tale regolamento impedisce che quest’ultimo sia convenuto dinanzi al giudice del rinvio in forza di norme in materia di competenza residuale previste dal diritto spagnolo. 89. Sarebbe tuttavia possibile per la ricorrente nel procedimento principale, come suggerisce la Commissione, promuovere un procedimento di divorzio in Portogallo. 90. In tal caso, ci si potrebbe chiedere quale sarebbe la situazione di un coniuge qualora le norme sulla competenza dello Stato membro di cui è cittadino non prevedessero competenze residuali riguardo al regolamento n. 2201/2003. In caso del genere, infatti, nessun giudice di uno Stato membro sarebbe competente in forza del regolamento in parola. Tornerò su detta questione nell’ambito del mio esame della sesta questione pregiudiziale ( 72 ). 91. Per tutte queste ragioni, propongo di rispondere a tale questione nel senso che, per quanto riguarda l’istanza di divorzio, se il giudice adito non può fondare la sua competenza sugli articoli da 3 a 5 del regolamento n. 2201/2003, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, l’articolo 6 dello stesso regolamento impedisce allora l’applicazione della clausola relativa alla competenza residuale di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento in parola e, di conseguenza, il convenuto, cittadino di uno Stato membro, può essere convenuto in giudizio solo dinanzi ai giudici di detto Stato membro ( 73 ). 2. La competenza residuale in materia di responsabilità genitoriale 92. L’articolo 14 del regolamento n. 2201/2003 dispone che «[q]ualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 8 a 13, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato». 93. Per quanto riguarda il collegamento tra l’articolo 8 e l’articolo 14 del regolamento n. 2201/2003, la Corte ha sottolineato che il fatto che una controversia portata dinanzi ad un giudice di uno Stato membro non sia, in via di principio, suscettibile di rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, di suddetto regolamento non costituisce necessariamente un ostacolo a che tale giudice sia competente a conoscere della controversia in parola ad altro titolo ( 74 ). Secondo la Corte, il detto regolamento istituisce un meccanismo che autorizza gli Stati membri a proteggere gli interessi di un minore anche nel caso di controversie non ricadenti sotto tale ultima disposizione. In siffatto caso, l’articolo 14 dello stesso regolamento precisa che gli Stati membri possono, in via residuale, attribuire la competenza ai propri giudici in virtù delle loro norme nazionali ( 75 ). 94. Nella fattispecie, l’articolo 14 del regolamento n. 2201/2003 autorizza il giudice adito ad applicare le norme di competenza ad esso proprie, ivi comprese quelle che gli attribuiscono la competenza in relazione alla cittadinanza del minore, per determinare la propria competenza, e ciò anche se il convenuto è cittadino di un altro Stato membro, poiché l’articolo 6 di tale regolamento si applica solo alle domande di divorzio, di separazione personale e di annullamento del matrimonio ( 76 ). 95. In sintesi, dall’esame degli articoli 6, 7 e 14 del regolamento n. 2201/2003 risulta che è possibile che la competenza internazionale in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale sia attribuita a giudici diversi. Vero è che la pluralità di fori, che è conforme al favor divortii che ispira il diritto della maggior parte degli Stati membri, favorisce la frammentazione del contenzioso del divorzio. Ci si potrebbe allora chiedere se l’interesse superiore del minore non sarebbe compromesso da una siffatta frammentazione. 96. Penso di no. Per quanto riguarda i minori, i criteri previsti dal regolamento n. 2201/2003 per le misure che li concernono sono diversi dai criteri relativi al divorzio, con la conseguenza che le competenze possono coincidere solo in base a circostanze favorevoli o al consenso dei coniugi ( 77 ). L’articolo 12, paragrafo 3, di tale regolamento consente quindi ai coniugi di evitare la frammentazione del contenzioso. Ai sensi della summenzionata disposizione, i giudici di uno Stato membro sono competenti anche in materia di responsabilità genitoriale nei procedimenti diversi da quelli di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del detto regolamento, da un lato, se il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente o perché è egli stesso cittadino di quello Stato e, dall’altro, se la loro competenza è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite ed è conforme all’interesse superiore del minore ( 78 ). La disposizione in parola consente dunque ai coniugi di accettare la competenza del giudice del divorzio, a condizione che tale scelta sia conforme all’interesse superiore del minore ( 79 ). 97. In considerazione di quanto precede, propongo di concludere che, per quanto concerne la responsabilità genitoriale, se il giudice adito non è competente in forza degli articoli da 8 a 13 del regolamento n. 2201/2003, circostanza spetta al giudice del rinvio verificare, l’articolo 14 di tale regolamento si applica indipendentemente dalla residenza abituale dei minori e dalla cittadinanza del convenuto. E. Sulla quinta questione pregiudiziale 98. Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio si pone l’interrogativo della portata del forum necessitatis di cui all’articolo 7 del regolamento n. 4/2009 ai fini della determinazione dell’assegno alimentare per i minori. Più precisamente, tale giudice si chiede quali criteri consentano di determinare che un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si riveli impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento. In un caso del genere, il giudice del rinvio cerca altresì di stabilire se sia necessario dimostrare che è impossibile promuovere il procedimento in tale Stato terzo e se la cittadinanza di una delle parti sia sufficiente per ritenere che esista uno stretto collegamento con uno Stato membro. 99. Per rispondere a tale questione, occorre esaminare la portata del forum necessitatis di cui all’articolo 7 del regolamento n. 4/2009. 1. Sulla portata del forum necessitatis di cui all ’ articolo 7 del regolamento n. 4/2009 100. L’articolo 7, primo comma, del regolamento n. 4/2009 prevede da un lato che, qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6, in casi eccezionali le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono conoscere della controversia se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento e, dall’altro, che la controversia deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita. 101. Pertanto, perché il forum necessitatis in materia di obbligazioni alimentari possa essere ammesso, occorre che nessun giudice sia competente in un altro Sato membro. In altri termini, dato il suo carattere residuale ( 80 ), tale foro viene ad applicarsi unicamente nei casi di conflitto negativo di competenza in seno all’Unione. a) Sulla mancanza di competenza in uno Stato membro in forza degli articoli da 3 a 6 del regolamento n. 4/2009 102. Al fine di determinare se l’articolo 7 del regolamento n. 4/2009 sia applicabile, il giudice deve verificare che nessuno dei criteri di competenza previsti agli articoli da 3 a 6 di tale regolamento si applichi nella controversia di cui è investito. 103. Per quanto riguarda, in primo luogo, i criteri di competenza alternativi e non gerarchizzati, di cui all’articolo 3 del regolamento n. 4/2009, il giudice adito deve accertare che né l’attore né il convenuto abbiano la loro residenza abituale in uno Stato membro. Allorché siffatta ipotesi ricorre, il giudice deve ancora verificare che nessun giudice di uno Stato membro sia competente in forza dei criteri fissati all’articolo 3, lettere c) e d), del regolamento in parola. Tali due disposizioni, che disciplinano la concentrazione del contenzioso, specificano infatti che sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’ azione principale relativa allo stato delle persone a cui la domanda alimentare sia accessoria [lettera [c])], o l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro qualora la domanda sia accessoria ad un’ azione relativa alla responsabilità genitoriale [lettera d)] (in questo caso a beneficio del minore), salvo che suddette competenze siano fondate unicamente sulla cittadinanza di una delle parti. 104. A tal proposito, tengo a ricordare che la Corte, nella sua sentenza A ( 81 ), ha interpretato l’articolo 3, lettere c) e d), del regolamento n.°4/2009, in particolare, chiarendo il rapporto tra i criteri di competenza che vi figurano. Sottolineando la necessità di tener conto dell’interesse superiore del minore nell’interpretazione delle norme di competenza previste in suddetta disposizione, la Corte ha dichiarato che la disposizione in parola dev’essere interpretata nel senso che, quando due giudici sono investiti, rispettivamente, di un’azione relativa alla separazione o allo scioglimento del vincolo coniugale tra coniugi genitori di figli minori, e di un’azione vertente sulla responsabilità genitoriale su tali minori, una domanda di obbligazione alimentare in favore di questi ultimi «può essere considerata accessoria solamente all’azione in materia di responsabilità genitoriale» ( 82 ). 105. Orbene, il giudice del rinvio rileva che, qualora risulti che, nelle circostanze del procedimento principale, il giudice adito non è competente ai sensi degli articoli da 8 a 13 del regolamento n. 2201/2003 e che si applica l’articolo 14 di quest’ultimo, i giudici spagnoli saranno allora competenti a conoscere delle misure in materia di responsabilità genitoriale in forza dell’articolo 22 quater, lettera d), della LOPJ ( 83 ), in base alla cittadinanza spagnola della madre ( 84 ). Tuttavia, osservo che, anche se l’azione alimentare è legata all’azione relativa alla responsabilità genitoriale, il criterio di competenza di cui all’articolo 3, lettera d), del regolamento n. 4/2009 non è applicabile qualora la competenza in forza della lex fori sia fondata sulla cittadinanza di una delle parti ( 85 ). Di conseguenza, tenuto conto della chiara formulazione di tale disposizione ( 86 ), è probabile, in linea di principio, che i giudici spagnoli competenti in materia di responsabilità genitoriale in forza della competenza residuale dell’articolo 14 del regolamento in parola non siano invece competenti a statuire sull’assegno alimentare a favore dei minori. 106. Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli articoli da 4 a 6 del regolamento n. 4/2009, il giudice deve altresì verificare che nessun giudice di uno Stato terzo sia competente a conoscere della domanda di alimenti tenuto conto dei criteri di competenza sussidiaria previsti in suddetti articoli. A tale riguardo, rilevo che non risulta dalla decisione di rinvio che siffatta ipotesi ricorra ( 87 ).É infatti pacifico che le parti nel procedimento principale non hanno la stessa cittadinanza ( 88 ). 107. Risulta in linea di principio dal complesso delle circostanze esposte che, in un procedimento come quello principale, nessun giudice di uno Stato membro è competente a conoscere della domanda di alimenti. Si pone pertanto la questione di stabilire se, in una situazione del genere, siano soddisfatti i due requisiti stabiliti all’articolo 7 del regolamento n. 4/2009 perché il giudice del rinvio possa far ricorso al forum necessitatis in un caso come quello di specie. b) Sull ’ impossibilità o quasi impossibilità che un procedimento sia intentato o svolto in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento 108. Ricordo innanzitutto che, come enunciato al considerando 16 del regolamento n. 4/2009, il forum necessitatis previsto all’articolo 7 di quest’ultimo è diretto a rimediare a situazioni di diniego di giustizia nel caso in cui nessun giudice di uno Stato membro fosse normalmente competente. 109. Il forum necessitatis consente quindi ai giudici di uno Stato membro, in casi eccezionali, di conoscere della controversia se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si riveli impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento. 110. Per quanto riguarda, innanzitutto, lo stretto collegamento tra la controversia e lo Stato terzo, mi sembra, in maniera generale, che sia possibile ritenere esistente un siffatto collegamento ove il giudice adito accertasse che la residenza abituale delle parti si trovi nel territorio di uno Stato terzo, come, nella fattispecie, il Togo, e che i giudici di tale Stato si riconoscessero competenti in applicazione della loro legge nazionale. 111. Con riguardo, poi, al requisito relativo all’impossibilità che la controversia sia intentata o svolta dinanzi ai giudici dello Stato terzo, alla quale il giudice del rinvio fa riferimento diretto nella sua questione, occorre rilevare che l’articolo 7 del regolamento n. 4/2009 stabilisce due categorie di ostacoli che giustificano il ricorso al forum necessitatis da parte del giudice adito. 112. La prima categoria riguarda la situazione in cui un procedimento relativo ad assegni alimentari si riveli impossibile in uno Stato terzo ( 89 ). Possono rientrare in tale categoria, in particolare, le situazioni nelle quali il giudice dello Stato terzo con il quale la controversia presenta uno stretto collegamento rifiuti di esercitare la sua competenza, e dove le condizioni procedurali siano inique ( 90 ). 113. La seconda categoria riguarda la situazione in cui un procedimento non possa ragionevolmente essere intentato o svolto in uno Stato terzo. 114. A tale riguardo, il considerando 16 del regolamento n. 4/2009 menziona talune situazioni considerate come eccezionali e che possono guidare l’interpretazione di tale condizione. Così, lo stato di necessità può risultare da situazioni molto gravi, come una guerra civile, o qualora non ci si possa ragionevolmente attendere dall’attore che un procedimento sia intentato o svolto in uno Stato terzo ( 91 ). Nello stesso ordine di idee, il giudice investito della controversia può applicare il forum necessitatis, come specifica la Commissione, in taluni casi nei quali l’accesso alla giustizia sia indebitamente ostacolato, segnatamente qualora la rappresentanza legale sia eccessivamente costosa, la durata dei procedimenti sia eccessiva, esistano gravi problemi di corruzione nel sistema giudiziario, oppure, ancora, qualora esistano carenze riguardo alle garanzie fondamentali dell’equo processo ( 92 ) o carenze sistemiche. Sia essa di natura procedurale o congiunturale, l’esistenza di un’impossibilità dev’essere valutata dal giudice adito alla luce di tutte le circostanze del caso di specie. 115. È importante sottolineare che, per conciliare il carattere eccezionale dell’applicazione del forum necessitatis e l’ampio margine di valutazione di cui esso dispone, il giudice adito deve procedere con estrema prudenza. Il forum necessitatis, infatti, può essere applicato solo in situazioni molto gravi o di urgenza nelle quali esista un rischio di diniego di giustizia. Al riguardo, mi preme rilevare che l’aspettativa che la soluzione prospettata dal giudice adito sia più favorevole di quella attesa dal giudice competente in base al regolamento n. 4/2009 ( 93 ) o che l’idea di rimediare a situazioni di diniego di giustizia collegate ad un’interpretazione restrittiva di criteri di attribuzione della competenza di tale regolamento non possono in alcun caso giustificare l’applicazione del forum necessitatis ( 94 ), che non è un foro alternativo bensì un foro di urgenza. c) Sull ’ esistenza di un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito 116. Anche se il giudice investito di una controversia ritiene, come nel caso di specie, che ricorra il requisito relativo all’impossibilità o alla quasi impossibilità che un procedimento sia intentato o svolto in uno Stato terzo con il quale la controversia presenta uno stretto collegamento, la competenza fondata sul forum necessitatis può tuttavia essere esercitata solo se la controversia presenta un «collegamento sufficiente» con lo Stato membro di tale giudice. Il considerando 16 del regolamento n. 4/2009 precisa che il collegamento sufficiente richiesto in base all’articolo 7 di suddetto regolamento può esistere qualora una delle parti abbia la cittadinanza dello Stato del giudice adito ( 95 ). 117. A tale riguardo, secondo la dottrina, l’esistenza di un siffatto «collegamento sufficiente» può essere accertata unicamente se risulta che i collegamenti tra la controversia e lo Stato membro i cui giudici sono stati aditi non sono «effimeri o illusori» ( 96 ). Come ho già esposto nelle mie conclusioni nella causa KP ( 97 ), ritengo, in maniera generale, che le norme sulla competenza sancite nel regolamento n. 4/2009 si basino sul presupposto secondo cui tra le prestazioni alimentari, oggetto di una determinata controversia, e lo Stato le cui autorità giurisdizionali risultano competenti a statuire al riguardo, sussista un collegamento. Siffatto collegamento dovrebbe essere sufficientemente stretto da consentire ad entrambe le parti di un rapporto alimentare di prevedere quali autorità giurisdizionali potranno essere adite con le controversie riguardanti le suddette prestazioni. 118. Occorre altresì rilevare che l’oggetto della domanda di alimenti è normalmente di natura pecuniaria e che, da un punto di vista pragmatico, il fatto che il debitore possieda beni nel territorio dello Stato membro del giudice adito può essere considerato come un elemento di collegamento di cui il giudice adito può tenere conto nell’ambito della sua valutazione della situazione, caso per caso. Ciò precisato, è tuttavia utile sottolineare che il regolamento n. 4/2009 non mira ad istituire una copertura alimentare universale ( 98 ). 119. In ogni caso, ritengo che qualunque interpretazione dell’articolo 7 di tale regolamento debba essere operata alla luce degli articoli 24 e 47 della Carta. 120. In proposito, ricordo che, secondo la Corte, l’attuazione del regolamento n. 4/2009 deve avvenire conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, secondo cui, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente ( 99 ). 121. Per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 7 di tale regolamento alla luce dell’articolo 47 della Carta, rinvio all’analisi che effettuerò nell’ambito della sesta questione proposta dal giudice del rinvio. 2. Applicazione al caso di specie 122. Per quanto riguarda, in primo luogo, l’impossibilità o la quasi impossibilità che un procedimento sia intentato o svolto in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento, la ricorrente nel procedimento principale fa valere, fondandosi su varie relazioni redatte dal Consiglio dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite, in particolare, l’assenza di formazione adeguata e continua dei magistrati, la necessità di riformare e rafforzare il settore della giustizia, nonché preoccupazioni quanto all’indipendenza del potere giudiziario nel Togo, all’accesso alla giustizia e all’esistenza di pratiche discriminatorie nei confronti delle donne ( 100 ). 123. Si deve pertanto verificare se circostanze, quali quelle fatte valere dalla ricorrente nel procedimento principale, possano essere considerate rilevanti per consentire al giudice adito di valutare se i requisiti per far ricorso al forum necessitatis, previsti all’articolo 7, primo comma, del regolamento n. 4/2009 siano soddisfatti e, in particolare, di accertare se un procedimento non possa essere ragionevolmente intentato o svolto, o si riveli impossibile nello Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento, e cioè, nella fattispecie, il Togo. 124. A tale riguardo, mi sembra che l’esame dell’articolo 7, primo comma, del regolamento n. 4/2009, così come analizzato ai paragrafi da 100 a 118 delle presenti conclusioni, potrebbe guidare il giudice del rinvio. 125. In siffatto contesto, debbo rilevare che, anche se circostanze come quelle fatte valere dalla ricorrente nel procedimento principale possono essere considerate rilevanti e guidare il giudice adito per determinare se esse possano giustificare, ai sensi dell’articolo 7, primo comma, del regolamento n. 4/2009, il ricorso al forum necessitatis, la valutazione da parte di suddetto giudice dei requisiti richiesti dalla disposizione in parola, alla luce dei criteri menzionati al paragrafo 114 delle presenti conclusioni, dev’essere fondata non soltanto sulle circostanze fatte valere dalla ricorrente nella causa principale ma parimenti su accertamenti basati su informazioni e dati oggettivi. In particolare, l’accertamento dell’esistenza di difficoltà relative ad un accesso effettivo delle donne ai giudici o di pratiche discriminatorie nei loro confronti nel Togo ( 101 ) consentirebbe al summenzionato giudice di ritenere che esista un rischio di diniego di giustizia e, di conseguenza, che ricorrano i requisiti fissati all’articolo 7 di tale regolamento per avvalersi del forum necessitatis. 126. Inoltre, tengo a precisare che la ricorrente nella causa principale non è tenuta a dimostrare di aver intentato o cercato di intentare invano un procedimento in tale Stato. Al riguardo, condivido il parere della Commissione in quanto essa considera che esigere dalle parti che esse cerchino di intentare un procedimento dinanzi ai giudici dello Stato terzo unicamente al fine di dimostrare lo stato di necessità per applicare il forum necessitatis sarebbe in contrasto con l’obiettivo del regolamento n. 4/2009, che mira, essenzialmente, a tutelare il creditore di alimenti e a favorire una buona amministrazione della giustizia. 127. Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’esistenza di un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, del regolamento n. 4/2009, risulta dalla mia analisi, ai paragrafi da 116 a 118 delle presenti conclusioni, che la cittadinanza di una delle parti può essere sufficiente per accertare l’esistenza di un collegamento del genere. 128. Di conseguenza, tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, sono del parere che l’articolo 7 del regolamento n.°4/2009 debba essere interpretato nel senso che lo stato di necessità può risultare da situazioni eccezionali, molto gravi o di urgenza, che consentono di ritenere che un procedimento non possa essere ragionevolmente intentato o svolto, o si riveli impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento. Siffatti requisiti ricorrono, segnatamente, quando il giudice di uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento rifiuti di esercitare la propria competenza oppure sussistano condizioni procedurali inique, quando, a causa di disordini civili o di catastrofi naturali, sia pericoloso recarsi in talune località e l’attività normale dello Stato terzo non possa essere esercitata, e, infine, quando l’accesso alla giustizia sia indebitamente ostacolato, in particolare allorché la rappresentanza legale è eccessivamente costosa, la durata dei procedimenti è eccessiva, o, ancora, esistono vuoi gravi problemi di corruzione nel sistema giudiziario, vuoi carenze riguardo alle garanzie fondamentali del processo equo o carenze sistemiche. Le parti non sono tenute, in forza di suddetta disposizione, a comprovare documentalmente l’esistenza di tali circostanze. F. Sulla sesta questione pregiudiziale 129. Con la sua sesta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio si chiede se una situazione nella quale i coniugi mantengono stretti collegamenti con Stati membri a causa, in particolare, delle rispettive cittadinanze e della loro residenza anteriore, e nella quale nessuno Stato membro appare competente, a norma dei regolamenti applicabili, sia in contrasto con l’articolo 47 della Carta. 130. Il Consiglio ritiene, in particolare, che il regolamento n. 2201/2003 non sia in contrasto con l’articolo 47 della Carta anche se, in una situazione come quella controversa nel procedimento principale, in applicazione del criterio della residenza abituale previsto da tale regolamento, nessun giudice di uno Stato membro sia competente a conoscere di un procedimento di divorzio e/o di responsabilità genitoriale intentato da coniugi cittadini ed ex residenti di Stati membri dell’Unione aventi la loro residenza abituale in uno Stato terzo alla data in cui il procedimento è avviato. Il mero fatto che il giudice competente si trovi in uno Stato terzo non può condurre a ritenere che gli interessati siano privati del beneficio di una tutela giurisdizionale effettiva. 131. Non concordo con tale impostazione. 132. In realtà, devo far presente di non trovare, in tale questione, gli elementi che consentono di ritenere che essa riguardi la validità del regolamento n. 2201/2003 e/o quella del regolamento n. 4/2009. In ogni caso, occorre interpretare le disposizioni pertinenti dei regolamenti in parola prima di valutare la loro validità alla luce dell’articolo 47 della Carta. 133. È certo che le disposizioni del regolamento n. 2201/2003 e del regolamento n.°4/2009 relative, da un lato, alle competenze residuali, previste agli articoli 7 e 14 del primo regolamento, e, dall’altro, al forum necessitatis, previsto all’articolo 7 del secondo regolamento, devono essere interpretate dal giudice adito alla luce dell’articolo 47 della Carta. 134. In primo luogo, l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta prevede che le disposizioni di quest’ultima si rivolgono agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione ( 102 ). 135. In secondo luogo, per quanto riguarda, in particolare, il regolamento n. 2201/2003, le norme nazionali sulla competenza sono applicabili unicamente se nessun giudice di uno Stato membro è competente in forza delle norme del suddetto regolamento sulla competenza. Le norme nazionali sulla competenza di cui trattasi fanno parte dei criteri di competenza a cascata, che includono le norme sulla competenza dei regolamenti dell’Unione. In tal caso, gli Stati membri sono tenuti a rispettare l’articolo 47 della Carta anche nelle situazioni nelle quali i loro giudici sono competenti in forza del diritto nazionale a conoscere delle controversie che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento in parola ( 103 ). 136. Nella fattispecie, per quanto riguarda in particolare le competenze residuali e/o il forum necessitatis, tenuto conto della formulazione dell’articolo 3, lettera d), del regolamento n. 4/2009, è probabile che i giudici spagnoli competenti in materia di responsabilità genitoriale in forza della competenza residuale dell’articolo 14 del regolamento in parola non siano competenti a statuire sull’assegno alimentare a favore dei minori. In tal caso, è altresì possibile che, per quanto riguarda la domanda di alimenti, il giudice adito, a norma dell’articolo 7 del detto regolamento n. 4/2009, possa ricorrere al forum necessitatis per conoscere di siffatta domanda, ed è allora indubbio, non soltanto che gli articoli summenzionati debbono essere interpretati alla luce dell’articolo 47 della Carta, ma anche che, come ho già fatto presente, le norme spagnole sulla competenza che permetteranno al giudice adito di esercitare la propria competenza debbono essere applicate rispettando l’articolo succitato. Pertanto, le norme nazionali sulla competenza di cui trattasi, come avviene, nel caso di specie, per l’articolo 22 quater, lettera d), della LOPJ, devono essere interpretate alla luce dell’articolo 47 della Carta al fine di evitare il diniego di giustizia. 137. In terzo luogo, il coordinamento dei regolamenti in discussione in materia di divorzio, di responsabilità genitoriale o di assegno alimentare è previsto, in maniera generale, da talune disposizioni, come ho già spiegato. É quanto avviene, in particolare, nel caso dell’articolo 3, lettera d), del regolamento n. 4/2009. Quindi, nel caso in cui un siffatto coordinamento venga meno a seguito di circostanze particolari, come quelle della controversia nel procedimento principale, il giudice adito potrebbe essere competente per quanto riguarda la responsabilità genitoriale, ma non per gli aspetti della controversia relativa ai minori, e la mancanza di competenza del giudice adito potrebbe essere risolta con l’applicazione del forum necessitatis «“per estensione” di un foro (in linea di principio) ragionevole» ( 104 ). 138. Propongo pertanto alla Corte di rispondere a tale questione nel senso che gli articoli 7 e 14 del regolamento n. 2201/2003, relativi alle competenze sussidiarie in materia, rispettivamente, di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio, nonché l’articolo 7 del regolamento n. 4/2009, relativo al forum necessitatis in materia di obbligazioni alimentari, devono essere interpretati dal giudice adito alla luce dell’articolo 47 della Carta. Le norme nazionali relative alle competenze residuali, ivi comprese quelle relative al forum necessitatis, devono essere applicate alla luce dello stesso articolo. V. Conclusione 139. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali poste dall’[OSCURATO:PERSONA] de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona, Spagna): 1)      Lo status di agenti contrattuali dell’Unione europea dei coniugi in uno Stato terzo non costituisce un elemento importante per determinare la residenza abituale dei coniugi, ai sensi vuoi degli articoli 3 e 8 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, vuoi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. 2)      Non è possibile, ai fini della determinazione della residenza abituale dei minori, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003, prendere in considerazione unicamente criteri quali la cittadinanza della madre, il fatto che quest’ultima risiedesse in uno Stato membro prima del matrimonio, la cittadinanza dei figli minori nonché la loro nascita in tale Stato membro. 3)      Per quanto riguarda l’istanza di divorzio, se il giudice adito non può fondare la propria competenza sugli articoli da 3 a 5 del regolamento n. 2201/2003, l’articolo 6 dello stesso regolamento impedisce allora l’applicazione della clausola relativa alla competenza, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del detto regolamento e, di conseguenza, il convenuto, cittadino di uno Stato membro, può essere citato in giudizio unicamente dinanzi ai giudici di tale Stato membro. Per quanto riguarda la responsabilità genitoriale, se il giudice adito non è competente a norma degli articoli da 8 a 13 del regolamento n. 2201/2003, l’articolo 14 di tale regolamento si applica indipendentemente dalla residenza abituale dei minori e dalla cittadinanza del convenuto. 4)      L’articolo 7 del regolamento n. 4/2009 dev’essere interpretato nel senso che lo stato di necessità può risultare da situazioni eccezionali, molto gravi o di urgenza, che consentono di ritenere che un procedimento non possa ragionevolmente essere intentato o svolto, o si riveli impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento. Siffatti requisiti ricorrono, segnatamente, quando il giudice dello Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento rifiuti di esercitare la propria competenza oppure sussistano condizioni procedurali inique, quando, a causa di disordini civili o di catastrofi naturali, sia pericoloso recarsi in talune località e l’attività normale di uno Stato terzo non possa essere esercitata e, infine, quando l’accesso alla giustizia sia indebitamente ostacolato, in particolare allorché la rappresentanza legale è eccessivamente costosa, la durata dei procedimenti sia eccessiva, o, ancora, esistono vuoi gravi problemi di corruzione nel sistema giudiziario, vuoi carenze riguardanti le garanzie fondamentali del processo equo o carenze sistemiche. Le parti non sono tenute a dimostrare di aver intentato o cercato di intentare invano un procedimento in suddetto Stato. 5)      Gli articoli 7 e 14 del regolamento n. 2201/2003, relativi alle competenze sussidiarie in materia, rispettivamente, di divorzio, di separazione personale, di annullamento del matrimonio e di responsabilità genitoriale, nonché l’articolo 7 del regolamento n. 4/2009, relativo al forum necessitatis in materia di obbligazioni alimentari, devono essere interpretati dal giudice adito alla luce dell’articolo 47 della Carta. Le norme nazionali relative alle competenze residuali, comprese quelle relative al forum necessitatis, devono essere applicate alla luce dello stesso articolo. 1 Lingua originale: il francese. 2 [OSCURATO:PERSONA], P., «Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain», Cours général de droit international privé , vol. 196, Académie de droit international de [OSCURATO:PERSONA], 1986, pagg. da 21 a 194, in particolare pag. 194 (traduzione libera). 3 [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n.°1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1). 4 [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1). 5 Nazioni Unite, Raccolta dei Trattati, vol. 500, pag. 95. 6 BOE n. 157, del 2 luglio 1985, pag. 20632, 7 BOE n. 174, del 22 luglio 2015, pag. 61593; in prosieguo: la «LOPJ». 8 GU 2016, C 202, pag. 266; in prosieguo: il «protocollo sui privilegi e sulle immunità». 9 Sentenze del 13 ottobre 2016, Mikołajczyk (C‑294/15, EU:C:2016:772, punto 33 e giurisprudenza citata), e del 25 novembre 2021, IB (Residenza abituale di un coniuge –Divorzio) (C‑289/20; in prosieguo: la «sentenza IB», EU:C:2021:955, punto 31). 10 V., in particolare, sentenza del 16 luglio 2009, Hadadi (C‑168/08, EU:C:2009:474, punto 48). L’assenza di gerarchia tra tali criteri attiene al fatto che la situazione può mutare rapidamente in seguito a crisi coniugali. 11 Risulta dalla giurisprudenza della Corte che tali criteri sono criteri oggettivi, alternativi ed esclusivi che rispondono alla necessità di una regolazione adeguata alle specifiche necessità dei conflitti in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale. (Sentenza IB, punto 32). Sulla scelta dei criteri di competenza, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che «[i] criteri di giurisdizione adottati rispondono a necessità di carattere obiettivo, sono adeguati agli interessi delle parti, si improntano a principi di flessibilità, tengono conto della mobilità delle persone, cercando in definitiva di favorirle senza compromettere la certezza del diritto», relazione esplicativa relativa alla convenzione stabilita sulla base dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea concernente la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali elaborata dalla prof.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di diritto internazionale privato presso l’Università di Barcellona (GU 1998, C 221, pag. 27; in prosieguo: la «relazione [OSCURATO:PERSONA]»), pag. 36, punto 27. 12 L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo e quarto trattino, del regolamento n.°2201/2003 fa esplicito riferimento al criterio della residenza abituale dei coniugi e di quella del convenuto. L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quintoe sesto trattino, di tale regolamento autorizza l’applicazione della regola di competenza del forum actoris. V., in particolare, sentenza del 13 ottobre 2016, Mikołajczyk (C‑294/15, EU:C:2016:772, punto 41). 13 L’ambito di applicazione della sezione I del regolamento n.°2201/2003, intitolata «Divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio», che figura nel capo II di quest’ultimo, è delimitato, in forza degli articoli 6 e 7 di tale regolamento, dalla «residenza abituale» nel territorio di uno Stato membro del coniuge interessato o dalla sua cittadinanza. Tornerò in seguito sulle implicazioni di una simile delimitazione per la controversia nel procedimento principale. V. paragrafi 98 e 129 delle presenti conclusioni. 14 La nozione di «residenza abituale» figura anche agli articoli da 9 a 13, 15, 18, 29, 33, 42, 51, 57, 61 e 66 del regolamento n.°2201/2003. 15 V., in questo senso, [OSCURATO:PERSONA], A., «Article 3», Magnus, U., e Mankowski, P. (a cura di), Brussels II bis [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2012, pag. 90, punto 8. 16 Occorre precisare, a detto proposito, che la mancanza di definizione di tale nozione è, in maniera generale, radicata nella tradizione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato. Una siffatta definizione «avrebbe infatti rischiato di interferire con l’interpretazione di tante altre convenzioni che utilizzano la medesima nozione». V., al riguardo, [OSCURATO:PERSONA], P., relazione esplicativa sulla convenzione del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (testo adottato dalla diciottesima sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, consultabile in italiano all’indirizzo Internet https://assets.hcch.net/docs/2a33ae4b-c9c3-4948-a310-62288a590b29.pdf) (in prosieguo: la «relazione [OSCURATO:PERSONA]»). Atti e documenti della Diciottesima sessione della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, 1996, tomo II, pag. 552, punto 40. Sulla rilevanza della relazione [OSCURATO:PERSONA] per l’interpretazione delle disposizioni del regolamento n.°2201/2003, v., in particolare, considerando 3 di tale regolamento. Per quanto riguarda, in particolare, il regolamento n.°2201/2003, v. relazione [OSCURATO:PERSONA], pag. 38, punto 32. 17 Quanto alla nozione di «residenza abituale» di un minore, v. sentenze del 2 aprile 2009, A (C‑523/07, EU:C:2009:225, punto 31), e del 9 ottobre 2014, C (C‑376/14 PPU, EU:C:2014:2268, punto 50). Per quanto riguarda la nozione di «residenza abituale» di un neonato, v. sentenze del 22 dicembre 2010, Mercredi (C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, punti da 44 a 46); dell’8 giugno 2017, OL (C‑111/17 PPU, EU:C:2017:436, punto 40), e del 28 giugno 2018, HR (C‑512/17; in prosieguo: la «sentenza HR», EU:C:2018:513, punto 40). Tornerò su tale giurisprudenza nel contesto della mia analisi relativa alla terza questione pregiudiziale. 18 Sentenza IB (punto 38). 19 V., in particolare, sentenza IB (punto 39 e giurisprudenza citata). 20 Sentenza IB (punto 40). V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa IB (Residenza abituale di un coniuge – Divorzio) (C‑289/20, EU:C:2021:561). V., al riguardo, articolo 66, lettera a), del regolamento n.°2201/2003. 21 V. paragrafi 43 e 44 delle presenti conclusioni. 22 V. paragrafo 69 delle presenti conclusioni. Tornerò su tale articolo più tardi. 23 V., in questo senso, sentenze del 22 dicembre 2010, Mercredi (C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, punti 44 e 51), e, più di recente, sentenza IB (punto 41). 24 V., in particolare, sentenza HR (punti 45 e 46 e giurisprudenza citata). 25 Risulta da tale relazione che «a prescindere dalla convenzione [del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (firmata il 27 settembre 1968) (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la “convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 1968”)], si è tenuto in particolare conto la definizione data in varie occasioni dalla Corte di giustizia secondo la quale si tratta del “luogo in cui l’interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi, fermo restando che, ai fini della determinazione del luogo di residenza abituale, occorre tener conto di tutti gli elementi di fatto che contribuiscono alla sua costituzione”» (relazione [OSCURATO:PERSONA], pag. 38, punto 32). 26 V. paragrafo 33 delle presenti conclusioni. 27 Sentenza IB (punto 44). V., altresì, considerando 1 del regolamento n.°2201/2003 nonché relazione [OSCURATO:PERSONA], pag. 36, punto 27. 28 V., in questo senso, sentenza HR (punto 41 e giurisprudenza citata). 29 V., in questo senso, sentenza IB (punto 56). 30 Sentenza IB (punto 56), e del 13 ottobre 2016, Mikołajczyk (C‑294/15, EU:C:2016:772, punto 50 e giurisprudenza citata). 31 Sentenze IB (punto 4[6]), e del 13 ottobre 2016, Mikołajczyk (C‑294/15, EU:C:2016:772, punti 46 e 47 e giurisprudenza citata). 32 Sentenza IB (punto 46). V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa IB (Residenza abituale di un coniuge – Divorzio) (C‑289/20, EU:C:2021:561, paragrafo 94): «(...) ogni volta che una parte presentasse due o più residenze come abituali, si dovrebbe stabilire se siano tutte effettivamente tali. In ultima analisi, aumenterebbe il rischio che una residenza “semplice” (e non la residenza abituale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n.°2201/2003) possa in ultima analisi determinare la competenza giurisdizionale internazionale». 33 Sentenza IB (punto 51). 34 V., in questo senso, sentenza HR (punti da 44 a 46 e giurisprudenza citata). 35 Per quanto riguarda la residenza abituale di un neonato, v. sentenza HR (punto 66). In particolare, la relazione [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la temporanea assenza del minore dal luogo della sua residenza abituale per ragioni di vacanza non modifica, in linea di principio, la sua residenza abituale. 36 A questo proposito, la Commissione chiarisce che i posti presso le delegazioni sono molto ambiti e che le decisioni riguardanti i comandi sono adottate tenendo conto dei desideri delle persone comandate. 37 Ricordo che risulta dalla decisione di rinvio che, nel corso del periodo compreso tra il mese di agosto 2010 e il mese di febbraio 2015, i coniugi hanno risieduto nella Guinea-Bissau. 38 V., a questo proposito, nota a piè di pagina 36 nonché paragrafo 48 delle presenti conclusioni. 39 V., in questo senso, sentenza HR (punto 46 e giurisprudenza citata). 40 V., per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento n.°2201/2003, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa IB (Residenza abituale di un coniuge – Divorzio) (C‑289/20, EU:C:2021:561, paragrafo 66). 41 Una simile ipotesi non ricorre nel caso di un soggiorno che riguardi una trasferta professionale, effettuata in uno Stato terzo da medici o infermieri nell’ambito di singole missioni delle organizzazioni umanitarie o da militari nell’ambito di taluni tipi di missioni. 42 Il regolamento n.°2201/2003 consente unicamente di determinare se la residenza abituale si trovi o meno nel territorio di uno Stato membro. 43 L’articolo 1 del regolamento n.°4/2009 dispone che quest’ultimo «si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità». V., altresì, considerando 11 di tale regolamento. 44 Occorre precisare che il regolamento n.°4/2009 non subordina l’applicabilità dei regolamenti di competenza alla condizione secondo la quale il convenuto debba essere domiciliato in uno Stato membro. V. considerando 15 del regolamento n.°4/2009: «(...) La circostanza che un convenuto abbia la residenza abituale in uno Stato terzo non dovrebbe escludere l’applicazione delle norme comunitarie in materia di competenza, e non dovrebbe essere più previsto alcun rinvio alle norme in materia di competenza contemplate dal diritto nazionale. È pertanto necessario determinare nel presente regolamento i casi in cui un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro può esercitare una competenza sussidiaria». 45 Occorre sottolineare che, in materia di divorzio, si tratta di determinare la residenza abituale dei coniugi o di uno dei coniugi o del convenuto; in materia di responsabilità genitoriale, si tratta di determinare la residenza abituale dei genitori e/o dei minori e, in materia di obblighi alimentari, si tratta di determinare la residenza abituale del creditore o del convenuto. 46 Sentenza del 18 dicembre 2014, Sanders e Huber (C‑400/13 e C‑408/13, EU:C:2014:2461, punti da 26 a 29). 47 I considerando 22, 25, 31, 33, 35 o 45 del regolamento n.°4/2009 affermano l’obiettivo di garantire il recupero (rapido ed efficace) dei crediti alimentari in situazioni transfrontaliere e, pertanto, quello di facilitare la circolazione delle persone all’interno dell’Unione. 48 V. paragrafo 50 delle presenti conclusioni. 49 Per quanto riguarda la corrispondenza tra la nozione di «residenza abituale» contenuta nel regolamento n.°4/2009 e quella contenuta agli articoli 3 (riguardante gli adulti) e 7 (riguardante i minori) del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (GU 2019, L 178, pag. 1), v. Hess, B., «Towards a [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]?», [OSCURATO:PERSONA] , n.°4, 2021, pag. da 523 a 542, in particolare pag. 528. 50 Testo adottato dalla ventunesima sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato; in prosieguo: la «relazione [OSCURATO:PERSONA]». 51 V. Wouters, J., e Duquet, S., «The EU and [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]?», [OSCURATO:PERSONA] of Diplomacy , vol.°7, n.°1, 2012, pagg. da 31 a 49, in particolare pag. 44. Secondo tali autori, «la rete diplomatica dell’[Unione] è soggetta alla Convenzione di Vienna tramite accordi specifici con il paese ospitante. La maggior parte degli Stati ha accettato che le delegazioni dell’[Unione], il loro personale e i loro beni godano in tal modo di privilegi e di immunità. Tuttavia, le disposizioni specifiche e i contesti normativi possono differire a seconda della parte interessata». 52 Preciso che si tratta della residenza abituale di persone diverse, nella fattispecie, quella dei coniugi, quella del padre o della madre e quella del creditore di alimenti. 53 Per quanto riguarda la nozione di «residenza abituale» di un minore, v. sentenze del 2 aprile 2009, A (C‑523/07, EU:C:2009:225, punti 34 e 35), e del 9 ottobre 2014, C (C‑376/14 PPU, EU:C:2014:2268, punto 50). Quanto alla nozione di «residenza abituale» di un neonato, v. sentenze del 22 dicembre 2010, Mercredi (C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, punti da 44 a 46); dell’8 giugno 2017, OL (C‑111/17 PPU, EU:C:2017:436, punto 40), e HR (punto 40). 54 V., in particolare, in questo senso, sentenza HR (punto 41). 55 V., in particolare, sentenza del 15 febbraio 2017, W e V (C‑499/15, EU:C:2017:118, punto 61). 56 V., in tal senso, sentenza HR (punto 41). A mio parere, l’utilizzazione da parte della Corte dei termini «certa integrazione» indica che non è necessario che tale integrazione sia completa o totale. V., altresì, in tal senso, sentenza IB. 57 V., in tal senso, sentenza HR (punto 42). 58 Se, come avviene nella fattispecie, i detti fattori si concentrano in uno Stato terzo, nell’ambito del regolamento n.°2201/2003, ciò consente al giudice del rinvio non di determinare che la residenza abituale dei minori si trova in detto Stato ma piuttosto che tale residenza abituale non si trova in uno Stato membro . 59 Sentenza HR (punto 43 e giurisprudenza citata). 60 V., in particolare, sentenza HR (punti 45 e 46 e giurisprudenza citata). 61 Al riguardo, v., in particolare, in questo senso, sentenza HR (punti da 52 a 54 e giurisprudenza citata). 62 L’interpretazione propugnata dal governo spagnolo nelle sue osservazioni scritte sembra andare in tal senso. V. paragrafo 80 delle presenti conclusioni. 63 Eccetto alcune modifiche di natura essenzialmente formale, occorre rilevare che il regolamento 2019/1111 non ha modificato le norme sulla competenza giurisdizionale internazionale in materia matrimoniale. Il legislatore dell’Unione ha quindi mantenuto il sistema di competenze residuali previsto agli articoli 6 e 7 del regolamento n.°2201/2003, che figura ormai all’articolo 6 del regolamento 2019/1111. L’articolo 104 del regolamento 2019/1111 dispone infatti che, fatto salvo l’articolo 100, paragrafo 2, di quest’ultimo, il regolamento 2201/2003 è abrogato a decorrere dal 1° agosto 2022. 64 La complessità del collegamento tra gli articoli 6 e 7 del regolamento n.°2201/2003 ha formato oggetto di numerose critiche in dottrina. V., in particolare, [OSCURATO:PERSONA], A., «Article 6», op. cit., pag. 98, punto 2. A tale riguardo, si deve rilevare che, nella proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.°2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale, de 17 luglio 2006 (COM(2006) 399 def, pag. 8), la Commissione aveva proposto di sopprimere l’articolo 6: «Dalla consultazione pubblica è emerso che può creare confusione. La disposizione risulta inoltre superflua in quanto gli articoli 3, 4 e 5 specificano i casi in cui un’autorità giurisdizionale ha competenza esclusiva quando un coniuge risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro». 65 Secondo la Commissione, «l’articolo 7 [del regolamento n.°2201/2003] rinvia attualmente alle norme nazionali di competenza internazionale quando i coniugi non risiedono abitualmente nel territorio di uno Stato membro e non hanno la stessa cittadinanza», v. COM(2006) 399 def, pag. 9. 66 Sentenza del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] (C‑68/07, EU:C:2007:740, punto 26). Secondo la Corte, anche i considerando 4 e 8 del regolamento (CE) n.°1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (GU 2000, L 160, pag. 19), le cui disposizioni vertenti sulla competenza a statuire sulle questioni relative al divorzio sono state sostanzialmente riportate nel regolamento n.°2201/2003, devono essere presi in considerazione nell’ambito dell’interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 2201/2003. V., a questo proposito, altresì, [OSCURATO:PERSONA], M., [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] II bis, [OSCURATO:PERSONA], 2010 , pag. 30, punto 1.43. 67 Il considerando 2 del regolamento n. 2201/2003 sottolinea così che tale reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie è il «il fondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziario». V., altresì, considerando 23 di tale regolamento, conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, punto 34, consultabile sul seguente sito Internet: https://www.europarl.europa.eu, nonché documento di lavoro della Commissione «Riconoscimento reciproco delle decisioni relative alla potestà dei genitori», COM(2001) 166 def., pag. 3. 68 Sentenza del 29 novembre 2007 (C‑68/07, EU:C:2007:740). 69 Sentenza del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] (C‑68/07, EU:C:2007:740, punto 22). 70 V. [OSCURATO:PERSONA], M., op. cit., pag. 157, punto 4.33. V., altresì, Kruger, T., e Samyn, L., «Brussels II bis: successes and suggested improvements», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], ·2016, pagg. da 1 a 37, in particolare pag. 8, nonché Campiglio, C., «Conflitti positivi e negativi di giurisdizione in materia matrimoniale», Rivista di diritto internazionale privato e processuale , n. 3, 2021, pagg. da 497 a 532, in particolare pag. 522. 71 Pataut, É., «Codifier le divorce international: Quelques remarques sur le projet GEDIP», [OSCURATO:PERSONA] , n o 66, 2020, pagg. da 95 a 115, in particolare pag. 103. 72 V. paragrafo 129 delle presenti conclusioni. Al riguardo, occorre rilevare che la dottrina si interroga sull’opportunità di mantenere le competenze residuali previste dal regolamento n. 2201/2003 nonché sulla pertinenza della loro sostituzione con competenze «uniformi». V., in particolare, [OSCURATO:PERSONA], A., «La compétence internationale en matière de divorce. Quelques suggestions pour une (improbable) révision du règlement [OSCURATO:PERSONA] II bis», Revue critique de droit international privé , vol. 4, n. 4, 2017, pagg. da 511 a 534, in particolare pagg. 522 e segg., nonché Pataut, É., loc. cit., pagg. 104 e segg. 73 Nella causa decisa con la sentenza del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] (C‑68/07, EU:C:2007:740), la ricorrente risiedeva in uno Stato membro diverso da quello di cui era cittadina. Per contro, come ha rilevato la dottrina, dato che taluni Stati membri non contemplano, nel loro ordinamento giuridico interno, una competenza qualificabile come «residua» in considerazione dell’articolo 3 del regolamento n. 2201/2003, il problema si pone qualora uno dei coniugi sia cittadino di uno Stato membro e i due coniugi risiedano in uno Stato terzo. V. relazione [OSCURATO:PERSONA], punto 47. V., altresì, [OSCURATO:PERSONA], A., «Article 6», op. cit., pag. 102, punto 13. 74 Sentenza del 17 ottobre 2018, UD (C‑393/18 PPU, EU:C:2018:835, punto 57). 75 Sentenza del 17 ottobre 2018, UD (C‑393/18 PPU, EU:C:2018:835, punto 66). 76 V. Pataut, É., «Articles 10-15», Magnus, U., e Mankowski, P. (a cura di), Brussels II bis [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2012, articolo 14, pag. 162, punto 4. 77 V. [OSCURATO:PERSONA], A., op. cit., in particolare pag. 514. 78 Per quanto riguarda l’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003, taluni autori ritengono che un’interpretazione flessibile e ampia della summenzionata disposizione consenta del pari di rispettare il funzionamento dell’articolo 15 di tale regolamento, che prevede il rinvio al giudice più adatto a trattare il caso. V. Pataut, É., «Articles 10-15», op. cit., pag. 157, punto 53. Invece, altri autori sono di parere contrario. In particolare, Ancel, B., e [OSCURATO:PERSONA], H., ritengono che «la proroga che la detta disposizione prevede renderebbe inutile il meccanismo del trasferimento di competenza ad un giudice più adatto che il regolamento all’articolo 15 recepisce dalla Convenzione del 1996. Di conseguenza, è più ragionevole attenersi ad un’interpretazione minimalista che riconosca nell’articolo 12, paragrafo 3, solo un adeguamento dell’articolo 3, paragrafo 2, del [OSCURATO:PERSONA] II al nuovo sistema di competenza e che di conseguenza ammetta l’estensione di competenza solo a beneficio dei giudici dello Stato membro in cui si svolga un procedimento di scioglimento sulla base di una competenza residuale (articolo 7 del regolamento: competenze derivanti dal diritto internazionale privato comune)» (traduzione libera). Ancel, B. e [OSCURATO:PERSONA], H., «Aliments sans frontières. Le règlement CE no 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires», Revue critique de droit international privé , n. 3, 2010, da pagg. 457 a 484, in particolare pag. 476, punto 18. 79 Sentenze del 12 novembre 2014, L (C‑656/13, EU:C:2014:2364, punto 39), e del 6 ottobre 2015, Matoušková (C‑404/14, EU:C:2015:653, punto 36). Per contro, la scelta del foro non è ammessa in materia d divorzio. 80 V. Franzina, P., «[OSCURATO:PERSONA]», Viarengo, I., e Villata, F. C., (a cura di), Planning the Future of [OSCURATO:PERSONA]: A [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] , Viarengo, I., e Villata, F. C., (ed.), [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], 2020, pagg. da 325 a 330, in particolare pag. 326. 81 Sentenza del 16 luglio 2015 (C‑184/14, EU:C:2015:479). 82 Sentenza del 16 luglio 2015, A (C‑184/14, EU:C:2015:479, punti 47 e 48). 83 In materia di responsabilità genitoriale, i giudici spagnoli sono competenti, in particolare, «qualora l’attore sia spagnolo». 84 Secondo il giudice del rinvio, ai sensi dell’articolo 22 quater, lettera d), della LOPJ, i giudici spagnoli non sarebbero tuttavia competenti a conoscere del divorzio. 85 Anche se, come ho fatto presente nelle mie conclusioni nella causa R (Competenza, responsabilità genitoriale e obbligazione alimentare) (C‑468/18, EU:C:2019:649, paragrafo 72), il fatto che la domanda relativa all’obbligazione alimentare sia accessoria ad una domanda in materia di responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 3, lettera d), del regolamento n. 4/2009, non ha l’effetto di escludere la competenza della giurisdizione di uno Stato membro fondata sull’articolo 3, lettera a), del menzionato regolamento, o, in mancanza, sull’articolo 5 del medesimo regolamento. 86 «salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti». 87 Non risulta dalla decisione di rinvio che vi sia stata un’elezione del foro ad opera delle parti nel procedimento principale (articolo 4) né che vi sia stata una comparizione volontaria del convenuto per una ragione diversa da quella intesa a eccepire l’incompetenza del giudice adito (articolo 5). Ricordo tuttavia che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 4/2009, l’articolo 4 di quest’ultimo non si applica in una controversia concernente un’obbligazione alimentare nei confronti di un minore di diciotto anni. 88 L’articolo 6 del regolamento n. 4/2009 prevede una competenza sussidiaria fondata sulla cittadinanza comune delle parti. 89 Una parte della dottrina rileva tuttavia che non è certo che la situazione in cui il procedimento «non [può] ragionevolmente essere intentato o svolto o si riveli impossibile in uno Stato terzo» (traduzione libera) ricomprenda ostacoli al riconoscimento di alimenti diversi da quelli di ordine strettamente procedurale. V. Ancel, B., e [OSCURATO:PERSONA], H., «op. cit., in particolare, pag. 483. 90 In particolare qualora venga richiesto il versamento di una cauzione di ammontare elevato. 91 In particolare nel caso di inondazioni o altre catastrofi naturali. 92 Ad esempio in caso di rischio di diniego di giustizia a causa dell’orientamento sessuale, dell’appartenenza ad una religione o ad una razza, o qualora i giudici interessati chiedano prove inaccettabili e discriminatorie. 93 [OSCURATO:PERSONA], P., «Le for de nécessité dans les règlements européens», Europa als Rechts- und Lebensraum: [OSCURATO:PERSONA] für [OSCURATO:PERSONA] zum 75. Geburtstag am 18. Juni 2018 , [OSCURATO:PERSONA] C., Hess B., Jayme E., Mansel H.P., ed. Bielefeld, 2018, pagg. da 255 a 267, in particolare pag. 262. 94 A questo proposito, in materia di successioni, v. mie conclusioni nella causa RK (Dichiarazione di incompetenza) (C‑422/20, EU:C:2021:565, paragrafo 60 e nota a piè di pagina 35). 95 Normalmente, uno dei genitori in rappresentanza del creditore ma anche un ente pubblico legalmente surrogato nel credito di alimenti. V. sentenza del 17 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Surroga di un ente pubblico nei diritti del creditore di alimenti) (C‑540/19, EU:C:2020:732). 96 Franzina, P., «[OSCURATO:PERSONA]», op. cit., pag. 327. 97 V. mie conclusioni nella causa KP (C‑83/17, EU:C:2018:46, paragrafo 53). 98 Al riguardo, v., in particolare, Ancel, B., e [OSCURATO:PERSONA], H., op. cit., pag. 483. 99 Sentenza del 16 luglio 2015, A (C‑184/14, EU:C:2015:479, punto 46). 100 V. paragrafo 23 delle presenti conclusioni. 101 Anche se, formalmente, la domanda di alimenti è intentata dal creditore di alimenti, tale domanda è considerata come intentata dalla madre (in rappresentanza dei figli). V. relazione del [OSCURATO:PERSONA] per l’eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne, Osservazioni finali riguardanti la sesta e la settima relazione periodica del Togo, adottate dal [OSCURATO:PERSONA] nella sua cinquantatreesima sessione (1-19 ottobre 2012), pag. 3. Consultabile all’indirizzo Internet:https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/TGO/CO/6-7&Lang=En: «[OSCURATO:PERSONA] è preoccupato per il fatto che le donne non hanno effettivo accesso alla giustizia e per i molteplici fattori all’origine di tale stato di cose, come (...) [in particolare] la stigmatizzazione delle donne che si rivolgono alla giustizia» (traduzione libera). 102 V., in particolare, sentenza del 7 novembre 2019, UNESA e a. (da C‑80/18 a C‑83/18, EU:C:2019:934, punto 37), nonché ordinanza del 15 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] (C‑647/18, non pubblicata, EU:C:2020:13, punto 38). 103 V. [OSCURATO:PERSONA], M., e Pacula, K., «[OSCURATO:PERSONA] of necessity in family matters within the framework of EU and international law», [OSCURATO:PERSONA] , n. 4/2021, pagg. da 563 a 592, in particolare pag. 584, nonché autori citati alle note a piè di pagina 99. 104 V., a questo proposito, [OSCURATO:PERSONA], D. P., «Compétence exclusive e compétence exorbitante dans les relations privées internationales», Recueil des cours, vol. 323,Académie de droit international de [OSCURATO:PERSONA], 2009/323, pagg. da 11 a 259, in particolare pagg. 75 e 76: «[... Il semble que la finalité essentielle du forum necessitatis n’est pas d’octroyer une justifications aux tribunaux pour intervenir dans des affaires où ils ne sont pas compétents, mais pour garantir la jouissance du droit fondamental d’accès à la justice (sembra che l’obiettivo essenziale del forum necessitatis non sia quello di fornire una giustificazione ai giudici per intervenire in cause in cui non sono competenti, ma per garantire il godimento del diritto fondamentale di accesso alla giustizia» (traduzione libera).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2201/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris