CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2021
Cassazione n. 47101/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; fissata la trattazione con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di AMATO Saverio, che insiste nel ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata in data 30 giugno 2021 dal Tribunale di Torino con la quale Saverio AMATO è stato giudicato responsabile del concorso nella detenzione di un'arma da guerra e del relativo munizionamento (art. 2 I. n. 895 del 1967), nonché della detenzione di numerose munizioni per armi comuni da sparo (art. 697 cod. pen.), e condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 8.000 di multa. 1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la responsabilità dell'imputato per il concorso negli indicati delitti posto in essere mediante il confezionamento del pacco, affidato all'ignaro corriere, contenente l'arma e le munizioni dianzi indicate, ciò sulla base del rinvenimento, all'interno dell'involucro, delle impronte digitali dell'imputato e dell'analisi del traffico telefonico da cui risulta il collegamento dell'imputato con gli altri concorrenti nonché la presenza dello stesso nei pressi dello spedizioniere. 2. [OSCURATO:PERSONA] AMATO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando: - «il travisamento della prova per errata applicazione della legge processuale» e il vizio della motivazione con riguardo alla responsabilità perché è stata illegittimamente utilizzata la prova derivante dalla illegittima acquisizione dei tabulati telefonici, nonché affermata la responsabilità sulla base del rinvenimento di impronte papillari, pur in mancanza della prova che vi siano almeno sedici punti di contatto tra esse e quelle dell'imputato (primo motivo); - l'eccessività del trattamento sanzionatorio (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel complesso infondato. 2. Va, anzitutto, ricordato che il giudice di secondo grado ha chiarito, nonostante il ricorso non prenda posizione sul punto, che sono pienamente utilizzabili i tabulati telefonici acquisiti nel corso delle indagini preliminari per ordine del pubblico ministero poiché il legislatore ne ha previsto l'utilizzabilità alle condizioni indicate dall'art. 1, comma 1-bis, del d.l. 30 settembre 2021, n. 132.Infatti, fermo restando che «la disciplina transitoria introdotta dall'art. 1, comma 1-bis, del d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, che ha consentito, a determinate condizioni, l'utilizzazione dei dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta pur acquisiti nei procedimenti penali in data antecedente all'entrata in vigore del d.l. citato, è compatibile con l'art. 15, par. 1, della Direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni, modificata dalla Direttiva 2009/136/CE, in quanto, in un'ottica di ragionevole ed equilibrato contemperamento di interessi diversi, persegue la finalità di non disperdere dati già acquisiti, subordinandone l'utilizzazione alla significativa illiceità penale di predeterminate ipotesi per cui è consentita l'acquisizione a regime e alla sussistenza di "altri elementi di prova", quale requisito di compensazione della mancanza di un provvedimento giudiziale di autorizzazione all'acquisizione stessa, necessario nella disciplina a regime» (Sez. 3, n. 11991 del 31/01/2022, Novellino, Rv. 283029), il ricorso non sviluppa alcuna critica sulla ritenuta esistenza delle condizioni che determinano, alla luce della disposizione transitoria richiamata, l'utilizzabilità dei dati esteriori relativi al traffico telefonico. 2.1. Il giudice di secondo grado ha chiarito, senza che il ricorso sviluppi alcuna critica in proposito, che tali elementi sono utilizzati a conforto della decisiva prova costituita dall'analisi delle impronte digitali rinvenute all'interno del pacco in cui era racchiuso il materiale illegittimamente detenuto. Si è recentemente chiarito che «in tema di dati relativi al traffico telefonico, gli "altri elementi di prova" che, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono confortare i cd. dati "esteriori" delle conversazioni ai fini del giudizio di colpevolezza possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicchè possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare il mezzo di prova ritenuto "ex lege" bisognoso di conferma» (Sez. 5, n. 8968 del 24/02/2022, Fusco, Rv. 282989 - 02).3. In ordine a detta prova scientifica, del resto, il ricorso appare inammissibile poiché, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, si limita ad asserire che non è stata accertata l'esistenza di almeno sedici coincidenze tra le impronte rilevate nella confezione e quelle dell'imputato. 3.1. In effetti, il giudice di secondo grado ha precisato che l'accertamento compiuto dal tecnico della polizia scientifica ha avuto proprio per oggetto il superamento del valore soglia "sedici", ritenuto dalla comunità scientifica e dalla giurisprudenza sufficiente per affermare la coincidenza, precisando che, diversamente, tali impronte non sarebbero state prese in considerazione. 4. Il secondo motivo di ricorso è soltanto enunciato, sicché è inammissibile. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pag