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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 22 febbraio 2021

Cassazione n. 35340/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24379-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'OTTAVIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'OTTAVIO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25; -controricorrente - avverso la sentenza n. 59/2021 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO - ROMA, depositata il 22/02/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.[OSCURATO:PERSONA], già ammessa a fruire dei contributi erogati dalla Regione Calabria nell'ambito dell'attuazione degli interventi previsti dal [OSCURATO:PERSONA] POR 2000-2006 a favore del settore turistico, impugna, con ricorso ai sensi dell'art. 362, comma 1, cod. proc. civ., la sentenza con la quale la [OSCURATO:PERSONA] d'Appello della Corte dei Conti ne ha respinto il gravame proposto avverso la decisione di primo grado, che aveva accertato l'indebita percezione da parte sua dei contributi ricevuti, riconoscendone perciò la responsabilità contabile, e l'aveva condannataal pagamento in favore della Regione della somma di euro 821.649,00.

1.2. Il giudice d'appello ha motivato la propria decisione, per quel che qui rileva, richiamando il principio secondo cui tra il privato fruitore di forme di contribuzione di provenienza pubblica e l'ente pubblico che provvede alla loro concessione si instaura un rapporto di servizio idoneo a radicare la giurisdizione del giudice contabile.

S u questa premessa ha, quindi , affermato la responsabilità contabile della [OSCURATO:PERSONA] in base ad una duplice argomentazione: - nella specie , in forza della disciplina recata dal POR 2000-2006, si era i staurato un rapporto di servizio tra la beneficiaria dei contributi e l'ente pubblico concedente; - «si imputava alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con la sua ditta individuale, di aver cagionato un danno alla pubblica amministrazione per non aver utilizzato quei contributi per le finalità pubbliche per il cui compimento erano stati concessi e, quindi, per aver inciso negativamente sul programma imposto dall'[OSCURATO:PERSONA] concedente».

Né, ad avviso del decidente, sminuisce la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] - c he aveva rendicontato per i lavori realizzati una spesa maggiore di quella effettivamente sostenuta - il fatto che la sentenza impugnata avesse in tal senso valorizzato le dichiarazioni rilasciate e le fatture emesse dai fornitori,acquisite in sede di indagine dalla Guardia di Finanza, piuttosto che considerare le risultanze emergenti dal libretto delle misure e dal registro di contabilità: ciò perché i detti documenti «attestano soltanto che i lavori sono stati effettuati, ma non attestano che le spese rendicontate siano state effettivamente sostenute».

1.3. Per la cassazione di detta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] svolge con un solo motivo,seguito da memoria, una duplice contestazione.

Resiste con controricorso il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti. [OSCURATO:PERSONA]

2. Con l'unico motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] lamenta «la violazione degli artt. 360, comma 1, 362 e 382 cod. proc. civ., nonché dell'art. 207 cod. giust. cont. in relazione all'art. 111, comma 8, Cost. per eccesso di potere, avendo il giudice contabile usurpato il potere discrezionale della Regione, nonché affermato la sussistenza del danno erariale e ravvisato la responsabilità amministrativa sulla base di una informazione probatoria inesistente».

3. Come detto,il motivo racchiude due contestazioni.

Con la prima non si dubita che tra il privato che riceva un finanziamento pubblico e l'ente che lo accorda si instauri un rapporto di servizio, ma si obietta che è solo con il completamento del relativo procedimento amministrativo, coincidente con il perfezionamento dell'attribuzione del contributo, che si perfeziona il rapporto di servizio, giustificandosi solo in funzione di ciò l'insorgenza della giurisdizione contabile: «invece nel caso che occupa, in sede di sopralluogo effettuato per l'esecuzione del collaudo finale, la procedura non è stata completata in ragione del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha inviato le fatture quietanzate afferenti all'ultimo SAL, avendo ritenuto la relativa richiesta così formulata dagli incaricati della Regione (solo per detto ultimo SAL e non per i precedenti) contraria alla fonte regolamentare».

La condanna pronunciata dal giudice contabile, postulando l'avveramento di tutte le condizioni a cui era sospensivamente sottoposto la definitiva attribuzione del contributo, ha perciò determinato un'indebita invasione della sfera di azione riservata alla [OSCURATO:PERSONA].

Con la seconda contestazione, richiamato il principio secondo cui i limiti al quale è soggetto il controllo devoluto a questa Corte sulle sentenze emesse dai giudici speciali non trovano applicazione di fronte alla violazione di norme processualiimportanti un diniego di giustizia, si sostiene che l'informazione probatoria, utilizzata dal giudice contabile per motivare la pronunciata decisione di condanna sul presupposto che per eseguire tutti i lavori era stata impiegata una somma minore di quella rendicontata, contrasta palesemente e si rivela inconciliabile con le risultanze emerse dalle indagini svolte dalla Polizia giudiziaria: «in estrema sintesi, non può configurarsi e manca, soprattutto, la prova del danno erariale, inteso come pregiudizio e/o depauperamento del patrimonio della pubblica amministrazione, che s(i è) affermato dal giudice contabile sulla base di fatti palesemente travisati ed inverosimili, rilevabili nella stessa sentenza e dai documenti richiamati per relationem , incidendo ta le falsa rappresentazione dei fatti sulla giurisdizione, la relativa sentenza può essere sindacata».

Il che è fonte di un travisamento della fonte probatoria che falsa il percorso logico-argomentativo della decisione, rendendone possibile l'impugnazione in questa sede.

4. Entrambe le contestazioni non meritano adesione.

5. La prima di esse è priva di fondamento.

Come queste SS.UU. hanno più volte rimarcato, tra il privato che riceve una contribuzione di fondi pubblici e l'amministrazione pubblica che procede alla loro erogazione si instaura un rapporto di servizio, idoneo come tale a radicare la giurisdizione del giudice contabile allorché le somme erogate v engono impiegate in difformità delle finalità programmate, in quanto il privato fruitore si inserisce nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici (Cass., Sez.

U, 4/10/2019, n. 24858).

Si è, infatti , osservato che , « a i fini del radicamento della giurisdizione della Corte dei conti sul danno erariale conseguente alla illecita percezione del contributo pubblico, risulta decisiva la natura del danno conseguente alla mancata realizzazione degli scopi perseguiti con la contribuzione, non avendo rilevanza néla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico, il quale ben può essere un soggetto di diritto privato destinatario della contribuzione, néil titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato» (Cass., Sez.

U, 22/11/ 2019, n. 30526 ).

E ’ dunque irrilevante la natura del soggetto percettore,perché «il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, infatti, spostato dalla qualità del soggetto - che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico -alla natura del danno e degli scopi perseguiti,di modo che ove il privato, cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione., alla cui realizzazione è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e l'incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, si realizza un danno per l'ente pubblico, anche soltanto sotto il profilo della sottrazione ad altre imprese del finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore» (Cass., Sez.

U, 31/01/2022, n. 2850).

6. Se tanto, dunque –a fronte dell'indubbia percezione del contributo erogatole dalla Regione in forza degli obiettivi previsti dal dal POR 2000-2006 a favore del settore turistico – basta a radicare la giurisdizione del giudice contabile e ad escludere,di conseguenza, che la sentenza impugnata, riconoscendo e dichiarando la responsabilità contabile della [OSCURATO:PERSONA], abbia usurpato il potere della pubblica amministrazione, neppure può assecondarsi questa chiave di lettura considerando, come pretende la ricorrente, che l'erogaz ione del contributo sia stata solo parziale.

Il Procuratore generale resistente ha, a tale riguardo, osservato che «la prospettazione ricorrente è palesemente infondata e contrastante con la situazione dedotta in giudizio dalla Procura contabile, accertata dal giudice di primo grado e confermata dalla sentenza di appello, oggetto di impugnazione in questa sede.

Infatti, la Regione Calabria, con Decreto dirigenziale n. 4421 del 20 aprile 2004 ha concesso un contributo in conto capitale di euro 2.154.000,00 pari al 40 per cento dell'investimento ammesso, riconosciuto in euro 5.385.000.00».

E' evidente che in ciò si esprime un giudizio sul fatto – che come si dirà tra poco –rifluisce nel quadro dell'attività interpretativa riservata al giudice speciale, rispetto alla quale non è configurabile la censura che legittima contro le sue decisioni il ricorso a questa Corte.

7. La seconda contestazione– laddove preconizza che il sindacato di legittimità sulle decisione dei giudici speciali attribuito dall'art. 362 cod. proc. civ. a questaCorte possa involgere, in nome di un preteso diniego di giustizia, un controllo sui limiti interni della giurisdizione dei medesimi, sino a renderne censurabili le decisioni adottate per violazione di norme proprie al plesso giurisdizionale di riferimento – rimandano ad un insegnamento interpretativo –che si era fatto strada nella giurisprudenza di questa Corte per opera inizialmente di Cass., Sez.

U, 23/12/2008, n. 30254 – inteso a propugnare, sulla scorta di una concezione c.d.

"dinamica" (o "funzionale" o "evolutiva") della giurisdizione,l'idea che per eccesso di giurisdizione fossero sindacabili non solo le decisione in cui trovano applicazione le norme sulla giurisdizione che individuano "i presupposti dell'attribuzione del potere giurisdizionale", ma anche quelle che afferiscono alle "forme di tutela" attraverso cui la giurisdizione si estrinseca.

In tal modo si apriva la strada alla censurabilità per eccesso di giurisdizione, in particolare ove era denunciabile riguardo ad esse il diniego di giustizia, delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti anche per violazione di legge in relazionealla giurisdizione, qualora fosse stata conseguenza di un'interpretazione "abnorme o anomala" (Cass., Sez.

U, 20/05/2016, n. 10501), ovvero di "stravolgimento" delle "norme di riferimento" (Cass., Sez.

U, 17/01/2017, n. 956) o di violazione di norme sovranazionali (Cass. Sez.

U, 29/12/2017, n. 31226).

8. Come peròè noto, l a vis ex pansiva di questo indirizzo ha conosciuto una battuta d'arresto allorché la Corte Costituzionale, pure in questo sollecitata dall'ordinanza di rimessione della SS.UU. n. 6891/2016 («è andata affermandosi una nozione di "limite esterno" collegato all'evoluzione del concetto di giurisdizione, da intendere in senso dinamico, nel senso dell'effettività della tutela giurisdizionale»), ha chiarito con la sentenza 6 del 2018 che «la tesi che il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, previsto dall'ottavo comma dell'art. 111Cost. avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, comprenda anche il sindacato su errores in procedendo o in iudicando non può qualificarsi come una interpretazione evolutiva, poiché nonè compatibile con la lettera e lo spirito della norma costituzionale».

E per vero, ha ragionato la Corte, il controllo di giurisdizione che l'art. 111, comma 8, Cost. affida alla Corte di Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti «attinge il suo significato e il suo valore dalla contrapposizione con il precedente comma settimo, che prevede il generale ricorso in cassazione per violazione di legge contro le sentenze degli altri giudici, contrapposizione evidenziata dalla specificazione che il ricorso avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è ammesso per i "soli" motivi inerenti alla giurisdizione».

Esclusa, perciò, la legittimità di soluzioni intermedie basate su una lettura estensiva dell'istituto che dovrebbe consentire di rendere sindacabili le sentenze «abnormi» o «anomale» ovvero affette da uno «stravolgimento» radicale delle norme di riferimento, deve di conseguenza «ritenersi inammissibile ogni interpretazione di tali motivi che, sconfinando dal loro ambito tradizionale, comporti una più o meno completa assimilazione dei due tipi di ricorso».

Da qui la conclusione che «l'"eccesso di potere giudiziario", denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, come è sempre stato inteso, sia prima che dopo l'avvento della Costituzione, va riferito, dunque, alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici».

9. A questi principi – che rispecchiano peraltro affermazioni largamente reiterate nel tempo – si riannoda la giurisprudenza successiva di questa Corte (in motivazione Cass., Sez.

U, 15/09/2020, n. 19175; Cass., Sez.

U, 14/01/2020,n. 413; Cass, Sez.

U, 25/03/2019, n. 8311), resa attenta anche a rimarcare che il controllo che la Costituzione attribuisce alla Corte di Cassazione in sede di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è circoscritto alle sole questioni inerenti alla giurisdizione, cioè al controllo dell'osservanza delle norme di diritto che disciplinano i limiti esterni della giurisdizione stessa, ovvero all'esistenza di vizi che attengono all'essenza stessa della funzione giurisdizionale, senza estendersi al modo del suo esercizio, con la conseguenza che con il ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo o del giudice contabile non possono essere dedotti altri eventuali errori, in iudicando o in procedendo (così in motivazione Cass., Sez.

U, 15/09/2020, n. 19168; Cass., Sez.

U, 10/05/2019, n. 12586; Cass., Sez.

U, 31/10/2018, n. 27753).

In particolare si è precisato - intendendo in tal modo sottolineare che, diversamente, risulterebbe obliterata ogni distinzione tra limiti interni ed esterni della giurisdizione ed il sindacato di giurisdizione verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che ha sui provvedimenti del giudice ordinario (Cass., Sez.

U, 14/11/2018, n. 29285) - che «il controllo del limite esterno della giurisdizione, che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione, non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudicando" o "in procedendo", senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il "proprium" distintivo dell'attività giurisdizionale» (Cass., Sez.

U, 4/12/2020, n. 27770).

10. Tanto considerato, è di inoppugnabile evidenza che le censure qui declinate non possano trovare seguito alcuno, risultando del tutto estranee al concetto di eccesso di giurisdizione per come questo è venuto a chiarirsi nel diritto vivente.

Non è fondata la prima doglianza, poiché, dubitando del fatto che l'illecito contestato venga a consumazione non già con l'adozione del decreto che ha ammesso la [OSCURATO:PERSONA] alla contribuzione, come affermato dal giudice contabile, ma dopo il collaudo delle opere a cura dell'amministrazione, essa solleva un problema interpretativo e denuncia propriamente un error in iudicando, che non sarebbe sindacabile in questa sede neppure se la sentenza impugnata fosse quella di un giudice ordinario.

Tantomeno, perciò, può esserlo, nel caso in cui la sentenza in discussione sia quella di un giudice speciale, afferendo l'errore lamentato ai limiti interni propri di quella giurisdizione.

Altrettanto infondata, ratione maiori, è la seconda censura , p erché , postulando una rinnovazione del sindacato probatorio, laddove argomenta che il decidente abbia travisato le risultanze probatorie emergenti dagli atti di indagine di polizia giudiziaria, solleva nuovamente una questione afferente al ragionamento decisorio sviluppato dal decidente di merito, che, al pari del la precedente , non è deducibile come materia di ricorso avanti a questa Corte, afferendo anche in tal caso l'errore denunciato al limiti interni della giurisdizione di riferimento.

11. In rapida e più chiara sintesi si è presenza di censure che non si prestano ad essere ricondotte al vizio che rende censurabile a mente dell'art. 362 cod. proc. civ. la decisione qui impugnata,in quanto non concretano alcuna usurpazione a danno dei poteri attribuiti alla pubblica amministrazione.

12. Il ricorso va dunquerespinto.

13. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

14. Ove dovuto,sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M Respinge il ricorso.

Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussiste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24379-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'OTTAVIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'OTTAVIO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25; -controricorrente - avverso la sentenza n. 59/2021 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO - ROMA, depositata il 22/02/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.[OSCURATO:PERSONA], già ammessa a fruire dei contributi erogati dalla Regione Calabria nell'ambito dell'attuazione degli interventi previsti dal [OSCURATO:PERSONA] POR 2000-2006 a favore del settore turistico, impugna, con ricorso ai sensi dell'art. 362, comma 1, cod. proc. civ., la sentenza con la quale la [OSCURATO:PERSONA] d'Appello della Corte dei Conti ne ha respinto il gravame proposto avverso la decisione di primo grado, che aveva accertato l'indebita percezione da parte sua dei contributi ricevuti, riconoscendone perciò la responsabilità contabile, e l'aveva condannataal pagamento in favore della Regione della somma di euro 821.649,00. 1.2. Il giudice d'appello ha motivato la propria decisione, per quel che qui rileva, richiamando il principio secondo cui tra il privato fruitore di forme di contribuzione di provenienza pubblica e l'ente pubblico che provvede alla loro concessione si instaura un rapporto di servizio idoneo a radicare la giurisdizione del giudice contabile. S u questa premessa ha, quindi , affermato la responsabilità contabile della [OSCURATO:PERSONA] in base ad una duplice argomentazione: - nella specie , in forza della disciplina recata dal POR 2000-2006, si era i staurato un rapporto di servizio tra la beneficiaria dei contributi e l'ente pubblico concedente; - «si imputava alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con la sua ditta individuale, di aver cagionato un danno alla pubblica amministrazione per non aver utilizzato quei contributi per le finalità pubbliche per il cui compimento erano stati concessi e, quindi, per aver inciso negativamente sul programma imposto dall'[OSCURATO:PERSONA] concedente». Né, ad avviso del decidente, sminuisce la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] - c he aveva rendicontato per i lavori realizzati una spesa maggiore di quella effettivamente sostenuta - il fatto che la sentenza impugnata avesse in tal senso valorizzato le dichiarazioni rilasciate e le fatture emesse dai fornitori,acquisite in sede di indagine dalla Guardia di Finanza, piuttosto che considerare le risultanze emergenti dal libretto delle misure e dal registro di contabilità: ciò perché i detti documenti «attestano soltanto che i lavori sono stati effettuati, ma non attestano che le spese rendicontate siano state effettivamente sostenute». 1.3. Per la cassazione di detta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] svolge con un solo motivo,seguito da memoria, una duplice contestazione. Resiste con controricorso il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con l'unico motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] lamenta «la violazione degli artt. 360, comma 1, 362 e 382 cod. proc. civ., nonché dell'art. 207 cod. giust. cont. in relazione all'art. 111, comma 8, Cost. per eccesso di potere, avendo il giudice contabile usurpato il potere discrezionale della Regione, nonché affermato la sussistenza del danno erariale e ravvisato la responsabilità amministrativa sulla base di una informazione probatoria inesistente». 3. Come detto,il motivo racchiude due contestazioni. Con la prima non si dubita che tra il privato che riceva un finanziamento pubblico e l'ente che lo accorda si instauri un rapporto di servizio, ma si obietta che è solo con il completamento del relativo procedimento amministrativo, coincidente con il perfezionamento dell'attribuzione del contributo, che si perfeziona il rapporto di servizio, giustificandosi solo in funzione di ciò l'insorgenza della giurisdizione contabile: «invece nel caso che occupa, in sede di sopralluogo effettuato per l'esecuzione del collaudo finale, la procedura non è stata completata in ragione del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha inviato le fatture quietanzate afferenti all'ultimo SAL, avendo ritenuto la relativa richiesta così formulata dagli incaricati della Regione (solo per detto ultimo SAL e non per i precedenti) contraria alla fonte regolamentare». La condanna pronunciata dal giudice contabile, postulando l'avveramento di tutte le condizioni a cui era sospensivamente sottoposto la definitiva attribuzione del contributo, ha perciò determinato un'indebita invasione della sfera di azione riservata alla [OSCURATO:PERSONA]. Con la seconda contestazione, richiamato il principio secondo cui i limiti al quale è soggetto il controllo devoluto a questa Corte sulle sentenze emesse dai giudici speciali non trovano applicazione di fronte alla violazione di norme processualiimportanti un diniego di giustizia, si sostiene che l'informazione probatoria, utilizzata dal giudice contabile per motivare la pronunciata decisione di condanna sul presupposto che per eseguire tutti i lavori era stata impiegata una somma minore di quella rendicontata, contrasta palesemente e si rivela inconciliabile con le risultanze emerse dalle indagini svolte dalla Polizia giudiziaria: «in estrema sintesi, non può configurarsi e manca, soprattutto, la prova del danno erariale, inteso come pregiudizio e/o depauperamento del patrimonio della pubblica amministrazione, che s(i è) affermato dal giudice contabile sulla base di fatti palesemente travisati ed inverosimili, rilevabili nella stessa sentenza e dai documenti richiamati per relationem , incidendo ta le falsa rappresentazione dei fatti sulla giurisdizione, la relativa sentenza può essere sindacata». Il che è fonte di un travisamento della fonte probatoria che falsa il percorso logico-argomentativo della decisione, rendendone possibile l'impugnazione in questa sede. 4. Entrambe le contestazioni non meritano adesione. 5. La prima di esse è priva di fondamento. Come queste SS.UU. hanno più volte rimarcato, tra il privato che riceve una contribuzione di fondi pubblici e l'amministrazione pubblica che procede alla loro erogazione si instaura un rapporto di servizio, idoneo come tale a radicare la giurisdizione del giudice contabile allorché le somme erogate v engono impiegate in difformità delle finalità programmate, in quanto il privato fruitore si inserisce nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici (Cass., Sez. U, 4/10/2019, n. 24858). Si è, infatti , osservato che , « a i fini del radicamento della giurisdizione della Corte dei conti sul danno erariale conseguente alla illecita percezione del contributo pubblico, risulta decisiva la natura del danno conseguente alla mancata realizzazione degli scopi perseguiti con la contribuzione, non avendo rilevanza néla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico, il quale ben può essere un soggetto di diritto privato destinatario della contribuzione, néil titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato» (Cass., Sez. U, 22/11/ 2019, n. 30526 ). E ’ dunque irrilevante la natura del soggetto percettore,perché «il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, infatti, spostato dalla qualità del soggetto - che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico -alla natura del danno e degli scopi perseguiti,di modo che ove il privato, cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione., alla cui realizzazione è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e l'incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, si realizza un danno per l'ente pubblico, anche soltanto sotto il profilo della sottrazione ad altre imprese del finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore» (Cass., Sez. U, 31/01/2022, n. 2850). 6. Se tanto, dunque –a fronte dell'indubbia percezione del contributo erogatole dalla Regione in forza degli obiettivi previsti dal dal POR 2000-2006 a favore del settore turistico – basta a radicare la giurisdizione del giudice contabile e ad escludere,di conseguenza, che la sentenza impugnata, riconoscendo e dichiarando la responsabilità contabile della [OSCURATO:PERSONA], abbia usurpato il potere della pubblica amministrazione, neppure può assecondarsi questa chiave di lettura considerando, come pretende la ricorrente, che l'erogaz ione del contributo sia stata solo parziale. Il Procuratore generale resistente ha, a tale riguardo, osservato che «la prospettazione ricorrente è palesemente infondata e contrastante con la situazione dedotta in giudizio dalla Procura contabile, accertata dal giudice di primo grado e confermata dalla sentenza di appello, oggetto di impugnazione in questa sede. Infatti, la Regione Calabria, con Decreto dirigenziale n. 4421 del 20 aprile 2004 ha concesso un contributo in conto capitale di euro 2.154.000,00 pari al 40 per cento dell'investimento ammesso, riconosciuto in euro 5.385.000.00». E' evidente che in ciò si esprime un giudizio sul fatto – che come si dirà tra poco –rifluisce nel quadro dell'attività interpretativa riservata al giudice speciale, rispetto alla quale non è configurabile la censura che legittima contro le sue decisioni il ricorso a questa Corte. 7. La seconda contestazione– laddove preconizza che il sindacato di legittimità sulle decisione dei giudici speciali attribuito dall'art. 362 cod. proc. civ. a questaCorte possa involgere, in nome di un preteso diniego di giustizia, un controllo sui limiti interni della giurisdizione dei medesimi, sino a renderne censurabili le decisioni adottate per violazione di norme proprie al plesso giurisdizionale di riferimento – rimandano ad un insegnamento interpretativo –che si era fatto strada nella giurisprudenza di questa Corte per opera inizialmente di Cass., Sez. U, 23/12/2008, n. 30254 – inteso a propugnare, sulla scorta di una concezione c.d. "dinamica" (o "funzionale" o "evolutiva") della giurisdizione,l'idea che per eccesso di giurisdizione fossero sindacabili non solo le decisione in cui trovano applicazione le norme sulla giurisdizione che individuano "i presupposti dell'attribuzione del potere giurisdizionale", ma anche quelle che afferiscono alle "forme di tutela" attraverso cui la giurisdizione si estrinseca. In tal modo si apriva la strada alla censurabilità per eccesso di giurisdizione, in particolare ove era denunciabile riguardo ad esse il diniego di giustizia, delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti anche per violazione di legge in relazionealla giurisdizione, qualora fosse stata conseguenza di un'interpretazione "abnorme o anomala" (Cass., Sez. U, 20/05/2016, n. 10501), ovvero di "stravolgimento" delle "norme di riferimento" (Cass., Sez. U, 17/01/2017, n. 956) o di violazione di norme sovranazionali (Cass. Sez. U, 29/12/2017, n. 31226). 8. Come peròè noto, l a vis ex pansiva di questo indirizzo ha conosciuto una battuta d'arresto allorché la Corte Costituzionale, pure in questo sollecitata dall'ordinanza di rimessione della SS.UU. n. 6891/2016 («è andata affermandosi una nozione di "limite esterno" collegato all'evoluzione del concetto di giurisdizione, da intendere in senso dinamico, nel senso dell'effettività della tutela giurisdizionale»), ha chiarito con la sentenza 6 del 2018 che «la tesi che il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, previsto dall'ottavo comma dell'art. 111Cost. avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, comprenda anche il sindacato su errores in procedendo o in iudicando non può qualificarsi come una interpretazione evolutiva, poiché nonè compatibile con la lettera e lo spirito della norma costituzionale». E per vero, ha ragionato la Corte, il controllo di giurisdizione che l'art. 111, comma 8, Cost. affida alla Corte di Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti «attinge il suo significato e il suo valore dalla contrapposizione con il precedente comma settimo, che prevede il generale ricorso in cassazione per violazione di legge contro le sentenze degli altri giudici, contrapposizione evidenziata dalla specificazione che il ricorso avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è ammesso per i "soli" motivi inerenti alla giurisdizione». Esclusa, perciò, la legittimità di soluzioni intermedie basate su una lettura estensiva dell'istituto che dovrebbe consentire di rendere sindacabili le sentenze «abnormi» o «anomale» ovvero affette da uno «stravolgimento» radicale delle norme di riferimento, deve di conseguenza «ritenersi inammissibile ogni interpretazione di tali motivi che, sconfinando dal loro ambito tradizionale, comporti una più o meno completa assimilazione dei due tipi di ricorso». Da qui la conclusione che «l'"eccesso di potere giudiziario", denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, come è sempre stato inteso, sia prima che dopo l'avvento della Costituzione, va riferito, dunque, alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici». 9. A questi principi – che rispecchiano peraltro affermazioni largamente reiterate nel tempo – si riannoda la giurisprudenza successiva di questa Corte (in motivazione Cass., Sez. U, 15/09/2020, n. 19175; Cass., Sez. U, 14/01/2020,n. 413; Cass, Sez. U, 25/03/2019, n. 8311), resa attenta anche a rimarcare che il controllo che la Costituzione attribuisce alla Corte di Cassazione in sede di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è circoscritto alle sole questioni inerenti alla giurisdizione, cioè al controllo dell'osservanza delle norme di diritto che disciplinano i limiti esterni della giurisdizione stessa, ovvero all'esistenza di vizi che attengono all'essenza stessa della funzione giurisdizionale, senza estendersi al modo del suo esercizio, con la conseguenza che con il ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo o del giudice contabile non possono essere dedotti altri eventuali errori, in iudicando o in procedendo (così in motivazione Cass., Sez. U, 15/09/2020, n. 19168; Cass., Sez. U, 10/05/2019, n. 12586; Cass., Sez. U, 31/10/2018, n. 27753). In particolare si è precisato - intendendo in tal modo sottolineare che, diversamente, risulterebbe obliterata ogni distinzione tra limiti interni ed esterni della giurisdizione ed il sindacato di giurisdizione verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che ha sui provvedimenti del giudice ordinario (Cass., Sez. U, 14/11/2018, n. 29285) - che «il controllo del limite esterno della giurisdizione, che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione, non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudicando" o "in procedendo", senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il "proprium" distintivo dell'attività giurisdizionale» (Cass., Sez. U, 4/12/2020, n. 27770). 10. Tanto considerato, è di inoppugnabile evidenza che le censure qui declinate non possano trovare seguito alcuno, risultando del tutto estranee al concetto di eccesso di giurisdizione per come questo è venuto a chiarirsi nel diritto vivente. Non è fondata la prima doglianza, poiché, dubitando del fatto che l'illecito contestato venga a consumazione non già con l'adozione del decreto che ha ammesso la [OSCURATO:PERSONA] alla contribuzione, come affermato dal giudice contabile, ma dopo il collaudo delle opere a cura dell'amministrazione, essa solleva un problema interpretativo e denuncia propriamente un error in iudicando, che non sarebbe sindacabile in questa sede neppure se la sentenza impugnata fosse quella di un giudice ordinario. Tantomeno, perciò, può esserlo, nel caso in cui la sentenza in discussione sia quella di un giudice speciale, afferendo l'errore lamentato ai limiti interni propri di quella giurisdizione. Altrettanto infondata, ratione maiori, è la seconda censura , p erché , postulando una rinnovazione del sindacato probatorio, laddove argomenta che il decidente abbia travisato le risultanze probatorie emergenti dagli atti di indagine di polizia giudiziaria, solleva nuovamente una questione afferente al ragionamento decisorio sviluppato dal decidente di merito, che, al pari del la precedente , non è deducibile come materia di ricorso avanti a questa Corte, afferendo anche in tal caso l'errore denunciato al limiti interni della giurisdizione di riferimento. 11. In rapida e più chiara sintesi si è presenza di censure che non si prestano ad essere ricondotte al vizio che rende censurabile a mente dell'art. 362 cod. proc. civ. la decisione qui impugnata,in quanto non concretano alcuna usurpazione a danno dei poteri attribuiti alla pubblica amministrazione. 12. Il ricorso va dunquerespinto. 13. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. 14. Ove dovuto,sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M Respinge il ricorso. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussiste
Sentenza Cassazione n. 35340/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris