CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 36948/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, emessa in data 24/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore di fiducia e procuratore speciale della parte civile, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi ed ha inviato nota spese; lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia del ricorrente, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai ricorsi e ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Belluno in composizione monocratica, emessa in data 13/09/2019, che aveva condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA], gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui: agli artt. 110, 610, 61 n. 9 cod. pen., in Belluno il 05/05/2016 (capo a); artt. 110, 81 comma secondo cod. pen., 195, 196, comma secondo, 58 cod. pen. mil. di pace, in Belluno e Tolmezzo dal 05/06/2015 al 05/05/2016, in esso assorbite le lesioni di cui al capo b). 2. In data 14/10/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 20 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto le condotte contestate agli imputati devono ritenersi reati militari, poiché poste in essere da militari, in un luogo militare ed in danno di altro militare, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 223 e 229 ter cod. pen. mil. di pace, con conseguente difetto di giurisdizione; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 521 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., essendo stati gli imputati condannati per un fatto diverso, avvenuto il 03/05/2016, mentre la stessa persona offesa aveva indicato la data del 04/05/2016, come emerge dalle risultanze processuali, analizzate in ricorso, avendo la Corte di merito travisato le risultanze probatorie, poiché gli imputati e la persona offesa si trovavano in luoghi diversi della caserma Salsa il giorno in cui si sarebbe verificato l'episodio incriminato; 2.3 mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett. d) cod. proc. pen., in relazione alla rinnovazione del dibattimento per assumere la testimonianza sopravvenuta del tenente colonnello [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe spiegato che i piani di lezione ed i programmi addestrativi e l'uso del registro delle armi sono ordini scritti vincolanti, dal che sarebbe stato dimostrato che gli imputati avevano svolto delle attività diverse, che li avevano visti impegnati in luoghi diversi, rispetto al momento ed al luogo di verificazione della condotta incriminata; ( 2.4 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., non avendo la Corte di merito valutato l'inattendibilità della deposizione del capitano Bensellam, chiaramente ostile agli imputati, avendo egli utilizzato il suo computer per redigere o far redigere al [OSCURATO:PERSONA] la relazione; né sono stati valutati i rapporti di amicizia tra le parti, dimostrative della dimensione meramente scherzosa della condotta ascritta agli imputati. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi degli imputati sono infondati e vanno, pertanto, rigettati. Quanto al primo motivo, va ricordato che agli imputati è stata ascritta, in concorso tra loro, la condotta di violenza privata continuata, aggravata dall'abuso dei poteri e dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione - fattispecie di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, 61 n. 9, 610 cod. pen., ritenuta più grave - nonché la condotta di offesa del prestigio e della dignità, oltre che di violenza in danno della parte civile - di cui agli artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen., 195, 196, comma secondo, cod. pen. mil . di pace, in essa assorbita la condotta di lesioni personali aggravate, di cui agli artt. 110, 81, comma secondo, 582, 61 n. 9 cod. pen. Correttamente, quindi, considerata più grave la fattispecie di violenza privata, è stata ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, in applicazione della disposizione di cui all'art. 13, comma secondo, cod. proc. pen., che disciplina il caso di concorso tra reato comune e reato militare, prevedendo la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui il reato comune risulti più grave (Sez. 1, n. 14289 del 23/02/2017, Confl. Comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269845). Quanto alla condotta di violenza privata per come accertata - consistita nell'aver sottratto il televisore di proprietà della persona offesa dall'interno della camera in cui si trovava, impedendo, poi, al [OSCURATO:PERSONA] di rientrarne in possesso, sia impedendogli di uscire, sia colpendolo fisicamente - questa Corte regolatrice ha già avuto modo di affermare che i comportamenti violenti, rientranti nel fenomeno così detto del "nonnismo", costituiscono atti di sopraffazione in sé non ricollegabili al dispiegarsi del rapporto gerarchico né al servizio o al rispetto della disciplina militare (Sez. 1, n., 17091 del 23/02/2021, Confl. Comp. in proc. Zabara ed altri, Rv. 281197: in motivazione la pronuncia, citando anche un precedente arresto - Sez. 1, n. 4139 del 31/01/1995, Quercia, Rv. 200792 -, ha ricordato la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 199 cod. pen. mil. di pace con sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 1991, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in questione, prendendo "in considerazione la sfera di protezione dei reati di insubordinazione e di abuso di autorità, che riguarda il bene della disciplina militare, sotto il profilo della garanzia del rispetto del rapporto gerarchico intercorrente fra il superiore e inferiore e l'osservanza da parte del primo dei doveri di comportamento inerenti alla propria funzione. Un presupposto che ricorre in quelle situazioni e in quei rapporti la cui connotazione, "obiettivamente" militare, fa venire in gioco il bene della disciplina e, quindi, la rilevanza del rapporto gerarchico. Se però il fatto avviene in un "luogo militare", per cause del tutto estranee al servizio o alla disciplina e al di fuori dallo svolgimento del servizio, così come dalla presenza dei militari riuniti per servizio, la condotta rimane collegata in modo del tutto estrinseco all'area degli interessi militari attinenti alla tutela del servizio e della disciplina, giacché l'unico elemento considerabile si riduce al mero accadimento in uno spazio "militare", che in sé non può giustificare l'operatività delle fattispecie previste dai capi terzo e quarto."). Alla luce dei principi illustrati, quindi, appare del tutto evidente la corretta qualificazione della più grave condotta di cui al capo A), ascrivibile alla fattispecie di violenza privata, innescata da meccanismi del tutto avulsi dall'area degli interessi militari e ricollegabile ad un fenomeno sociologicamente individuato e collegato solo per ragioni contingenti ed estrinseche al contesto militare. Infondato risulta anche il secondo motivo di ricorso, alla luce della accurata e del tutto perspicua motivazione della Corte di merito, che ha ricordato come il fatto sub C) riguardi una condotta articolata, posta in essere dal giugno 2015 al maggio 2016, culminata con l'episodio del televisore, collocato temporalmente in data 05/05/2016 ed inquadrato nella fattispecie di cui al capo A), preceduto dall'episodio del mitragliatore. La data di commissione di tale ultimo episodio era stata individuata dal primo giudice nel 03/05/2016, per cui la difesa lamenta che la contestazione riguarda una vicenda verificatasi in data 04/05/2016 e che tutta l'attività difensiva era stata spesa a dimostrare dove gli imputati si trovassero e cosa stessero facendo in data 04/05/2016, con conseguente violazione dei diritti degli stessi, che si sono visti condannare per un fatto verificatosi in una data rispetto alla quale non hanno potuto dimostrare la loro estraneità alla contestazione. La Corte di merito ha ricordato come i testi escussi ai sensi dell'art 507 cod. proc. pen. avessero chiaramente confermare l'accaduto - ricordando "gli scherni, gli insulti e le piccole ma continuative violenze a cui era sottoposto il [OSCURATO:PERSONA]" - avendo errato solo di un giorno nel collocare cronologicamente la vicenda, così come aveva, nello stesso senso, errato la persona offesa; in realtà, proprio dal registro armi era emerso che il Caredda aveva prelevato una mitragliatrice Browning il 3 maggio, per destinarla ad una lezione/esercitazione pratica. Quindi - ha proseguito la sentenza impugnata - gli imputati hanno approfittato del cattivo ricordo della persona offesa e dei testi in merito alla data del fatto, cercando di confondere le evidenze mediante la produzione di un registro armi diverso; peraltro, come sottolineato dalla Corte di merito, l'indicazione di una data del fatto diversa di un solo giorno, da parte della sentenza di primo grado, non ha in alcun modo ostacolato le strategie difensive, posto che gli imputati hanno radicalmente negato la sussistenza della vicenda, prospettando la stessa come frutto della fantasia dei testi, indicandone anche un movente e tentando di impedire che emergesse tale errore di un solo giorno nella individuazione della data, nella piena consapevolezza che il fatto era avvenuto il 03/05/2016 e non il 04/05/2016; infine, la sentenza impugnata ha chiaramente osservato come nulla fosse stato in concreto rappresentato circa l'eventuale strategia difensiva che avrebbe potuto essere approntata qualora il fatto fosse stato contestato come commesso in data 03/05/2016. Rispetto a tale motivazione il ricorso si limita a riprodurre le medesime argomentazioni poste a fondamento del gravame, omettendo di confrontarsi, quindi, con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata, non indicando, in concreto, in cosa si sarebbe sostanziata la violazione dei diritti della difesa, a fronte della chiara consapevolezza, da parte degli imputati, del fatto storico da cui gli stessi si sono, peraltro, specificamente difesi, per le ragioni espresse dalla Corte di merito e del tutto incontestate dal ricorso. Peraltro, per costante orientamento di questa Corte, la modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non costituisce modifica dell'imputazione, rilevante ex art. 516 cod. proc. pen., allorché non comporti alcuna significativa modifica della contestazione, la quale resti immutata nei suoi tratti essenziali, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa (Sez. 5, n. 48879 del 17/09/2018, L., Rv. 274159; Sez. 5, n. 4175 del 07/10/2014, dep. 28/01/2015, Califano, Rv. 262844). Quanto alla omessa rinnovazione del dibattimento ed alla mancata assunzione di una prova decisiva, appare evidente come la Corte di merito abbia valutato - con motivazione del tutto immune da censure logiche - la irrilevanza della deposizione del colonnello [OSCURATO:PERSONA], capo ufficio delle operazioni addestramento, posto che la deposizione dello stesso - relativa allo svolgimento delle lezioni e degli addestramenti - avrebbe avuto riguardo ad aspetti generali, relativamente ai quali non era emersa alcuna contestazione. Nel resto il ricorso appare del tutto versato in fatto, posto che con il quarto motivo si chiede la rivalutazione di attendibilità della deposizione del teste capitano Bensellam, opinandosi per una errata interpretazione, da parte dei giudici di merito, dei rapporti tra quest'ultimo e gli imputati, basandosi su di un passaggio della deposizione del teste citato, senza che sia stata né riprodotta né allegata - in ossequio al principio di autosufficienza - la deposizione del teste, della quale, peraltro, non risulta neanche eccepito il travisamento. Dal rigetto dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché la condanna degli stessi alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 5.100,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che