CassazionedecretoSezione 5Decisione del 31 marzo 2021
Cassazione n. 36953/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 31 marzo 2021, il Tribunale di Verona confermava il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip del medesimo Tribunale nei confronti dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] ed avente ad oggetto l'autovettura Citroen C3 tg [OSCURATO:TARGA] in relazione alla commissione da parte del prevenuto di 22 episodi di furto in abitazione, consumati o tentati, commessi in varie località delle province di Verona, Vicenza e Trento fino al 12 gennaio 2021. L'autovettura in questione era stata utilizzata in occasione di tali delitti a partire dal 4 novembre 2020, quando il prevenuto l'aveva acquistata dal proprio cugino, intestandola alla madre. L'acquisto era verosimilmente dipeso dal fatto che, in occasione dell'ultimo furto, del 3 novembre, i proprietari avevano sorpreso lui ed il complice ed avevano verosimilmente segnalato alle forze dell'ordine la vettura con la quale si erano recati sul posto. Il monitoraggio operato dagli inquirenti, tramite un gps installato sulla vettura ora in sequestro, aveva dimostrato il suo utilizzo negli ulteriori episodi delittuosi. Il sequestro era stato pertanto disposto considerando l'utilizzo sistematico da parte del prevenuto del mezzo nel perpetrare i contestati delitti di furto, utilizzo, continuativo, da cui doveva dedursi anche il richiesto periculum in mora. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione ponendosi, la decisione del Tribunale veronese, in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità. La Corte di cassazione, infatti, ha precisato che può disporsi il sequestro preventivo del mezzo di trasporto solo quando lo stesso sia strettamente strumentale al reato consumato, necessitando pertanto che l'utilizzo del medesimo non sia occasionale e che il medesimo sia stato opportunamente modificato al fine di renderlo un valido strumento per consumare il delitto (creando, ad esempio, intercapedini per l'occultamento delle sostanze stupefacenti trasportate; Cass. nn. 13298/2004, 24756/2007, 23470/2019, 11603/2011, 13176/2012, 30133/2017). Nel caso di specie era, al contrario, pacifico, l'utilizzo del tutto occasionale del mezzo e il mancato approntamento di qualsivoglia modifica che lo rendesse atto alla consumazione dei reati. Quanto al periculum in mora non si era affatto argomentata la ragione per la quale la restituzione del mezzo avrebbe consentito o agevolato la commissione di ulteriori reati della medesima specie.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso promosso nell'interesse dello Shabi è manifestamente infondato. 1. Questa Corte, infatti, ha affermato, in plurimi arresti, che può, e deve, procedersi al sequestro del mezzo di locomozione, non solo quando il medesimo sia stato modificato per consentire una più agevole commissione del reato (o, più frequentemente, per occultarvi il provento o l'oggetto del medesimo, ad esempio in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, ipotesi delittuose a cui si riferiscono le sentenze citate in ricorso) ma anche quando lo stesso sia stato adibito, non occasionalmente, alla perpetrazione dei delitti contestati, consentendo agli autori del fatto di giungere nel luogo ove la condotta doveva essere consumata (ed a rapidamente allontanarsene). Così si è precisato che: - è legittimo il sequestro preventivo dell'automezzo utilizzato reiteratamente per commettere il reato di atti persecutori con la finalità di produrre uno degli eventi previsti dall'art. 612 bis cod. pen. (Sez. 5, n. 26891 del 11/04/2017, Rv. 270867); - in tema di sequestro preventivo impeditivo, il "periculum in mora" deve presentare i requisiti della concretezza e attualità e richiede che sia dimostrato un legame funzionale essenziale, e non meramente occasionale, fra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati o l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede (Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, Rv. 277173). 2. Nel caso di specie, come avevano ricordato i giudici della cautela, militavano, per la strumentalità non occasionale del mezzo di locomozione ai consumati delitti di furto, due circostanze inequivoche: - l'utilizzo del medesimo in così numerose occasioni, in un ristretto arco di tempo, in località non prossime fra loro; - la sua acquisizione, con l'intestazione ad altri soggetti, immediatamente dopo che la precedente vettura, usata per analoghi fatti, doveva considerarsi "bruciata" perché segnalata dalle occasionali persone offese alle forze dell'ordine. La motivazione sul nesso funzionale fra il bene oggetto di sequestro ed i delitti consumati anche grazie alla sua disponibilità si sottrae pertanto al denunciato vizio di legittimità (che peraltro, in tema di cautela reale, si può sostanziare nella sola violazione di legge, quindi, quando si denunci, quanto alla motivazione del provvedimento, la sua assenza o la sua mera apparenza che, certo, nel caso di specie, come si è visto, non ricorrono). 3. Vizio che non sussiste neppure in ordine al ritenuto periculum in mora laddove si consideri l'utilizzo che di tale vettura, acquistata proprio per commettere i reati contestatigli, l'imputato aveva fatto. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 settembre 20