Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 4 dicembre 2019

Corte di giustizia UE/2019

ECLI:EU:C:2019:1042
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CJ0117_INF

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 dicembre 2019 – PGNiG Supply & Trading / Commissione (causa C‑117/18 P) ( 1 ) «Impugnazione – Mercato interno del gas naturale – Direttiva 2009/73/CE – Articolo 32 – Accesso dei terzi – Articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10 – Regole tariffarie – Articolo 36 – Domanda di deroga – Modalità di gestione del gasdotto OPAL – Autorità nazionale di regolamentazione – Decisione di deroga – Domanda di modifica – Decisione della Commissione europea – Ricorso di annullamento – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Ricevibilità – Decisione che non riguarda direttamente la ricorrente»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Presupposti cumulativi – Irricevibilità del ricorso in caso di mancanza di uno soltanto di tali presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 26, 27)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione, rivolta a un’autorità nazionale di regolamentazione, che le impone di rettificare una decisione di deroga alle norme dell’Unione che disciplinano le modalità di gestione di un gasdotto – Discrezionalità dell’autorità nazionale di regolamentazione incaricata della sua esecuzione – Caratterizzazione – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73, art. 36) (v. punti 28, 29, 31‑44) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) La PGNiG Supply & Trading GmbH deve farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) La Repubblica federale di Germania si fa carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 161 del 7.5.2018 .

62018CJ0117_INF Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 dicembre 2019 – PGNiG Supply & Trading / Commissione (causa C‑117/18 P) ( 1 ) «Impugnazione – Mercato interno del gas naturale – Direttiva 2009/73/CE – Articolo 32 – Accesso dei terzi – Articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10 – Regole tariffarie – Articolo 36 – Domanda di deroga – Modalità di gestione del gasdotto OPAL – Autorità nazionale di regolamentazione – Decisione di deroga – Domanda di modifica – Decisione della Commissione europea – Ricorso di annullamento – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Ricevibilità – Decisione che non riguarda direttamente la ricorrente» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Presupposti cumulativi – Irricevibilità del ricorso in caso di mancanza di uno soltanto di tali presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 26, 27) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione, rivolta a un’autorità nazionale di regolamentazione, che le impone di rettificare una decisione di deroga alle norme dell’Unione che disciplinano le modalità di gestione di un gasdotto – Discrezionalità dell’autorità nazionale di regolamentazione incaricata della sua esecuzione – Caratterizzazione – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73, art. 36) (v. punti 28, 29, 31‑44) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) La PGNiG Supply & Trading GmbH deve farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) La Repubblica federale di Germania si fa carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 161 del 7.5.2018 .
Sentenza Corte di giustizia UE/2019 — Fons Iuris — Fons Iuris