Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 4 dicembre 2019
Corte di giustizia UE/2019
ECLI:EU:C:2019:1042
Testo integrale del provvedimento
62018CJ0117_INF
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 dicembre 2019 – PGNiG Supply & Trading / Commissione
(causa C‑117/18 P) (
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)
«Impugnazione – Mercato interno del gas naturale – Direttiva 2009/73/CE – Articolo 32 – Accesso dei terzi – Articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10 – Regole tariffarie – Articolo 36 – Domanda di deroga – Modalità di gestione del gasdotto OPAL – Autorità nazionale di regolamentazione – Decisione di deroga – Domanda di modifica – Decisione della Commissione europea – Ricorso di annullamento – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Ricevibilità – Decisione che non riguarda direttamente la ricorrente»
1.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Presupposti cumulativi – Irricevibilità del ricorso in caso di mancanza di uno soltanto di tali presupposti
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 26, 27)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione, rivolta a un’autorità nazionale di regolamentazione, che le impone di rettificare una decisione di deroga alle norme dell’Unione che disciplinano le modalità di gestione di un gasdotto – Discrezionalità dell’autorità nazionale di regolamentazione incaricata della sua esecuzione – Caratterizzazione – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73, art. 36)
(v. punti 28, 29, 31‑44)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La PGNiG Supply & Trading GmbH deve farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
La Repubblica federale di Germania si fa carico delle proprie spese.
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GU C 161 del 7.5.2018
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