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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 27 dicembre 2021

Cassazione n. 32758/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1732-2022 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 2902/2021 depositata il 27/12/2021 nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituito in questa fase - contro [OSCURATO:PERSONA];-resistente non costituito in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude chiedendo il dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, essendo competente a conoscere della detta controversia il Tribunale di Avellino.

FATTO

1. La SICAT di [OSCURATO:PERSONA] adiva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] per sentirlo dichiarare responsabile della mancata erogazione di un contributo regionale per l’edificazione di una struttura alberghiera,e per l’effetto condannarlo al risarcimento dei danni subiti e stimati in euro 380.850,00, oltre spese e competenze di lite. [OSCURATO:PERSONA], c ostituitosi in giudizio , eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto sussis teva la giurisdizione del giudice amministrativo.

2. Il Tribunale di Avellino riqualificava la domanda come “danno da ritardo” per il quale risultava sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo, venendo in rilievo il risarcimento dei danni dovuti alla intempestiva adozione di provvedimenti da parte della pubblica amministrazione.

Pertanto, con la sentenza n. 1814 del 2018, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.

La domanda, con i necessari adattamenti della translatio iudicii, veniva proposta dalla SICAT dinanzi al TAR Campania, Sezione distaccata di Salerno, che a sua volta denegava la propria giurisdizione, e con l’ordinanza n. 2902 del 2021, sollevavaconflitto negativo di giurisdizione dinanzi a queste Sezioni Unite.

3. Il TAR affermava che, tramite la domanda risarcitoria per equivalente monetario,azionata dalla SICAT, ad essere, nella sostanza, azionata era non già la lesione del bene della vita costituito dal tempestivo conseguimento del permesso di costruire richiesto con l’istanza del 22 dicembre 2006e direttamente inciso dall’operato asseritamente illegittimo e inadempiente del Comune di [OSCURATO:PERSONA], bensì la lesione da quest’ultimo indirettamente arrecata al diritto soggettivo di credito della SICATalla percezione del contributoregionale.

Nell’ambito della vicenda controversa, la condotta asseritamente illegittima e inadempiente dell’Amministrazione comunale resistente si atteggiava, cioè, non già a guisa di espressione di un potere autoritativo discrezionale, bensì nella sua dimensione meramente fattuale, suscettiva di incidere o di elidere, solo in via mediata, la situazione di diritto soggettivo perfetto ed autonomo (rispetto al menzionato interesse legittimo) vantata dalla SICAT, tutelabile, in quanto tale dinanzi al giudice ordinario.

4. Il conflitto sollevato dal TAR Campania, Sezione distaccata di Salerno, è stato avviato alla trattazionein camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -ter, cod. proc. civ., sulle conclusioni scritte del Procuratore Generale il quale ha chiesto che le Sezioni Unite di questa Corte dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario con le conseguenze di legge.

5. Ad avviso della Procura Generale la pretesa risarcitoria era direttamente riconnessa alla lesione del diritto soggettivo alla percezione del contributo regionale come maturato in capo a SICAT per l’avvenuta ammissione di essa alcontributo regionale, poi revocato per il decorso dei termini, a causa del ritardato assentimento edilizio da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Nella specie, quindi non ricorreva il presupposto perché si potesse radicare la giurisdizione amministrativa e cioè il danno e cioè il collegamento del danno alle legittimità del provvedimento amministrativo.

DIRITTO

1. Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 386, cod.proc. civ., la giurisdizione si determina in base all’oggetto della domanda e che il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del “petitumsostanziale”, cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della “causapetendi”, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall’ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (v., ex multis, da ultimo, Cass. 20852 del 2022).2.

Nella specie, con l’atto di citazione introduttivo del giudizio, la SICAT premetteva quanto segue.

In data 22 dicembre 2006 aveva chiesto il rilascio di permesso di costruire relativamente ad un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione di una struttura turistica extra alberghiera tipo residence.

Con decreto dirigenziale n. 87 del 21 giugno 2006, la Regione Campaniaaveva concesso per l’intervento edilizio in questione un contributo di euro 380.850,00 a condizione che le opere fossero realizzate entro e non oltre il 30 giugno 2008.

Tale termine non aveva potuto essere rispettato, attesa la mancata concessione del permesso dicostruire, ed esso attore era stato costretto a rinunciare al contributo, che era stato revocato con decreto del 24 marzo 2009, n. 52.

Il Comune aveva rilasciato il permesso dicostruire, richiesto il 22 dicembre 2006, solo in data 28 maggio 2010, dopo che due precedenti dinieghi erano stati impugnati dinanzi al TAR che aveva emesso ordinanze cautelari di sospensiva che erano state notificate al Comune.

3. Dunque, il petitum sostanziale, non condividendosi sul punto le conclusioni della Procura Generale, è costituito dalla domandadi risarcimento del danno per la tardiva adozione del provvedimento autorizzatorio richiesto, permesso dicostruire.

La quantificazione del pregiudizio patrimoniale che si assume subito, il danno, effettuata con riferimento alla misura del contributo che era stato concesso , e poi rinunciato e revocato, non incide sul criterio di riparto della giurisdizione.

Ciò che l’attrice prospetta quale causa del danno è la vicenda temporale di adozione del permesso dicostruire.

La fattispecie ricade nell’ambito dell’art. 133, comma 1, lett. a) n. 1, della legge n. 104 del 2010, in cui rientra, senza esaurirne la portata, la previsione dell’art. 2-bisdella citata legge n. 241, introdotto con l’art. 7 della legge n. 69 del 2009, che, dimostrando una crescente sensibilità verso il c.d. danno da ritardo come fattispecie di responsabilità civile della [OSCURATO:PERSONA], prevede che “Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1-ter,sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”.Tali disposizioni, come queste Sezioni Unite hanno già affermato (Cass., S.U., n. 3099 del 2022), costituiscono logici corollari dei principi costituzionali che presiedono allo svolgimento dell'attività amministrativa, in particolare l’art. 97 Cost., che impone alla P.A. di “organizzare” gli uffici pubblici secondo le disposizioni di legge e in modo da assicurare il “buon andamento e l’imparzialità” dell’Amministrazione, e l’art. 111 Cost., che prevede come componente del “giusto processo” e, in ambito amministrativo, del giusto procedimento, il principio della ragionevole durata.

4. Pertanto, va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

5. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo le parti svolto attività difensiva.

PQM La Corte a Sezioni Unite dichiara la giuris

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1732-2022 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 2902/2021 depositata il 27/12/2021 nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituito in questa fase - contro [OSCURATO:PERSONA];-resistente non costituito in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude chiedendo il dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, essendo competente a conoscere della detta controversia il Tribunale di Avellino. FATTO 1. La SICAT di [OSCURATO:PERSONA] adiva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] per sentirlo dichiarare responsabile della mancata erogazione di un contributo regionale per l’edificazione di una struttura alberghiera,e per l’effetto condannarlo al risarcimento dei danni subiti e stimati in euro 380.850,00, oltre spese e competenze di lite. [OSCURATO:PERSONA], c ostituitosi in giudizio , eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto sussis teva la giurisdizione del giudice amministrativo. 2. Il Tribunale di Avellino riqualificava la domanda come “danno da ritardo” per il quale risultava sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo, venendo in rilievo il risarcimento dei danni dovuti alla intempestiva adozione di provvedimenti da parte della pubblica amministrazione. Pertanto, con la sentenza n. 1814 del 2018, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione. La domanda, con i necessari adattamenti della translatio iudicii, veniva proposta dalla SICAT dinanzi al TAR Campania, Sezione distaccata di Salerno, che a sua volta denegava la propria giurisdizione, e con l’ordinanza n. 2902 del 2021, sollevavaconflitto negativo di giurisdizione dinanzi a queste Sezioni Unite. 3. Il TAR affermava che, tramite la domanda risarcitoria per equivalente monetario,azionata dalla SICAT, ad essere, nella sostanza, azionata era non già la lesione del bene della vita costituito dal tempestivo conseguimento del permesso di costruire richiesto con l’istanza del 22 dicembre 2006e direttamente inciso dall’operato asseritamente illegittimo e inadempiente del Comune di [OSCURATO:PERSONA], bensì la lesione da quest’ultimo indirettamente arrecata al diritto soggettivo di credito della SICATalla percezione del contributoregionale. Nell’ambito della vicenda controversa, la condotta asseritamente illegittima e inadempiente dell’Amministrazione comunale resistente si atteggiava, cioè, non già a guisa di espressione di un potere autoritativo discrezionale, bensì nella sua dimensione meramente fattuale, suscettiva di incidere o di elidere, solo in via mediata, la situazione di diritto soggettivo perfetto ed autonomo (rispetto al menzionato interesse legittimo) vantata dalla SICAT, tutelabile, in quanto tale dinanzi al giudice ordinario. 4. Il conflitto sollevato dal TAR Campania, Sezione distaccata di Salerno, è stato avviato alla trattazionein camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -ter, cod. proc. civ., sulle conclusioni scritte del Procuratore Generale il quale ha chiesto che le Sezioni Unite di questa Corte dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario con le conseguenze di legge. 5. Ad avviso della Procura Generale la pretesa risarcitoria era direttamente riconnessa alla lesione del diritto soggettivo alla percezione del contributo regionale come maturato in capo a SICAT per l’avvenuta ammissione di essa alcontributo regionale, poi revocato per il decorso dei termini, a causa del ritardato assentimento edilizio da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Nella specie, quindi non ricorreva il presupposto perché si potesse radicare la giurisdizione amministrativa e cioè il danno e cioè il collegamento del danno alle legittimità del provvedimento amministrativo. DIRITTO 1. Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 386, cod.proc. civ., la giurisdizione si determina in base all’oggetto della domanda e che il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del “petitumsostanziale”, cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della “causapetendi”, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall’ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (v., ex multis, da ultimo, Cass. 20852 del 2022).2. Nella specie, con l’atto di citazione introduttivo del giudizio, la SICAT premetteva quanto segue. In data 22 dicembre 2006 aveva chiesto il rilascio di permesso di costruire relativamente ad un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione di una struttura turistica extra alberghiera tipo residence. Con decreto dirigenziale n. 87 del 21 giugno 2006, la Regione Campaniaaveva concesso per l’intervento edilizio in questione un contributo di euro 380.850,00 a condizione che le opere fossero realizzate entro e non oltre il 30 giugno 2008. Tale termine non aveva potuto essere rispettato, attesa la mancata concessione del permesso dicostruire, ed esso attore era stato costretto a rinunciare al contributo, che era stato revocato con decreto del 24 marzo 2009, n. 52. Il Comune aveva rilasciato il permesso dicostruire, richiesto il 22 dicembre 2006, solo in data 28 maggio 2010, dopo che due precedenti dinieghi erano stati impugnati dinanzi al TAR che aveva emesso ordinanze cautelari di sospensiva che erano state notificate al Comune. 3. Dunque, il petitum sostanziale, non condividendosi sul punto le conclusioni della Procura Generale, è costituito dalla domandadi risarcimento del danno per la tardiva adozione del provvedimento autorizzatorio richiesto, permesso dicostruire. La quantificazione del pregiudizio patrimoniale che si assume subito, il danno, effettuata con riferimento alla misura del contributo che era stato concesso , e poi rinunciato e revocato, non incide sul criterio di riparto della giurisdizione. Ciò che l’attrice prospetta quale causa del danno è la vicenda temporale di adozione del permesso dicostruire. La fattispecie ricade nell’ambito dell’art. 133, comma 1, lett. a) n. 1, della legge n. 104 del 2010, in cui rientra, senza esaurirne la portata, la previsione dell’art. 2-bisdella citata legge n. 241, introdotto con l’art. 7 della legge n. 69 del 2009, che, dimostrando una crescente sensibilità verso il c.d. danno da ritardo come fattispecie di responsabilità civile della [OSCURATO:PERSONA], prevede che “Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1-ter,sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”.Tali disposizioni, come queste Sezioni Unite hanno già affermato (Cass., S.U., n. 3099 del 2022), costituiscono logici corollari dei principi costituzionali che presiedono allo svolgimento dell'attività amministrativa, in particolare l’art. 97 Cost., che impone alla P.A. di “organizzare” gli uffici pubblici secondo le disposizioni di legge e in modo da assicurare il “buon andamento e l’imparzialità” dell’Amministrazione, e l’art. 111 Cost., che prevede come componente del “giusto processo” e, in ambito amministrativo, del giusto procedimento, il principio della ragionevole durata. 4. Pertanto, va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. 5. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo le parti svolto attività difensiva. PQM La Corte a Sezioni Unite dichiara la giuris
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