Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:C:2005:259
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
L.A. Geelhoed
presentate il 28 aprile 2005
1
(
1
)
Causa C‑3/04
[OSCURATO:PERSONA] BV
contro
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA] Schram
[Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])]
«Nozione di agente commerciale − Intermediario indipendente che ha negoziato un contratto di noleggio a tempo (time charter)
e la proroga dello stesso, di anno in anno, in nome e per conto dell’armatore, dietro compenso»
I –
Introduzione
1. Nel presente procedimento, che ha per oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])
[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), si deve accertare se la direttiva sugli agenti commerciali (
2
) (in prosieguo: «la direttiva») si applichi anche agli intermediari che hanno partecipato alla conclusione di un solo contratto
per un cliente, qualora tale contratto sia stato poi prorogato di anno in anno per diversi anni.
II –
Contesto normativo
A –
Diritto comunitario
2. [OSCURATO:PERSONA] I della direttiva, che ne definisce la sfera di applicazione, dispone quanto segue.
«Campo di applicazione
Articolo 1
1. Le misure di armonizzazione prescritte nella presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri che regolano i rapporti tra gli agenti commerciali ed i loro preponenti.
2. Ai sensi della presente direttiva per “agente commerciale” si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente,
è incaricata in maniera permanente di trattare per un’altra persona, qui di seguito chiamata “preponente”, la vendita o l’acquisto
di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente.
3. Per evitare qualsiasi dubbio, agente commerciale ai sensi della presente direttiva non può essere in particolare:
– una persona che, in qualità di organo, ha il potere di impegnare una società o associazione,
– un socio che è legalmente abilitato ad impegnare gli altri soci,
– un amministratore giudiziario, un liquidatore o un curatore di fallimento.
Articolo 2
1. La presente direttiva non si applica:
– agli agenti commerciali non retribuiti per la loro attività,
– agli agenti commerciali nella misura in cui essi operino nell’ambito delle camere di commercio o sui mercati di materie prime,
– all’organismo conosciuto sotto il nome “[OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and Administrations”, quale è stato istituito
nel [OSCURATO:PERSONA] in virtù della legge del 1979 relativa ai “[OSCURATO:PERSONA]”, o alle sue filiali.
2. Ogni Stato membro può prevedere che la direttiva non si applichi alle persone che svolgono le attività di agente commerciale
considerate accessorie secondo la legge di tale Stato membro».
3. I Capitoli II‑IV della direttiva disciplinano diritti, obblighi e retribuzioni degli agenti, conclusione ed estinzione del
contratto di agenzia, in presenza di un contratto di agenzia commerciale che rientri nel campo di applicazione della direttiva
stessa. In particolare, l’art. 7, relativo alla provvigione dovuta per le operazioni concluse durante il contratto di agenzia,
prevede quanto segue
«1. Per un’operazione commerciale conclusa durante il contratto di agenzia, l’agente commerciale ha diritto alla provvigione:
a) quando l’operazione è stata conclusa grazie al suo intervento, o
b) quando l’operazione è stata conclusa con un terzo che egli aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni
dello stesso tipo.
2. Per un’operazione conclusa durante il contratto di agenzia l’agente commerciale ha parimenti diritto alla provvigione
- quando è incaricato di una determinata zona o di un determinato gruppo di persone,
- quando gode di un diritto d’esclusiva per una determinata zona o un determinato gruppo di persone, e l’operazione è stata
conclusa con un cliente appartenente a tale zona o a tale gruppo.
[OSCURATO:PERSONA] membri devono inserire nella loro legislazione una delle possibilità cui ai due precedenti trattini».
4. Ai fini del presente procedimento, rileva anche l’art. 17, che regola le indennità e risarcimenti dovuti all’agente dopo l’estinzione
del contratto. L’art. 17, n. 2, lett. a), così recita.
«2. (a) L’agente commerciale ha diritto ad un’indennità se e nella misura in cui:
– abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente
abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
– il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che
l’agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti. [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che tali circostanze
comprendano anche l’applicazione o no di un patto di non concorrenza ai sensi dell’articolo 20».
B –
Normativa olandese
5. La direttiva è attuata nel diritto olandese mediante gli artt. 428-445 del Codice civile ([OSCURATO:PERSONA]). I detti articoli
ricalcano essenzialmente le disposizioni della direttiva, salvo che, mentre l’art. 1, n. 2, della direttiva si applica alla
«vendita o acquisto di merci», le disposizioni nazionali si applicano anche ai servizi. L’art. 7:428, n. 1, del Codice civile
olandese, che corrisponde all’art. 1, n. 2, della direttiva, è così formulato.
«Il contratto di agenzia è quel contratto in cui una parte, denominata il preponente, attribuisce all’altra parte, denominata
l’agente di commercio, l’incarico di agire come intermediario nella trattativa e conclusione di contratti in nome e per conto
del preponente, dietro compenso, e per una durata determinata o indeterminata, senza vincolo di subordinazione nei confronti
del preponente».
III –
Fatti e procedimento
6. Secondo quanto emerge dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, nel 1994 la società di diritto olandese [OSCURATO:PERSONA]
BV (la «[OSCURATO:PERSONA]»), agiva come intermediario in vista della conclusione di un contratto di nolo a tempo (charter) di una nave.
Il detto contratto veniva poi prorogato di anno in anno dal 1994 al 2000, con la sola eccezione dell’esercizio 1999. In particolare,
nel periodo di riferimento, la [OSCURATO:PERSONA] formalizzava in un documento allegato al contratto il risultato delle trattative intercorse
tra le parti per il rinnovo annuale del contratto stesso. Tra il 1994 e il 2000, la [OSCURATO:PERSONA] riceveva un compenso pari al
2,5% del canone di noleggio.
7. Il procedimento principale verte sulla richiesta avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli armatori in cui si chiede, inter
alia, (1) un indennizzo per inosservanza del termine contrattuale di preavviso; (2) il pagamento di una somma di EUR 14 229.89
a titolo di provvigione non corrisposta; (3) una somma di EUR 14 471.29 per sottrazione di clientela. [OSCURATO:PERSONA]
ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte le questioni pregiudiziali che seguono.
«(1) Se un intermediario indipendente, che è intervenuto nella conclusione di (non vari contratti, bensì) un unico contratto (di
nolo, a tempo, di una nave), poi prorogato di anno in anno, e a termini del quale, relativamente alle proroghe, le trattative
annuali sono avvenute (dal 1994 al 2000, con l’unica eccezione del 1999) tra l’armatore e un terzo, mentre il risultato delle
trattative è stato formalizzato in un documento, allegato al contratto, redatto dall’intermediario, debba essere considerato
un agente commerciale ai sensi della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti
degli [OSCURATO:PERSONA] concernenti gli agenti commerciali indipendenti.
(2) Se per la soluzione della prima questione sia rilevante, laddove occorre valutare se esista un contratto di agenzia, la circostanza
che è stato pagato per anni un compenso (provvigione) pari al 2,5% del canone di noleggio e/o che nell’art. 7, n. 1, della
direttiva si fa riferimento alla “operazione commerciale conclusa” e all’esistenza di un diritto a provvigione “quando l’operazione
è stata conclusa con un terzo che (l’intermediario) abbia precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso
tipo”.
(3) Se per la soluzione della prima questione sia rilevante l’impiego, all’art. 17 della direttiva, del termine “clienti” e non
del termine “cliente”».
8. In conformità all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte la [OSCURATO:PERSONA]
e la Commissione.
9. La cancelleria della Corte ha invitato per iscritto il [OSCURATO:PERSONA] a confermare se intendesse tener ferma la domanda di pronuncia
pregiudiziale anche a seguito dell’ordinanza della Corte 6 marzo 2003, emessa nella causa C‑449/01,
[OSCURATO:PERSONA]
, in cui la Corte ha dichiarato che non vi potevano ragionevolmente essere dubbi sul fatto che la direttiva non si applicava
agli intermediari indipendenti incaricati di negoziare contratti relativi a servizi. (
3
)
10. [OSCURATO:PERSONA] ha risposto confermando la richiesta di interpretazione di talune nozioni contenute nella direttiva, e precisando
che il legislatore olandese aveva deciso, nel dare attuazione alla direttiva nell’ordinamento nazionale, di ampliare la sfera
di applicazione dell’espressione «agente commerciale», fino a ricomprendervi i contratti relativi a servizi. Il giudice a
quo ritiene, tuttavia, che «il fatto che la direttiva sia servita da modello per la normativa nazionale, che ha accolto una
nozione più vasta di contratto di agenzia, non implica che, per poter interpretare talune nozioni della direttiva, occorre
che il procedimento pendente dinanzi al giudice a quo verta unicamente sulla nozione limitativa di agente di commercio/contratto».
IV –
Analisi
A –
Osservazioni preliminari
11. Va esaminata anzitutto la ricevibilità della domanda pregiudiziale in esame, posto che, mentre è evidente che la direttiva
come tale si applica solo alle operazioni di vendita o acquisto di merci,(
4
) il contratto oggetto del procedimento principale verte su una prestazione di servizi (e precisamente sul noleggio di una
nave).
12. Come già osservato, è pacifico che la normativa olandese sui contratti di agenzia commerciale ha un campo d’applicazione più
vasto di quello della direttiva, in quanto si applica sia alle operazioni relative a merci che a quelle relative a servizi.
13. La Corte, a mio avviso, deve pronunciarsi sulle questioni sollevate. E’ senza dubbio rilevante in proposito la giurisprudenza
della Corte in sentenze quali
Leur-Bloem, Giloy, Kofisa e BIAO
, che vertevano su questioni pregiudiziali che non erano direttamente disciplinate dal diritto comunitario, ma su situazioni
in cui i legislatori nazionali avevano scelto di modellare le normative interne sul diritto comunitario. (
5
) Così, nella sentenza
Leur-Bloem
, la Corte ha dichiarato che:
«(…) La Corte è competente, ai sensi dell’art. [234] del Trattato CE, ad interpretare il diritto comunitario qualora quest’ultimo
non disciplini direttamente la situazione di cui è causa, ma il legislatore nazionale abbia deciso, all’atto della trasposizione
in diritto nazionale delle disposizioni di una direttiva, di applicare lo stesso trattamento alle situazioni puramente interne
e a quelle disciplinate dalla direttiva, di modo che ha modellato la sua normativa nazionale sul diritto comunitario». (
6
)
14. La Corte ha avuto cura di operare un distinguo in casi, quali quello oggetto della causa
[OSCURATO:PERSONA]
(
7
), in cui la disposizione di diritto comunitario non era direttamente vincolante per il giudice nazionale che doveva applicare
la normativa nazionale; effettivamente, in quel caso, la normativa nazionale rilevante prevedeva espressamente l’adozione
da parte delle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri di modifiche «destinate a produrre divergenze» fra la detta normativa e le norme
del diritto comunitario (nel caso di specie la Convenzione di Bruxelles).
15. E’ chiaro che, in casi del genere, l’elemento decisivo per la ricevibilità della domanda pregiudiziale era il fatto che il
procedimento principale potesse effettivamente essere deciso applicando la disposizione di diritto comunitario pertinente.
In questo caso, l’interpretazione uniforme delle nozioni di diritto comunitario rilevanti, attraverso la pronuncia pregiudiziale,
presentava un «interesse comunitario certo… per evitare future divergenze d’interpretazione». (
8
) Spettava, peraltro, al giudice nazionale valutare la portata esatta del rinvio al diritto comunitario, in considerazione
dei limiti fissati dal legislatore nazionale all’applicazione del diritto comunitario a situazioni puramente interne (
9
).
16. Quest’interpretazione vale, a mio avviso, con altrettanto vigore, nel caso in esame. Come emerge dall’ordinanza di rinvio
e dalla successiva corrispondenza col [OSCURATO:PERSONA], la normativa olandese in esame, pur avendo un campo di applicazione più esteso
di quello della direttiva, applicandosi anche ai servizi, è stata adottata allo scopo di attuare e rispecchiare il disposto
della direttiva. Per di più, il procedimento verte chiaramente sull’interpretazione di una nozione di diritto comunitario,
precisamente quella di «incarico permanente». Mentre in linea teorica i giudici olandesi possono attenersi ad una diversa
interpretazione di questa nozione per i contratti di agenzia relativi a merci e servizi, nella corrispondenza inviata alla
Corte il [OSCURATO:PERSONA] ha indicato la volontà di prevenire, nell’applicazione pratica, ogni divergenza tra i due settori. Rileva
inoltre il fatto che ampliando il campo di applicazione della norme relative ai contratti di agenzia, il legislatore olandese
ha inteso evitare che «potessero coesistere, una accanto all’altra, due normative simili» [vale a dire: non identiche], tali
da ingenerare confusione (
10
).
17. Osservo inoltre che i soggetti che hanno presentato osservazioni scritte alla Corte, e precisamente la [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione,
hanno entrambi chiesto alla Corte di pronunciarsi sui quesiti sollevati dal [OSCURATO:PERSONA].
18. In vista di un’applicazione uniforme del diritto comunitario, ritengo pertanto che la Corte debba pronunciarsi sulle questioni
sollevate dal giudice nazionale.
B –
Prima questione
19. Con la prima questione il giudice nazionale chiede di accertare se la nozione di intermediario indipendente, che ha partecipato
alla conclusione di un unico contratto (e non di più contratti) di noleggio di nave, che è stato prorogato di anno in anno
dal 1994 al 2000 (eccezion fatta per il 1999), a seguito di trattative tra l’armatore e un terzo, il risultato delle quali
è stato formalizzato in un documento redatto dall’intermediario e allegato al contratto, rientri nella nozione di agenzia
commerciale di cui all’art. 1, n. 2, della direttiva.
20. Si evince chiaramente dall’ordinanza di rinvio che il giudice a quo chiede in sostanza di accertare se il fatto che un agente
abbia partecipato alla conclusione di un solo contratto sia condizione sufficiente per l’applicazione della direttiva.
21. La soluzione del quesito dipende evidentemente dall’interpretazione data all’art. 1, n. 2, della direttiva, e segnatamente
al significato attribuito alla nozione di «incarico permanente» (in olandese, «permanent is belast»; in francese, «chargé
de façon permanente»).
22. Per l’interpretazione di questa nozione è importante, a mio avviso, distinguere il caso in cui l’agente indipendente sia incaricato
dal preponente di negoziare un solo contratto, dal caso in cui l’agente sia incaricato dal preponente di negoziare un contratto
e le sue successive ripetute proroghe.
23. E’ evidente che la prima fattispecie non può essere ragionevolmente definita «incarico permanente». Se l’agente incaricato
di negoziare un unico contratto rientrasse nella nozione in esame, l’aggettivo «permanente» sarebbe svuotato di ogni significato.
24. Per contro, mi pare che la seconda fattispecie – quella cioè in cui l’agente è stato incaricato della negoziazione di un contratto
e delle successive proroghe – vada, a rigor di logica, compresa nella nozione in esame. A mio avviso, l’idea di incarico «permanente»
implica semplicemente che l’agente sia incaricato della negoziazione di più distinti contratti oppure della (ri‑)negoziazione
del medesimo contratto in più di una occasione. Ciò è inerente alla natura stessa dell’«incarico», che denota essenzialmente
la potestà di incidere sulla situazione giuridica del preponente, agendo per conto di questo. Poiché l’agente incaricato di
rinnovare o rinegoziare un contratto ha il potere di incidere sulla situazione giuridica del preponente in più di una occasione,
parrebbe logico ritenere che siamo in presenza di un «incarico permanente».
25. L’interpretazione letterale è suffragata peraltro dallo scopo della direttiva, che consiste nel ravvicinamento del diritto
degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di contratti di agenzia commerciale nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato
comune, e in particolare a garanzia di «un livello minimo di protezione sociale degli agenti commerciali», (
11
) della certezza delle operazioni commerciali, oltre che per eliminare gli ostacoli frapposti ai contratti transfrontalieri
di rappresentanza commerciale. (
12
) Se, in occasione di una proroga contrattuale in cui il preponente può scegliere una controparte diversa dalla controparte
originaria, l’agente fosse coperto dalla direttiva soltanto nei casi in cui il contratto è concluso con la nuova controparte
e non nei casi in cui il preponente conferma l’impegno con la controparte originaria, si rischierebbe di compromettere in
maniera arbitraria la protezione sociale degli agenti voluta dalla direttiva.
26. Va menzionato in proposito che, nella proposta originaria della Commissione, era previsto che la direttiva non si applicasse
agli intermediari che intervenivano soltanto nella trattativa o nella conclusione di una o più operazioni determinate, in
nome di un unico preponente. (
13
) Va sottolineato che nella versione finale ritenuta dal Consiglio la detta disposizione è stata espunta.
27. Osservo poi che la Corte, nella sentenza in cui dichiara che il beneficio della tutela della direttiva non può essere subordinato
all’iscrizione in un albo, ha sottolineato che solo le condizioni espressamente previste all’art. 1, n. 2, possono essere
invocate come condizioni di applicazione della direttiva e di ammissione al beneficio di tutela della stessa. (
14
)
28. Permettetemi di aggiungere che i termini «cliente» e «contratto» (e loro equivalenti) compaiono, nel testo della direttiva,
a volte al plurale e a volte al singolare, e non possono costituire indizi decisivi ai fini dell’interpretazione della nozione
di incarico permanente. I detti termini non compaiono nel capitolo che definisce la sfera di applicazione della direttiva,
ma negli articoli che disciplinano, ad esempio, i diritti e gli obblighi degli agenti commerciali e la provvigione che è loro
dovuta. Nulla consente di affermare che i detti termini sono idonei ad incidere sulla sfera di applicazione della direttiva.
Ad ogni modo, il fatto stesso che i detti termini sono usati talvolta al plurale e talvolta al singolare indica che non possono
essere decisivi per la soluzione della questione in esame. (
15
)
29. Per questi motivi, ritengo che la prima questione del giudice a quo vada risolta dichiarando che la nozione di agente commerciale
comprende gli intermediari incaricati in maniera permanente di negoziare un contratto e le relative proroghe.
C –
Seconda questione
30. Con la seconda questione il giudice nazionale chiede alla Corte di precisare se sia rilevante per la soluzione della prima
questione la circostanza che è stato versato un compenso (provvigione) in misura pari al 2,5% del canone di noleggio, e/o
il fatto che all’art. 7, n. 1, della direttiva si parla di «operazione … conclusa» e di esistenza di un diritto a provvigione
«quando l’operazione è stata conclusa con un terzo che [l’intermediario] aveva precedentemente acquisito come cliente per
operazioni dello stesso tipo».
31. In primo luogo, in merito alla rilevanza del pagamento di una provvigione, l’art. 2, n. 1, della direttiva precisa che la
direttiva non si applica agli agenti commerciali non retribuiti per la loro attività. Una qualche forma di retribuzione è
dunque presupposto necessario per l’applicazione della direttiva. Tuttavia, si evince chiaramente dal testo degli artt. 1
e 2 che il requisito dell’incarico permanente, nel senso illustrato nella mia soluzione della prima questione, costituisce
condizione necessaria, distinta e autonoma, per l’applicazione della direttiva all’agente.
32. Di conseguenza, non è convincente l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il pagamento di una provvigione costituirebbe un
indizio sufficiente dell’esistenza del contratto di agenzia. Il pagamento di una provvigione non può, di per sé, risolvere
la questione distinta dell’esistenza o meno di un incarico permanente.
33. In secondo luogo, quanto alla pertinenza del riferimento ad una «operazione … conclusa» contenuto all’art. 7, n. 1, della
direttiva, e al sussistere di un diritto a provvigione «quando l’operazione è stata conclusa con un terzo che [l’intermediario]
aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo», per le ragioni già esposte al paragrafo 27,
non ritengo tali elementi decisivi per la soluzione della prima questione. In particolare, l’uso del singolare in questo punto
si inserisce naturalmente nel tenore generale del paragrafo, che prescrive in sostanza che l’agente di commercio ha diritto
ad una provvigione per le operazioni concluse durante il periodo di vigenza del mandato (1) grazie al suo intervento o (2)
con un terzo che egli abbia precedentemente acquisito come cliente per operazioni analoghe. Esso non indica in alcun modo,
a mio avviso, la posizione del legislatore comunitario sul problema sollevato con il primo quesito.
34. La seconda questione va risolta pertanto precisando che non è rilevante per la soluzione della prima questione la circostanza
che sia stato corrisposto un compenso (provvigione) pari al 2,5% del canone di noleggio, o il fatto che l’art. 7, n. 1, della
direttiva parli di «operazione … conclusa» e di esistenza del diritto a provvigione «quando l’operazione è stata conclusa
con un terzo che [l’intermediario] aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo».
D –
Terza questione
35. Con la terza questione il giudice nazionale chiede di accertare se per la soluzione della prima questione sia rilevante il
fatto che all’art. 17 della direttiva – per la precisione, all’art. 17, n. 2, lett. a) – sia usato il termine «clienti» al
plurale anziché «cliente».
36. Per i motivi già esposti al paragrafo 27, la questione va risolta negativamente. Aggiungerò che il riferimento ad ipotetici
«clienti», fatto all’art. 17, n. 2, lett. a), è puramente teorico, e illustrativo delle circostanze in cui un agente di commercio
che ricade nel campo di applicazione della direttiva ha diritto ad un indennizzo. Di conseguenza, i detti riferimenti sono
irrilevanti per la soluzione della prima questione.
V –
Conclusione
37. Ritengo quindi che le questioni sottoposte alla Corte dal [OSCURATO:PERSONA] debbano essere risolte nel senso che:
La nozione di «agente commerciale» ai sensi della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento
dei diritti degli [OSCURATO:PERSONA] concernenti gli agenti commerciali indipendenti, comprende anche gli intermediari incaricati
in maniera permanente di negoziare un contratto e le relative proroghe, indipendentemente dal fatto che all’art. 7, n. 1,
della direttiva, si usi l’espressione «operazione … conclusa» e che all’art. 17, n. 2, lett. a), della stessa direttiva si
usi il termine «clienti» al plurale. La valutazione dell’esistenza di un incarico permanente è indipendente dalla circostanza
del pagamento di una provvigione.
1
– Lingua originale: l’inglese.
2
– Direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli [OSCURATO:PERSONA] concernenti
gli agenti commerciali indipendenti (GU 1986 L 382, pag. 17).
3
– Ordinanza della Corte 6 marzo 2003, causa C‑449/01,
[OSCURATO:PERSONA]
(non pubblicata nella Raccolta, pag. 13).
4
– V. art. 1, n. 2, della direttiva e ordinanza
[OSCURATO:PERSONA]
, cit. alla nota 3.
5
– Sentenze 17 luglio 1997, causa C‑28/95,
Leur-Bloem
(Racc. pag. I‑4161); causa C‑130/95,
Giloy
(Racc. pag. I‑4291); 11 gennaio 2001, causa C‑1/99,
Kofisa,
(Racc. pag. I‑207), e 7 gennaio 2003, causa C‑306/99,
BIAO,
(Racc. pag. I‑1).
6
– Sentenza
Leur-Bloem
, cit., punto 34.
7
– Sentenza 28 marzo 1995, causa C‑346/93,
[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I‑615).
8
– Sentenza
Leur-Bloem
, cit., punto 32.
9
–
Leur-Bloem
, cit., punto 33.
10
– V. F.M. Smit,
[OSCURATO:PERSONA] tussen handelsagent en principaal
, pag. 26, nota 31.
11
– V. conclusioni dell’avv. gen. Léger, causa C‑381/98,
Ingmar,
(Racc. pag. I‑9305, par. 50), e dell’avv. gen. Cosmas, causa C‑215/97,
Bellone,
(Racc. pag. I‑2191, par. 13).
12
– Preambolo della direttiva, terzo ‘considerando’.
13
– Proposta di direttiva del Consiglio COM/76/670 def., relativa al coordinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] per
quanto riguarda gli agenti ed i rappresentanti di commercio (indipendenti) (GU 18.01.1997 C 13, pag. 2, art. 3, n. 3).
14
– V., ad esempio, sentenza
Bellone
, cit., punto 13, e, analogamente, ordinanza 10 febbraio 2004, causa C‑85/03,
Mavrona
, non ancora pubblicata, punto 15.
15
– V., ad esempio, gli artt. 3, n. 2, («affari»), 7, nn. 1 e 2, («operazione conclusa»), 17, n. 2, («clienti»).