Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:403
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 10 luglio 2008
1
(
1
)
Causa C‑404/07
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság (Ungheria)]
«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2001/220/GAI – Tutela della vittima – Accusa privata sussidiaria – Deposizione come teste»
I –
Introduzione
1.
Nel presente procedimento la Corte è chiamata nuovamente (
2
) ad interpretare la decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel
procedimento penale (
3
). Occorre chiarire se ai sensi della decisione-quadro la vittima di un reato possa deporre come teste in un procedimento penale
nel quale abbia assunto il ruolo dell’accusa.
II –
Contesto normativo
A –
Il diritto dell’Unione europea
2.
La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità o l’interpretazione delle decisioni
quadro alle condizioni previste dall’art. 35, nn. 2 e 3, UE, che recita come segue:
«(2) Con una dichiarazione effettuata all’atto della firma del trattato di Amsterdam o, successivamente, in qualsiasi momento,
ogni Stato membro può accettare che la Corte di giustizia sia competente a pronunciarsi in via pregiudiziale, come previsto
dal paragrafo 1.
(3) Lo Stato membro che effettui una dichiarazione a norma del paragrafo 2 precisa che:
a) ogni giurisdizione di tale Stato avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno
può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente
davanti a tale giurisdizione e concernente la validità o l’interpretazione di un atto di cui al paragrafo 1, se detta giurisdizione
reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza, o
b) ogni giurisdizione di tale Stato può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione
sollevata in un giudizio pendente davanti a tale giurisdizione e concernente la validità o l’interpretazione di un atto di
cui al paragrafo 1, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza».
3.
Gli obiettivi della decisione quadro 2001/220 per il procedimento penale sono illustrati principalmente nel suo ottavo ‘considerando’:
«È necessario ravvicinare le norme e le prassi relative alla posizione e ai principali diritti della vittima, con particolare
attenzione al diritto a un trattamento della vittima che ne salvaguardi la dignità, al diritto di informare e di essere informata,
al diritto di comprendere ed essere compresa, al diritto di essere protetta nelle varie fasi del processo e al diritto di
far valere lo svantaggio di risiedere in uno Stato membro diverso da quello in cui il reato è stato commesso».
4.
L’art. 2, n. 1, descrive in generale il riconoscimento degli interessi della vittima nel procedimento penale:
«Ciascuno Stato membro prevede nel proprio sistema giudiziario penale un ruolo effettivo e appropriato delle vittime. Ciascuno
Stato membro si adopererà affinché alla vittima sia garantito un trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale
durante il procedimento e ne riconosce i diritti e gli interessi giuridicamente protetti con particolare riferimento al procedimento
penale».
5.
L’audizione e la produzione di prove da parte delle vittime di reati sono oggetto segnatamente dell’art. 3:
«Ciascuno Stato membro garantisce la possibilità per la vittima di essere sentita durante il procedimento e di fornire elementi
di prova.
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le autorità competenti interroghino la vittima soltanto per quanto
è necessario al procedimento penale».
B –
Il diritto ungherese
6.
Ai sensi del diritto processuale penale ungherese la vittima di un reato può agire in determinati casi come accusa privata
in sostituzione del pubblico ministero. Salvo contraria disposizione di legge, l’accusa privata sussidiaria esercita nell’ambito
del procedimento giudiziario i poteri attribuiti al pubblico ministero. Rispetto a quelli del pubblico ministero i suoi poteri
risultano, tuttavia, limitati in quanto l’accusa privata sussidiaria non può proporre che all’imputato sia revocata la potestà
di genitore, non può accedere a documenti riservati, distinti dagli atti processuali, e non può estendere l’ambito del procedimento.
7.
È peraltro espressamente previsto che non possa agire come pubblico ministero nel procedimento penale chiunque partecipi o
abbia partecipato allo stesso in qualità di testimone.
III –
Procedimento principale e questione pregiudiziale
8.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] agiva in sede penale, a titolo di accusa privata sussidiaria, contro il sig. [OSCURATO:PERSONA] per un
reato di truffa che gli avrebbe causato un danno rilevante.
9.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di poter essere sentito come teste, richiesta che veniva respinta dal giudice del rinvio con l’argomento
che, se il pubblico ministero non può essere testimone, non può essere testimone neppure chi esercita l’accusa privata sussidiaria.
10.
Il giudice del rinvio non è sicuro, eppure, che questo risultato sia conforme alla decisione quadro 2001/220. Ha pertanto
sottoposto alla Corte di giustizia, con decisione 6 luglio 2007, la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli artt. 2 e 3 della decisione quadro 2001/220, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, debbano
essere interpretati nel senso che al giudice nazionale deve essere garantita la possibilità di sentire come teste la vittima
di un reato anche nell’ambito di un procedimento in cui quest’ultima si sia costituita come accusa privata sussidiaria».
11.
Nel procedimento scritto sono intervenuti il sig. [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Ungheria e la [OSCURATO:PERSONA].
All’udienza del 19 luglio 2008 hanno partecipato la Repubblica di Ungheria e la [OSCURATO:PERSONA].
IV –
Valutazione
12.
A rigor di testo la domanda di pronuncia pregiudiziale verte unicamente sulla questione se al giudice nazionale debba essere
garantita la possibilità di sentire come teste la vittima di un reato nell’ambito di un procedimento in cui quest’ultima si
sia costituita come accusa privata sussidiaria.
13.
La decisione quadro 2001/220 affronta il problema in maniera solo indiretta, giacché ha ad oggetto non i poteri dei giudici,
bensì i diritti delle vittime di un reato. E tuttavia, se ai sensi di tale decisione le vittime hanno diritto di essere sentite
come testimoni, allora ai fini della questione pregiudiziale i giudici nazionali devono senz’altro poterle sentire come tali.
Alla luce della decisione quadro, e per rispondere al giudice remittente, la questione pregiudiziale va dunque riformulata
come segue:
«Se gli artt. 2 e 3 della decisione quadro 2001/220, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, debbano
essere interpretati nel senso che alla vittima di un reato deve essere garantita la possibilità di fornire prove nell’ambito
di un procedimento in cui si sia costituita come accusa privata sussidiaria deponendo come teste».
A –
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
14.
Siccome nella fattispecie è richiesta l’interpretazione di una decisione quadro adottata in conformità dell’art. 34, n. 2,
lett. b), UE, le disposizioni relative alla competenza pregiudiziale della Corte di giustizia di cui all’art. 234 CE trovano
applicazione alle condizioni previste all’art. 35 UE (
4
).
15.
Ne consegue che, conformemente all’art. 35, n. 2, UE, la Corte potrà decidere sulla domanda di pronuncia pregiudiziale solo
se l’Ungheria ha dichiarato di accettare la sua competenza. Ebbene, l’Ungheria ha effettuato una dichiarazione in tal senso.
16.
Il punto è, però, se il giudice a quo sia legittimato al rinvio. [OSCURATO:PERSONA] ufficiale dell’Unione europea
sono state pubblicate, infatti, differenti informazioni sulla legittimazione dei giudici nazionali a proporre rinvii: ai termini
di una prima comunicazione l’Ungheria avrebbe accettato la competenza della Corte di giustizia conformemente alle disposizioni
stabilite nell’art. 35, n. 3, lett. a), UE (
5
) e ammesso, pertanto, alla presentazione di rinvii pregiudiziali solo i giudici di ultima istanza. Per contro, dopo il deposito
della presente domanda di pronuncia pregiudiziale nella cancelleria della Corte, è stato comunicato che l’Ungheria avrebbe
«ritirato» la prima dichiarazione e dichiarato di accettare la competenza della Corte di giustizia conformemente alle disposizioni
stabilite nell’art. 35, n. 3, lett. b), UE, ai cui sensi tutti i giudici nazionali possono adire in via pregiudiziale la Corte (
6
).
17.
Mancano indicazioni nel senso che, nel caso di specie, il Fővárosi Bíróság sia giudice di ultima istanza. È possibile, perciò,
alla luce delle informazioni pubblicate nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale, che al momento del deposito della domanda esso non fosse
legittimato a chiedere alla Corte interpretazioni del diritto europeo.
18.
Ai sensi dell’art. 35, n. 3, UE, le informazioni comunicate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri circa i giudici legittimati al ricorso pregiudiziale
non hanno però natura costituiva, bensì possono avere anche mero carattere dichiarativo. Diversamente da quanto il tenore
delle informazioni apparse nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale sul riconoscimento della competenza lasci supporre, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non
precisano se la Corte sia competente ai sensi dell’art. 35, n. 3, lett. a), UE o dell’art. 35, n. 3, lett. b), UE, vale a
dire se sia competente per le domande di questo o di quel giudice. Piuttosto precisano (
7
) quali giudici siano legittimati al ricorso pregiudiziale. Tale «precisazione» non deve essere fatta necessariamente in uno
con la dichiarazione di accettazione della competenza della Corte. La regolamentazione stricto sensu della legittimazione
al rinvio pregiudiziale può avvenire, al contrario, con separato atto interno.
19.
Nel caso di specie la legittimazione del giudice al rinvio è stata stabilita solo dal decreto ungherese (Kormányhatározat)
n. 2088/2003, che ha previsto esplicitamente la competenza della Corte ai sensi dell’art. 35, n. 3, lett. b), UE. Al momento
del rinvio il decreto già c’era e su di esso il giudice remittente e il governo ungherese hanno giustamente fondato la competenza
della Corte.
20.
La prima informazione nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale era dunque errata ed è stata rettificata dalla successiva comunicazione sul
riconoscimento della competenza della Corte da parte dell’Ungheria. Si osservi, ad ogni buon conto, che alla data della sentenza
non sussisteranno più dubbi sulla competenza della Corte.
21.
La Corte è dunque legittimata a rispondere alla questione pregiudiziale.
22.
L’Ungheria ritiene tuttavia irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale poiché di natura ipotetica. I dubbi del giudice
nazionale circa la possibilità dell’accusa privata sussidiaria di deporre come teste in un procedimento penale sarebbero dovuti
a un’errata interpretazione del diritto ungherese. Da un commentario alla legislazione processuale penale e da un parere della
Corte suprema (
8
) risulterebbe che per il diritto processuale penale ungherese l’accusa privata sussidiaria ben può essere sentita come teste.
23.
In linea di principio sussiste, però, una presunzione di pertinenza inerente alle questioni proposte in via pregiudiziale
dai giudici nazionali (
9
). Solo in ipotesi eccezionali la Corte esamina le condizioni in presenza delle quali è adita dal giudice nazionale al fine
di verificare la propria competenza (
10
). Da una giurisprudenza costante risulta che il rigetto di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo
qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto comunitario chiesta da tale giudice non ha alcuna relazione
con l’effettività o con l’oggetto della causa principale oppure qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora
la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le
vengono sottoposte (
11
) . Salvo che in tali ipotesi, la Corte è, in linea di principio, tenuta a statuire sulle questioni pregiudiziali che vertono
sull’interpretazione del diritto comunitario (
12
).
24.
Il governo ungherese adduce forti argomenti nel senso che per il diritto ungherese la domanda di pronuncia pregiudiziale non
richiede ulteriori chiarimenti. E tuttavia il solo fatto che la domanda sia stata depositata e che si sia finora esitato a
sentire come teste il sig. [OSCURATO:PERSONA] prova che almeno il giudice del rinvio – probabilmente pur a conoscenza del parere della Corte
suprema – interpreta il diritto ungherese in altra maniera.
25.
Non spetta alla Corte, nel verificare la ricevibilità di una domanda di pronuncia pregiudiziale, correggere l’interpretazione
delle disposizioni nazionali operata dal giudice del rinvio (
13
). Piuttosto, la Corte deve aiutare quest’ultimo a venire a capo di ogni dubbio di interpretazione del diritto comunitario
e dell’Unione.
26.
Alla luce di quanto precede, la domanda di pronuncia pregiudiziale non risulta puramente ipotetica.
27.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA], infine, propone di esaminare tale domanda in senso lato e di accertare se, in applicazione della decisione quadro
2001/220, debbano essere riconosciuti all’accusa privata sussidiaria determinati poteri di indagine propri della pubblica
accusa.
28.
Ebbene, si deve ricordare che l’art. 234 CE prevede una collaborazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali attraverso
un procedimento non contenzioso indipendente da ogni iniziativa delle parti e nel corso del quale queste ultime sono solamente
invitate a presentare le loro osservazioni (
14
). Ai sensi di tale disposizione, spetta solo al giudice nazionale e non alle parti della controversia principale adire la
Corte. Essendo quindi riservata al giudice nazionale la facoltà di stabilire quali questioni vadano sottoposte alla Corte,
le parti non possono modificarne il tenore (
15
).
29.
Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
B –
Sulla questione pregiudiziale
30.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’istituto dell’accusa privata sussidiaria del diritto ungherese, dunque sulla
posizione della vittima di un reato quando nel relativo procedimento penale eserciti in prima persona la funzione dell’accusa
al posto del pubblico ministero.
31.
[OSCURATO:PERSONA] membri sono sostanzialmente i pubblici ministeri ad esercitare l’azione penale. Eccezionalmente però anche i privati,
di regola le vittime del reato, possono, al posto del pubblico ministero, esercitare l’azione penale ed assumere nel procedimento
il ruolo dell’accusa. Ciò solleva la questione della misura in cui possano essere applicate all’accusa privata regole predisposte
per l’accusa pubblica. E questo tanto a livello di competenze dell’accusa pubblica quanto di eventuali limitazioni dei relativi
poteri.
32.
Nel caso di specie si tratta della possibilità di deporre come teste. Fondamentalmente la deposizione come teste su fatti
propri è problematica, poiché sono possibili conflitti di interesse. D’altro canto, la deposizione della vittima può essere
di grande utilità per contestare il reato al suo autore e per pervenire così ad una sentenza giusta e legittima.
33.
La decisione quadro 2001/220 non contiene una specifica disciplina dei diritti delle vittime ove assumano in proprio l’accusa,
nondimeno le disposizioni generali in materia di diritti delle vittime mostrano che la vittima deve avere sempre la possibilità
di apportare prove nel procedimento penale mediante la propria deposizione.
34.
Lo si ricava in primis dall’art. 3, n. 1, della decisione quadro 2001/220. Ai suoi sensi gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono alla
vittima la possibilità di essere sentita durante il procedimento e di fornire elementi di prova.
35.
Il governo austriaco sottolinea che la deposizione della vittima non è prevista esplicitamente. L’elemento della deposizione
è tuttavia implicito nella formulazione «essere sentita». Inoltre, in molti casi la deposizione è la principale prova che
la vittima può produrre. Come osserva la [OSCURATO:PERSONA], si priverebbe del suo contenuto il diritto sancito dall’art. 3, n. 1,
della decisione quadro 2001/220 se si escludesse la deposizione della vittima come prova.
36.
Un tale svuotamento dei diritti della vittima sarebbe inconciliabile con gli obiettivi della decisione quadro 2001/220. Ai
sensi dell’ottavo ‘considerando’ di quest’ultima, la vittima ha diritto anche di informare. E ai sensi dell’art. 2, n. 1,
ciascuno Stato membro prevede nel proprio sistema giudiziario penale un ruolo effettivo e appropriato delle vittime e riconosce
altresì i diritti e gli interessi giuridicamente protetti con particolare riferimento al procedimento penale.
37.
Quanto meno se ha intenzione di deporre, la vittima deve poter deporre. Se è vero che, come fa notare il governo austriaco,
la deposizione può essere anche un onere per la vittima, non è questo il caso di specie. Come osserva altresì la [OSCURATO:PERSONA],
infatti, qui non si tratta di stabilire se una vittima possa essere obbligata a deporre contro la sua volontà.
38.
Non risultano neppure indizi nel senso che i diritti delle vittime non valgono nei procedimenti penali in cui queste assumono
l’accusa. La decisione quadro 2001/220 non contiene limitazioni al riguardo.
39.
Al contrario, è proprio quando assumono l’accusa che le vittime hanno maggiormente bisogno di tutela. Detto ruolo esse lo
assumono, infatti, di norma perché il pubblico ministero si è rifiutato di intraprendere l’azione penale. In tali frangenti
un divieto di deposizione costituirebbe un ulteriore svantaggio per la vittima: essa dovrebbe portare avanti il procedimento
da sola, senza aiuto del pubblico ministero, e verrebbe al tempo stesso privata di un importante mezzo probatorio. Il giudice
remittente e la [OSCURATO:PERSONA] temono, perciò, a ragione che un’accusa privata penale sarebbe difficilmente promuovibile, e forse
addirittura impraticabile, se la vittima non potesse deporre.
40.
[OSCURATO:PERSONA] è del parere che la vittima debba poter essere sentita come teste anche ove assuma l’accusa. Ciò non risulta
però expressis verbis dalla decisione quadro 2001/220. All’art. 3, n. 1, questa non parla di testimoni o di testimonianza,
bensì del diritto della vittima di essere sentita e di fornire prove.
41.
La decisione quadro 2001/220 mostra che il legislatore era consapevole della differenza tra il ruolo della vittima come teste
e come parte. Agli artt. 5 e 7 è precisato che la vittima può partecipare ad un procedimento penale come teste o come parte.
42.
Non occorre, allora, che la vittima che assume l’accusa ottenga lo status di testimone se il diritto processuale nazionale
le riconosce comunque la possibilità di deporre in giudizio e tale deposizione costituisce una prova utile. Questo risulta
essere, all’indagine condotta dai servizi giuridici della Corte, altresì il criterio seguito da molti [OSCURATO:PERSONA] membri: le vittime
che assumono l’accusa nel procedimento penale possono produrre prove con la loro deposizione senza essere testimoni a tutti
gli effetti. In particolare è spesso escluso rafforzare la deposizione con un giuramento.
43.
Una tale differenziata valutazione delle deposizioni delle vittime che agiscono come accusa tiene conto del loro difficile
ruolo. A prescindere dal ruolo di accusa, è evidente l’interesse della vittima quanto all’esito del procedimento. Se poi la
vittima assume anche il ruolo dell’accusa, allora è ancor più difficile che conservi l’oggettività necessaria per un buon
testimone. Alla testimonianza di una vittima non può, perciò, essere attribuito un saldo e intangibile valore probatorio.
Piuttosto, il giudice dovrà valutare con la massima attenzione la deposizione della vittima in tal caso e considerare al contempo
la sua complessiva situazione individuale.
44.
Per completezza si deve ricordare che i suddetti obiettivi non possono tuttavia essere raggiunti indebolendo, in qualsiasi
modo, i diritti della difesa. Tali diritti derivano dal diritto al giusto processo sancito dall’art. 6 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo:
la «CEDU»), e sono riaffermati agli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza
il 7 dicembre 2000 (
16
). I diritti della difesa costituiscono dunque un diritto fondamentale che forma parte integrante dei principi generali di
diritto dei quali la Corte garantisce l’osservanza (
17
). La decisione quadro va di conseguenza intesa in conformità dell’interpretazione dell’art. 6 CEDU offerta dalla Corte europea
dei diritti dell’uomo (
18
).
45.
Ai sensi dell’art. 6, n. 3, lett. d), CEDU, ogni accusato ha diritto di esaminare o far esaminare i testimoni a carico. Ciò
vale anche se a deporre è la vittima del reato e anche se essa esercita il ruolo dell’accusa. La parità delle armi tra accusa
e difesa non può essere messa né in pericolo né in discussione.
46.
Spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri raggiungere questi risultati ciascuno nel proprio ordinamento giudiziario. E se non sono stati all’uopo
sufficientemente chiari, spetta ai loro giudici interpretare il diritto processuale nazionale in maniera conforme alla decisione
quadro (
19
).
V –
Conclusione
47.
Propongo pertanto alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale dichiarando quanto segue:
Ai sensi dell’art. 3, n. 1, della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della
vittima nel procedimento penale, la vittima di un reato che nel relativo procedimento penale assuma il ruolo dell’accusa al
posto del pubblico ministero deve avere la possibilità di fornire prove ai fini del procedimento mediante una deposizione.
Non occorre, però, che detta vittima assuma lo status di testimone se il diritto processuale penale nazionale le offre comunque
la possibilità di deporre in giudizio e tale deposizione costituisce una prova utile.
1
– Lingua originale: il tedesco.
2
– V. già sentenze 16 giugno 2005, causa C‑105/03, Pupino (Racc. pag. I‑5285), e 28 giugno 2007, causa C‑467/05, Dell’Orto
(Racc. pag. I‑5557).
3
– GU L 82, pag. 1.
4
– V. sentenze Pupino (punto 19) e Dell’Orto (punto 33), cit. alla nota 2. V. anche sentenze 27 febbraio 2007, causa C‑354/04 P,
[OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio (Racc. pag. I‑1579, punto 54), e causa C‑355/04 P, Segi e a./Consiglio (Racc. pag. I‑1657,
punto 54).
5
– GU 2005, L 327, pag. 19.
6
– GU 2008, L 70, pag. 23.
7
– Nelle versioni francese e inglese ricorrono i verbi, rispettivamente, «indiquer» e «to specify».
8
– Parere n. 4 del 4 maggio 2007.
9
– Sentenze 7 settembre 1999, causa C‑355/97, Beck e Bergdorf (Racc. pag. I‑4977, punto 22); Pupino (cit. alla nota 2, punto 30);
5 dicembre 2006, cause riunite C‑202/04 e C‑94/04, Cipolla e a. (Racc. pag. I‑11421, punto 25); 1° aprile 2008, causa C‑212/06,
Governo della Comunità francese e Governo vallone (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 29), nonché 24 giugno 2008,
causa C‑188/07, Commune de Mesquer (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 30).
10
– Sentenza 13 luglio 2006, cause riunite da C‑295/04 a C‑298/04, Manfredi e a. (Racc. pag. I‑6619, punto 27).
11
– V., inter alia, sentenze 15 dicembre 1995, causa C‑415/93, Bosman (Racc. pag. I‑4921, punto 61); 10 gennaio 2006, causa
C‑344/04, IATA e ELFAA (Racc. pag. I‑403, punto 24), nonché Commune de Mesquer (cit. alla nota 9, punto 30).
12
– V. sentenze Bosman (punto 59) e IATA ed ELFAA (punto 24), cit. entrambe supra, alla nota 11.
13
– V. sentenze 13 marzo 1984, causa 16/83, Prantl (Racc. pag. 1299, punto 10); 9 ottobre 1984, cause riunite 91/83 e 127/83,
[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 3435, punto 10); 16 aprile 1991, causa C‑347/89, Eurim-Pharm (Racc. pag. I‑1747, punto 16);
12 gennaio 2006, causa 246/04, Turn- und [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑589, punto 20), nonché 14 febbraio 2008, causa
C‑244/06, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-505, punto 19).
14
– Ben chiarisce il punto la sentenza 12 febbraio 2008, causa C‑2/06, Kempter (Racc. pag. I-411, punti 41 e segg.).
15
– Sentenze 9 dicembre 1965, causa 44/65, Singer (Racc. pagg. 952, 959); 24 marzo 1992, causa C‑381/89, [OSCURATO:PERSONA] tis
[OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I‑2111, punto 19); 17 settembre 1998, causa C‑412/96, [OSCURATO:PERSONA] e
[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑5141, punto 23); 6 luglio 2000, causa C‑402/98, ATB e a. (Racc. pag. I‑5501, punto 29), e
30 novembre 2006, cause riunite C‑376/05 e C‑377/05, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑11383, punto 28).
16
– GU C 364, pag. 1. Ora, con adattamenti, nel testo della proclamazione solenne del 12 dicembre 2007 (GU C 303, pag. 1).
17
– Sentenze 14 dicembre 2006, causa C‑283/05, ASML (Racc. pag. I‑12041, punto 27), e 8 maggio 2008, causa C‑14/07, Weiss &
Partner (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 47).
18
– Sentenza Pupino (cit. alla nota 2, punto 59).
19
– Sentenza Pupino (cit. alla nota 2, punto 34).