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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 24 ottobre 2022

Cassazione n. 33468/2023

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- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2062-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 114/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 195/2022 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione di rigettare il ricorso per manifesta infondatezza, con condanna di parte ricorrente ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.; letta la memoria depositata nell’interesse delle ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (queste ultime due nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]) proponevano ricorso dinanzi al TRAP del Lazio per ottenere il residuo risarcimento dei danni subiti dalla propria azienda per l’esondazione del fiume Tronto, verificatosi per tre giorni consecutivi nel mese di aprile 1992 e causata dall’errata progettazione degli argini di tale fiume, per il cui evento agli alluvionati, tra cui essi ricorrenti, erano stati erogati indennizzi parziali – tra il 1994 e il 1998 – prima dell’accertamento di qualsiasi responsabilità (come disposto dalla legge n. 505/1992 e dalla L.R.

Marche n. 17/1993), al fine di contrastare gli effetti economici dallo stesso prodotti.

Si costituiva in giudizio il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti, eccependo l’intervenuta prescrizione quinquennale o decennale del diritto dedotto in giudizio, invocando, in ogni caso, il rigetto della domanda.

L’adito TRAP, con sentenza n. 195/2022 (depositata il 24 ottobre 2022), rigettava la domanda, accogliendo la formulata eccezione di prescrizione, ritenendo decorrente il relativo termine dalla data di rinvio a giudizio dell’imputato per il reato di inondazione colposa o, tutt’al più, da quella della sentenza penale di primo grado del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa a carico dell’imputato ing.

Mattiolo.

2. Decidendo sull’appello avanzato dai ricorrenti soccombenti, cui resisteva il citato Ministero, il TSAP, con sentenza n. 195/2022 (depositata il 24 ottobre 2022), lo rigettava, condividendo le ragioni poste a fondamento della decisione di prime cure.

3. Le appellanti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

L’intimato Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Con proposta formulata ai sensi del primo comma dell’art. 380- bisc.p.c. (novellato), la Prima Presidente rilevava che il ricorso era da ritenersi infondato e che, quindi, avrebbe potuto essere definito nelle forme previste dal menzionato articolo.

Il difensore delle ricorrenti, munitosi di altra procura speciale (in conformità al disposto del comma secondo del citato art. 380-bis c.p.c.), ha chiesto tempestivamente che il ricorso venga esaminato e deciso.

La stessa difesa ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., alla quale risulta allegato un parere “pro veritate” a firma del Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla specifica questione del termine di prescrizione applicabile nella controversia in questione e, in particolare, sull’individuazione del suo momento di decorrenza rispetto all’esercizio dell’azione risarcitoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, le ricorrenti denunciano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo alla mancata valutazione della sentenza penale di assoluzione emessa dalla Corte di appello di Ancona n. 2010 del 2006 (in riforma di quella di condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), prodotta fin dal primo grado di giudizio, richiamata negli atti di parte quale fatto storico rilevante ed avente carattere decisivo ai fini del rigetto dell’eccezione di prescrizione.

In particolare, le ricorrenti hanno posto in risalto che la Corte di appello di Ancona, con la citata sentenza, emanata a conclusione del processo penale celebrato a carico di un funzionario ministeriale per inondazione colposa, aveva escluso il nesso causale tra i difetti di progettazione di opere idrauliche realizzate sul fiume Tronto e l’esondazione verificatasi nell’aprile 1992, definendola “calamità naturale”, ed aveva assolto l’imputato con formula piena con derivante esclusione di una conoscibilità tecnico-scientifica di contenuto opposto da parte dei danneggiati.

Si osserva, ancora, con la doglianza che, nonostante ciò, con l’impugnata sentenza del TSAP era stata completamente omessa la considerazione dell’indicata sentenza penale del 2006, così arretrando la conoscibilità, da parte di esse ricorrenti, di detta incidenza causale ad epoca antecedente alla sua più totale esclusione, risultando affermato che, alla data della messa in mora del 7 maggio 2015, il diritto al risarcimento delle stesse si era già estinto per decorso del termine di prescrizione decennale, mentre, se si fosse tenuto conto della predetta sentenza del 2006 e della decorrenza iniziale del termine di prescrizione in epoca successiva alla medesima, la prescrizione non si sarebbe potuta considerare maturata.

2. Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2729, comma 1, c.c., per aver il TSAP, con la sentenza oggetto di ricorso, nonostante il rilievo ed il principio di cui al precedente intervento giurisprudenziale riconducibile alla sentenza delle Sezioni unite n. 2146/2021 sui medesimi fatti, statuito che le ricorrenti, usando l’ordinaria diligenza, già alla data di rinvio a giudizio del funzionario ministeriale per il delitto di inondazione colposa, o al più dalla data della sentenza di condanna del medesimo in primo grado (risalente al luglio 2003), si erano venute a trovare nella possibilità della conoscenza tecnico-scientifica dell’incidenza causale sull’esondazione delle carenze di progettazione e manutenzione delle opere idrauliche sul fiume Tronto.

Ad avviso delle ricorrenti sussisterebbero le denunciate violazioni, atteso che la fattispecie concreta riguarda un’alluvione durata per tre giorni, per la quale erano intervenute una legge statale del 1992 (la n. 505) ed una legge regionale del 1993 (la n. 17), le quali avevano riconosciuto ed erogato provvidenze ai soggetti danneggiati, riferendosi a calamità naturale ed elementi atmosferici straordinari e, nel successivo processo penale, il funzionario ministeriale, dopo la condanna in primo grado, era stato assolto in appello dall’imputazione di inondazione colposa proprio per difetto di nesso causale tra i difetti di progettazione di opere idrauliche realizzate sul fiume Tronto e l’esondazione, sicché già solo per questa circostanza non si poteva ritenere sussistente in capo ai danneggiati la conoscibilità di detto nesso causale tra errori di progettazione ed esondazione, sulla base di indici oggettivi e con altro grado di probabilità, alla luce delle nozioni dell’uomo medio, secondo il parametro dell’ordinaria diligenza (come ritenuto con Cass.n. 29453/2020).

3. Occorre, in via pregiudiziale, dare atto che – conformemente al disposto del comma secondo del nuovo art. 380-bis c.p.c. – l’istanza di decisione del ricorso è stata proposta tempestivamente e che, per la sua presentazione, il difensore delle ricorrenti si è ritualmente munito di una nuova procura speciale.

Bisogna, inoltre, rilevare, ancora in via preliminare, che la produzione del parere “pro veritate” allegato alla memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. non può considerarsi ammissibile.

Al riguardo, si osserva, innanzitutto, che l’art. 372 c.p.c. non ammette il deposito dinanzi alla Corte di cassazione di altri documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso o del controricorso, ipotesi queste che non ricorrono evidentemente nella fattispecie.

Occorre poi aggiungere, per completezza, che il predetto parere si configura, in effetti, come un atto difensivo, non proveniente da un difensore ritualmente investito di procura alla lite e, quindi, anche in questa prospettiva inammissibile.

Peraltro, il rilievo ha conseguenze effettive molto ridotte perché la gran parte delle argomentazioni contenute nel parere della prof.

Fabrizio di Marzio è stata trasfusa nella memoria depositata dal difensore ritualmente officiato e, quindi, di esse sarà comunque tenuto conto ai fini della decisione.

Stante la novità della questione si ritiene opportuno ribadire il principio di diritto già recentemente enunciato (da Cass. n. 34658/2022), secondo cui: «in tema di giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, è inammissibile l’allegazione - alle memorie illustrative ex artt. 378 e 380-bis.1. c.p.c. - di un parere giuridico sulle questioni di diritto agitate nella controversia, redatto da uno studioso del diritto diverso dai difensori ritualmente costituiti.»

4. Ciò chiarito, i due motivi – esaminabili congiuntamente in quanto connessi –sono infondati per le ragioni che seguono.

In relazione alla medesima vicenda dell'esondazione del fiume Tronto, queste Sezioni Unite hanno, in precedenza, già cassato due pronunce del TSAP che avevano individuato il dies a quo della prescrizione nella stessa data dell'evento alluvionale, affermandosi al riguardo che: - «il termine di prescrizione del diritto al risarcimento preteso, nei confronti del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti, dai soggetti danneggiati dall'esondazione di un fiume decorre dal giorno in cui gli stessi hanno avuto la conoscenza (o la conoscibilità) tecnico - scientifica dell'incidenza causale delle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche.

Incorre, pertanto, in un errore di sussunzione (e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.) il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita, da parte del danneggiato, in base alla mera percezione - inidonea a rendere concretamente esercitabile il diritto in mancanza di una specifica indagine tecnico-scientifica volta a identificare il rapporto causale - dell'episodio di natura meteorologica determinante l'esondazione» (Cass.

S.U. n. 2146/2021).

Si è poi ribadito (Cass.

S.U. n. 4115/2022) che «incorre, pertanto, in un errore di sussunzione (e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.) il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ometta del tutto l'indicazione dei fatti sintomatici da cui i danneggiati avrebbero potuto immediatamente percepire, con la normale diligenza, i difetti delle opere idrauliche e il nesso di causalità con i danni subiti».

La sentenza qui impugnata, pur dando atto della richiamata pronuncia n. 2146/2021 di queste Sezioni Unite (sulla cui valorizzazione insistono le ricorrenti), ha affrontato il tema del decorso della prescrizione con riferimento al diverso dies a quo individuato dal TRAP (ossia coincidente con la data del rinvio a giudizio del Mattiolo o, al massimo, con quella dell’emissione della sentenza di condanna di primo grado dello stesso imputato) e ha dichiarato di prestare adesione ad un nuovo orientamento emerso in seno al TSAP (a cominciare dalle sentenze nn. 113 e 114 del 2021, che hanno trovato conferma nella decisione di queste SU n. 22840/2022) successivamente all'anzidetta pronuncia delle Sezioni Unite; orientamento che - come detto - ha individuato la decorrenza della prescrizione nel rinvio a giudizio del Mattiolo o, al più tardi, nella sentenza di condanna pronunciata nei confronti del medesimo dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel luglio del 2003.

Tanto premesso, ritiene il Collegio, in continuità con le successive conformi pronunce di queste Sezioni unite (nn. 22838, 22839 e 22840/2022, cit.; nn. 5973, 5974, 5976, 5977 e 5978 del 2023), che i motivi debbano essere respinti.

Considerato che, a norma dell'art. 2935 c.c., la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, va ribadito il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il dies a quo dal quale la prescrizione comincia a decorrere va individuato nel momento in cui il danneggiato abbia avuto - o avrebbe potuto avere, usando l'ordinaria diligenza - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato al comportamento del terzo (cfr., ex multis, Cass., S.U. n. 576/2008; Cass. n. 27337/2008; Cass. n. 12699/2010; Cass.n. 1263/2012; Cass. n. 11097/2020), a seguito anche delle iniziative giudiziarie e delle decisioni che facciano insorgere in capo ai danneggiati l’affidamento su tale rapportabilità (quindi anche in via potenziale) desumibile dall’adottato provvedimento di rinvio a giudizio dell’imputato o dalla sua condanna in sede penale all’esito del giudizio di primo grado (e non anche dalla semplice instaurazione del procedimento penale e durante il tempo delle relative indagini da parte del P.M.), con esclusione, quindi, della necessità dell’effettivo accertamento, in via definitiva, della sussistenza od esclusione di tale nesso eziologico (in questo senso, perciò, vanno confutate le – pur pregevoli - aggiuntive argomentazioni esposte nella memoria difensiva finale depositata nell’interesse delle ricorrenti, anche nella parte in cui nel relativo contenuto sono state trasposte le considerazioni formulate nell’allegato parere “pro veritate”).

Va richiamato, inoltre, il principio secondo cui «l'accertamento della decorrenza della prescrizione costituisce indagine di fatto demandata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata e congrua motivazione e non inficiata da errori logici o di diritto» (Cass. n. 9014/2018; conforme a Cass. n. 17157/2002 nonché a Cass. n. 1710/1968 e a Cass. n. 2839/1966); ciò comporta che, in difetto di vizi logici o di diritto (ricorrenti, come detto, in termini di vizio di sussunzione, nelle ipotesi esaminate da Cass., S.U. n. 2146/2021 e da Cass., S.U. n. 4115/2022) o in difetto di vizi della motivazione, nei limiti in cui gli stessi sono tuttora rilevanti in relazione al nuovo testo dell'art. 360, n. 5 c.p.c. (ai sensi di Cass., S.U. n. 8053/2014 e successive conformi), non è sindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito che abbia individuato elementi fattuali idonei a costituire plausibile ragione di riferibilità del pregiudizio subito dal danneggiato alla condotta di un terzo, sì da consentire l'esercizio della pretesa risarcitoria e, con esso, il decorso del termine di prescrizione (exart. 2935 c.c.).

Più precisamente e con specifico riferimento all'ipotesi oggetto di causa, deve ritenersi che non sia sindacabile l'accertamento di merito che ha individuato nel fatto del rinvio a giudizio dell'ing.

Mattiolo o, comunque, nella sua condanna penale pronunciata in primo grado, un elemento sintomatico della conoscibilità da parte dell'odierna ricorrente - secondo canoni di ordinaria diligenza - della riconducibilità causale dei danni alle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche riferibili ad un dipendente del Ministero, sì da consentire alle parti danneggiate di attivarsi contro il Mattiolo e/o il Ministero competente per conseguire il risarcimento dei danni.

4. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna delle soccombenti ricorrenti, in solido, al pagamento – in favore del controricorrente Ministero - dei compensi del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., devono essere adottate, di conseguenza, le statuizioni di cui al terzo comma della stessa norma, ovvero le condanne di cui al terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., ossia quella del pagamento di una somma –quantificata in euro 2.000,00 - a favore della cassa delle ammende e quella del pagamento, in favore dello stesso controricorrente, di un’ulteriore somma determinata equitativamente in euro 1.500,00.

A quest’ultimo proposito è opportuno sottolineare che queste stesse Sezioni unite hanno recentemente chiarito – con l’ordinanza n. 27433/2023 – che la disciplina del nuovo art. 380-bisc.p.c. (e, in particolare, di quella prevista nel suo terzo comma), contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica per far luogo alla suddetta duplice condanna a carico della parte soccombente.

In altre parole, deve ritenersi che sia stata codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro già immanente nel sistema processuale (da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria).

Non attenersi ad una valutazione compiuta nella proposta che poi trovi piena conferma nella decisione finale lascia certamente presumere la configurazione di una forma ulteriore di responsabilità aggravata.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle stesse ricorrenti, sempre con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento dei compensi del presente giudizio, liquidati in euro 3.000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Condanna, altresì, le ricorrenti in solido al pagamento della somma di euro 2.000,00, in favore della cassa delle ammende, e al pagamento dell’ulteriore importo di euro 1.500,00 in favore del controricorrente Ministero, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2062-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 114/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 195/2022 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione di rigettare il ricorso per manifesta infondatezza, con condanna di parte ricorrente ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.; letta la memoria depositata nell’interesse delle ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (queste ultime due nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]) proponevano ricorso dinanzi al TRAP del Lazio per ottenere il residuo risarcimento dei danni subiti dalla propria azienda per l’esondazione del fiume Tronto, verificatosi per tre giorni consecutivi nel mese di aprile 1992 e causata dall’errata progettazione degli argini di tale fiume, per il cui evento agli alluvionati, tra cui essi ricorrenti, erano stati erogati indennizzi parziali – tra il 1994 e il 1998 – prima dell’accertamento di qualsiasi responsabilità (come disposto dalla legge n. 505/1992 e dalla L.R. Marche n. 17/1993), al fine di contrastare gli effetti economici dallo stesso prodotti. Si costituiva in giudizio il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti, eccependo l’intervenuta prescrizione quinquennale o decennale del diritto dedotto in giudizio, invocando, in ogni caso, il rigetto della domanda. L’adito TRAP, con sentenza n. 195/2022 (depositata il 24 ottobre 2022), rigettava la domanda, accogliendo la formulata eccezione di prescrizione, ritenendo decorrente il relativo termine dalla data di rinvio a giudizio dell’imputato per il reato di inondazione colposa o, tutt’al più, da quella della sentenza penale di primo grado del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa a carico dell’imputato ing. Mattiolo. 2. Decidendo sull’appello avanzato dai ricorrenti soccombenti, cui resisteva il citato Ministero, il TSAP, con sentenza n. 195/2022 (depositata il 24 ottobre 2022), lo rigettava, condividendo le ragioni poste a fondamento della decisione di prime cure. 3. Le appellanti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L’intimato Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Con proposta formulata ai sensi del primo comma dell’art. 380- bisc.p.c. (novellato), la Prima Presidente rilevava che il ricorso era da ritenersi infondato e che, quindi, avrebbe potuto essere definito nelle forme previste dal menzionato articolo. Il difensore delle ricorrenti, munitosi di altra procura speciale (in conformità al disposto del comma secondo del citato art. 380-bis c.p.c.), ha chiesto tempestivamente che il ricorso venga esaminato e deciso. La stessa difesa ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., alla quale risulta allegato un parere “pro veritate” a firma del Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla specifica questione del termine di prescrizione applicabile nella controversia in questione e, in particolare, sull’individuazione del suo momento di decorrenza rispetto all’esercizio dell’azione risarcitoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, le ricorrenti denunciano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo alla mancata valutazione della sentenza penale di assoluzione emessa dalla Corte di appello di Ancona n. 2010 del 2006 (in riforma di quella di condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), prodotta fin dal primo grado di giudizio, richiamata negli atti di parte quale fatto storico rilevante ed avente carattere decisivo ai fini del rigetto dell’eccezione di prescrizione. In particolare, le ricorrenti hanno posto in risalto che la Corte di appello di Ancona, con la citata sentenza, emanata a conclusione del processo penale celebrato a carico di un funzionario ministeriale per inondazione colposa, aveva escluso il nesso causale tra i difetti di progettazione di opere idrauliche realizzate sul fiume Tronto e l’esondazione verificatasi nell’aprile 1992, definendola “calamità naturale”, ed aveva assolto l’imputato con formula piena con derivante esclusione di una conoscibilità tecnico-scientifica di contenuto opposto da parte dei danneggiati. Si osserva, ancora, con la doglianza che, nonostante ciò, con l’impugnata sentenza del TSAP era stata completamente omessa la considerazione dell’indicata sentenza penale del 2006, così arretrando la conoscibilità, da parte di esse ricorrenti, di detta incidenza causale ad epoca antecedente alla sua più totale esclusione, risultando affermato che, alla data della messa in mora del 7 maggio 2015, il diritto al risarcimento delle stesse si era già estinto per decorso del termine di prescrizione decennale, mentre, se si fosse tenuto conto della predetta sentenza del 2006 e della decorrenza iniziale del termine di prescrizione in epoca successiva alla medesima, la prescrizione non si sarebbe potuta considerare maturata. 2. Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2729, comma 1, c.c., per aver il TSAP, con la sentenza oggetto di ricorso, nonostante il rilievo ed il principio di cui al precedente intervento giurisprudenziale riconducibile alla sentenza delle Sezioni unite n. 2146/2021 sui medesimi fatti, statuito che le ricorrenti, usando l’ordinaria diligenza, già alla data di rinvio a giudizio del funzionario ministeriale per il delitto di inondazione colposa, o al più dalla data della sentenza di condanna del medesimo in primo grado (risalente al luglio 2003), si erano venute a trovare nella possibilità della conoscenza tecnico-scientifica dell’incidenza causale sull’esondazione delle carenze di progettazione e manutenzione delle opere idrauliche sul fiume Tronto. Ad avviso delle ricorrenti sussisterebbero le denunciate violazioni, atteso che la fattispecie concreta riguarda un’alluvione durata per tre giorni, per la quale erano intervenute una legge statale del 1992 (la n. 505) ed una legge regionale del 1993 (la n. 17), le quali avevano riconosciuto ed erogato provvidenze ai soggetti danneggiati, riferendosi a calamità naturale ed elementi atmosferici straordinari e, nel successivo processo penale, il funzionario ministeriale, dopo la condanna in primo grado, era stato assolto in appello dall’imputazione di inondazione colposa proprio per difetto di nesso causale tra i difetti di progettazione di opere idrauliche realizzate sul fiume Tronto e l’esondazione, sicché già solo per questa circostanza non si poteva ritenere sussistente in capo ai danneggiati la conoscibilità di detto nesso causale tra errori di progettazione ed esondazione, sulla base di indici oggettivi e con altro grado di probabilità, alla luce delle nozioni dell’uomo medio, secondo il parametro dell’ordinaria diligenza (come ritenuto con Cass.n. 29453/2020). 3. Occorre, in via pregiudiziale, dare atto che – conformemente al disposto del comma secondo del nuovo art. 380-bis c.p.c. – l’istanza di decisione del ricorso è stata proposta tempestivamente e che, per la sua presentazione, il difensore delle ricorrenti si è ritualmente munito di una nuova procura speciale. Bisogna, inoltre, rilevare, ancora in via preliminare, che la produzione del parere “pro veritate” allegato alla memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. non può considerarsi ammissibile. Al riguardo, si osserva, innanzitutto, che l’art. 372 c.p.c. non ammette il deposito dinanzi alla Corte di cassazione di altri documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso o del controricorso, ipotesi queste che non ricorrono evidentemente nella fattispecie. Occorre poi aggiungere, per completezza, che il predetto parere si configura, in effetti, come un atto difensivo, non proveniente da un difensore ritualmente investito di procura alla lite e, quindi, anche in questa prospettiva inammissibile. Peraltro, il rilievo ha conseguenze effettive molto ridotte perché la gran parte delle argomentazioni contenute nel parere della prof. Fabrizio di Marzio è stata trasfusa nella memoria depositata dal difensore ritualmente officiato e, quindi, di esse sarà comunque tenuto conto ai fini della decisione. Stante la novità della questione si ritiene opportuno ribadire il principio di diritto già recentemente enunciato (da Cass. n. 34658/2022), secondo cui: «in tema di giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, è inammissibile l’allegazione - alle memorie illustrative ex artt. 378 e 380-bis.1. c.p.c. - di un parere giuridico sulle questioni di diritto agitate nella controversia, redatto da uno studioso del diritto diverso dai difensori ritualmente costituiti.» 4. Ciò chiarito, i due motivi – esaminabili congiuntamente in quanto connessi –sono infondati per le ragioni che seguono. In relazione alla medesima vicenda dell'esondazione del fiume Tronto, queste Sezioni Unite hanno, in precedenza, già cassato due pronunce del TSAP che avevano individuato il dies a quo della prescrizione nella stessa data dell'evento alluvionale, affermandosi al riguardo che: - «il termine di prescrizione del diritto al risarcimento preteso, nei confronti del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti, dai soggetti danneggiati dall'esondazione di un fiume decorre dal giorno in cui gli stessi hanno avuto la conoscenza (o la conoscibilità) tecnico - scientifica dell'incidenza causale delle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche. Incorre, pertanto, in un errore di sussunzione (e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.) il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita, da parte del danneggiato, in base alla mera percezione - inidonea a rendere concretamente esercitabile il diritto in mancanza di una specifica indagine tecnico-scientifica volta a identificare il rapporto causale - dell'episodio di natura meteorologica determinante l'esondazione» (Cass. S.U. n. 2146/2021). Si è poi ribadito (Cass. S.U. n. 4115/2022) che «incorre, pertanto, in un errore di sussunzione (e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.) il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ometta del tutto l'indicazione dei fatti sintomatici da cui i danneggiati avrebbero potuto immediatamente percepire, con la normale diligenza, i difetti delle opere idrauliche e il nesso di causalità con i danni subiti». La sentenza qui impugnata, pur dando atto della richiamata pronuncia n. 2146/2021 di queste Sezioni Unite (sulla cui valorizzazione insistono le ricorrenti), ha affrontato il tema del decorso della prescrizione con riferimento al diverso dies a quo individuato dal TRAP (ossia coincidente con la data del rinvio a giudizio del Mattiolo o, al massimo, con quella dell’emissione della sentenza di condanna di primo grado dello stesso imputato) e ha dichiarato di prestare adesione ad un nuovo orientamento emerso in seno al TSAP (a cominciare dalle sentenze nn. 113 e 114 del 2021, che hanno trovato conferma nella decisione di queste SU n. 22840/2022) successivamente all'anzidetta pronuncia delle Sezioni Unite; orientamento che - come detto - ha individuato la decorrenza della prescrizione nel rinvio a giudizio del Mattiolo o, al più tardi, nella sentenza di condanna pronunciata nei confronti del medesimo dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel luglio del 2003. Tanto premesso, ritiene il Collegio, in continuità con le successive conformi pronunce di queste Sezioni unite (nn. 22838, 22839 e 22840/2022, cit.; nn. 5973, 5974, 5976, 5977 e 5978 del 2023), che i motivi debbano essere respinti. Considerato che, a norma dell'art. 2935 c.c., la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, va ribadito il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il dies a quo dal quale la prescrizione comincia a decorrere va individuato nel momento in cui il danneggiato abbia avuto - o avrebbe potuto avere, usando l'ordinaria diligenza - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato al comportamento del terzo (cfr., ex multis, Cass., S.U. n. 576/2008; Cass. n. 27337/2008; Cass. n. 12699/2010; Cass.n. 1263/2012; Cass. n. 11097/2020), a seguito anche delle iniziative giudiziarie e delle decisioni che facciano insorgere in capo ai danneggiati l’affidamento su tale rapportabilità (quindi anche in via potenziale) desumibile dall’adottato provvedimento di rinvio a giudizio dell’imputato o dalla sua condanna in sede penale all’esito del giudizio di primo grado (e non anche dalla semplice instaurazione del procedimento penale e durante il tempo delle relative indagini da parte del P.M.), con esclusione, quindi, della necessità dell’effettivo accertamento, in via definitiva, della sussistenza od esclusione di tale nesso eziologico (in questo senso, perciò, vanno confutate le – pur pregevoli - aggiuntive argomentazioni esposte nella memoria difensiva finale depositata nell’interesse delle ricorrenti, anche nella parte in cui nel relativo contenuto sono state trasposte le considerazioni formulate nell’allegato parere “pro veritate”). Va richiamato, inoltre, il principio secondo cui «l'accertamento della decorrenza della prescrizione costituisce indagine di fatto demandata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata e congrua motivazione e non inficiata da errori logici o di diritto» (Cass. n. 9014/2018; conforme a Cass. n. 17157/2002 nonché a Cass. n. 1710/1968 e a Cass. n. 2839/1966); ciò comporta che, in difetto di vizi logici o di diritto (ricorrenti, come detto, in termini di vizio di sussunzione, nelle ipotesi esaminate da Cass., S.U. n. 2146/2021 e da Cass., S.U. n. 4115/2022) o in difetto di vizi della motivazione, nei limiti in cui gli stessi sono tuttora rilevanti in relazione al nuovo testo dell'art. 360, n. 5 c.p.c. (ai sensi di Cass., S.U. n. 8053/2014 e successive conformi), non è sindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito che abbia individuato elementi fattuali idonei a costituire plausibile ragione di riferibilità del pregiudizio subito dal danneggiato alla condotta di un terzo, sì da consentire l'esercizio della pretesa risarcitoria e, con esso, il decorso del termine di prescrizione (exart. 2935 c.c.). Più precisamente e con specifico riferimento all'ipotesi oggetto di causa, deve ritenersi che non sia sindacabile l'accertamento di merito che ha individuato nel fatto del rinvio a giudizio dell'ing. Mattiolo o, comunque, nella sua condanna penale pronunciata in primo grado, un elemento sintomatico della conoscibilità da parte dell'odierna ricorrente - secondo canoni di ordinaria diligenza - della riconducibilità causale dei danni alle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche riferibili ad un dipendente del Ministero, sì da consentire alle parti danneggiate di attivarsi contro il Mattiolo e/o il Ministero competente per conseguire il risarcimento dei danni. 4. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna delle soccombenti ricorrenti, in solido, al pagamento – in favore del controricorrente Ministero - dei compensi del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., devono essere adottate, di conseguenza, le statuizioni di cui al terzo comma della stessa norma, ovvero le condanne di cui al terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., ossia quella del pagamento di una somma –quantificata in euro 2.000,00 - a favore della cassa delle ammende e quella del pagamento, in favore dello stesso controricorrente, di un’ulteriore somma determinata equitativamente in euro 1.500,00. A quest’ultimo proposito è opportuno sottolineare che queste stesse Sezioni unite hanno recentemente chiarito – con l’ordinanza n. 27433/2023 – che la disciplina del nuovo art. 380-bisc.p.c. (e, in particolare, di quella prevista nel suo terzo comma), contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica per far luogo alla suddetta duplice condanna a carico della parte soccombente. In altre parole, deve ritenersi che sia stata codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro già immanente nel sistema processuale (da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria). Non attenersi ad una valutazione compiuta nella proposta che poi trovi piena conferma nella decisione finale lascia certamente presumere la configurazione di una forma ulteriore di responsabilità aggravata. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle stesse ricorrenti, sempre con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento dei compensi del presente giudizio, liquidati in euro 3.000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito. Condanna, altresì, le ricorrenti in solido al pagamento della somma di euro 2.000,00, in favore della cassa delle ammende, e al pagamento dell’ulteriore importo di euro 1.500,00 in favore del controricorrente Ministero, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processu
Sentenza Cassazione n. 33468/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris