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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 29625/2023

Testo disponibile della fonte

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23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18605/2022 R.G. proposto da : A.S.P. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la casella Pec dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1396/2021 depositata il 21/01/2022, NRG 626/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Palermo ha rigettato l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento con la quale era stata accolta la domanda di [OSCURATO:PERSONA], titolare di incarico di alta specializzazione, di risarcimentodel danno, nei riguardi della A.S.P. di Agrigento (di seguito ASP), in misura di euro 150,00 al mese dal 1.4.2007 al 31.12.2012, in ragione dell’inadempimento dell’ente datore di lavoro all’obbligo contrattuale di pesatura degli incarichi dirigenziali;

2. la ASP ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso; sono in atti memorie di ambo le parti; [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivo adduce la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 1218 c.c.; nel contesto di tale motivo la ASP sostiene di avere dedotto fin dal primo grado e di avere poi reiterato in appello il rilievo in ordine al il verificarsi dell’assorbimento, per gli anni di interesse, della retribuzione variabile nella retribuzione di risultato, nel senso la quota di retribuzione variabile non percepita era confluita nel fondo per l’indennità di risultato e quindi, per tale via, quest’ultima si era incrementata, sicché il riconoscimento a titolo risarcitorio delle differenze rivendicate sulla retribuzione variabile, avrebbe determinato un’indebita locupletazione; la ASP aggiunge altresì che il ricorrente avrebbe accettato, con il contratto individuale, la corresponsione satisfattiva di un importo quale indennità di posizione “unificata” che impedirebbe l’esercizio di ulteriori rivendicazioni rispetto alla sola parte variabile; per altro verso, la ASP nega che si potesse parlare di inadempimento ad essa imputabile, perché la necessità di pesatura oggetto di causa, lungi dal consistere in automatismi, costituiva attività complessa, conseguente all’accorpamento tra enti e la procedura era stata comunque avviata fin dal 2007; il secondo motivo è rubricato come violazione (art. 360 n. 4 c.p.c.) del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e con esso si argomenta rispetto al fatto che la Corte d’Appello avrebbe omesso di pronunciare sulle eccezioni svolte dalla ASP in ordine all’originaria accettazione da parte del lavoratore di una retribuzione di posizione unificata in sede di sottoscrizione del contratto individuale ed in ordine alla inimputabilità alla ASP di quanto accaduto;

3. i motivi, da esaminare congiuntamente, sono da disattendere. 3.1 la Corte territoriale ha accertato l’assenza di ragioni di non imputabilità alla ASP del notevole ritardo maturato nella graduazione degli incarichi, argomentando sull’assenza di un factum principis che impedisse lo svolgimento di quell’attività ed aggiungendo che l’indirizzo di congelare l’assetto organizzativo esistente non impediva di dare corso alla graduazione e pesatura degli incarichi; si tratta di un non implausibile convincimento che non può essere intaccato dall’insistenza sulla valorizzazione di altri aspetti, tra cui la complessità delle operazioni o l’essersi dato inizio ad esse, in sé non decisivi in senso contrario e da cui si pretenderebbe di far derivare un diverso convincimento sul merito, con impostazione impropria rispetto al giudizio di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148); non è neanche vero – lo si dice rispetto al secondo motivo – che non sia stata affrontata la questione dell’imputabilità alla ASP di quanto accaduto, perché ciò è avvenuto, nei termini di cui si è sopra sinteticamente detto; si dà dunque ed in tal modo continuità a quanto, rispetto al medesimo contenzioso, questa S.C, ha espresso nei propri precedenti, tra cui in particolare Cass. 9 marzo 2023, n. 7110, alle cui motivazioni di diritto si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., ove si è formulato il principio per cui in tema di dirigenza medica, l'obbligo della P.A. di attivare e completare il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi non viene meno né per il mancato rispetto dei termini endoprocedimentali relativi alla fase di consultazione sindacale, né per l'omessa conclusione delle trattative, ma la sua violazione non legittima il dirigente medico interessato a chiedere l'adempimento di tale obbligo, bensì a domandare giudizialmente il risarcimento del danno per perdita della "chance" di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, allegando la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l'inadempimento del datore di lavoro, sul quale grava l'onere di provare i fatti estintivi o impeditivi della pretesa oppure la non imputabilità dell'inadempimento; 3.2 da disattendere è anche l’assunto della ricorrente secondo cui con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro dirigenziale vi sarebbe stata accettazione di una retribuzione di posizione “unificata”, che impedirebbe la rivendicazione di quanto dovuto in ragione delle operazioni di graduazione oggetto di causa; si trattadi assunto assolutamente generico ed inidoneo come tale a suffragare una sorta di abdicazione del lavoratore ai diritti rivenienti dalla contrattazione collettiva, tra l’altro in netto contrasto con il disposto dell’art. 2077 c.c. e comunque dell’art. 45, co. 1, d. lgs. 165/2001, norme che non consentono certamente alla contrattazione individuale di superare in pregiudizio del lavoratore le previsioni collettive; tali ultime considerazioni privano di rilievo anche la denuncia – anche su questo punto – di v iolazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su eccezione formulata nei gradi di merito, in quanto vale il principio per cui la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame.

In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, comma 2, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un "error in procedendo", quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell'implicito rigetto della domanda perché erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (Cass., S.U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass. 27 dicembre 2013, n. 28663);

4. per quanto riguarda la questione riguardante la compensatio lucri cum damnosi rileva che, rispetto la Corte territoriale ha c omunque ritenuto che «le voci patrimoniali riportate nei prodotti statini paga non risultano di agevole comprensione ed in assenza di una dettagliata elencazione delle reciproche partite di dare ed avere, il cui onere documentale incombeva sull’ente pagatore, non consentono una corretta imputazione dei versamenti»; il passaggio fa parte proprio delle argomentazioni sulla “compensatio” e sta ad esprimere il rilievo per cui, se anche l’eccezione fosse da ritenere giustificata in diritto –come, in effetti, questa S.C. ha ritenuto in altri casi – gli elementi di causa non avrebbero consentito un calcolo utile alle difese svolte dalla ASP; si tratta di argomentazione, alla fine riguardante l’istruttoria ed il fatto, in sé idonea al respingimento dell’eccezione sul piano degli elementi probatori di essa, rispetto alla quale il ricorso per cassazione neanche contiene sostanzialmente una specifica replica, sicché il punto si consolida e gli argomenti riguardanti solo il tema giuridico divengono astratti ed ininfluenti;

5. il ricorso va dunque rigettato, con regolazione secondo soccombenza delle spese del grado; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800,00 per onorari, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18605/2022 R.G. proposto da : A.S.P. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la casella Pec dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1396/2021 depositata il 21/01/2022, NRG 626/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Palermo ha rigettato l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento con la quale era stata accolta la domanda di [OSCURATO:PERSONA], titolare di incarico di alta specializzazione, di risarcimentodel danno, nei riguardi della A.S.P. di Agrigento (di seguito ASP), in misura di euro 150,00 al mese dal 1.4.2007 al 31.12.2012, in ragione dell’inadempimento dell’ente datore di lavoro all’obbligo contrattuale di pesatura degli incarichi dirigenziali; 2. la ASP ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso; sono in atti memorie di ambo le parti; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo adduce la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 1218 c.c.; nel contesto di tale motivo la ASP sostiene di avere dedotto fin dal primo grado e di avere poi reiterato in appello il rilievo in ordine al il verificarsi dell’assorbimento, per gli anni di interesse, della retribuzione variabile nella retribuzione di risultato, nel senso la quota di retribuzione variabile non percepita era confluita nel fondo per l’indennità di risultato e quindi, per tale via, quest’ultima si era incrementata, sicché il riconoscimento a titolo risarcitorio delle differenze rivendicate sulla retribuzione variabile, avrebbe determinato un’indebita locupletazione; la ASP aggiunge altresì che il ricorrente avrebbe accettato, con il contratto individuale, la corresponsione satisfattiva di un importo quale indennità di posizione “unificata” che impedirebbe l’esercizio di ulteriori rivendicazioni rispetto alla sola parte variabile; per altro verso, la ASP nega che si potesse parlare di inadempimento ad essa imputabile, perché la necessità di pesatura oggetto di causa, lungi dal consistere in automatismi, costituiva attività complessa, conseguente all’accorpamento tra enti e la procedura era stata comunque avviata fin dal 2007; il secondo motivo è rubricato come violazione (art. 360 n. 4 c.p.c.) del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e con esso si argomenta rispetto al fatto che la Corte d’Appello avrebbe omesso di pronunciare sulle eccezioni svolte dalla ASP in ordine all’originaria accettazione da parte del lavoratore di una retribuzione di posizione unificata in sede di sottoscrizione del contratto individuale ed in ordine alla inimputabilità alla ASP di quanto accaduto; 3. i motivi, da esaminare congiuntamente, sono da disattendere. 3.1 la Corte territoriale ha accertato l’assenza di ragioni di non imputabilità alla ASP del notevole ritardo maturato nella graduazione degli incarichi, argomentando sull’assenza di un factum principis che impedisse lo svolgimento di quell’attività ed aggiungendo che l’indirizzo di congelare l’assetto organizzativo esistente non impediva di dare corso alla graduazione e pesatura degli incarichi; si tratta di un non implausibile convincimento che non può essere intaccato dall’insistenza sulla valorizzazione di altri aspetti, tra cui la complessità delle operazioni o l’essersi dato inizio ad esse, in sé non decisivi in senso contrario e da cui si pretenderebbe di far derivare un diverso convincimento sul merito, con impostazione impropria rispetto al giudizio di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148); non è neanche vero – lo si dice rispetto al secondo motivo – che non sia stata affrontata la questione dell’imputabilità alla ASP di quanto accaduto, perché ciò è avvenuto, nei termini di cui si è sopra sinteticamente detto; si dà dunque ed in tal modo continuità a quanto, rispetto al medesimo contenzioso, questa S.C, ha espresso nei propri precedenti, tra cui in particolare Cass. 9 marzo 2023, n. 7110, alle cui motivazioni di diritto si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., ove si è formulato il principio per cui in tema di dirigenza medica, l'obbligo della P.A. di attivare e completare il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi non viene meno né per il mancato rispetto dei termini endoprocedimentali relativi alla fase di consultazione sindacale, né per l'omessa conclusione delle trattative, ma la sua violazione non legittima il dirigente medico interessato a chiedere l'adempimento di tale obbligo, bensì a domandare giudizialmente il risarcimento del danno per perdita della "chance" di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, allegando la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l'inadempimento del datore di lavoro, sul quale grava l'onere di provare i fatti estintivi o impeditivi della pretesa oppure la non imputabilità dell'inadempimento; 3.2 da disattendere è anche l’assunto della ricorrente secondo cui con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro dirigenziale vi sarebbe stata accettazione di una retribuzione di posizione “unificata”, che impedirebbe la rivendicazione di quanto dovuto in ragione delle operazioni di graduazione oggetto di causa; si trattadi assunto assolutamente generico ed inidoneo come tale a suffragare una sorta di abdicazione del lavoratore ai diritti rivenienti dalla contrattazione collettiva, tra l’altro in netto contrasto con il disposto dell’art. 2077 c.c. e comunque dell’art. 45, co. 1, d. lgs. 165/2001, norme che non consentono certamente alla contrattazione individuale di superare in pregiudizio del lavoratore le previsioni collettive; tali ultime considerazioni privano di rilievo anche la denuncia – anche su questo punto – di v iolazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su eccezione formulata nei gradi di merito, in quanto vale il principio per cui la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, comma 2, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un "error in procedendo", quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell'implicito rigetto della domanda perché erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (Cass., S.U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass. 27 dicembre 2013, n. 28663); 4. per quanto riguarda la questione riguardante la compensatio lucri cum damnosi rileva che, rispetto la Corte territoriale ha c omunque ritenuto che «le voci patrimoniali riportate nei prodotti statini paga non risultano di agevole comprensione ed in assenza di una dettagliata elencazione delle reciproche partite di dare ed avere, il cui onere documentale incombeva sull’ente pagatore, non consentono una corretta imputazione dei versamenti»; il passaggio fa parte proprio delle argomentazioni sulla “compensatio” e sta ad esprimere il rilievo per cui, se anche l’eccezione fosse da ritenere giustificata in diritto –come, in effetti, questa S.C. ha ritenuto in altri casi – gli elementi di causa non avrebbero consentito un calcolo utile alle difese svolte dalla ASP; si tratta di argomentazione, alla fine riguardante l’istruttoria ed il fatto, in sé idonea al respingimento dell’eccezione sul piano degli elementi probatori di essa, rispetto alla quale il ricorso per cassazione neanche contiene sostanzialmente una specifica replica, sicché il punto si consolida e gli argomenti riguardanti solo il tema giuridico divengono astratti ed ininfluenti; 5. il ricorso va dunque rigettato, con regolazione secondo soccombenza delle spese del grado; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800,00 per onorari, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni
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