CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02668/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G.,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 29 maggio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto l’istanza di differimento pena, eventualmente nella forma della detenzione domiciliare, per grave infermità, presentata dal condannato XXXXXXXXXXXXXXXX, in espiazione della pena dell’ergastolo, e sottoposto al regime di cui all’articolo 41-bis ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza, in quanto ha rilevato che, nel periodo in cui era stato ammesso al differimento dell’esecuzione della pena per un anno, il soggetto era stato attinto da ordinanza di custodia in carcere per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e per quello di detenzione illegale di arma; la misura cautelare sul punto è ancora in corso, e la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha evidenziato l’attualità dei collegamenti del ricorrente con la criminalità organizzata, in cui il ricorrente ha il ruolo di vertice apicale della locale di Mileto. Sul piano del trattamento penitenziario, il ricorrente è stato collocato presso la casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA] in una cella per disabili, fornita dei presidi sanitari necessari per i paraplegici ed è seguito mediante un progetto riabilitativo che prevede l’esecuzione di sedute fisioterapiche, non essendo rilevante che esse siano state eseguite in concreto in modo più distanziato, atteso che in questo modo è stato evitato il sovraccarico funzionale delle articolazioni del paziente; in ogni caso, lo stesso ha eseguito diciotto sedute, che sono già un numero sufficiente per l’obiettivo di mantenimento programmato; anchel’aspetto della dignità delle condizioni di detenzione è rispettato, attesa l’assistenza medica continuativa di cui gode il ricorrente. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore. 2.1. Ricorso principale Con unico motivo deduce violazione di legge in quanto la stessa relazione sanitaria aggiornata del carcere, pervenuta in vista dell’udienza, dava conto di come in concreto non fosse stato garantito al ricorrente il piano di cure stabilite dal fisiatra, ovvero le trenta sedute con cadenza bi/tri-settimanale; del tutto fuori fuoco la risposta del provvedimento impugnato che ritiene più utile un trattamento fisioterapico spalmato su un tempo più lungo, affermazione che non trova alcun fondamento scientifico; l’ordinanza pretermette, inoltre, il contenuto della perizia medico-legale redatta nel giudizio cautelare che ha concluso per le incompatibilità con la detenzione presso la casa circondariale di Catanzaro presso cui era detenuto all’epoca; con riguardo alle sedute di fisioterapia, il piano fisioterapico è stato effettuato in modo passivo in cella ed è sostanzialmente inefficace per la cura delle patologie da cui è affetto è ricorrente; nel 2025 il ricorrente ha eseguito una sola seduta fisioterapica, anziché quelle previste, quindi in concreto il piano non è stato garantito; il peggioramento del quadro clinico nel corso di detenzione ha determinato la riduzione della massa muscolare del ricorrente; l’assistenza sanitaria continuativa è soltanto teorica perché in concreto non viene tempestivamente garantita; lo stesso bilanciamento degli interessi tra salute e sicurezza pubblica è stato effettuato nell’ordinanza in modo non corretto perché la recente ordinanza cautelare non dimostra affatto l’attualità della pericolosità sociale del ricorrente, arrestandosi i fatti in contestazione all’anno 2017; in ogni caso il bilanciamento poteva essere effettuato anche con una misura intermedia, quale la detenzione domiciliare. 2.2. Motivi nuovi Con unico motivo deduce che esiste un fatto nuovo costituito dalla decisione assunta da Cass., sez. F, n. 29635 del 19/8/2025, che ha annullato l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 30 aprile 2025, ed a seguito della quale il giudice del rinvio ha poi disposto la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari. Si ripete, poi, che anche ad [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente non usufruisce delle cure e trattamenti intensivi necessari rispetto alla situazione di salute, che non è cronica e stabile, bensì cronica ed ingravescente. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Il condannato è affetto da paraplegia flaccida sensitivo motoria post traumatica a causa di una lesione midollare, da incontinenza sfinterica, da pregressa frattura dell’omero sinistro e lesione del nervo radiale, da encefalopatia vascolare isterica, da epilessia generalizzata in politerapia, e da depressione reattiva. Le necessità assistenziali del condannato hanno determinato la collocazione dello stesso presso un S.A.I. in una camera di degenza dotata di presidi ed ausili necessari alla gestione del paziente, quale l’assenza di barriere architettoniche, un letto ospedaliero elettrificato con materasso antidecubito, testata con ossigeno, aria e vuoto, campanello di chiamata, e sollevatore idraulico, una camera bagno per disabili, una sedia a rotelle per la doccia. Il detenuto in data 28 febbraio 2024 è stato sottoposto a consulenza fisiatrica ed all’esito è stato redatto un progetto riabilitativo individuale, di cui è stata prevista la rivalutazione periodica per valutare l’efficacia del trattamento, che è finalizzato al mantenimento della autonomia, alla riduzione del dolore, alla prevenzione di retrazione muscolari. Nel corso della detenzione si sono verificati alcuni atteggiamenti oppositivi del Pititto, quale il rifiuto della terapia. La relazione sanitaria ha riferito che le condizioni cliniche del detenuto sono allo stato gestibili dalla medicina penitenziaria dell’istituto in cooperazione necessaria con le strutture sanitarie territoriali. In questo contesto il ricorso deduce anzitutto che la stessa relazione sanitaria aggiornata del carcere, pervenuta in vista dell’udienza, dava conto di come in concreto non fosse stato garantito al ricorrente il piano di cure stabilite dal fisiatra, ovvero le trenta sedute di fisioterapia con cadenza bi/tri-settimanale, e che sarebbe del tutto fuori fuoco la risposta del provvedimento impugnato che ritiene più utile un trattamento fisioterapico spalmato su un tempo più lungo, affermazione che non troverebbe alcun fondamento scientifico. Il ricorso aggiunge che il piano fisioterapico è stato anche effettuato in modo passivo ed è sostanzialmente inefficace per la cura delle patologie da cui è affetto è ricorrente, come dimostra la progressiva perdita di peso patita dal ricorrente. Anche il motivo nuovo torna sull’argomento e ribadisce che le sedute di fisioterapia sono rarefatte e che nell’anno 2025 ne era stata effettuata, per il momento, soltanto una. L’argomento è infondato. Come riportato in precedenza, il progetto riabilitativo individuale preparato per il condannato non era immutabile, poiché era previsto fin dall’inizio che dovesse essere rivalutato periodicamente per valutare l’efficacia del trattamento. Come riportato nel corpo della relazione del 4 aprile 2024, la differente modulazione del numero delle sedute di fisioterapia, e della distanza temporale tra esse, è stata originata dai rilievi del direttore dell’unità di riabilitazione specialistica della ASST [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], le cui parole sono riportate tra virgolette nella relazione, e che ha ritenuto non utile, né efficace, per il quadro clinico del paziente, un numero di sedute illimitatee ravvicinate, e che ha ritenuto più opportuno spalmarle in un periodo più lungo per evitare il sovraccarico funzionale delle articolazioni dello stesso. La motivazione dell’ordinanza impugnata, pertanto, lungi dall’essere “fuori fuoco”, come deduce il ricorso, è coerente, invece, con il giudizio scientifico acquisito dal Tribunale nel corso dell’istruttoria svolta. Il ricorso deduce ancora che l’ordinanza non avrebbe tenuto conto del contenuto della perizia medico-legale redatta nel giudizio cautelare che ha concluso per le incompatibilità con la detenzione presso la casa circondariale di Catanzaro, presso cui era detenuto all’epoca, ma l’argomento è inammissibile, in quanto non conferente con la situazione attuale del condannato che non è più recluso nel carcere di Catanzaro, ma in un carcere dotato di S.A.I. e di presidi assistenziali sofisticati quali quelli sopra descritti. Il ricorso deduce che l’assistenza sanitaria continuativa che sarebbe garantita al condannato è soltanto teorica perché in concreto non viene tempestivamente garantita, ma l’argomento è inammissibile perché meramente assertivo e privo di autosufficienza (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723). Il ricorso deduce che la stessa relazione sanitaria del 4 aprile 2025 evidenziava la complessa la complessità assistenziale determinata dal quadro patologico del ricorrente e suggeriva il trasferimento presso un altro istituto per interrompere l’iter di “passivizzazione che seppur con modi educati e composti il Pititto sta manifestando in questi mesi”. L’argomento è infondato. L’oggetto della decisione che era stata demandata al Tribunale è soltanto la compatibilità o meno delle condizioni cliniche del condannato con lo stato di detenzione, che la relazione specificamente afferma essere esistenti; che il detenuto possa essere gestito in modo più adeguato in altro istituto per i riflessi psicologici che la patologia sta avendo sui suoi comportamenti (ciò che la relazione sanitaria chiama ““passivizzazione”, e che costituisce nella sostanza la mancata collaborazione del detenuto all’esecuzione della terapia) è questione che esula dal perimetro della decisione, anche perché, come noto, secondo la giurisprudenza di legittimità, la mancanza di collaborazione del detenuto preclude qualsiasi possibilità di ottenere il differimento della pena, perché non può “essere consentito al predetto di ostacolare le iniziative di cura di cui necessita, così da rimettere surrettiziamente alla sua scelta la permanenza in un istituto detentivo” (Sez. 1, n. 7369 del 16/12/2022, dep. 2023, Zappone, Rv. 284257 – 01). Il ricorso deduce ancora che lo stesso bilanciamento tra l’interesse alla salute e quello alla sicurezza è stato effettuato nell’ordinanza in modo illogico perché la più recente ordinanza cautelare non dimostra affatto l’attualità della pericolosità sociale del ricorrente, arrestandosi i fatti in contestazione all’anno 2017, e che in ogni caso il bilanciamento poteva essere effettuato a favore del ricorrente disponendo la detenzione domiciliare. L’argomento è infondato. Nella motivazione dell’ordinanza emerge l’elevato profilo criminale del ricorrente, condannato, tra l’altro, per la partecipazione ad una associazione a delinquere di tipo mafioso, nonché per omicidio, e che sta scontando la pena dell’ergastolo, allo stato nel regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. Che la contestazione per l’ulteriore reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., oggetto del processo pendente in cui è stata disposta misura cautelare a suo carico, si arresti all’anno 2017, è irrilevante al fine della decisione demandata al giudice del merito, che ha preso la decisione sulla base di ulteriori elementi, ovvero la nota del 23 dicembre 2024 della D.D.A. di Catanzaro e la nota della D.N.A.A. del 16 maggio 2025, che riferiscono di collegamenti attuali con la criminalità organizzata del ricorrenteche ha il ruolo di vertice apicale della locale di Mileto. Per quanto attiene la deduzione sulla possibilità di disporre la detenzione domiciliare, va osservato che non presenta profili di manifesta illogicità la decisione del Tribunale che ha ritenuto che i profili di elevatissima pericolosità del ricorrente, capo di organizzazione criminale, e che ha commesso reati anche in costanza di detenzione domiciliare, siano comunque prevalenti. Il ricorso deduce ancora che esiste un motivo nuovo di illegittimità dell’ordinanza costituito dalla valutazione effettuata da Cass., sez. F, n. 29635 del 19/8/2025, che ha annullato l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 30 aprile 2025, a seguito della quale il giudice del rinvio ha poi disposto la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari. L’argomento è inammissibile, in quanto si tratta, a tacere di ulteriori profili sulla diversità tra la valutazione cautelare e quella in sede di esecuzione della pena, di fatto successivo alla decisione del giudice del merito, che non ha potuto tenerne conto e con cui non si doveva confrontare. Il motivo nuovo deduce ancora che è manifestamente illogico che il Tribunale di sorveglianza abbia assunto come adeguata la situazione trattamentale in atto presso la CCM [OSCURATO:PERSONA], essendo identica a quella che aveva determinato la casa di reclusione di Parma a concludere per l’incompatibilità. L’argomento è inammissibile, in quanto meramente assertivo ed introdotto in violazione del principio di autosufficienza, non essendo possibile sulla sola base di ordinanza, ricorso ed allegati al ricorso, desumere che il trattamento sanitario di cui il ricorrente godeva nelle precedenti esperienze detentive sia uguale a quello già valutato come incompatibile con la detenzione. Il motivo nuovo deduce ancora che l’ordinanza si profonde in una prospettazione del tutto congetturale, secondo la quale sarebbe sufficiente una fisioterapia “attentamente ponderata” per mantenere il paziente. L’argomento è infondato, in quanto, come detto, già in precedenza, la motivazione dell’ordinanza impugnata poggia sul punto sulle osservazioni del direttore dell’unità di riabilitazione specialistica della ASST [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], che ha rimodulato lo scaglionamento delle sedute di fisioterapia. Il motivo nuovo deduce ancora che il ricorrente si trovava in detenzione domiciliare quando sopraggiunse la misura cautelare del processo “Maestrale-Chartago”, nell’ambito del quale è oggi in arresti domiciliari, e che, pertanto, il giudice del merito avrebbe dovuto considerare la C.T.U. espletata pochi mesi prima nell’ambito del procedimento davanti al Tribunale del riesame di Catanzaro. L’argomento è manifestamente infondato, in quanto, come detto, quando il Tribunale di sorveglianza ha emesso il provvedimento impugnato, il ricorrente non era più detenuto presso il carcere di Catanzaro, ma in struttura dotata di ausili diversi. Il motivo nuovo deduce ancora, in punto di mancata concessione dl differimento mediante detenzione domiciliare, che, secondo l’ordinanza impugnata, la detenzione domiciliare potrebbe intervenire soltanto quando ci sia pericolo di morte nel mantenere in carcere la persona provata della libertà, mentre, in realtà, la detenzione domiciliare deve concorrere alla umanità della pena, vigendo il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità ex artt. 27 e 32 Cost. Il motivo è inammissibile, in quanto non conferente con il percorso logico del provvedimento impugnato, che non scrive che la detenzione domiciliare potrebbe intervenire soltanto quando ci sia pericolo di morte ma che i profili di elevatissima pericolosità del ricorrente, capo di organizzazione criminale, e che ha commesso reati anche in costanza di detenzione domiciliare, sono prevalenti. Il motivo nuovo deduce, da ultimo, che l’ordinanza sarebbe viziata nella parte in cui rileva che i cateteri esterni acquistati dall’amministrazione penitenziaria per il condannato siano soltanto 30 al mese, anziché i 60 al mese suggeriti dall’urologo, ma che sostiene che, cambiandoli di meno, minore è il rischio di infezione, e che tale affermazione non sarebbe sostenuta da alcuna evidenza scientifica, e che se, come è stato, il condannato si è reso disponibile all’acquisto di cateteri ulteriori, non è previsto servizio infermieristico per cambiare detto catetere al paziente. L’argomento è inammissibile. Il passaggio della motivazione sull’acquisto dei 30 cateteri esterni al mese e sulla circostanza che ciò ridurrebbe il rischio di infezione riprende tra virgolette un passaggio della relazione sanitaria del 4 aprile 2025; non si tratta, quindi, di una affermazione del Tribunale, ma di una affermazione del sanitario, nei cui confronti il ricorso non articola una critica argomentata. La deduzione secondo cui non è previsto servizio infermieristico per cambiare il catetere al paziente è, invece, assertiva e non è sorretta da una evidenza sul punto negli allegati al ricorso. In definitiva, il ricorso è infondato. 2. Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 3. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.