Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2026

Cassazione n. 20800/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

O ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), inpersona del legale rappresentante e rettore pro tempore, rappre-sentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso cui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi12 ([OSCURATO:EMAIL])[OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’amministratore unico e legale rap-presentante in carica, dott. [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in To-rino, corso Vinzaglio n. 29 (Part.

IVA 07874450013) e [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’amministratore unico e legale rap-presentante in carica, geom. [OSCURATO:PERSONA], con sede legale inCollegno (TO), via Almese n. 25 (Part.

IVA 11930430019), en-trambe elettivamente domiciliate in Roma via Trionfale n. 5697,presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (Cod.

Fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (Cod.

Fisc.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), del Foro di Torino, che le rappresenta e di-fende sulla scorta delle procure speciali rilasciate su foglio separatoNumero registro generale 3639/2024Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 20800/2026Data pubblicazione 19/06/2026in data 6.2.2024 ed apposte in calce al controricorso ([OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL])Controricorrentiavverso l’ordinanza cron. 1573 depositata il 22.11.2023 – reperto-rio n. 1074 del 22.11.2023, emessa dalla Corte d’appello di Torino.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (euro 453.481,94) ed al d.m. n° 55 del 2014, come mo-dificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso perla fase decisionale.

P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio.

Condanna il ricorrente a rifondereai resistenti costituiti le spese del presente giudizio, che liquida ineuro 8.200,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre alNumero registro generale 3639/2024Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 20800/2026Data pubblicazione 19/06/2026rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contri-buto previdenziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 18 giugno 2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), inpersona del legale rappresentante e rettore pro tempore, rappre-sentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso cui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi12 ([OSCURATO:EMAIL])[OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’amministratore unico e legale rap-presentante in carica, dott. [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in To-rino, corso Vinzaglio n. 29 (Part. IVA 07874450013) e [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’amministratore unico e legale rap-presentante in carica, geom. [OSCURATO:PERSONA], con sede legale inCollegno (TO), via Almese n. 25 (Part. IVA 11930430019), en-trambe elettivamente domiciliate in Roma via Trionfale n. 5697,presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (Cod. Fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (Cod. Fisc.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), del Foro di Torino, che le rappresenta e di-fende sulla scorta delle procure speciali rilasciate su foglio separatoNumero registro generale 3639/2024Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 20800/2026Data pubblicazione 19/06/2026in data 6.2.2024 ed apposte in calce al controricorso ([OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL])Controricorrentiavverso l’ordinanza cron. 1573 depositata il 22.11.2023 – reperto-rio n. 1074 del 22.11.2023, emessa dalla Corte d’appello di Torino.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (euro 453.481,94) ed al d.m. n° 55 del 2014, come mo-dificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso perla fase decisionale. P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereai resistenti costituiti le spese del presente giudizio, che liquida ineuro 8.200,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre alNumero registro generale 3639/2024Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 20800/2026Data pubblicazione 19/06/2026rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contri-buto previdenziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 18 giugno 2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti
Sentenza Cassazione n. 20800/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris