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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06527/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33396/2023 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Cuneo di condanna per i reati di cui ai capi a) (concorso pluriaggravato in bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva aggravata), cl) ed e) (dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti); dichiarando di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo i) in quanto estinto per intervenuta prescrizione e riconoscendo a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, rideterminando la pena ed eliminando per tutti gli imputati la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici; letta la memoria tempestivamente depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, che ha sviluppato argomentazioni a sostegno dell'ammissibilità del ricorso che, tuttavia, non sono idonee ad inficiare le considerazioni di seguito esposte; Rilevato che il primo motivo dei ricorsi (con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'erroneo riconoscimento del concorso nel reato di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva da parte dei soci lavoratori di [OSCURATO:PERSONA] sc. a r.I., ritenuti amministratori di fatto) e il secondo motivo (con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge quanto alla mancanza di elementi di prova che confermino l'attendibilità delle sole dichiarazioni accusatorie rese da Garofalo, coimputato del medesimo reato in procedimento connesso) sono aspecifici e versati in fatto in quanto i ricorrenti hanno adoperato considerazioni meramente teoriche e poi hanno fatto ricorso a considerazioni di fatto, illustrando una propria, diversa opzione interpretativa e ricostruttiva delle fonti di prova rispetto a quella della Corte di appello, finendo, tuttavia, per non muovere la dovuta critica ragionata al costrutto dei Giudici di seconde cure che, alle pagg. 18, 19 20, 21, 22, 23 e 24, hanno vagliato e ricomposto gli elementi di prova che hanno confortato le dichiarazioni eteroaccusatorie di Garofalo, offrendo un costrutto rispetto al quale i ricorrenti non hanno evidenziato profili di manifesta illogicità.

Militano nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi, dunque, due principi di diritto più volte affermati da questa Corte.

In primo luogo, quello secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di c:assazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o 'n dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

In secondo luogo, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

Rilevato che il terzo motivo dei ricorsi - con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge quanto al mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione in data 23.01.2023 con riferimento ai reati tributari - è manifestamente infondato in quanto il dies a quo della prescrizione è costituito dalla data di presentazione della dichiarazione fraudolenta (cfr.

RV 269652 e rv. 267659), donde tali reati si sono prescritti il 27.08.2023, successivamente alla sentenza di appello, tenuto conto del termine prescrizionale proprio dei reati tributari in discorso e delle sospensioni della prescrizione per i rinvii del 14.6.17 e del 2.5.18, oltre che per la sospensione legata alla normativa emergenziale Covid-19; Rilevato che il quarto motivo dei ricorsi - con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 114 cod.pen. per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito(pag. 26 sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33396/2023 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Cuneo di condanna per i reati di cui ai capi a) (concorso pluriaggravato in bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva aggravata), cl) ed e) (dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti); dichiarando di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo i) in quanto estinto per intervenuta prescrizione e riconoscendo a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, rideterminando la pena ed eliminando per tutti gli imputati la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici; letta la memoria tempestivamente depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, che ha sviluppato argomentazioni a sostegno dell'ammissibilità del ricorso che, tuttavia, non sono idonee ad inficiare le considerazioni di seguito esposte; Rilevato che il primo motivo dei ricorsi (con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'erroneo riconoscimento del concorso nel reato di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva da parte dei soci lavoratori di [OSCURATO:PERSONA] sc. a r.I., ritenuti amministratori di fatto) e il secondo motivo (con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge quanto alla mancanza di elementi di prova che confermino l'attendibilità delle sole dichiarazioni accusatorie rese da Garofalo, coimputato del medesimo reato in procedimento connesso) sono aspecifici e versati in fatto in quanto i ricorrenti hanno adoperato considerazioni meramente teoriche e poi hanno fatto ricorso a considerazioni di fatto, illustrando una propria, diversa opzione interpretativa e ricostruttiva delle fonti di prova rispetto a quella della Corte di appello, finendo, tuttavia, per non muovere la dovuta critica ragionata al costrutto dei Giudici di seconde cure che, alle pagg. 18, 19 20, 21, 22, 23 e 24, hanno vagliato e ricomposto gli elementi di prova che hanno confortato le dichiarazioni eteroaccusatorie di Garofalo, offrendo un costrutto rispetto al quale i ricorrenti non hanno evidenziato profili di manifesta illogicità. Militano nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi, dunque, due principi di diritto più volte affermati da questa Corte. In primo luogo, quello secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di c:assazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o 'n dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). In secondo luogo, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Rilevato che il terzo motivo dei ricorsi - con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge quanto al mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione in data 23.01.2023 con riferimento ai reati tributari - è manifestamente infondato in quanto il dies a quo della prescrizione è costituito dalla data di presentazione della dichiarazione fraudolenta (cfr. RV 269652 e rv. 267659), donde tali reati si sono prescritti il 27.08.2023, successivamente alla sentenza di appello, tenuto conto del termine prescrizionale proprio dei reati tributari in discorso e delle sospensioni della prescrizione per i rinvii del 14.6.17 e del 2.5.18, oltre che per la sospensione legata alla normativa emergenziale Covid-19; Rilevato che il quarto motivo dei ricorsi - con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 114 cod.pen. per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito(pag. 26 sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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